N. 08376/2015 REG.PROV.COLL.
N. 16571/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16571 del 2014, proposto da:Â
UniversitĂ Cattolica del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] Bruti Liberati e [#OMISSIS#] Travi, con domicilio eletto presso lo studio dellâavv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, viale Liegi, 32;Â
contro
ANAC – AutoritĂ Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;Â
per l’annullamento
– della deliberazione n. 144 del 7 ottobre 2014 recante “obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di ANAC – AutoritĂ Nazionale Anticorruzione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 giugno 2015 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi gli avv. [#OMISSIS#] Bruti Liberati e [#OMISSIS#] Travi per lâUniversitĂ ricorrente e lâavv. dello Stato P. Di Palma per ANAC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’AutoritĂ Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato, in data 7 ottobre 2014, la delibera n. 144/2014 recante âObblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioniâ.
In particolare, la predetta delibera, nellâaffrontare una serie di questioni riguardanti la recente normativa in materia di obblighi di trasparenza e pubblicitĂ di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha ritenuto che anche le UniversitĂ c.d. âlibereâ (oltre alle UniversitĂ statali) fossero assoggettate a tale disciplina poichĂŠ comprese nella nozione di âamministrazioni pubblicheâ di cui allâart. 1, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001 (cfr art. 11 del citato d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
Avverso tale delibera n. 144/2014, ha proposto impugnativa lâUniversitĂ Cattolica del Sacro Cuore, chiedendone l’annullamento nella parte in cui, al paragrafo 4, identifica fra le âpubbliche amministrazioniâ tenute a dare attuazione alle disposizioni contenute nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (come modificato dallâart. 24-bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114) anche le âuniversitĂ non statali legalmente riconosciuteâ (unitamente allâAllegato 1 contenente la âElencazione esemplificativa degli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione in alcune amministrazioniâ, per la parte di interesse).
Al riguardo, lâUniversitĂ ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) illegittimitĂ della deliberazione impugnata per violazione di legge, in relazione allâaffermazione della natura di ente pubblico delle universitĂ non statali.
Parte ricorrente contesta la qualificazione in termini di âenti pubblici non economiciâ delle UniversitĂ non statali sia per lâassenza di specifiche previsioni normative sia per la mancanza degli indici di pubblicitĂ individuati dalla giurisprudenza che si è occupata della questione.
Ed invero, oltre a non essere qualificate dalla legge come enti pubblici, le universitĂ c.d. âlibereâ sono invece riconosciute dai rispettivi statuti come soggetti privati.
A fronte di tali indicazioni legislative e statutarie, la riqualificazione delle universitĂ non statali in termini pubblicistici potrebbe avvenire in base alla teoria, elaborata dalla giurisprudenza, degli indici rivelatori della pubblicitĂ degli enti formalmente privati ovvero, oltre allâistituzione per legge, il fine pubblicistico, il rapporto di strumentalitĂ o di servizio con lo Stato o con un ente territoriale in ragione del quale lâente è sottoposto a poteri di indirizzo e di controllo, il finanziamento (totale o maggioritario) a carico dellâerario, lâattribuzione per legge di poteri pubblicistici, il carattere necessario dellâente (nel senso dellâobbligatorietĂ della sua esistenza).
Tuttavia, gli indici di pubblicitĂ devono essere univoci e prevalenti, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza secondo cui âlâimpostazione di tipo formalistico impressa dallâordinamento alla qualificazione di un ente in termini pubblicistici impone che, in assenza di un’esplicita volontĂ espressa nell’atto di riconoscimento della persona giuridica, il ricorso ad indici indiretti, rivelatori della natura pubblica, sia condotto con cautela, con la conseguenza che se l’atto costitutivo attribuisce all’ente [âŚ] esplicitamente la natura privata, il superamento della volontĂ consacrata in tale atto può avvenire soltanto allorchĂŠ tali indici assumano [#OMISSIS#] univoca, tale da superare e prevalere sulla configurazione formale, e ciò anche in ossequio ai principi fondamentali che informano il nostro ordinamento giuridico, il quale garantisce agli individui la libertĂ di esplicarsi nella societĂ , attraverso la valorizzazione dell’autonomia privataâ (TAR Lazio, Sez. II, 19 aprile 2013, n. 3971; Cass. civ., sez. lavoro, 15 dicembre 1999, n. 14129).Â
Nel caso di specie, invero, i suddetti indici risultano insussistenti (in particolare, lâistituzione per legge o la necessarietĂ della loro esistenza) e, comunque, non in condizione di ricondurre le universitĂ ricorrenti nel perimetro degli enti pubblici (non economici).
Con riguardo poi allâingerenza ministeriale sulla governance delle universitĂ libere, emerge dalle disposizioni statutarie che nĂŠ al Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della ricerca nĂŠ ad altri enti pubblici nazionali o locali sono attribuiti poteri tali da mutarne la qualificazione in termini pubblicistici. La presenza di rappresentanti ministeriali negli organismi di governo dellâuniversitĂ ricorrente risulta, infatti, decisamente minoritaria e non sarebbe, pertanto, in condizione di alterare le ordinarie dinamiche private di gestione di tali enti.
Con riguardo allâindice del consistente finanziamento pubblico, i beni patrimoniali a disposizione delle universitĂ libere provengono da enti promotori e finanziatori nonchĂŠ dalle âretteâ corrisposte dagli studenti iscritti; dai bilanci dellâUniversitĂ ricorrente, risulta invero che la percentuale dei finanziamenti pubblici rispetto a quelli di provenienza privata non è mai superiore al 10%. Ne deriva quindi che la sussistenza dellâindice di pubblicitĂ del finanziamento pubblico prevalente è da escludere con riferimento allâUniversitĂ ricorrente;
2) illegittimitĂ della deliberazione impugnata per violazione di legge, in relazione allâaffermazione della natura di ente pubblico delle universitĂ non statali, con specifico riferimento alle previsioni statutarie dellâUniversitĂ ricorrente.
Lâart. 1 dello Statuto dellâUniversitĂ ricorrente definisce la stessa come âuniversitĂ non statale, persona giuridica di diritto pubblico, secondo le norme vigentiâ.
Tale formulazione è stata peraltro ritenuta di carattere assorbente circa la natura pubblicistica dellâateneo dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 14742/2014.
Tuttavia, tale qualificazione è stata il frutto di unâerronea scelta operata in tempi non recenti ma che, tuttavia, non è in grado di determinare la natura giuridica dellâUniversitĂ ricorrente, a maggior ragione oggi in ragione della vigenza dellâart. 97 della Cost. che pone una riserva di legge per la qualificazione di un ente in senso pubblicistico.
Peraltro, non può avere carattere precettivo lâautoqualificazione effettuata dallâente stesso, in particolar modo se si considera che lâattribuzione della natura pubblica allâUniversitĂ ricorrente, essendo connotata sul piano religioso, rischierebbe di scontrarsi con il principio di laicitĂ dello Stato;Â
3) in via subordinata, illegittimitĂ del provvedimento impugnato per illegittimitĂ costituzionale (per violazione dellâart. 33 Cost.) delle disposizioni di legge vigenti per le universitĂ non statali, ove esse vengano interpretate nel senso che comportino la natura di ente pubblico delle UniversitĂ non statali.
Le disposizioni legislative applicabili alle universitĂ non statali, ove interpretate nel senso di attribuire alla ricorrente natura di ente pubblico, sono illegittime per contrasto con lâart. 33 della Costituzione.
Si noti, invero, che la riserva pubblicistica che parte della dottrina ha rilevato con riferimento agli enti di assistenza (IPAB) è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (cfr sentenza 7 aprile 1988, n. 396) proprio sulla base dellâinterpretazione dellâart. 38, ultimo comma, Cost. la cui formulazione è analoga al citato art. 33 Cost..
Ora, anche con riguardo allâistituzione dei centri di istruzione universitaria, lâart. 33 Cost. non stabilisce alcuna riserva pubblicistica; pertanto, se si aderisse allâinterpretazione secondo cui la legislazione applicabile alle universitĂ non statali (vgs artt. 1 e 199 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; art. 1, comma 5, legge 14 agosto 1982, n. 590; art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243; art.1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) come quella in tema di pubbliche amministrazioni prevedono una riserva pubblicistica per le universitĂ libere, tali disposizioni risulterebbero in contrasto con lâart. 33 Cost.;Â
4) illegittimitĂ della deliberazione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 22, comma 3, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; eccesso di potere per contraddittorietĂ .
Con tale censura, lâUniversitĂ ricorrente contesta poi la sua assoggettabilitĂ agli obblighi di pubblicitĂ e trasparenza previsti dall’art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in quanto prive di organi di indirizzo politico.
Ed invero, posto che le universitĂ non statali non sono dotate di organi di indirizzo politico, la norma citata non può trovare applicazione nei confronti di tali enti.Â
Nei confronti delle universitĂ non statali, altresĂŹ, non può trovare applicazione neanche l’art. 22, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013 recante la disciplina della pubblicazione nei âsiti istituzionali degli enti di cui al comma 1â dei âdati relativi ai componenti degli organi di indirizzoâ.
Gli âenti di cui al comma 1â sarebbero, invero, gli enti compresi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013 (cfr art. 11, comma 2) ma, tra tali enti, non rientrano le universitĂ non statali;
5) illegittimitĂ della deliberazione impugnata per illegittimitĂ costituzionale degli artt. 14 e 22, comma 3, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione.
Laddove dovesse ritenersi corretta l’interpretazione delle predette disposizioni data dall’ANAC, va, anche in questo caso, eccepita lâillegittimitĂ costituzionale di tali norme per violazione dell’art. 76 della Costituzione in relazione all’art. 1, comma 35, lett. c), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (âDisposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalitĂ nella pubblica amministrazioneâ), che – nell’indicare i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega da parte del Governo – limita espressamente gli obblighi di pubblicitĂ ai âdati relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e localeâ.
Gli artt. 14 e 22, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013, ove interpretati nel senso che gli obblighi di pubblicitĂ si applicano agli organi di indirizzo delle universitĂ non statali, sono altresĂŹ costituzionalmente illegittimi per violazione del principio di ragionevolezza, in quanto il sacrificio richiesto alla tutela dei dati personali dei titolari degli organi di indirizzo politico potrebbe essere ritenuto ânon sproporzionatoâ laddove si riferisca unicamente a soggetti che ricoprono incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico in quanto, solo nei confronti di questi ultimi, può ritenersi preminente unâesigenza di controllo da parte dei consociati.
In data 14 gennaio 2015, si è costituita lâAutoritĂ Nazionale Anticorruzione (ANAC), eccependo dapprima l’inammissibilitĂ del ricorso per carenza di interesse e chiedendone comunque il rigetto perchĂŠ infondato nel merito, in particolare, richiamando le argomentazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5054/2004 che ha qualificato lâUniversitĂ LUISS quale âente pubblico non economicoâ.
Con memoria, lâUniversitĂ ricorrente ha, a sua volta, insistito per lâaccoglimento del gravame.
Alla pubblica udienza del 3 giugno 2015, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
A) Oggetto del giudizio ed esame dellâeccezione di inammissibilitĂ proposta da ANAC.Â
1. In via preliminare, va delimitato lâoggetto del presente giudizio, per come emerge dal ricorso introduttivo del giudizio e per come ulteriormente precisato da parte ricorrente in sede di discussione orale durante la pubblica udienza.Â
2. Al riguardo, va anzitutto chiarito che la delibera ANAC n. 144/2014 riguardante le modalitĂ applicative degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal d.lgs n. 33 del 2013 si riferisce, in via esclusiva, alle âpubbliche amministrazioniâ ed, in tale ambito, la predetta delibera richiama espressamente le universitĂ non statali legalmente riconosciute (cfr pg. 4 ed allegato 1 della delibera impugnata); ora, che la delibera n. 144/2014 non riguardi, in via generale, tutti gli enti richiamati nellâart. 11 del citato d.lgs n. 33 del 2013 a cui è applicabile la disciplina normativa contenuta nel decreto da ultimo citato è, peraltro, chiarito dallo stesso paragrafo 1. della delibera impugnata laddove si precisa quanto segue: âLa presente deliberazione è volta a definire lâambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del decreto n. 33 del 2013 con riferimento alle pubbliche amministrazioni.
La delimitazione dellâambito soggettivo di applicazione delle stesse disposizioni con riferimento agli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni sarĂ oggetto di distinta deliberazioneâ.
In estrema sintesi, quindi, la delibera impugnata n. 144/2014 definisce gli obblighi di pubblicazione con riferimento alle âpubbliche amministrazioniâ (cfr art. 11, comma 1, del d.lgs n. 33 del 2013) e agli enti di diritto pubblico di cui al successivo comma 2, lettera a) del medesimo decreto, mentre rinvia a successive disposizioni la delimitazione dellâambito soggettivo di applicazione con riferimento, in particolare, agli enti di diritto privato di cui alla successiva lettera b) dellâart. 11, comma 2, del predetto d.lgs n. 33 del 2013.
3. Ciò premesso, parte ricorrente contesta quindi (primo motivo) la delibera ANAC n. 144/2014 (recante, come detto, âObblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioniâ) nella parte in cui include le UniversitĂ non statali (ovvero la ricorrente) tra le pubbliche amministrazioni ed, in particolare, tra gli âenti pubblici non economiciâ ricompresi nella nozione di âamministrazioni pubblicheâ di cui allâart. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Ciò, peraltro, è confermato dalla stessa memoria difensiva depositata da ANAC che, nellâindividuare la natura giuridica delle UniversitĂ non statali legalmente riconosciute, le inquadra nella nozione di âente pubblico non economicoâ che, a sua volta, è ricompresa nellâambito delle âamministrazioni pubblicheâ di cui al citato art. 1, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001.
Sul punto, lâAutoritĂ resistente richiama, peraltro, quella parte della giurisprudenza che, invero, inquadra le c.d. âuniversitĂ libereâ tra gli enti pubblici non economici ed, al riguardo, cita in particolare la sentenza della Cassazione civile, SS.UU., n. 5054/2004 concernente lâUniversitĂ LUISS.
4. In sintesi, non si tratta in questa sede di chiarire se alle UniversitĂ non statali siano o meno applicabili le disposizioni contenute nel d.lgs n. 33 del 2013 bensĂŹ se le predette UniversitĂ siano da ricomprendere nella nozione di âpubbliche amministrazioniâ di cui allâart. 11, comma 1 (che richiama, a sua volta, lâart. 1, comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001) e comma 2 lett. a) del citato decreto.
5. Alla luce di quanto sopra, il Collegio intende, sin dâora, chiarire che, con la presente decisione, non si tratta di prendere posizione sullâapplicabilitĂ o meno alle UniversitĂ non statali legalmente riconosciute delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 33 del 2013 ovvero sulla riconducibilitĂ delle stesse nella nozione di âenti di diritto privatoâ contenuta nellâart. 11, comma 2, lett. b) del predetto decreto in quanto non è oggetto del presente giudizio (per come sopra chiarito) e sussiste, peraltro, la preclusione di cui allâart. 34, comma 2, del codice del processo amministrativo (CPA) secondo cui âIn nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non esercitatiâ.
Peraltro, risulta che ANAC ha elaborato una schema di delibera recante âLinee guida per lâattuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle societĂ e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economiciâ, ancora in fase di consultazione (quindi non ancora approvata), il che conferma la sussistenza della predetta preclusione sancita dal CPA che impedisce al Collegio di spingersi in tale ulteriore indagine sullâapplicabilitĂ o meno, in via generale, alle UniversitĂ non statali legalmente riconosciute delle disposizioni contenute nel d.lgs n. 33 del 2013.
6. Ciò premesso, può ora passarsi ad esaminare lâeccezione di inammissibilitĂ formulata da ANAC ad avviso della quale la delibera n. 144/2014 âsarebbe un atto di natura consultiva, non idoneo ad incidere in modo diretto ed attuale sulla posizione giuridica dei destinatariâ.
Lâeccezione non può essere condivisa.
La stessa delibera n. 144/2014 prevede, invero, al par. 10, che âLâAutoritĂ eserciterĂ , a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione, che comprendono, nei casi di mancata pubblicazione, poteri di ordine alle amministrazioni interessate affinchĂŠ procedano alla immediata pubblicazione dei dati nei propri siti istituzionali.
Il Presidente dellâAutoritĂ provvede altresĂŹ a comunicare, ai sensi dellâart. 19 c. 7 del d.l. n. 90/2014, allâautoritĂ amministrativa competente ad irrogare le sanzioni, lâinadempimento degli obblighi riscontrati ai sensi dellâart. 47 del d.lgs. n. 33/2013, autoritĂ amministrativa che lâAutoritĂ si riserva di individuare con successiva deliberaâ.
Con delibera n. 10 del 21 gennaio 2015, ANAC, in applicazione di quanto previsto dallâart 47 del d.lgs. 33 del 2013, come modificato dallâart. 19, comma 7, del decreto legge n. 90 del 2014 (che ha attribuito al Presidente dellâANAC il potere di segnalare âallâAutoritĂ amministrativa di cui allâart. 47 c. 3 del d.lgs. n. 33/2013 le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previsti nel citato art. 47, ai fini dellâesercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articoloâ), ha poi individuato lâautoritĂ amministrativa competente allâirrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza di cui allâart. 47 del d.lgs. 33 del 2013.
In particolare, proprio per le violazioni degli obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico di cui allâart. 14 del d.lgs n. 33 del 2013, lâAutoritĂ resistente ha disegnato un procedimento che prevede una prima fase in cui lâANAC è il soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui allâart. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, provvedendo allâaccertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge n. 689 del 1981 ai fini del pagamento in misura ridotta, e una seconda fase in cui, in caso di mancato pagamento, il Presidente dellâAutoritĂ , ai sensi del citato art. 19, comma 7, del decreto legge n. 90 del 2014, ne dĂ comunicazione al prefetto per lâirrogazione della sanzione definitiva (ex art. 18 della legge n. 689 del 1981).
A ciò si aggiunga che il Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca, con nota del 12 febbraio 2015, ha altresĂŹ intimato le UniversitĂ non statali ad adeguarsi a quanto prescritto dalla delibera ANAC n. 144/2014, entro il 24 febbraio 2015, avvertendo che, in caso contrario, non si sarebbe proceduto al âtrasferimento delle risorse a favore dellâIstituzione interessataâ.
Ora, risulta evidente che gli effetti per lâUniversitĂ ricorrente del mancato adeguamento agli obblighi di pubblicitĂ di cui al d.lgs n. 33 del 2013 nei tempi e con le modalitĂ indicati dalla delibera n. 144/2014 espone la stessa ai poteri di vigilanza e sanzionatori di cui allâart. 47 del citato decreto ed allâavvio del conseguente procedimento da parte di ANAC, come declinato nella predetta delibera n. 10/2015, nonchĂŠ al mancato trasferimento delle risorse da parte del Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca; ciò rende, pertanto, attuale e concreto lâinteresse fatto valere con il ricorso in esame.Â
B) Normativa applicabile alle UniversitĂ non statali legalmente riconosciute.
1. Al fine di verificare la natura pubblica dellâUniversitĂ ricorrente, occorre dapprima richiamare la disciplina generale di riferimento di tali istituti contenuta, in particolare, nel regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592, nella legge 9 maggio 1989 n. 168 e nella legge 29 luglio 1991 n. 243.
Con riferimento alla disciplina contenuta nel r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 (testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), vanno, in particolare, ricordate le seguenti previsioni:
– lâart. 1, anzitutto, prevede che l’istruzione superiore (universitaria) è impartita nelle UniversitĂ statali e negli Istituti superiori liberi e che le UniversitĂ e gli Istituti hanno personalitĂ giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, che è svolta sotto la vigilanza dello Stato (ora Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca);
– lâart. 198 dispone poi che, per appartenere alla categoria degli istituti (non statali) in cui può essere impartita lâistruzione universitaria (o comunque superiore), lâordinamento di quelle UniversitĂ e degli Istituti superiori liberi deve essere conforme alle norme del testo unico;
– lâart. 200 prevede, a sua volta, che le UniversitĂ e gli Istituti superiori liberi devono sottoporre al Ministero competente lo statuto, allegando una motivata relazione ed un documentato piano finanziario, il quale lo approva se, nel suo complesso, risulta rispondente all’interesse generale degli studi e dell’istruzione superiore ed, in particolare, se il piano finanziario sia adeguato al raggiungimento dei fini prefissati. In particolare, poi, il ruolo organico ed il trattamento economico dei professori sono soggetti all’approvazione del Ministro dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca di concerto con quello delle finanze (ora dellâEconomia e delle finanze);
– lâart. 212, infine, prevede che le UniversitĂ e gli Istituti superiori liberi o alcune loro FacoltĂ o Scuole possono essere soppresse quando sia stata accertata l’insufficienza dei mezzi finanziari o del materiale didattico di cui dispongono, ovvero per ragioni inerenti all’interesse generale degli studi o alla distribuzione territoriale degli Istituti di istruzione superiore.Â
A sua volta, lâart. 6 della legge n. 168 del 1989, in tema di autonomia universitaria, prevede, al comma 1, che âLe universitĂ sono dotate di personalitĂ giuridica e, in attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamentiâ, mentre al comma 2 dispone che ânel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall’articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge, le universitĂ sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. Ă esclusa l’applicabilitĂ di disposizioni emanate con circolareâ.
Lâart. 1 della legge n. 243 del 1991 prevede poi che âLe universitĂ e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell’ambito delle norme dell’articolo 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonchĂŠ dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibiliâ.
Infine, alle UniversitĂ non statali, con riferimento al personale dipendente, si applicano le norme di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e, per quanto riguarda il reclutamento dei docenti, i principi contenuti nella citata legge 30 dicembre 2010, n. 240.
C) Caratteristiche dellâUniversitĂ Cattolica Sacro Cuore.
Una volta definito lâoggetto del giudizio e richiamata la normativa di riferimento delle universitĂ non statali legalmente non riconosciute, è utile, sempre ai fini della individuazione della natura giuridica delle stesse, riassumere i dati caratterizzanti dellâUniversitĂ ricorrente.
Anzitutto, lâUniversitĂ Cattolica Sacro Cuore è stata istituita con regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1661, con cui è stata riconosciuta appartenente alla categoria di cui al n. 2 dellâart. 1 del R.D. n. 2102 del 1923 ovvero alle âUniversitĂ e istituti superiori liberiâ (previsione poi trasfusa nel RD n. 1592 del 1933).Â
Con riferimento alla governance, ferma restando la vigilanza sulle universitĂ non statali esercitata dal Ministero dell’Istruzione, dell’UniversitĂ e della Ricerca â MIUR (cit. art. 1 del r.d. n. 1592 del 1933), si ricava dallo statuto che, nel consiglio di amministrazione dellâUniversitĂ ricorrente (art. 16), composto da 18 membri, siede un solo rappresentante del Governo.Â
Per quanto riguarda i finanziamenti, risulta poi che lâUniversitĂ Cattolica Sacro Cuore riceve finanziamenti pubblici non eccedenti il 10% delle risorse a disposizione dellâistituto (provenienti, invece, in via generale, da fonti private ovvero le âretteâ degli studenti ed i contributi della Conferenza episcopale italiana).
Ed invero, sebbene lâart. 2 della legge 243 del 1991 preveda che lo Stato possa concedere contributi alle UniversitĂ ed agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l’autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, lâateneo ricorrente è finanziato prevalentemente da enti e soggetti privati.Â
D) Giurisprudenza in ordine alla natura delle UniversitĂ non statali legalmente riconosciute.Â
Al riguardo, va osservato che, in giurisprudenza, si scontrano due opposte visioni sulla natura delle UniversitĂ non statali legalmente riconosciute; da un lato, quella che ne riconosce la natura giuridica di âente pubblico non economicoâ (cfr, in particolare, Cass. civ., SS.UU., n. 5054/2004) in cui si enfatizzano alcuni aspetti come il fine pubblico, il controllo statale, i poteri certificativi e disciplinari, il valore legale dei titoli di studio, ritenendoli indizi sintomatici di pubblicitĂ .
Alla predetta giurisprudenza si è rifatta in parte anche il giudice amministrativo il quale, con particolare riferimento alla materia delle procedure ad evidenza pubblica, ha ribadito la natura di enti pubblici non economici delle UniversitĂ non statali ed, in quanto tali, le ha ricomprese nella nozione di âamministrazione aggiudicatriceâ, assoggettate quindi al rispetto del codice dei contratti pubblici (vgs, in particolare, Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 841; vgs anche TAR Lombardia, sez. IV, 6 settembre 2011 n. 2158, sebbene la fattispecie esaminata si riferisca al collocamento in pensione di un professore universitario dellâUniversitĂ Cattolica del Sacro Cuore).
Allo stesso modo, la Corte dei Conti ha qualificato le UniversitĂ non statali quali enti pubblici non economici e, perciò, assoggettate alla giurisdizione contabile in materia di danni causati allâente di riferimento da un professore universitario (cfr Corte Conti, sez. giurisdizionale del Lazio, n. 477/2010).
Dallâaltro lato, vi è quella parte della giurisprudenza civile ed amministrativa che, invece, pur riconoscendo la sussistenza di profili pubblicistici nella disciplina che regola le UniversitĂ non statali, tuttavia non le ritiene tali da far sussumere le stesse nellâambito degli enti pubblici e renderle pertanto integralmente assoggettate alla disciplina pubblicistica (vgs, in particolare, Cass. civ. sez. lavoro, n. 14129/1999, TAR Lazio, sez. III, n. 351/2005, TAR Lazio, sez. II, n. 3971/2013 e, da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 2660/2015).
Da questa giurisprudenza, possono ricavarsi in sintesi le seguenti argomentazioni:Â
– lâart. 33 Cost. ammette che lâistruzione universitaria possa essere impartita anche da istituti aventi connotazione privatistica;Â
– l’art. 4 della legge n. 70 del 1975 prevede espressamente che nessun nuovo ente pubblico possa essere istituito se non per legge;
– la volontĂ legislativa di connotare in termini pubblicistici una persona giuridica può essere esplicata, oltre che con una qualificazione espressa, anche con la previsione di indici sintomatici rivelatori della matrice pubblicistica dellâente;Â
– lâimpostazione di tipo formalistico impressa dallâordinamento alla qualificazione di un ente in termini pubblicistici impone tuttavia che il ricorso ad indici indiretti, rivelatori della natura pubblica, sia condotto con cautela, nel senso cioè che gli stessi devono assumere una [#OMISSIS#] univoca, ciò in ossequio ai principi che informano lâordinamento giuridico, il quale garantisce ai soggetti la libertĂ di esplicarsi nella societĂ , attraverso la valorizzazione dell’autonomia privata;
– lâindagine in ordine alla natura pubblica di un ente sulla base di specifici indici rivelatori deve, quindi, tendere a garantire ed assecondare le aspirazioni delle figure soggettive, sorte nell’ambito dell’autonomia privata, di vedersi riconosciuta l’originaria natura, nel rispetto della volontĂ espressa dai fondatori (in questo senso, Corte Costituzionale 24 marzo 1988 n. 396), essendo tale esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione garantendo le iniziative private anche in ambiti di interesse pubblico;Â
– una lettura costituzionalmente orientata del r.d n. 1592 del 1933, conforme cioè al principio di libertĂ della scuola di cui all’art. 33, comma 3, Cost., porta ad escludere che l’appartenenza alla categoria di cui al n. 2 dell’art. 1 del predetto decreto implichi per le universitĂ libere la qualificazione in termini di persone giuridiche pubbliche che, invero, deve essere caratterizzata da indici piĂš incisivi di pubblicitĂ e comunque diversi da quelli riconducibili al riconoscimento del potere di rilasciare titoli aventi valore legale (vgs, di recente, cit. Cons. Stato, sez. VI, n. 2660/2015 con particolare riferimento allâUniversitĂ Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonchĂŠ allâUniversitĂ commerciale Bocconi di Milano ed allo I.U.L.M.).
E) Valutazioni del Collegio in ordine al primo ed al secondo motivo.
1. Ciò posto, la Sezione, consapevole del dibattito e delle difficoltĂ interpretative riguardanti il tema del riconoscimento della natura giuridica pubblica di alcune tipologie di enti (emblematico è il caso delle c.d. âsocietĂ pubblicheâ), nella fattispecie in esame avente ad oggetto le UniversitĂ non statali legalmente non riconosciute, ritiene di dover aderire a quel filone giurisprudenziale che non le ritiene tali da farle sussumere nel perimetro degli enti pubblici e, perciò, integralmente assoggettate alla disciplina pubblicistica.
Una premessa, al riguardo, s