Con sentenza del 26 ottobre 2023, n. i5925, il TAR Lazio, Roma, Sez. IV, si è pronunciato su un giudizio di impugnazione di diniego di abilitazione scientifica nazionale, chiarendo che la Commissione deve essere in possesso delle competenze linguistiche per poter valutare gli scritti prodotti dai candidati.
Infatti, nel caso di specie, ove il ricorrente a cui era stata denegata l’abilitazione contestava il possesso della conoscenza della lingua tedesca da parte dei Commissari – dal momento che lo stesso aveva prodotto alcuni scritti in tale lingua – il Collegio ha accolto il ricorso in ragione del mancato possesso delle competenze linguistiche da parte dei Commissari.
Il mancato possesso di tali competenze veniva dedotta, in particolare, da un lato, dalla mancata produzione, da parte dellâAmministrazione, di qualsivoglia elemento attestante le competenze linguistiche dei singoli commissari, dall’altra, dalla visione e analisi dei CV dei Commissari pubblicati in rete.
L’art. 2, comma 4, lett. b) del decreto direttoriale MUR n. 553/2021, infatti, nella sua originaria formulazione, prevedeva ”a pena di esclusioneâ cheâil candidato ha lâobbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare, mediante caricamento in piattaforma, lâintero prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf) e, ove la pubblicazione sia redatta in lingua diversa dallâitaliano e/o dallâinglese, la traduzione giurata della pubblicazione in un unico fileâ. Con il successivo decreto direttoriale n. 589/2021, però, il MUR ha eliminato lâobbligo di traduzione, ritenendo âeccessivamente gravoso, per gli aspiranti candidati, la traduzione giurata di pubblicazioni redatte in lingua diversa dallâitaliano e/o ingleseâ. Dunque, il MUR, con lâart. 1 del predetto decreto 589/2021, ha sostituito lâart. 2, comma 4, lett. b), il quale, nella nuova formulazione, prevede, sempre a pena di esclusione, che âil candidato ha lâobbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare, mediante caricamento in piattaforma, lâintero prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf)â. Ă evidente che lâeliminazione dellâobbligo della traduzione delle pubblicazioni richiede, quale suo necessario contraltare, a garanzia di una completa valutazione della produzione scientifica del candidato, la necessitĂ che tutti i componenti della commissione giudicatrice abbiano una conoscenza approfondita della lingua in cui sono redatte tutte le pubblicazioni prodotte dai candidati.
Da qui, l’accoglimento del ricorso.
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