Per espressa voluntas legis l’ambito dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è stato sintomaticamente circoscritto. Va infatti osservato checâogni limitazione del precetto costituzionale del pubblico concorso, alterando le condizioni di paritĂ di trattamento degli aspiranti, deve considerarsi del tutto eccezionaleâ (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2018 n. 7155). Post novella exart. 1, co. 338, lett. a), legge 11 dicembre 2016, n. 232 ormai nemmeno i contratti per lâattivitĂ di insegnamento precludono la partecipazione alla procedura selettiva di cui all’articolo in commento.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 marzo 2019, n. 1561
Procedura concorsuale posto Professore II fascia-Divieto di cui all'art. 18, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240
N. 01561/2019REG.PROV.COLL.
N. 08378/2018 REG.RIC.
N. 08396/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8378 del 2018, proposto daÂ
UniversitĂ degli Studi di Salerno, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Riggio, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#] Da Brescia 11;Â
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Degni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di Villa Sacchetti 11;Â
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] La Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Taranto n. 18;Â
sul ricorso numero di registro generale 8396 del 2018, proposto daÂ
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] La Gloria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via Taranto n. 18;Â
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Degni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via di Villa Sacchetti 11;Â
Ministero dell’Istruzione dell’UniversitĂ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Â
nei confronti
UniversitĂ degli Studi di Salerno, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, Lungotevere [#OMISSIS#] Da Brescia 11;Â
per la riforma
quanto al ricorso n. 8378 del 2018:
della sentenza del T.A.R. Campania, Sez. Salerno, n. 1026/2018, pubblicata in data 06.07.2018 e notificata in data 23.07.2018, che ha accolto il ricorso introduttivo (R.G. n. 596/2017), e i relativi motivi aggiunti, proposti dalla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per l’annullamento del decreto del Rettore dell’UniversitĂ degli Studi di Salerno prot. n. 74769 del 10.4.2017, con il quale sono stati approvati gli atti concorsuali relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico – disciplinare IUS/05 (Diritto dell’economia), settore concorsuale 12/E3 (Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione), nella parte in cui l’ avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stato ammesso alla procedura e ne è stato dichiarato vincitore, anzichĂŠ esserne escluso e, nel contempo, ha respinto il ricorso incidentale proposto dall’ avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
quanto al ricorso n. 8396 del 2018:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Staccata di Salerno (sezione Prima) n. 01026/2018, resa tra le parti, concernente annullamento degli atti concorsuali relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico – disciplinare IUS/05 (Diritto dell’economia), settore concorsuale 12/E3 (Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione), nella parte in cui l’ avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stato ammesso alla procedura e ne è stato dichiarato vincitore, anzichĂŠ esserne escluso e, nel contempo, ha respinto il ricorso incidentale proposto dall’ avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] La Gloria, [#OMISSIS#] Basilica dell’Avvocatura Generale dello Stato e [#OMISSIS#] Degni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Ă appellata la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, sez. I, n. 1026/2018, dâaccoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avverso il decreto del Rettore dell’UniversitĂ degli Studi di Salerno (prot. n. 74769 del 10.4.2017) dâapprovazione degli atti concorsuali della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia per il settore scientifico – disciplinare IUS/05 (Diritto dell’economia), settore concorsuale 12/E3 (Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione), nella parte in cui lâavv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è stato ammesso alla procedura e dichiarato vincitore.
2. Respinto il ricorso incidentale proposto dallâavv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] avverso lâammissione alla procedura selettiva della dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per (la denunciata) falsa dichiarazione delle pubblicazioni prodotte dalla candidata, sulla scorta dellâinterpretazione logico-sistematica dellâart. 18, comma 4, l. 240/2010 (c.d. legge [#OMISSIS#]), laddove preclude la partecipazione alla procedura a tutti coloro che âa qualunque titolo, abbiamo prestato servizio presso lâUniversitĂ â, i giudici di prime cure hanno accolto il ricorso ed i motivi aggiunti.
2.1 Nel triennio preso a riferimento dalla norma, lâavv. [#OMISSIS#], argomenta il Tar, ha svolto lâattivitĂ ditutor del corso di perfezionamento post laurea in âDiritto Bancario e dei Mercati Finanziariâ organizzato dallâUniversitĂ degli Studi di Salerno (a.a. 2012/2013); e sempre presso tale ateneo è stato membro, a partire dal 2013, di almeno tre âprogetti di ricerca Farbâ della durata di ventiquattro mesi ciascuno.
AttivitĂ prestate presso lâAteneo, conclude il Tar, che avrebbero avuto lâeffetto della âperdita di quei tratti di originalitĂ che conseguono alla formazione in altro contesto universitario, che la norma intende, invece, favorire attraverso lâassunzione, in qualitĂ di professori di ruolo, di persone che si siano formate in ambiente completamente esternoâ.
NĂŠ, in senso contrario, aggiungono i giudici di prime cure, sarebbe invocabile la novella recata dallâart. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 laddove consente âdi computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nellâambito delle risorse vincolate di cui allâarticolo 18, comma 4â, entrata in vigore dopo la pubblicazione â avvenuta il 9 agosto 2016 â della lex specialisdel bando di concorso, le cui prescrizioni ârisultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate neppure in ipotesi diius superveniensâ.
3. Appellano autonomamente la sentenza lâavv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e lâUniversitĂ degli Studi di Salerno (dâora in poi UniversitĂ ). Resistono la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ed il Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca che si è peraltro associato alle conclusioni rassegnate dagli appellanti.
4. Alla pubblica udienza del 21 febbraio 2019 le cause, su richiesta delle parti, sono state trattenute in decisione.
5. Gli appelli, soggettivamente ed oggettivamente connessi, nonchĂŠ proposti avverso la medesima sentenza, devono essere riuniti.
6. Con il primo motivo dâappello, lâUniversitĂ e lâavv. [#OMISSIS#] lamentano lâerrore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nellâinterpretazione â anzichĂŠ letterale come la natura della norma avrebbe richiesto â logico-sistematica dellâart. 18, comma 4, l. 240/2010.
6.1 Muovendo dallâerrata valutazione in fatto dellâattivitĂ effettivamente svolta dallâavv. [#OMISSIS#] nel triennio antecendente la pubblicazione del bando, consistente nellâattivitĂ di tutorper poche ore e nella partecipazione a tre âprogetti di ricerca Farbâ, il Tar, lamentano gli appellanti, avrebbe omesso di considerare lâassenza del presupposto di fatto e di diritto, ostativo alla partecipazione alla procedura, tassativamente prescritto dallâart. 18, comma 4, l.cit.: ossia lâavere il candidato, nel triennio anteriore alla pubblicazione del bando, prestato servizio presso lâUniversitĂ di Salerno.
Nel lasso di tempo preso in considerazione dalla norma, in mancanza di alcun (tipo di) rapporto di servizio, sia esso a tempo indeterminato che a tempo determinato intrattenuto con lâUniversitĂ , non si sarebbe affatto integrata la causa â tipizzata ope legisâ ostativa alla partecipazione al concorso.
7. Il motivo dâappello è fondato.
7.1 L’art. 18, comma 4, l. 240/2010 dispone: âCiascunauniversitĂ statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’universitĂ stessaâ.
7.2 La norma tipizza, in via tassonomica, tre categorie di aspiranti alla procedura cui è preclusa la partecipazione: i professori in servizio, i titolari di assegno di ricerca, gli iscritti ai corsi universitari nellâultimo triennio.
7.3 Lâavv. [#OMISSIS#] non rientra in alcuna di queste categorie.
LâattivitĂ dâinsegnamento, esercitata nellâambito del corso âGrandi imprese in crisi e concorrenzaâ, sâè conclusa lâ8.07.2013, in data anteriore al triennio antecedente.
LâattivitĂ di tutor, secondo lo specifico contratto attributivo della qualifica (cfr. art. 3), ha avuto ânatura di prestazione dâopera intellettuale di cui allâart. 2229 e seguenti c.c., ed è reso dal prestatore senza vincoli di subordinazione in piena autonomia e con lavoro prevalentemente proprio, nellâambito di un rapporto che ha natura meramente occasionale tale da escludere qualsiasi accordo di continuitĂ dâincaricoâ.
SicchĂŠ, alla stregua della specifica pattuizione contrattuale richiamata, che disciplina(va) il rapporto in termini di lavoro autonomo di natura occasionale, lâattivitĂ di tutor, come svolta in concreto dal candidato, non ha dato vita ad un rapporto strutturale nĂŠ (di dipendenza per causa) di servizio con lâUniversitĂ , cui fa perspicuo riferimento la norma.
A piĂš forte ragione la partecipazione (nel gruppo di studiosi) ai progetti di ricerca Farb, in assenza di contratto di lavoro, non è riconducibile nemmeno in astratto ad un rapporto di servizio con lâUniversitĂ che, oltretutto, non finanziava motu proprioi progetti di ricerca.
8. In definitiva, lâavv. [#OMISSIS#] non versava in alcuna delle situazioni dâincompatibilitĂ previste dallâart. 18, co. 4, l. 240/2010.
9. NĂŠ, in assenza di alcuna delle cause ostative alla partecipazione, residuano spazi per un indirizzo ermeneutico che, in via analogica, estenda il perimetro applicativo del divieto; ed il cui esito conclusivo sarebbe radicalmente antitetico al principio della massima o quanto meno piĂš ampia partecipazione degli aspiranti al posto messo a concorso.
E che â va sottolineato â in apicibus conforma qualsivoglia procedura selettiva.
A ben vedere, lâindirizzo ermeneutico fatto proprio dal Tar si traduce nellâipostatizzazione della (presunta) finalitĂ della norma astrattamente individuata nellâevitare (cosĂŹ testualmente in legge sentenza) âil rischio che il concorrente, giĂ conosciuto nellâambiente universitario, possa non essere valutato con imparzialitĂ â.
SenonchĂŠ, in forza di una cosĂŹ generica finalitĂ che funge ex seda parametro applicativo, il divieto avrebbe una latitudine precettiva indeterminata; la cui portata proscrittiva il novero della platea dei partecipanti sarebbe rimessa al giudizio soggettivo dellâinterprete, sĂŹ da compromettere lâesigenza di certezza e dâassenza di valutazioni discrezionali che governano ab imisla materia.
In aggiunta il dato positivo, come interpretato ed applicato, confliggerebbe assiologicamente con i valori tutelati che sâintendono perseguire con le procedure selettive, improntate al principio del favorper la massima partecipazione possibile.
9.1 A riguardo va data continuitĂ allâindirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, a mente del quale
âogni limitazione del precetto costituzionale del pubblico concorso, alterando le condizioni di paritĂ di trattamento degli aspiranti, deve considerarsi del tutto eccezionaleâ (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 29 novembre 2018 n. 7155).
9.2 Dâaltra parte, anche a volere accedere allâindirizzo interpretativo logico-sistematico seguito dal Tar â e fatto proprio dallâappellata dott.ssa [#OMISSIS#] â che considera le cause dâincompatibilitĂ come meramente esemplificative (e non tassative) del principio generale dâimparzialitĂ , non va passato sotto silenzio che â sul piano sistematico â per espressa voluntas legislâambito della norma è stato sintomaticamente circoscritto.
Post novella exart. 1, co. 338, lett. a), l. 11 dicembre 2016, n. 232 ormai nemmeno i contratti per lâattivitĂ di insegnamento precludono la partecipazione alla procedura selettiva exart. 18, comma 4, l. 240/2010.
10. Conclusivamente il motivo principale e sostanziale degli appelli riuniti deve essere accolto con conseguente assorbimento dei residui motivi dâappello.
11. La controvertibilitĂ delle questioni dedotte, palesata dal non perspicuo quadro di riferimento normativo in cui sâinscrive la vicenda dedotta in causa, giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra di loro riuniti, li accoglie, e, per lâeffetto, in riforma dellâappellata sentenza, respinge il ricorso di prime cure e dichiara lâimprocedibilitĂ del ricorso incidentale proposto innanzi al Tar.
Compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] Mele, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Pubblicato il 06/03/2019

