La Corte dei conti è priva di giurisdizione quanto alle domande concernenti la riliquidazione del trattamento di fine rapporto, che vanno invece proposte innanzi al giudice ordinario. Ciò atteso che la cognizione del giudice contabile è circoscritta al trattamento pensionistico.
Corte dei conti reg., Lazio, 22 settembre 2017, n. 259
Riliquidazione trattamento pensionistico e di fine rapportoâ AttivitĂ di insegnamento universitario docente di scuola superiore â Giurisdizione
Sent 259/17Â Â Â Â
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Corte dei conti
Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio
in persona del giudice monocratico [#OMISSIS#]Â [#OMISSIS#]Â ha pronunciato la seguente
sentenza
nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria della Sezione con il n° 74582,
proposto da
M. A. (omissis), rappresentato e difeso dallâavv. [#OMISSIS#] Angeletti (del foro di Roma), nonchĂŠ elettivamente domiciliato a Roma in via [#OMISSIS#] Pisanelli n° 2 presso lo studio del difensore stesso;
contro
Ministero dellâIstruzione, dellâ UniversitĂ Â e della Ricerca (MIUR), in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal dirigente dellâufficio VI (ambito territoriale di Roma) dellâUfficio Scolastico Regionale per il Lazio, nonchĂŠ elettivamente domiciliato a Roma in via [#OMISSIS#] Pianciani n° 32 presso tale ufficio;
e contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dallâavv. [#OMISSIS#] Massa (iscritta nellâelenco speciale annesso allâalbo degli avvocati presso il tribunale di Roma), nonchĂŠ elettivamente domiciliato a Roma in via [#OMISSIS#] Beccaria n° 29 presso lâAvvocatura centrale dellâINPS stesso;
nonchĂŠ contro
UniversitĂ Â degli studi di Roma âForo Italicoâ, in persona del rettore pro tempore, domiciliato presso la sede dellâ UniversitĂ Â stessa a Roma in piazza Lauro de Bosis n° 15, non costituito.
1. Con ricorso notificato allâINPS, al Ministero dellâIstruzione, dellâ UniversitĂ Â e della Ricerca (in sigla: MIUR) e allâ UniversitĂ Â degli studi di Roma âForo Italicoâ (dâora in poi soltanto: lâ UniversitĂ Â ) tra il 15 e il 16 febbraio 2016, nonchĂŠ depositato presso questa Sezione il 4 del mese successivo, A. M., ex docente di educazione fisica nella scuola secondaria superiore, ha evidenziato che:
v tra il 1970 e il 2007 aveva svolto attivitĂ di insegnamento presso lâ UniversitĂ Â , ivi compresi i suoi danti causa ISEF e IUSM;
v il tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n° 9399/2000 confermata in appello, aveva condannato lâallora ISEF a pagare al M. (e ad altri suoi colleghi) lâulteriore retribuzione prevista dallâart. 21 secondo comma della legge n° 311/1958 per il periodo antecedente al 1° gennaio 1996, dichiarando altresĂŹ cessata la materia del contendere oltre quella medesima data (allorquando quel compenso era stato spontaneamente pagato dallâISEF stesso);
v questa Sezione, adita da alcuni di coloro che avevano agito insieme al M. dinanzi al giudice amministrativo, con sentenza n° 777/2001 aveva dichiarato il diritto di quei ricorrenti alla riliquidazione della pensione computando nella relativa base la retribuzione di cui al predetto art. 21;
v nellâaprile 2013 lâINPS gli aveva erogato gli arretrati conseguenti alla suddetta riliquidazione della pensione, valorizzando però nella c.d. quota B (anzichĂŠ in quella A) la retribuzione in argomento.
Perciò il M. ha domandato che venga riliquidato il suo â⌠trattamento pensionistico e [quello] di fine rapporto âŚâ tenendo conto della retribuzione ex art. 21 della legge n° 311/1958 â⌠da computarsi in quota âAâ âŚâ, con pagamento dei correlativi arretrati.
2. Con comparsa depositata lâ11 maggio 2016 si è costituito il MIUR, evidenziando che i compensi oggetto del contendere non avevano avuto carattere fisso e continuativo, tali da poterli includere nella quota A; e che la su menzionata sentenza n° 777/2001 costituiva un giudicato non estensibile al M..
3. Con comparsa depositata il 25 di quello stesso mese si è costituito anche lâINPS, eccependo il difetto di giurisdizione di questa Corte sul capo di domanda concernente il ricalcolo del trattamento di fine rapporto, nonchĂŠ resistendo al capo di domanda riguardante il computo delle retribuzioni di cui allâart. 21 della legge n° 311/1958 nella base pensionabile. Con memoria depositata il 23 giugno 2016 lâente pensionistico ha insistito nelle proprie tesi.
4. Pur notiziata anche della fissazione dellâudienza di discussione, è invece rimasta contumace lâ UniversitĂ Â . Mentre, con memoria depositata il 22 maggio 2017, il M. ha ulteriormente argomentato a sostegno della domanda attorea.
Allâudienza del 12 giugno di quello stesso anno la causa è stata discussa dalle parti e, allâesito della camera di consiglio immediatamente successiva, questo giudice ha dato lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.
5. Preliminarmente va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in riferimento al capo di domanda concernente la riliquidazione del trattamento di fine rapporto: atteso che la cognizione del giudice contabile è circoscritta al trattamento pensionistico. Mentre sul predetto capo di domanda va individuato, quale giudice munito di giurisdizione, quello ordinario.
6. Venendo al merito del capo di domanda riguardante la riliquidazione della pensione, lâart. 21 della legge n° 311/1958 sancisce:
Ă al primo comma, che âcoloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso le UniversitĂ Â e gli Istituti di istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscono di redditi di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterniâ;
Ă al secondo comma, che a tali incaricati esterni â⌠è corrisposta una retribuzione iniziale annua lorda âŚâ, la cui entitĂ varia a seconda della qualifica professionale in virtĂš della quale ciascuno di essi abbia ottenuto il conferimento dellâincarico di cui al primo comma;
Ă al sesto comma, che âper gli incarichi d’insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato la retribuzione è calcolata in ragione del 50 per cento dello stipendio cui al secondo comma del presente articoloâ.
Inoltre lâart. 2 comma 9 della legge n° 335/1995 prevede che anche per un assicurato ex INPDAP âcon effetto dal 1° gennaio 1996 ⌠si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, lâarticolo 12 della legge 30 aprile 1969 n° 153â. A sua volta quellâarticolo, nel testo attualmente vigente, al comma 1 considera quali â⌠redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui allâarticolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi âŚâ; ed al comma 4 contiene una â⌠elencazione degli elementi esclusi dalla base imponibile âŚâ: elencazione nella quale palesemente non rientra il caso di specie e che è altresĂŹ dichiarata â⌠tassativaâ dal successivo comma 5. Mentre il comma 10 di quel medesimo art. 12 dispone che âla retribuzione imponibile è presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessateâ.
Infine lâart. 43 del D.P.R. n° 1092/1973, dedicato espressamente alla âbase pensionabileâ, stabilisce che âai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, [è] costituita dall’ultimo stipendio o dall’ultima paga o retribuzione âŚâ.
7. Appare dunque evidente che il compenso erogato al M. dallâ UniversitĂ Â , oltre ad esser qualificato con la significativa locuzione di stipendio o di retribuzione, ontologicamente ha avuto carattere fisso, atteso che la sua misura discendeva dallo status di docente nella scuola secondaria superiore rivestito dallâodierno ricorrente; e continuativo, perchĂŠ lâincarico de quo è stato reiterato per quasi quarantâanni (all. 1 al ricorso).
Perciò sussistono tutti i presupposti perchĂŠ quella retribuzione venga computata nella c.d. quota A, cioè in quella contemplata dalla lettera a dellâart. 13 del D.Lgs. n° 503/1992. Inoltre, non essendo stata sollevata dallâINPS alcuna eccezione di prescrizione, in favore del M. i maggiori ratei pensionistici scaturenti dal predetto computo in quota A vanno pagati a far data dal 1° settembre 2007, data di suo collocamento a riposo, con lâaggiunta degli interessi legali o (se eccedente) della rivalutazione monetaria.
8. Infine, poichĂŠ il computo in quota B (anzichĂŠ in quota A) delle retribuzioni erogate dallâ UniversitĂ Â allâodierno ricorrente appare riconducibile ad unâerronea qualificazione di quelle retribuzioni da parte del MIUR, solo questâultimo va condannato al pagamento delle spese di lite in favore del M. stesso. Mentre, fra questâultimo e gli altri resistenti, appare giustificato compensare integralmente le spese di lite.
Quindi, considerato che lâodierno giudizio si è esaurito in unâunica udienza e vista, dâaltro canto, la non trascurabile rilevanza del quantum oggetto del contendere, nonchĂŠ la declaratoria di difetto di giurisdizione su un capo di domanda, le spese di lite a carico del MIUR vanno equamente liquidate nella misura di 2.000 euro, oltre agli oneri di legge.
p.q.m.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 74582:
1)   dichiara il diritto di A. M. allâinclusione, nella quota di cui alla lettera a dellâart. 13 del D.Lgs. n° 503/1992, delle retribuzioni erogategli dallâ UniversitĂ Â degli studi di Roma âForo Italicoâ ai sensi dellâart. 21 della legge n° 311/1958;
2)   condanna lâINPS a pagare al M. i maggiori ratei pensionistici scaturenti dal riconoscimento del diritto di cui al punto 1, a decorrere dal 1° settembre 2007 in poi, con lâaggiunta degli interessi legali (o, se eccedente, della rivalutazione monetaria) su quei maggiori ratei;
3)Â Â Â dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul capo di domanda avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine rapporto, indicando quale giudice munito di giurisdizione su tale domanda quello ordinario;
4)   condanna il Ministero dellâIstruzione, dellâ UniversitĂ Â e della Ricerca a pagare al M. le spese di lite, liquidate in euro 2.000 (duemila), oltre al rimborso del 15% per spese generali, al contributo previdenziale forense e allâIVA;
5)Â Â Â compensa integralmente fra tutte le altre parti le spese di lite;
6)Â Â Â fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della presente sentenza.
CosĂŹ deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2017.
il giudice
Pubblicata mediante deposito in Segreteria  il   22/09/2017

