Considerato che alla luce di quanto rappresentato da parte ricorrente non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, consolidando l’immatricolazione in soprannumero del ricorrente nella facoltà e nell’Università sopra indicata;
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 19 aprile 2017, n. 4689
Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Improcedibilità ricorso per sopravvenuto difetto di interesse
N. 04689/2017 REG.PROV.COLL.
N. 12399/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12399 del 2015, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. MSNMST67D41H501W, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci, 24;Â
contro
L’Università degli Studi Tor Vergata di Roma, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;Â
per l’annullamento
del provvedimento a seguito del quale il ricorrente è stato inserito nella graduatoria degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia e non nella diversa graduatoria riservata agli studenti non comunitari e non soggiornanti in Italia;
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Tor Vergata di Roma e del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 11 aprile 2017 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 Premesso che:
con il ricorso in epigrafe il sig. [#OMISSIS#] ha impugnato il provvedimento a seguito del quale, in esito allo svolgimento dei test per l’ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (LM-41), l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata lo ha inserito nella graduatoria degli “studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia” e non, come avrebbe dovuto, nella diversa graduatoria riservata agli “studenti non comunitari non soggiornanti” in Italia;
con decreto monocratico n. 4643/2015 il TAR Lazio ha accolto la domanda cautelare inaudita altera parte, e con successiva ordinanza 4 dicembre 2015, n. 5482 ha ordinato l’ammissione dello studente al corso di laurea, avendo ritenuto che “il ricorso presenta elementi che fanno ritenere prevedibile un suo accoglimento in relazione al profilo della erronea collocazione del ricorrente in diversa graduatoria da quella spettantegli”;
il ricorrente, nella memoria del 20 ottobre 2016, rappresenta che, a seguito di tale ordinanza, il 16 dicembre 2015 l’Università Tor Vergata ha confermato l’immatricolazione del sig. [#OMISSIS#] e nel corso del corrente anno accademico, lo studente ha frequentato le lezioni ed ha brillantemente superato gli esami previsti dal piano di studi sicché il ricorrente ha acquisito il bene della vita cui aspirava;
il ricorrente, nella memoria testè citata, chiede che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, consolidando l’immatricolazione in soprannumero del ricorrente nel Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in lingua inglese (LM-41) dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
Considerato che alla luce di quanto rappresentato da parte ricorrente non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, consolidando l’immatricolazione in soprannumero del ricorrente nella facoltà e nell’Università sopra indicata;
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in ragione del complessivo comportamento delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con consolidamento della posizione di studente del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, EstensoreÂ
Pubblicato il 19/04/2017
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