La ricostruzione della carriera universitaria, mediante il riconoscimento dei servizi fuori ruolo precedentemente prestati per l’ateneo di riferimento, spetta unicamente ai “tecnici laureati” che, come chiaramente ha disposto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2008 che ha dichiarato l’illegittimitĂ costituzionale dell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati in base alla legge 14  gennaio 1999, n. 4.
TAR Emilia Romagna, Bologna, 19 aprile 2017, n. 306
Personale tecnico amministrativo-Ricostruzione carriera
N. 00306/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2013, proposto da:Â
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via [#OMISSIS#] n. 1;Â
contro
UniversitĂ degli Studi di Bologna, in persona del Rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici, in Bologna, via Guido Reni n. 4, è domiciliata ex lege;Â
per l’annullamento
del provvedimento “Disposizione Dirigenziale” prot. n. 7804 in data 18/2/2013, con il quale UniversitĂ degli Studi di Bologna ha negato alla odierna ricorrente il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dei servizi pregressi prestati in qualitĂ di operatore, assistente tecnico e nell’area tecnica, elaborazione dati presso l’UniversitĂ degli Studi di Bologna e inoltre per ottenere sentenza dichiarativa del proprio diritto al riconoscimento di detti servizi pre-ruolo, ai sensi di quanto dispone l’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari. La ricorrente chiede, infine, che l’UniversitĂ degli Studi di Bologna sia condannata a ricostruirle la carriera mediante il riconoscimento dei servizi pre-ruolo negati con il provvedimento impugnato e che sia condannata a corrisponderle le somme spettanti a titolo di differenze retributive dovute, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo dei ricercatori, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria, decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento (23.10.2012), fino all’effettivo pagamento e con ogni conseguenza anche in ordine all’indennitĂ di buonuscita e al trattamento pensionistico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’UniversitĂ degli Studi di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 aprile 2017, il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, i difensori avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e avv. dello Stato [#OMISSIS#] Cairo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, una ricercatrice confermata presso il Dipartimento di Istologia, Embriologia e Biologia dell’UniversitĂ degli Studi di Bologna impugna l’atto in data 18/2/2013, con il quale l’amministrazione universitaria le ha negato, ai fini della ricostruzione della carriera universitaria, il riconoscimento dei servizi pre-ruolo dalla medesima prestati in qualitĂ di operatore, assistente tecnico e nell’area tecnica, elaborazione dati presso l’UniversitĂ degli Studi di Bologna. La ricorrente insta, inoltre, affinchĂ© sia accertato il suo diritto al riconoscimento dei suddetti servizi pre-ruolo, ai sensi di quanto dispone l’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, con conseguente condanna dell’UniversitĂ degli Studi di Bologna ad effettuare la ricostruzione della sua carriera, riconoscendole i suddetti servizi pre-ruolo negati con l’atto impugnato, nonchĂ© a corrisponderle le somme che saranno riconosciute spettanti a titolo di differenze retributive, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo dei ricercatori, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento (23.10.2012), fino all’effettivo pagamento.
L’Università degli Studi di Bologna, costituitasi in resistenza, chiede che le pretese attoree siano respinte, in quanto tutte destituite di fondamento.
Alla pubblica udienza del giorno 5 aprile 2017, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione come indicato nel verbale.
Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento.
La ricostruzione della carriera universitaria chiesta dalla ricercatrice odierna ricorrente, mediante il riconoscimento dei servizi fuori ruolo precedentemente prestati per l’UniversitĂ degli Studi di Bologna, spetta unicamente ai “tecnici laureati” che, come chiaramente ha disposto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2008 che ha dichiarato l’illegittimitĂ costituzionale dell’art. 103 del D.P.R. n. 382 del 1980, siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati in base alla L. n. 4 del 1999. Nella suddetta sentenza, la Consulta osserva di avere giĂ in passato riconosciuto la possibilità “…che il legislatore preveda, a favore dei dipendenti pubblici all’atto dell’assunzione, il riconoscimento dei servizi giĂ prestati in pubbliche amministrazioni, limitandolo «ai casi di passaggi di carriera tra diverse amministrazioni, in presenza però di un’identitĂ ordinamentale che consenta di ravvisare una corrispondenza di qualifiche, ovvero addirittura all’ipotesi di omogeneitĂ di carriera per il servizio prestato anteriormente alla nomina» (sentenza n. 305 del 1995).”. In riferimento al caso di specie, la Corte Costituzionale reputa che il suddetto presupposto dell’identitĂ ordinamentale sussista esclusivamente “…per i tecnici laureati che, in base alle previsioni della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonchĂ© il servizio di mensa nelle scuole), siano stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati a seguito di concorsi riservati.”. Nella citata sentenza la Corte, si dice consapevole del fatto che “…le funzioni svolte dai tecnici laureati – di ausilio ai docenti e di gestione dei laboratori – sono diverse da quelle dei ricercatori, poichĂ© nonostante una certa assimilazione dei rispettivi compiti, rimane l’«essenziale differenziazione» tra le due categorie (ordinanze n. 160 del 2003 e nn. 262 e 94 del 2002)…”. La Corte ha ritenuto pertanto necessario che, al fine di potere beneficiare di tale meccanismo previsto dalla legge n. 4 del 1999, i tecnici laureati non solo debbano essere immessi nei ruoli dei ricercatori tramite il citato concorso riservato ma anche che i medesimi abbiano svolto “…alla data di entrata in vigore della legge stessa,…almeno tre anni di attivitĂ di ricerca.”.
Dalle puntuali considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale emerge con nettezza il carattere eccezionale del citato beneficio della possibilità di ricostruzione della carriera per i tecnici laureati passati nel ruolo dei ricercatori confermati, che spetta unicamente a quei soggetti che siano stati immessi in ruolo a seguito del concorso riservato di cui alla L. n. 4 del 1999 e che abbiano documentato lo svolgimento di almeno tre anni di ricerca nel corso del servizio pre ruolo svolto quali “tecnici – laureati”. Pertanto, ai fini della presente decisione risultano dirimenti due fatti: la ricorrente non è stata immessa in ruolo sulla base di concorso riservato ex L. n. 4 del 1999, ma quale vincitrice di concorso ordinario e la medesima non ha mai svolto attività pre-ruolo quale “tecnico-laureato”, ma in base alla diversa posizione di “Assistente tecnico” e quale Collaboratore area tecnica (v. certificato servizi svolti doc. n. 6 dell’Università ).
Di qui, conseguentemente, l’infondatezza del ricorso e la reiezione dello stesso.
Sussistono, tuttavia, in ragione della peculiarità della vicenda esaminata, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese, tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia – Romagna, Bologna, (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2017, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 19/04/2017
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