I regolamenti didattici disciplinano le modalitĂ per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilitĂ per gli stessi di completare i corsi iniziati.
TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 15 maggio 2017, n. 472
Alta formazione artistica musicale e coreutica-Ammissione esami come privatista
N. 00472/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00866/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 866 del 2016, proposto da:Â
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Calcagnile, [#OMISSIS#] Bianchini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Piazzale Roma, 464;Â
contro
Ministero dell’Istruzione dell’ Universita’ e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San [#OMISSIS#], 63;Â
Conservatorio Statale di Musica “[#OMISSIS#] Buzzolla” di Adria, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento del Direttore del Conservatorio di Musica “[#OMISSIS#] Buzzolla” di Adria n. prot. 002303 del 16.5.2016; nonchĂ© di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 maggio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, in data 28 aprile 2016, inoltrava, al Conservatorio Statale di musica “[#OMISSIS#] Buzzolla” di Adria, domanda per sostenere nell’anno accademico 2015/2016, in qualitĂ di candidata privatista, gli esami di Compimento secondo il vecchio ordinamento.
Tale istanza veniva riscontrata dal predetto Conservatorio di musica con la nota prot. n. 2303 del 16 maggio 2016, con la quale si comunicava che “a seguito del Decreto Ministeriale n. 120 del 04/07/2012, il nostro Conservatorio non accetta candidati privatisti per sostenere esami del vecchio ordinamento. Il modulo ricevuto per la domanda esame come candidato privatista ricorsista non è ritenuto valido in quanto il suo nominativo non è presente nelle sentenze di ricorso.”.
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato il disposto diniego deducendo i seguenti motivi di gravame:
1. Violazione della legge 21.12.1999 n. 508 di riforma dei Conservatori di musica; laddove, nel fissare, all’art. 7, i “criteri generali” per il passaggio dai vecchi ai nuovi ordinamenti didattici, tale legge stabilisce espressamente che compete ai regolamenti didattici delle istituzioni di disciplinare le “modalitĂ per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilitĂ per gli stessi di completare i corsi iniziati“; nonchĂ© del D.P.R. 08.07.2005 n. 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a norma dell’art. 2 della L. n. 508/1999“, laddove, all’art. 12, nel dettare le “norme transitorie”, precisa, al comma 2, che “Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti“.
Con la conseguenza che la ricorrente, avendo iniziato il suo percorso di studi per il conseguimento del diploma di Conservatorio in base al vecchio ordinamento didattico, e cioè prima del 2011, aveva diritto di proseguire gli studi da privatista e di conseguire il diploma in base al vecchio ordinamento.
NĂ©, secondo la ricorrente, a conclusioni diverse sarebbe possibile pervenire sulla base del decreto ministeriale 4 luglio 2012 avente come titolo “Ammissione dei candidati privatisti agli esami finali di diploma a.a. 2011/2012 — 2012/2013“, in quanto il TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 3 dicembre 2012, n. 10071, aveva annullato tale decreto ministeriale nella parte in cui «il Ministero dell’Istruzione, dell’UniversitĂ e della Ricerca ha disposto che è consentita ai soli candidati privatisti che devono espletare l’esame finale di effettuarlo fino all’anno accademico 2012/2013 ed anche nella sessione straordinaria invernale».
La sopra citata sentenza del TAR Lazio, ha evidenziato la ricorrente, era passata in giudicato e, pertanto, a seguito di tale pronuncia avente efficacia erga omnes, tutti gli studenti privatisti, ivi compresi quelli che non avevano proposto ricorso avverso il predetto decreto ministeriale, purchè avessero intrapreso il loro percorso di studi in base al vecchio ordinamento e cioè quello vigente prima del 2011, avevano il diritto di continuare a sostenere gli esami e conseguire il diploma di conservatorio in base al vecchio ordinamento;
2. Eccesso di potere sotto il profilo della manifesta ingiustizia ed illogicità e della disparità di trattamento; e ciò in quanto ai candidati interni al Conservatorio sarebbe consentito di proseguire gli studi e di conseguire il diploma secondo il vecchio ordinamento, mentre, del tutto illegittimamente, ai candidati privatisti verrebbe negata la possibilità di completare gli studi in base al vecchio ordinamento.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art 1, commi 107 e 107-bis della L 24 dicembre 2012, n. 228; norme dalle quali si ricaverebbe che gli studenti privatisti possono completare i loro studi e conseguire il diploma di conservatorio secondo il vecchio ordinamento.
4. Difetto di motivazione.
5. Violazione ed elusione del giudicato amministrativo ed, in specifico, della sentenza TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, 3 dicembre 2012, n. 10071 che aveva disposto l’annullamento del decreto ministeriale 4 luglio 2012 nella parte in cui limitava la possibilitĂ degli studenti privatisti di proseguire gli studi musicali secondo il vecchio ordinamento.
6. IllegittimitĂ derivata per illegittimitĂ del presupposto decreto ministeriale 4 luglio 2012.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente chiedendo la reiezione del ricorso.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 6 settembre 2016 è stata accolta la domanda cautelare.
All’udienza del 3 maggio 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è palesemente fondato per le ragioni indicate nel primo motivo.
Invero, come giĂ statuito dalla sentenza del TAR Lazio n. 10071 del 2012, nonchĂ© da successive pronunzie del medesimo T.A.R. (n. 6270/2016, nn. 1551/2014 e 4952/2014), l’art. 7 della legge n. 508/1999 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), norma transitoria e finale della riforma, prevede che “I regolamenti didattici delle istituzioni di cui all’articolo 1 disciplinano le modalitĂ per il passaggio degli studenti ai nuovi ordinamenti didattici, ferma restando la possibilitĂ per gli stessi di completare i corsi iniziati.”
Essa, quindi, prevede che debba essere garantito agli studenti di completare i corsi iniziati sotto l’egida del precedente ordinamento, pur consentendo agli Istituti interessati, nell’ambito della loro autonomia, di disciplinare le modalitĂ di transizione dal vecchio al nuovo ordinamento degli studi.
In tale fase di transizione, in altri termini, deve essere garantita a tutti gli studenti in itinere – ed è, questo, il limite esplicitamente posto alla autonomia degli Istituti – la possibilitĂ di completare il corso di studi intrapreso, senza che il “factum principis” costituito dalla riforma degli ordinamenti possa frustrare le legittime aspettative dei discenti di conseguire il titolo ambito.
Nè le ragioni del diniego opposto dall’amministrazione resistente possono trovare valido fondamento nel richiamato DM 4 luglio 2012, che risulta essere stato annullato, con efficacia erga omnes, dalla sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. I, 3 dicembre 2012, n. 10071, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 giugno 2016, n. 2502; non potendo poi rilevare il fatto che tale ultima sentenza del Consiglio di Stato sia posteriore alla nota impugnata, essendo stata rigettata la domanda di sospensione cautelare di tale sentenza 10071/2012 con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2013, n. 1143.
Nella sentenza del TAR Lazio si legge in particolare: “…Siccome la norma transitoria di cui all’art. 7 della legge n. 508/1999 stabiliva che restava ferma la possibilitĂ per gli studenti di completare i corsi iniziati sotto l’egida del precedente ordinamento e si presenta sufficientemente elastica da consentire, nell’ambito dell’autonomia di ogni istituzione e della potestĂ regolamentare dell’amministrazione da garantire il completamento degli studi ai privatisti che non abbiano i soli esami finali da concludere, va anche ad essi garantita “la conclusione dei corsi ed il rilascio dei relativi titoli”, secondo pure il regime transitorio previsto dall’art. 12, comma 2 del Regolamento per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica. 4. Per le superiori considerazioni…va annullato il decreto in data 4 luglio 2012 nella parte in cui il Ministero dell’Istruzione, dell’UniversitĂ e della Ricerca ha disposto che è consentita ai soli candidati privatisti che devono espletare l’esame finale di effettuarlo fino all’anno accademico 2012/2013 ed anche nella sessione straordinaria invernale… “.
Il provvedimento impugnato, motivato per relationem al regolamento ministeriale annullato, risulta quindi illegittimo, laddove impedisce alla ricorrente, studente privatista, di partecipare agli esami intermedi.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento del provvedimento impugnato.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene sufficiente la liquidazione in favore della ricorrente intervenuta in fase cautelare, con compensazione delle spese della presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento del Direttore del Conservatorio di musica impugnato.
Spese come in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Nicolosi, Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 15/05/2017

