La ratio sottesa allâart. 2, legge 14 gennaio 1999, n. 4, è incentrata nellâesigenza pubblicistica di garantire nellâintero territorio nazionale standard di qualitĂ uniformi di preparazione universitaria; di conseguenza, e necessariamente, lâaccreditamento scaturisce da un procedimento formale e trasparente volto a controllare e verificare in base a standard pre-definiti, se le istituzioni ed i programmi di studio soddisfino i requisiti minimi di qualitĂ richiesti.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2018, n. 6849
UniversitĂ privata a distanza-Diniego autorizzazione attivitĂ della filiazione in Italia
N. 06849/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05830/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5830 del 2012, proposto da
Issea S.A. – UniversitĂ privata a distanza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Cicogna, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] La Russa in Roma, via [#OMISSIS#] n. 42;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’UniversitĂ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Interno, Ministero degli Affari Esteri, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 03357/2012, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione dell’attivitĂ della filiazione in Italia di Issea S.A. – Politecnico di studi aziendali;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Ministero dell’Interno e di Ministero degli Affari Esteri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 novembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti lâavvocato Bruno Agresti per delega di [#OMISSIS#] Cicogna e lâavvocato dello Stato [#OMISSIS#] Fico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ă appellata la sentenza del T.A.R. LAZIO, sez. III n. 3357/2012, di reiezione del ricorso proposto da Issea S.A. – UniversitĂ Privata a distanza avverso la nota del Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca prot. n. 297 del 25 febbraio 2010, notificata in data 8 marzo 2010, con la quale è stato comunicato il rigetto dellâistanza volta allâautorizzazione dellâattivitĂ della filiazione in Italia di ISSEA S.A. – Politecnico di studi aziendali; nonchĂŠ avverso la nota del Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca prot. n. 536 del 15 aprile 2010 e di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso.
2. Nellâatto introduttivo la ricorrente ha premesso che:
– il âPolitecnico di Studi Aziendali- UniversitĂ privata a distanzaâ, associazione senza fine di lucro di diritto svizzero, con delibera dellâassemblea generale straordinaria del 14 ottobre 2009 decideva di istituire una filiazione in Italia, denominata âIssea Campus Italiaâ nominando allâuopo il dott. [#OMISSIS#] Incognito quale rappresentante legale della filiazione in Italia;
– questi, con lettera raccomandata del 9 novembre 2009 inoltrava ai Ministeri competenti (Istruzione, UniversitĂ e Ricerca, Interno, Affari Esteri) istanza di autorizzazione allâinizio dellâattivitĂ di filiazione in Italia ai sensi e per gli effetti dellâart. 2 della L. 14 gennaio 1999, n.4;
– con nota prot. n. 297 del 25 febbraio 2010 il MIUR rigettava lâistanza di autorizzazione allâapertura della filiazione, affermando che non poteva essere accolta risultando il richiedente âente privato non riconosciuto quale istituzione dellâordinamento universitario elveticoâ;
– successivamente, con nota del 15 aprile 2010, il MIUR specificava che, ai sensi dellâart.2 l. n. 4/1999, il riconoscimento dellâattivitĂ di filiazione in Italia era concedibile esclusivamente ad UniversitĂ accreditate a rilasciare titoli aventi valore legale e la richiedente, da accertamenti presso le competenti AutoritĂ elvetiche, non possedeva tale requisito.
3. Con ricorso n. 4510/2010 Issea S.A. ha chiesto lâannullamento delle predette note.
4. Con sentenza n. 3357/2012, il Tar Lazio respingeva il ricorso ritenendo legittimo il rifiuto opposto dal MIUR alla richiesta della ricorrente.
5. Appella la sentenza ISSEA s.a. Resistono il Ministero dell’Istruzione dell’UniversitĂ e della Ricerca, il Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Esteri,
Alla pubblica udienza del 15 novembre 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Lâistituto appellante, nel motivo dâappello articolato in plurime censure, lamenta lâerrore di diritto in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove hanno individuato nel riconoscimento giuridico la condizione necessaria per ottenere lâautorizzazione alla filiazione in Italia dellâUniversitĂ â.
Il motivo è infondato.
Eâ dirimente richiamare il contenuto testuale dellâart 2 l. n. 4/1999, laddove circoscrive lâambito applicativo âalle filiazioni in Italia di universitĂ o di istituti superiori di insegnamento a livello universitario aventi sede nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza scopo di lucroâ.
Lâinterpretazione letterale seguita dal TAR Lazio trova evidente riscontro nella disposizione che indica tra le condizioni da comprovare al MIUR la sede in Stati esteri, âil riconoscimento giuridico e lâassenza di lucroâ.
7. Nel secondo motivo di appello di appello Issea S.A. sostiene che il TAR Lazio avrebbe errato nellâidentificare nellâaccreditamento nel sistema universitario svizzero una condizione obbligatoria per ottenere lâautorizzazione ad aprire filiazioni in Italia.
7.1. Preliminarmente lâappellante richiama il diverso regime tra il sistema universitario italiano e quello elvetico scandito dai seguenti passaggi argomentativi:
– in Italia le universitĂ non pubbliche sono obbligate ad ottenere il preventivo riconoscimento ministeriale per poter operare e rilasciare titoli con valore legale;
– nella Confederazione elvetica lo svolgimento della attivitĂ di formazione di livello universitario, osserva lâappellante, non richiede necessariamente una specifica autorizzazione (federale o cantonale), senza che venga meno la vigilanza pubblica;
– i Cantoni, competenti in materia di istruzione, aggiunge lâappellante, adottano leggi proprie volte ad istituire e regolamentare le UniversitĂ cantonali pubbliche;
– la âLegge sullâUniversitĂ della Svizzera Italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricercaâ, del 3 ottobre 1995, del Cantone Ticino, alla quale lâIssea S.A. risulta soggetta avendo sede in Agno, sancisce la necessitĂ dellâautorizzazione del Consiglio di Stato per fruire nel Cantone le denominazioni âuniversitĂ â, âistituto universitarioâ e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attivitĂ di insegnamento universitario e attribuiscono titoli accademici;
– la ricorrente ha ottenuto, con risoluzione del Consiglio di Stato Cantonale n.704 del 14 febbraio 2006, lâautorizzazione allâuso del nomen;
– secondo la giurisprudenza del tribunale federale, lâautorizzazione cantonale allâuso del nomen comporta, in modo automatico, il riconoscimento nel sistema universitario svizzero;
– gli istituti universitari possono chiedere lâaccreditamento ovvero il riconoscimento di qualitĂ da parte della Conferenza Universitaria Svizzera (CUS) al fine di accrescere notorietĂ e visibilitĂ e di ottenere sussidi e forme di aiuto pubblico.
Alla luce delle suddette osservazioni Issea S.A. contesta la decisione attinta dal TAR, laddove la ha individuato nel riconoscimento giuridico una condizione necessaria per ottenere lâautorizzazione.
Il motivo non è fondato.
Va distinta la regolamentazione dettata da un Paese estero ai fini dellâinsegnamento universitario nel proprio territorio e quella inerente al riconoscimento delle condizioni per la filiazione in Italia: lâefficacia della prima non esclude che la normativa italiana possa richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli ritenuti sufficienti per il riconoscimento della rilevanza giuridica dellâente allâinterno del sistema universitario del paese di origine.
7.2. La dicotomia trova conferma nella ratio sottesa allâart 2 L 4 /1999 incentrata nellâesigenza pubblicistica di garantire nellâintero territorio nazionale standard di qualitĂ uniformi di preparazione universitaria.
Lâaccreditamento scaturisce infatti da un procedimento formale e trasparente volto a controllare e verificare in base a standard pre-definiti, se le istituzioni ed i programmi di studio soddisfino i requisiti minimi di qualitĂ richiesti.
8. Con il terzo motivo di doglianza lâappellante lamenta lâomessa considerazione dellâirrilevanza della circostanza â invece valorizzata dal TAR â che la ricorrente non è neppure inserita nellâelenco allegato dellâaccordo bilaterale con la Svizzera del 7 dicembre 2000 non possedendo ânecessari indici di garanzia che la legge italiana prevede in argomentoâ.
8.1. Il motivo non è fondato.
Lungi dallâaffermare lâapplicazione al caso di specie della disciplina â quale quella del DM 26 aprile 2004 n.214 â relativa al riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia da istituti oggetto dâaffiliazione giĂ autorizzati ad operare in Italia, lâinciso nellâeconomia del decisum sâè tradotto in un obiter dictum richiamato ad abundiantiam.
9. Conclusivamente, lâappello deve essere respinto.
10. La novitĂ delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 03/12/2018Â
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