L’art. 27, comma 3, l. n. 244/2007Ā disponeĀ che, āal fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui allāarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire societaĢ aventi per oggetto attivitaĢ di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalitaĢ istituzionali, neĢ assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali societaĢ. Eā sempre ammessa la costituzione di societaĢ che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza (…)ā.
La disposizione in questione evidenzia un evidente disfavore del legislatore nei confronti della costituzione e del mantenimento da parte delle amministrazioni pubbliche (ivi comprese le UniversitaĢ) di societaĢ commerciali con scopo lucrativo, il cui campo di attivitaĢ esuli dallāambito delle relative finalitaĢ istituzionali, neĢ risulti comunque coperto da disposizioni normative di specie.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 3 giugno 2011, n. 10
Alle UniversitĆ non ĆØ consentito costituire societĆ per azioni per perseguire interessi diversi da quelli istituzionali dell'UniversitĆ stessa
N. 00010/2011REG.PROV.COLL.
N. 00024/2011 REG.RIC.A.P.
N. 00025/2011 REG.RIC.A.P. N. 00026/2011
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)
ha pronunciato la presente sentenza sui seguenti appelli:
1) n. 24/2011 A.P. (n. 3888/2005 r.g.), proposto dalla societaĢ IUAV Studi & Progetti – ISP s.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Candido [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gullo e [#OMISSIS#] Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dellāavvocato [#OMISSIS#] Pafundi in Roma, viale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 14;
contro
Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno, Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo, Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso, Ordine degli Architetti della Provincia di Verona, Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti nel presente grado di giudizio;
N. 00010/2011REG.PROV.COLL. N. 00024/2011 REG.RIC.A.P. N. 00025/2011 REG.RIC.A.P. N. 00026/2011 REG.RIC.A.P. N. 00027/2011 REG.RIC.A.P.
UniversitaĢ IUAV di Venezia, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
IUAV Immobiliare s.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro
tempore;
2) n. 25/2011 A.P. (n. 3889/2005 r.g.), proposto dalla societaĢ IUAV Studi & Progetti – ISP s.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Candido [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gullo e [#OMISSIS#] Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dellāavvocato [#OMISSIS#] Pafundi in Roma, viale [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 14;
contro
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Sicchiero, con domicilio eletto presso lo studio dellāavvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Parioli, n. 180; UniversitaĢ IUAV di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
IUAV Immobiliare s.r.l. con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore;
3) n. 26/2011 A.P. (n. 5473/2007 r.g.), proposto dallāOrdine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Sicchiero, con
domicilio eletto presso lo studio dellāavvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Parioli, n. 180;
contro
UniversitaĢ IUAV di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Fondazione IUAV e IUAV Studi Progetti ā ISP s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato [#OMISSIS#] Pafundi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, V. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 14, scala A/4;
nei confronti di
Ordine degli Architetti della Provincia di Belluno, Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo, Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso, Ordine degli Architetti della Provincia di Verona, Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti nel presente grado del giudizio;
4) n. 27/2011 A.P. (n. 6233/2007 r.g.), proposto da Ordine degli Architetti Provincia di Belluno, Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo, Ordine degli Architetti della Provincia di Treviso, Ordine degli Architetti della Provincia di Verona, Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Gian [#OMISSIS#] Sardos Albertini, con domicilio eletto presso lo studio dellāavvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], n. 5;
contro
Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
IUAV Studi e Progetti ā ISP s.r.l., Fondazione IUAV(giaĢ IUAV Immobiliare s.r.l.), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Candido [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Gullo e [#OMISSIS#] Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dellāavvocato [#OMISSIS#] Pafundi in Roma, V. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 14, scala A/4; Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia;
e con l’intervento di
ad adiuvandum, del Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, prof. Sirica [#OMISSIS#], rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio e nello Studio BDL in Roma, via Bocca di [#OMISSIS#], n. 78;
per la riforma
quanto ai ricorsi nn. 24/2011 e 25/2011 A.P. (nn. 3888/2005 e 3889/2005 r.g.): della sentenza del Tar del Veneto, sez. I, 16 dicembre 2004, n. 4357;
quanto ai ricorsi nn. 26/2011 e 27/2011 A.P. (nn. 5473/2007 e 6233/2007 r.g.): della sentenza del medesimo Tar, 18 marzo 2007 n. 794;
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dellāIstituto Universitario di Architettura di Venezia;
Viste le memorie difensive;
Vista lāordinanza Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 970 che ha rimesso lāesame della controversia allāadunanza plenaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 maggio 2011 il Cons. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati Pafundi, [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per delega di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nel corso del 1995, lāIstituto Universitario di Architettura di Venezia (dāora innanzi: IUAV) ha acquistato per intero le quote della societaĢ privata proprietaria degli ex magazzini frigoriferi di San [#OMISSIS#], Venezia, al fine di utilizzare lāimmobile
– giaĢ appartenuto a tale societaĢ – per la didattica, la direzione e i servizi universitari. Dallāesame delle deliberazioni del consiglio di amministrazione dello IUAV (18 luglio 1996 e 7 novembre 1996), emerge che lāacquisto eĢ stato effettuato utilizzando in parte i finanziamenti statali volti alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico, ai sensi della l. 29 novembre 1984 n. 798 – (per un totale di 4,5 miliardi di lire) e in parte i fondi derivanti dallāavanzo di amministrazione per lāanno 1995 (per un totale di 1,5 miliardi di lire).
Allāindomani dellāacquisto della quote della societaĢ, lo IUAV la ha ridenominata dapprima āIUAV Servizi s.r.l.ā e, in seguito āIUAV Servizi e Progetti s.r.l.ā, modificandone lāoggetto sociale, siĢ da includervi anche lāesercizio di attivitaĢ di studio, ricerca, progettazione e, in generale, lo svolgimento di servizi di engineering (progettazione architettonica ed urbanistica, pianificazione territoriale, costruzioni).
Nel corso del periodo 2002-2003, lo IUAV ha proceduto ad una riallocazione dei compiti della s.r.l. āIUAV Servizi & Progetti ā ISPā e a una sua complessiva trasformazione, che puoĢ essere cosiĢ sintetizzata:
a) si eĢ proceduto alla scissione della societaĢ āmadreā, mediante la costituzione di una nuova societaĢ (la ISP ā societaĢ di engineering), a socio unico, cui eĢ stato conferito il ramo di azienda relativo alle attivitaĢ di progettazione architettonica ed urbanistica, pianificazione territoriale e costruzione;
b) si eĢ proceduto a modificare la denominazione della societaĢ scissa (in capo alla quale restava il solo esercizio delle attivitaĢ relative alla gestione immobiliare), la quale eĢ stata denominata IUAV Immobiliare s.r.l. a socio unico.
Tale complessivo disegno di riordino eĢ stato attuato:
– per quanto di competenza dello IUAV, con le delibere del senato accademico del 13 marzo 2002 e 21 marzo 2002, noncheĢ con la delibera del consiglio di amministrazione del 22 gennaio 2003 (con cui si approvava – āora per alloraā – lāavvenuta scissione e si dava atto che lāoperazione era stata realizzata āin esecuzione della delibera del senato accademico del 21 marzo 2002ā);
– per quanto di competenza della societaĢ IUAV Servizi & Progetti ā ISP s.r.l., con la delibera societaria di scissione in data 25 luglio 2002 e con lāatto dellāamministratore unico del 19 dicembre 2002, comportante lāeffettiva scissione e ridenominazione della societaĢ scissa.
2. Con il ricorso n. 2593 del 2003, proposto al Tar del Veneto, lāOrdine degli ingegneri della Provincia di Venezia ha impugnato gli atti dello IUAV con cui:
a) eĢ stata deliberata ed approvata la scissione della IUAV Servizi & Progetti ā ISP s.r.l. nella ISP s.r.l. e nella IUAV Immobiliare s.r.l.;
b) eĢ stata modificata la denominazione sociale della societaĢ scissa in IUAV immobiliare s.r.l.;
c) eĢ stato conferito il ramo di azienda relativo alle attivitaĢ di engineering alla societaĢ costituita a seguito della scissione.
2.1. Con il ricorso n. 2866 del 2003, proposto innanzi al medesimo Tar, gli Ordini degli architetti delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza hanno chiesto lāannullamento dei medesimi atti, deducendo motivi di censura analoghi a quelli articolati dallāOrdine degli ingegneri della Provincia di Venezia.
2.2. In relazione ai ricorsi di primo grado si sono costituiti IUAV e ISP s.r.l. ed hanno eccepito:
a) il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
b) il difetto di interesse ai ricorsi;
c) lāindeterminatezza degli atti impugnati;
d) la tardivitaĢ dei ricorsi;
e) il difetto di contraddittorio.
3. Con la sentenza non definitiva 16 dicembre 2004 n. 4357, il Tribunale adiĢto: a) ha riunito i due ricorsi:
b) ha respinto lāeccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che le impugnate delibere dello IUAV – prodromiche alla costituzione della ISP s.r.l. e al conferimento alla stessa del ramo di azienda relativo alle attivitaĢ di engineering – costituissero esercizio di poteri autoritativi;
c) ha respinto lāeccezione relativa alla carenza di interesse allāimpugnativa delle richiamate delibere, rilevando comunque un interesse strumentale alla loro rimozione, sia pure mediato attraverso il rinnovato esercizio di attivitaĢ amministrative incidenti sulla giaĢ intervenuta costituzione di societaĢ di diritto comune;
d) ha respinto lāeccezione di tardivitaĢ dei ricorsi, osservando che non eĢ emerso alcun elemento da cui possa evincersi la piena conoscenza degli atti lesivi in epoca anteriore ai sessanta giorni antecedenti;
e) per quanto concerne lāintegritaĢ del contraddittorio, ha rilevato che gli atti introduttivi del giudizio non erano stati notificati anche alla IUAV Immobiliare s.r.l. e pertanto ha ordinato lāintegrazione del contraddittorio entro il 20 gennaio 2005.
4. La sentenza n. 4357 del 2004 eĢ stata impugnata con due appelli di analogo contenuto (n. 3888/2005 e n. 3889/2005 r.g.) da ISP s.r.l., la quale ha chiesto che, in riforma della sentenza non definitiva, siano dichiarati inammissibili i ricorsi di primo grado, sotto molteplici profili:
– difetto di giurisdizione;
– indeterminatezza dellāoggetto;
– contraddittorio non integro;
– difetto di interesse;
– tardivitaĢ.
5. Tornando alle vicende relative al primo giudizio, allāindomani della sentenza non definitiva n. 4357/2004 gli Ordini professionali ricorrenti hanno integrato il contraddittorio nei confronti della societaĢ IUAV Immobiliare s.r.l., la quale a sua volta ha proposto un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c.
6. Con la sentenza 10 maggio 2006 n. 10704, le sezioni unite della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il regolamento preventivo.
7. Nellāimminenza dellāudienza di discussione di merito innanzi al Tar (fissata per il giorno 1° febbraio 2007), la ISP s.r.l. ha depositato in giudizio alcuni documenti da cui sono risultate:
a) la cessione del 20% delle quote della stessa ISP allāUniversitaĢ degli Studi di Verona, con decorrenza dal 15 marzo 2005, per effetto di un accordo concluso fra i due Atenei ai sensi dellāart. 15, l. 7 agosto1990 n. 241;
b) la trasformazione della IUAV Immobiliare s.r.l. in Fondazione universitaria, ai sensi del d.P.R. 2 maggio 2001 n. 254, con decorrenza dal 16 giugno 2006.
8. Con la sentenza 18 marzo 2007 n. 794, il Tar ha definito i giudizi di primo grado, dichiarando inammissibili i ricorsi.
In particolare, il Tribunale:
– ha ribadito le argomentazioni in [#OMISSIS#] giaĢ profuse nella prima sentenza appellata (con particolare riguardo alle eccezioni relative al difetto di giurisdizione amministrativa, alla carenza di interesse alle impugnative e alla tardivitaĢ delle stesse);
– ha respinto lāeccezione di tardivitaĢ – sollevata dagli Ordini ricorrenti – del deposito documentale del 19 gennaio 2007 (tredici giorni prima dellāudienza di discussione), osservando che la controversia rientrerebbe nel campo di applicazione di cui alla lett. a) ed e) del co. 1 dellāart. 23-bis, l. Tar, con la conseguente dimidiazione dei termini ordinari;
– ha dichiarato inammissibili i ricorsi introduttivi, per la mancata impugnativa dellāaccordo concluso – ai sensi dellāart. 15, l. n. 241/1990 – fra lo IUAV e lāUniversitaĢ di Verona, relativo alla cessione del 20% del capitale sociale della ISP, rilevando che ātrattasi di circostanza che ex se elimina lāinteresse strumentale delle parti ricorrenti, divenute in tal modo acquiescenti rispetto a un atto che autonomamente consolida e addirittura amplifica la lesione pur da esse ab origine lamentataā, anche percheĢ ānon eĢ piuĢ ragionevolmente possibile ottenere la cancellazione dellāiscrizione di Studi e Progetti nel registro delle imprese in considerazione della circostanza che ne eĢ mutata la composizione sociale, eĢ stato cambiato lo Statuto, e ā soprattutto ā eĢ comparso nel presente processo un nuovo soggetto controinteressato alla realizzazione di tale interesse, lāUniversitaĢ degli Studi di Verona,
agevolmente identificabile in quanto tale e che ā nondimeno ā le parti ricorrenti si sono astenute dallāevocare nel presente giudizioā;
– ha trasmesso gli atti di causa alla Procura regionale della Corte dei conti āper lāeventuale seguito di competenzaā, poicheĢ la ISP s.r.l. sarebbe stata costituita utilizzando fondi destinati ex lege al potenziamento dellāattivitaĢ universitaria in senso stretto e non al perseguimento di fini lucrativi.
9. Tale seconda sentenza del Tar eĢ stata gravata in appello dallāOrdine degli Ingegneri della Provincia di Venezia (ricorso n. 5473/2007 r.g.), noncheĢ dagli Ordini degli Architetti delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza (ricorso n. 6233/2007 r.g.), i quali ne hanno chiesto lāintegrale riforma, con il conseguente accoglimento dei ricorsi di primo grado.
10. In relazione ad entrambi gli appelli degli Ordini professionali, hanno proposto separati appelli incidentali ISP s.r.l. e Fondazione IUAV (giaĢ IUAV Immobiliare s.r.l.) con cui da un lato si propongono le medesime censure di cui agli appelli principali di ISP s.r.l. (contro la sentenza non definitiva) e dallāaltro lato si contesta il capo di sentenza (definitiva) che ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei conti.
11. Nellāambito dellāappello n. 6233/2007 r.g., si sono costituiti in giudizio il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, noncheĢ ā in proprio ā lāArch. [#OMISSIS#] Sirica, i quali hanno chiesto lāaccoglimento degli appelli, in adesione alle conclusioni degli Ordini appellanti.
12. Chiamata la causa in decisione davanti alla sesta sezione del Consiglio di Stato, la sezione ha riunito i quattro appelli e ha ritenuto di rimetterne lāesame allāadunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. St., sez. VI, 16 febbraio 2011 n. 970, ord. coll.).
Ritiene la sesta sezione che āalmeno quattro fra le numerose questioni di diritto dibattute tra le parti abbiano dato luogo o possano dare luogo a contrasti
giurisprudenziali e che pertanto sia opportuno deferire la controversia allāesame della adunanza plenaria di questo Consiglio ai sensi dellāart. 99, comma 1, del c.p.a.ā
In particolare, sono state rimesse allāesame della plenaria le seguenti questioni:
1) se rientri nellāambito della giurisdizione amministrativa una controversia in cui siano state impugnate le delibere di un Istituto universitario, prodromiche alla costituzione e alla successiva scissione di una societaĢ di capitali operante secondo la logica del profitto, pur se lāazione in tal modo proposta sia finalizzata ad ottenere la caducazione dellāiscrizione della societaĢ in questione dal registro delle imprese e la cessazione della sua operativitaĢ sul mercato dei servizi di progettazione;
2) se per la medesima controversia si applichi āratione temporis – lāart. 23-bis, co. 1, lett. e) , l. Tar, (trasfuso nellāart. 119, co. 1, lett. c), c.p.a.), qualora la questione risulti rilevante ai fini del decidere;
3) se sussista un interesse di tipo strumentale allāimpugnativa delle delibere volte alla costituzione e alla successiva scissione di una societaĢ di capitali operante con scopo lucrativo, ovvero se osti in tal senso la circostanza per cui il loro eventuale annullamento non potrebbe avere effetto caducante degli atti con cui la societaĢ eĢ stata costituita e con cui ne eĢ stata disposta la scissione;
4) se, anche prima dellāentrata in vigore della l. 24 dicembre 2007 n. 244, risultasse preclusa a un Istituto universitario la costituzione di una societaĢ avente ad oggetto lāerogazione di servizi contendibili sul mercato (nella specie, di āengineeringā), non rientranti fra le proprie finalitaĢ istituzionali, ovvero se cioĢ fosse consentito in base alla autonomia universitaria ovvero alla capacitaĢ di diritto privato, comunque riconoscibile alle UniversitaĢ come persone giuridiche.
Lāordinanza di rimessione prosegue sviluppando in dettaglio ciascuna della quattro questioni sopra sinteticamente riassunte.
13. La causa eĢ stata discussa in pubblica udienza dellāadunanza plenaria il 2 maggio 2011.
DIRITTO
14. Il collegio esamineraĢ gli appelli secondo lāordine giuridico e logico delle questioni che essi pongono [Cons. St., ad. plen., 7 aprile 2011 n. 4], e, nellāambito
di tale ordine, le questioni di diritto sottoposte dallāordinanza di rimessione.
15. La materia del contendere puoĢ essere sintetizzata come segue.
Con i due ricorsi di primo grado, alcuni Ordini professionali hanno impugnato gli atti con cui lāIstituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV) ha costituito una societaĢ lucrativa, attiva nel settore della progettazione architettonica ed urbanistica, della pianificazione territoriale e delle costruzioni.
Con la prima sentenza appellata (non definitiva), il Tar del Veneto ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione amministrativa e dellāinteresse ad agire degli Ordini professionali ed ha ordinato lāintegrazione del contraddittorio nei confronti della societaĢ IUAV Immobiliare s.r.l.
Con i primi due ricorsi in appello, la societaĢ ISP s.r.l. ha impugnato la sentenza non definitiva, chiedendo che, in sua riforma, siano accolte le eccezioni formulate in primo grado.
Il Tar ha poi emesso la sentenza definitiva, dichiarando inammissibili i due ricorsi di primo grado, per la mancata impugnazione dellāaccordo concluso ai sensi dellāart. 15, l. n. 241/1990, tra lo IUAV e lāUniversitaĢ di Verona, avente ad oggetto la cessione di una parte delle quote della ISP s.r.l.
Con il terzo ed il quarto appello, gli Ordini professionali hanno impugnato la sentenza definitiva, chiedendo che, in sua riforma, i ricorsi di primo grado siano dichiarati ammissibili e fondati, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.
Nellāambito di tali giudizi, la Fondazione IUAV e ISP s.r.l. hanno proposto appelli incidentali, con cui da una parte propongono le medesime censure contenute negli appelli principali di ISP s.r.l., e dallāaltra parte chiedono lāannullamento della statuizione con cui il Tar ha trasmesso copia degli atti impugnati in primo grado alla Procura regionale della Corte dei conti.
Ordine di esame delle questioni, dei motivi e degli appelli
16. Nellāordine logico delle questioni eĢ prioritario lāesame del motivo, contenuto negli appelli principali di ISP s.r.l., con cui si ripropone lāeccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, esaminata e disattesa dal giudice di primo grado.
La questione di giurisdizione ha precedenza su tutte le altre questioni di ricevibilitaĢ e ammissibilitaĢ dei ricorsi di primo grado, percheĢ:
– da un lato, una pronuncia, anche di carattere solo processuale, postula che il giudice che la rende sia munito di giurisdizione, essendo illogico esigere il rispetto di regole processuali che in radice non sono pertinenti percheĢ si eĢ davanti al giudice sbagliato;
– dallāaltro lato, il meccanismo della translatio judicii lascia in vita la chance di vittoria del ricorrente davanti al giudice avente giurisdizione, e una pronuncia in [#OMISSIS#] diversa dal difetto di giurisdizione pregiudicherebbe la translatio iudicii.
Quanto alle altre questioni, il Collegio seguiraĢ il seguente ordine:
2) e 3) questione, proposta con gli appelli principali di ISP s.r.l. e con gli appelli incidentali di ISP s.r.l. e di Fondazione IUAV, della irricevibilitaĢ dei ricorsi di primo grado e connessa questione, eccepita con controricorso dallāOrdine degli ingegneri, dellāinammissibilitaĢ del relativo motivo di appello;
4) questione, proposta con gli appelli principali di ISP s.r.l. e con gli appelli incidentali di ISP s.r.l. e di Fondazione IUAV, dellāinammissibilitaĢ ([#OMISSIS#]: nullitaĢ) dei
ricorsi di primo grado, per genericitaĢ dellāoggetto, e segnatamente per omessa chiara identificazione degli atti impugnati;
5) e 6) questione, proposta con gli appelli principali di ISP s.r.l. dellāomessa integrazione del contraddittorio in primo grado e questione, proposta con gli appelli incidentali di ISP s.r.l. e Fondazione IUAV, della inammissibilitaĢ dei ricorsi di primo grado per omessa notifica al āveroā controinteressato;
7) questione della legittimazione degli Ordini professionali a proporre i ricorsi di primo grado;
8) questione della sussistenza dellāinteresse originario ai ricorsi di primo grado, che si articola a sua volta in tre profili il primo proposto con gli appelli principali di ISP s.r.l. e con gli appelli incidentali di ISP s.r.l. e Fondazione IUAV, il secondo individuato dallāordinanza di rimessione, il terzo attinente alla corretta delimitazione della materia del contendere avuto riguardo al tenore dei ricorsi di primo grado;
9) questione, proposta con lāappello principale dellāOrdine degli ingegneri, dellāapplicabilitaĢ o meno del [#OMISSIS#] dellāart. 23-bis, l. Tar (oggi art. 119 c.p.a.);
10) questione, proposta con gli appelli principali degli Ordini professionali, del perdurante interesse ai ricorsi di primo grado a seguito della cessione di una parte delle azioni di ISP s.r.l., evento verificatosi nel corso del giudizio di primo grado; 11) questione, sollevata da ISP s.r.l. con la memoria di replica, del perdurante interesse degli Ordini professionali ai ricorsi di primo grado, a seguito del mutato quadro giurisprudenziale, comunitario e nazionale, in ordine alla possibilitaĢ per le UniversitaĢ, di agire come operatori economici sul mercato;
12) esame nel merito dei ricorsi di primo grado;
13) esame degli appelli incidentali avverso la sentenza definitiva, quanto al motivo che contesta la disposta trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
Sulla questione di giurisdizione
17. Occorre, allora, principiare dallāesame del primo motivo (denominato A) e articolato in tre sottomotivi) degli appelli proposti da ISP s.r.l., nn. 24/2011 e 25/2011 A.P. (n. 3888/2005 e n. 3889/2005 r.g.) (diretti contro la sentenza non definitiva n. 4357/2004).
17.1. Con esso si lamenta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle delibere dellāUniversitaĢ, prodromiche alla vicenda societaria. Si assume che dette delibere, anche se atti unilaterali, non avrebbero natura provvedimentale, ma parteciperebbero della natura convenzionale dei negozi societari.
17.2.La sentenza appellata ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa, percheĢ esisterebbe āuna evidente connessione, un esplicito collegamentoā fra le delibere degli organi universitari che hanno deciso la costituzione di un āente strumentaleā dellāAteneo (in tal senso: art. 1 dello statuto della ISP s.r.l.) e gli atti di diritto privato con cui la societaĢ eĢ stata costituita e, successivamente, scissa.
Una volta tracciata tale dicotomia, il Tar ha osservato che alle delibere degli organi universitari andrebbe riconosciuta natura provvedimentale, in quanto qualificabili come determinazioni macro-organizzative volte ad imprimere un determinato assetto organizzativo al complesso delle attivitaĢ di competenza e ad individuare le modalitaĢ gestionali ritenute maggiormente funzionali al perseguimento degli scopi prefissati.
17.3. La ISP s.r.l. ha contestato la ratio decidendi seguita dal Tar ed ha dedotto che non potrebbe sussistere la giurisdizione amministrativa sulle delibere con cui lāUniversitaĢ ha stabilito di procedere alla scissione societaria, in quanto:
– non vi sarebbe alcuna connessione fra le delibere degli organi universitari e gli atti societari con cui la scissione eĢ stata attuata, poicheĢ questa rappresenta un atto di autonomia di un soggetto giaĢ costituito ed ormai operante in modo indipendente,
sul quale in alcun modo puoĢ incidere una volizione eteroindotta promanante da altro soggetto (lāIstituto universitario);
– le delibere in questione non avrebbero alcun carattere pubblicistico, configurandosi piuttosto quali negozi societari di carattere unilaterale;
– lāannullamento di tali delibere, di per seĢ, non potrebbe incidere sulla scissione della societaĢ preesistente o sulla costituzione della nuova societaĢ, poicheĢ i loro effetti non potrebbero essere rimossi senza lāadozione di atti degli organi delle societaĢ coinvolte (e non giaĢ dellāente pubblico di riferimento).
17.4. Secondo lāordinanza di rimessione allāadunanza plenaria, sussisterebbero alcuni elementi sistematici i quali indurrebbero a ritenere nel caso di specie sussistente la giurisdizione amministrativa.
17.5. Prima di esaminare nel merito la proposta questione di giurisdizione, in punto di [#OMISSIS#] eĢ bene ricordare che con la sentenza 10 maggio 2006 n. 10704, le sezioni unite della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto da IUAV Immobiliare s.r.l., rilevando che la sentenza non definitiva del 2004 ā che ha dichiarato la giurisdizione amministrativa – abbia precluso la sua proponibilitaĢ, consentita solo con riguardo al giudizio di merito che sia pendente e prima che sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione.
La declaratoria di inammissibilitaĢ del regolamento preventivo di giurisdizione eĢ avvenuta per ragioni di puro [#OMISSIS#], e non ha comportato alcun giudicato sulla giurisdizione [Cass., sez. un., 31 ottobre 2008 n. 26296, ord.].
La questione puoĢ pertanto essere esaminata in questa sede.
17.6. Il collegio ritiene condivisibili gli argomenti giuridici contenuti nella sentenza di primo grado e nellāordinanza di rimessione, spesi per affermare la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti unilaterali prodromici ad una vicenda societaria, con cui un ente pubblico delibera di costituire una societaĢ,
o di parteciparvi, o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della societaĢ medesima.
Tali atti prodromici vanno, sul piano logico, cronologico e giuridico, tenuti nettamente distinti dai successivi atti negoziali, sempre imputabili allāente pubblico, con cui lāente, spendendo la sua capacitaĢ di diritto privato, pone in essere un atto societario (costituzione di una societaĢ, acquisto o vendita di quote societarie, modifica o scioglimento di una societaĢ).
Gli atti prodromici attengono al processo decisionale, che da ultimo si esterna nel compimento di un negozio giuridico societario.
Mentre per un soggetto privato il processo decisionale resta ordinariamente relegato nella sfera interna del soggetto, e cioĢ che rileva eĢ solo il negozio giuridico finale, per un ente pubblico esso assume la veste del procedimento amministrativo, e cioĢ sotto un duplice profilo.
17.7. Rileva anzitutto il riferimento ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, in cui la stipulazione del contratto (appalto, locazione finanziaria, project financing, etc.), eĢ preceduta da un procedimento amministrativo (c.d. evidenza pubblica), che inizia con la delibera a contrarre, in cui la pubblica amministrazione evidenzia le ragioni di interesse pubblico che giustificano il contratto: tale paradigma eĢ estensibile a tutti gli altri casi in cui la pubblica amministrazione pone in essere un qualsivoglia negozio giuridico di diritto privato. Ebbene, eĢ pacifico che tale deliberazione a contrarre eĢ mezzo di cura dellāinteresse pubblico e quindi eĢ provvedimento amministrativo.
17.8. Ulteriore e specifico profilo di rilevanza pubblicistica eĢ costituito dal fatto che nel caso della costituzione di una societaĢ vengono in evidenza aspetti organizzatori, essendo evidente lāincidenza della relativa scelta sulla struttura dellāente.
A maggior ragione, dunque, in questa fattispecie si impone una chiara separazione del momento pubblicistico, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo, e quello privatistico, tipicamente riservato al giudice ordinario. 17.9.Tale soluzione ha il conforto di numerosi dati normativi, dalla cui interpretazione sistematica si desume che la scelta, da parte di un ente pubblico, di dare vita ad una societaĢ, o di modificarla o estinguerla, eĢ una scelta organizzativa afferente al perseguimento dellāinteresse pubblico, che si esercita mediante un atto di natura pubblicistica, rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo. 17.10. Lāart. 244, co. 1, d.lgs. n. 163/2006, in cui eĢ confluito lāart. 6, l. n. 205/2000, applicabile ratione temporis (ora art. 133, co. 1, lett. l), c.p.a.), assegna alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie inerenti le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, ivi comprese quelle relative alla scelta del socio.
Allorquando un ente pubblico decide di costituire una societaĢ con la forma del partenariato pubblico-privato, la scelta del socio privato eĢ considerata dallāordinamento una vicenda pubblicistica, tanto che tale scelta deve avvenire con procedura di evidenza pubblica [persino nel caso in cui il socio pubblico sia socio di minoranza: v. Cass., sez. un., 29 ottobre 1999 n. 754], procedura soggetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva.
Se ne desume per argomento a

