Nel caso in cui il giudicato richieda il rinnovo di una procedura concorsuale, atta a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa, è di regola preferibile che la commissione sia riconvocata in diversa composizione, a maggior ragione laddove il vizio ravvisato dal giudicato attenga proprio alle operazioni di giudizio della commissione stessa.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 6016
Procedura concorsuale posto ricercatore-Rinnovo valutazione-Giudizio di ottemperanza
N. 06016/2017REG.PROV.COLL.
N. 02805/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2805 del 2016, proposto da:Â
[#OMISSIS#] Sanseverino, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San [#OMISSIS#] in Lucina, 26;Â
contro
[#OMISSIS#] Bruno, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Raffo , con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 5;Â
nei confronti di
Università degli Studi di Bari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;Â
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Dardes, non costituiti in giudizio;Â
per la riforma
della sentenza n. 6032 del 2013 del Consiglio di Stato, Sezione VI.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Bruno e di Universita’ degli Studi di Bari;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], per delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in dichiarata delega dell’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] dell’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTO e DIRITTO
1.‒ Il dott. Sanseverino [#OMISSIS#] è risultato vincitore di un concorso per ricercatore indetto dall’Università degli studi di Bari con decreto rettorale n. 12029 del 10 dicembre 2009.
2.‒ La dott.ssa [#OMISSIS#] Bruno, altra partecipante alla procedura, ha impugnato gli atti concorsuali innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce.
Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 623 del 2012, ha respinto il ricorso.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6032 del 2013, ha annullato gli atti della procedura concorsuale, disponendo quanto segue: «per la corretta attuazione del giudicato, il rinnovamento della procedura concorsuale ad opera di una commissione in diversa composizione, in conformità con il più recente ed ormai prevalente orientamento di questo Consiglio di Stato secondo il quale, nel caso in cui il giudicato richieda il rinnovo di una procedura concorsuale, a garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa è di regola preferibile che la commissione sia riconvocata in diversa composizione, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, il vizio ravvisato dal giudicato attenga proprio alle operazioni di giudizio della commissione stessa».
Lo stesso Consiglio di Stato, a seguito di ricorso ex art.112 cod. proc. amm., presentato dall’Università , ha chiarito le modalità di esecuzione del giudicato, specificando che: a) non deve darsi luogo alla fase iniziale relativa alla discussione orale dei titoli, dei curricula e della produzione scientifica; b) occorre procedere ad una nuova valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei soli candidati Sanseverino [#OMISSIS#] e Bruno [#OMISSIS#]; c) non deve essere coinvolto alcun altro candidato che, pur partecipando alla originaria procedura, non ha tuttavia impugnato l’esito della stessa.
3.‒ Il dott. Sanseverino, non avendo l’Università ottemperato, ha proposto ricorso per ottemperanza.
3.1.‒ Si è costituita in giudizio la dott.ssa Bruno aderendo con un primo atto alle conclusioni prospettate nel ricorso e poi ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere avendo l’Università , con atto dell’8 settembre 2016, sorteggiato i nuovi componenti della commissione giudicatrice e dunque non ci sarebbe inadempimento.
4.‒ La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 12 ottobre 2017.
5.‒ La commissione, come rilevato anche dalla ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso, ha concluso i lavori, approvando la relativa graduatoria.
Deve, pertanto, essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6.‒ Le spese del presente fase del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando:
a) dichiara la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in ottemperanza indicato in epigrafe;
b) dichiara integralmente compensate le spese della presente giudizio di ottemperanza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 22/12/2017

