L’articolo 18, comma 1, lett b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, stigmatizza una delle condotte che piĂš spesso inficiano il corretto svolgimento della procedura, ovvero la partecipazione di candidati legati da vincoli familiari ai componenti della struttura di appartenenza proprio al fine di prevenire il rischio di (una potenziale) compromissione dellâimparzialitĂ che governa la decisione. Lo scopo perseguito risulterebbe, quindi, frustrato qualora si ammettesse la partecipazione al concorso del membro stesso della struttura: di fatto, ad absurdum, lâipotetica (massima) compromissione dellâimparzialitĂ non troverebbe alcuna preventiva sanzione.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2019, n. 477
Procedura concorsuale professore Ordinario-IncompatibilitĂ -Candidato membro del collegio accademico-Sussistenza
N. 00477/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02471/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2471 del 2018, proposto daÂ
Scuola Normale Superiore di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Â
contro
[#OMISSIS#] Capano, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Montini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] II n. 18;Â
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 00186/2018, resa tra le parti, concernente DEPOSITO APPELLO AVVERSO SENTENZA
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Capano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 novembre 2018 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Basilica dell’Avvocatura Generale dello Stato e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega dell’avv. [#OMISSIS#] Montini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ă appellata la sentenza del TAR Toscana, sez. I, n. 186/2018, con la quale è stato accolto il ricorso (RG. n.225/2017) proposto dal prof. [#OMISSIS#] Capano per lâannullamentoÂ
del decreto del Segretario Generale della Scuola Normale Superiore di Pisa (n.220/2016 (prot.n.0024015) del 23 dicembre 2016, comunicato a mezzo nota prot.n. 242020 del 23 dicembre 2016, col quale è stato escluso dalla partecipazione alla selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia ai sensi dellâart 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso lâistituto di Scienze Umane e Sociali, per il settore concorsuale 14/A2 Scienza Politica, settore scientifico disciplinare SPS/04 Scienza Politica.
La ragione del provvedimento dâesclusione consisteva nella situazione dâinsanabile incompatibilitĂ alla partecipazione alla selezione in cui si sarebbe trovato il prof. [#OMISSIS#] Capano, quale componente del Collegio accademico della Scuola al momento della delibera di copertura del posto fino alla data del 31 ottobre 2016.
Cumulativamente il ricorrente impugnava tutti gli atti del procedimento, segnatamente:Â
– di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ed in particolareÂ
– del regolamento per la disciplina del reclutamento dei professori di I e II fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e per le chiamate dirette di chiara fama sensi dellâart. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005n n.23, emanato con decreto del Direttore n. 732/2016 del 29.12.2016 (prot.n. 24233), unitamente a tale decreto nella parte in cui modifica la disciplina dellâart 6 comma 2 (rubricato âcandidati ammessi alle selezioni) e prevede, allâart 21, comma 2, (rubricato âentrata in vigoreâ) lâapplicazione delle nuove ipotesi di incompatibilitĂ , di cui agli artt. 6, comma 2, 11, comma 3 e 18, comma 6, anche alle procedure di selezione in corso al momento della sua emanazione;
– del processo verbale della seduta del Collegio Accademico del 22 dicembre 2016 unitamente a quello della seduta del Consiglio Direttivo, tenutosi nella medesima data, nella parte in cui entrambi tali organi hanno deliberato, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la suindicata modifica alle disposizioni del regolamento di Ateneo per la disciplina del reclutamento dei professori di I e II fascia ai sensi della Legge 3 dicembre 2010 n. 240 e per le chiamate dirette di chiara fama ai sensi dellâart 1, comma 9 della Legge 4 novembre 2005 n. 230;
– della nota, comunicata a mezzo pec in data 25 gennaio 2017, del 25 gennaio 2017 di reiezione dellâistanza di riesame del prof Capano.
2. Nellâatto introduttivo si premetteva che:
– con bando pubblicato il 7 ottobre 2016 la Scuola Normale Superiore di Pisa indiceva la procedura per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia presso lâIstituto di Scienze Umane;
– con avviso del 22 settembre 2016 veniva indetta la procedura;
– il 10 ottobre 2016 il professor Capano presentava la propria domanda di partecipazione;
– il giorno 22 dicembre 2016 il Collegio Accademico ed il Consiglio Direttivo deliberavano nellâambito delle rispettive sedute la modifica alle disposizioni del regolamento di Ateneo modificava il proprio regolamento per il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia, nel senso di sancire, con disposizione applicabile anche nelle procedure selettive in corso, lâincandidabilitĂ del direttore e del segretario generale, nonchĂŠ dei membri del collegio accademico e del consiglio direttivo al momento della delibera di copertura del posto e/o della delibera di chiamata, fino a quello della nomina;
– mediante decreto del Segretario Generale n.220/2016 (prot.n.0024015) del 23 dicembre 2016, il prof. Capano veniva escluso dalla partecipazione alla selezione essendo ritenuto incompatibile ex art.6 del Regolamento in forza della sua qualitĂ di componente del Collegio accademico della Scuola al momento della delibera di copertura del posto fino alla data del 31 ottobre 2016;Â
– con decreto del 29 dicembre 2016 veniva attuata la modifica del regolamento di Ateneo deliberata in data 22 dicembre 2016;
– lâinteressato impugnava tempestivamente il decreto di esclusione sollecitandone il riesame in via amministrativa;
– questi, in data 25 gennaio 2017, riceveva tuttavia notifica a mezzo pec della reiezione di istanza di riesame.
3. Il prof. Capano presentava ricorso al TAR Toscana, RG. n.225/2017.Â
3.1. Il Tar adito, con ordinanza n.126 del 2017, accoglieva la domanda cautelare, e disponeva lâammissione con riserva del ricorrente alla procedura selettiva fissando, per la trattazione di merito del ricorso, lâudienza pubblica del giorno 8 novembre 2017.
3.2. Con sentenza 186/2018 il Tar annullava il provvedimento di esclusione del ricorrente dalla procedura ed il successivo diniego di riesame in autotutela, unitamente alle modifiche al regolamento di ateneo approvate con decreto del 29 dicembre 2016, nella misura in cui se ne dispone lâapplicabilitĂ alle procedure in corso e, segnatamente alla procedura di chiamata cui ha partecipato il prof. Capano.
4. Appella la sentenza la Scuola Normale Superiore di Pisa. Resiste il prof. [#OMISSIS#] Capano.
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2018 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.Â
5. Con unico e articolato motivo di doglianza, la Scuola Normale Superiore di Pisa deduce lâerroneitĂ della sentenza impugnata laddove ha ritenuto inapplicabile al prof. Capano il divieto legale di cui allâart.18, comma 1, lett.b) l. n.240 del 2010, sul rilievo che, essendo egli stesso componente dellâorgano che ha deliberato la chiamata, non rientrerebbe in nessuno dei rapporti familiari o di affinitĂ individuati dalla legge, la quale non è suscettibile di interpretazione estensiva âtrattandosi di una disciplina limitativa dellâaccesso ad un pubblico impiegoâ.
6. Il motivo è fondato.
6.1. Il caso di specie non pone un problema di interpretazione analogica o estensiva del divieto legale di cui allâart.18, comma 1, lett.b) l. n.240 del 2010, poichĂŠ nel giudizio si controverte in ordine alla posizione dâincompatibilitĂ personale e non per il tramite di un rapporto familiare.Â
SicchĂŠ le articolate osservazioni contenute nella sentenza appellata sulla natura tassativa e derogatoria del divieto di legge in questione come di ogni causa di incompatibilitĂ â la quale, in ipotesi, consentirebbe, a norma degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c., solo interpretazioni strettamente testuali â hanno nellâeconomia della decisone rilievo marginale.Â
6.2. Viceversa ha portata dirimente il rilievo, prima ancora di natura assiologica che giuridica, della ratio sottesa allâart 18 comma 1 lett b) della legge 240 del 2010 alla luce della disciplina regolamentare dellâAteneo che della c.d. lex specialis della procedura selettiva in esame.Â
Lâesclusione dalla partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia di âcoloro che abbiano un grado di parentela o di affinitĂ , fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dellâateneoâ altro non è che un importante corollario del principio assiologico su cui riposa la norma, ravvisabile nellâesigenza di evitare condizionamenti dellâorgano della struttura che effettua la selezione.Â
La lettera della disposizione stigmatizza una delle condotte che piĂš spesso inficiano il corretto svolgimento della procedura, ovvero la partecipazione di candidati legati da vincoli familiari ai componenti della struttura di appartenenza proprio al fine di prevenire il rischio di (una potenziale) compromissione dellâimparzialitĂ che governa la decisione.
Lo scopo perseguito intero risulterebbe frustrato qualora si ammettesse la partecipazione al concorso del membro stesso della struttura: di fatto, ad absurdum, lâipotetica (massima) compromissione dellâimparzialitĂ non troverebbe alcuna preventiva sanzione.
In questo contesto assiologico e giuridico va restituito un ruolo specifico al regolamento dellâateneo â la cui potestĂ , va sottolineato, discende dallâautonomia universitaria garantita dallâarticolo 33 della Costituzione â il quale, per lâappunto, ha positivamente in via ricognitiva colmato lo spazio sullâincompatibilitĂ Â ad personam lasciato aperto dalla normativa statale richiamata.
Nella formulazione vigente il Regolamento della Scuola Normale Superiore di Pisa ha chiarito la portata della fonte primaria in parola, prevedendo, allâart. 6, comma 2, che âLâincandidabilitĂ riguarda altresĂŹ il Direttore, il Segretario generale, i professori appartenenti al Collegio accademico e i componenti del Consiglio direttivo al momento della delibera di copertura del posto e/o della delibera di chiamata, fino a quello della nominaâ.
6. In aggiunta lâanalitico riscontro dei fatti dĂ ragione della ravvisata incompatibilitĂ di cui allâatto impugnato.
6.1 Il ricorrente era componente del Collegio Accademico che aveva approvato la proposta di copertura del posto messo a concorso, oltre che componente di diritto del Consiglio di Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola che aveva formulato la proposta di copertura del predetto posto che fino a quel momento era âcopertoâ dal prof. Capano in forza della Convenzione con lâUniversitĂ di Bologna.Â
Questi, quale ordinario presso lâUniversitĂ di Bologna, svolge(va) in concreto la propria attivitĂ di docenza presso la Scuola Normale Superiore di Pisa in forza di convenzione SSN/Unibo e, in tale veste, dal 2015 ha fatto parte del Collegio Accademico, cessando dalla carica il 31.10.2016; inoltre, rivestiva il ruolo di componente di diritto del Consiglio di Istituto di Scienze Umane e Sociali della Scuola.
6.2 Al momento in cui ha presentato la domanda per partecipare alla chiamata, il prof. Capano era componente del Collegio Accademico che ha formulato ed approvato poi la proposta di attivare la procedura di chiamata ex art. 18 della legge n. 240 del 2010. Vale a dire che sâè sostanziata nei fatti una situazione di âinsanabile incompatibilitĂ â espressamente prevista dal bando allâart. 2, comma 4.
6.3 Va sottolineato che la disciplina regolamentare attribuisce un ruolo decisivo al Collegio Accademico in generale, e, per quanto qui interessa, in relazione allâattivazione della procedura selettiva di cui allâart. 18, comma 1 della legge n. 240 del 2010.
Stabilisce il Regolamento (anche nel testo di cui al D.D. n. 504 del 20.9.2016) che il Collegio Accademico, allâesito di un articolato iter descritto allâart. 3, esamina ed approva, âa maggioranza assoluta dei componentiâ, le proposte di copertura dei posti di professori di I o di II fascia che gli vengono indirizzate dal Consiglio della Classe Accademica per la disciplina di insegnamento; una volta âformulate dal Collegio Accademicoâ, le proposte sono approvate dal Consiglio direttivo (art. 2).Â
6.4 La decisivitĂ del ruolo riservato al Collegio Accademico è comprovata anche dallâart. 8 del Regolamento della Scuola, in base al quale è il Collegio Accademico che riceve gli atti della selezione, una volta approvati dal Direttore, e che delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, (art. 9) la âproposta di chiamataâ del candidato selezionato.Â
6.5 Dâaltra parte lâesigenza sempre piĂš avvertita dâimparziale svolgimento della selezione, legittima lâestensione normativa dello status dâincompatibilitĂ anche al soggetto in conflitto di interessi.
7. SicchĂŠ, conclusivamente, il ricorrente appellato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, versava in una doppia e concorrente situazione dâincompatibilitĂ : lâuna â qualificata come incandidabilitĂ â espressamente prevista dallâart. art. 6, comma 2, del Regolamento della Scuola Normale Superiore di Pisa; lâaltra, desunta dal conflitto dâinteressi quale componente del Collegio Accademico che ha formulato ed ha approvato la proposta di attivare la procedura di chiamata ex art. 18 della legge n. 240 del 2010.
7.1 Conseguentemente, la circostanza che il prof. Capano non abbia partecipato alla seduta del Collegio Accademico del 9 settembre 2016, nellâambito della quale era stata deliberata lâindizione della procedura di chiamata, non fa venir meno la causa dâincompatibilitĂ prevista in via generale dal Regolamento richiamato.
8. Conclusivamente lâappello è fondato e, per lâeffetto, in riforma dellâappellata sentenza, il ricorso di prime cure deve essere respinto.
9. La controvertibilitĂ delle situazioni di fatto dedotte in causa giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.Â
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per lâeffetto, in riforma dellâappellata sentenza, respinge il ricorso di prime cure.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 18/01/2019

