Abilitazione scientifica nazionale e onere motivazionale

02 Aprile 2022

Con sentenza n. 3818 del 2 aprile 2022, il TAR Lazio, Roma, Sez. VI ha annullato un giudizio di diniego di abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia, ritenendo la motivazione espressa dalla Commissione non sufficientemente analitica e inidonea ad esplicitare le ragioni sottese al diniego.

In particolare, il Collegio ha rilevato che, nel caso di specie: la valutazione negativa si era basata su cinque giudizi individuali identici (del seguente tenore: “la produzione scientifica, considerate le pubblicazioni presentate ai fini dell’articolo 7 Dm 120/2016, in relazione alla suddetta congruenza ed all’apporto individuale del candidato, e in considerazione della qualitĂ , innovativitĂ , rigore metodologico collocazione editoriale, impatto, intensitĂ  e continuitĂ  temporale, non è adeguata. In particolare qualitĂ  e collocazione editoriale delle pubblicazioni appaiono generalmente limitate”); lo stesso giudizio collegiale era caratterizzato dall’utilizzo della medesima formulazione dei giudizi individuali.

Alla luce di tali rilievi, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato difettasse di una motivazione adeguata, posto che la ”assoluta identitĂ  dei cinque giudizi individuali dei Commissari […] manifesta la non reale pluralitĂ  di valutazioni (o la mancanza di autonomia delle valutazioni) e costituisce sintomo della mancanza di analiticitĂ  della motivazione (cfr. TAR Lazio Roma, Sez. III, 29 marzo 2018, n. 3493).

Inoltre, il Collegio ha rilevato la  ”radicale inidoneitĂ  dei suddetti giudizi ad esplicare le ragioni della mancata abilitazione” posto che essi, ”sostanziandosi nella mera ripetizione dei criteri fissati dall’art. 4 del 120/2016 e caratterizzandosi per la totale assenza del benchĂ© minimo riferimento alle pubblicazioni sottoposte a valutazione, risultano privi dell’indicazione di qualsivoglia appiglio argomentativo a sostegno del giudizio di inidoneitĂ ”, con conseguente ”impossibilitĂ  di comprendere quale sia stato il reale iter argomentativo che ha condotto i Commissari a qualificare come non adeguata la produzione scientifica del ricorrente e come generalmente limitate la qualitĂ  e la collocazione editoriale delle pubblicazioni”.

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