In relazione al titolo di massofisioterapista, la giurisprudenza ha stabilito che i diplomi conseguiti in data successiva al 1997 “possono” essere riconosciuti dall’Università, non disponendo affatto un obbligo dell’Università di valutazione positiva, a prescindere da qualunque criterio.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 febbraio 2020, n. 276
Studente-Ammissione corso di laurea-Massoterapia-Equipollenza
N. 00276/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02124/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2124 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Saita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
– della sentenza del TAR Lombardia, Milano, n. 91/2018 del 15.01.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n. 91 del 15 gennaio 2018 questo T.A.R. ha accolto il ricorso proposto dall’istante per l’annullamento della nota prot. n. 71725/2017, del 30 ottobre 2017, con la quale l’Università degli Studi di Milano ha rigettato l’istanza di iscrizione del ricorrente al III anno del corso di laurea in Fisioterapia
In particolare, la sentenza ha motivato che:
«… anche per i corsi ad accesso programmato diversi da Medicina, l’esame di ammissione riguarda esclusivamente l’accesso al primo anno di corso.
L’Università ha omesso di pronunciarsi sulla valutazione dei crediti conseguiti dalla ricorrente, operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione».
2) La sentenza ritualmente notificata alla resistente non è stata appellata (come da attestazione in atti, sub documento n. 3 della produzione ricorrente) ed è passata in giudicato.
3) Con ricorso notificato il 1° ottobre 2019 e depositato [#OMISSIS#] 10 ottobre 2019 l’esponente si duole dell’inerzia servata da parte resistente, dal momento che: «non è stata disposta l’iscrizione del ricorrente al III anno del corso di laurea in fisioterapia (ex multis CGARS n. 212/2017), e non sono stati valutati gli altri crediti, anche universitari, da lui posseduti e provati con la documentazione già inviata e versata in atti» (cfr. il ricorso, sub § 6).
4) Si è costituita l’intimata Università depositando documenti e controdeducendo con separata memoria.
4.1) Come si legge nel verbale del Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di laurea in Fisioterapia del 9 luglio 2018 (allegato n. 3 della produzione resistente), l’Ateneo ha “preso atto di quanto disposto dalle pronunce giudiziarie che hanno ordinato all’Università degli Studi di Milano di darsi luogo alla valutazione del percorso formativo dei ricorrenti, ai fini dell’amissione ad anno successivo al primo, ove ne sussistano i presupposti e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo da parte dei competenti organi accademici”, ha assunto preventivi di criteri di valutazione, e ha conseguentemente proceduto alla valutazione del ricorrente.
Tale ulteriore attività procedimentale e provvedimentale dell’Università avrebbe, ad avviso della resistente, reso improcedibile la domanda di ottemperanza, considerato, da un lato, che tale domanda aveva come presupposto l’inerzia dell’Università e tenuto conto, dall’altro, di quanto stabilito dalla sentenza n. 91/2018.
5) In vista della camera di consiglio l’esponente, che pure ha confermato di avere ricevuto a mezzo posta la nota prot. 010 8327/10 del 29/10/2019 (allegata sub n. 9), nella quale l’Amministrazione resistente, richiamato il contenuto della sentenza n. 91/2018, ha comunicato che non sussistono i requisiti necessari per l’ammissione ad un anno di corso successivo al 1°, convalidando, per l’esperienza clinica acquisita sul campo, l’Esame di Tirocinio 1° anno, ha nondimeno rilevato che, dal tenore letterale della missiva, non sarebbe dato di comprendere se l’Amministrazione intenda o meno ammettere il ricorrente alla frequenza del primo anno senza espletamento del test di ingresso.
6) Alla camera di consiglio del 3.12.2019, presenti gli avvocati E. Puppo in sostituzione di Saita per la parte ricorrente e C. [#OMISSIS#] per l’Avvocatura dello Stato, su richiesta di parte ricorrente la causa viene rinviata alla camera di consiglio del 17 dicembre 2019, al fine di consentire una interlocuzione di chiarimento con gli uffici dell’amministrazione.
7) Il 16 dicembre 2019 il patrocinio ricorrente deposita la nota dell’Università Statale di Milano del 10.12.2019 in cui si afferma che, in base alla sentenza n. 91/2018 del TAR Milano, sussisteva sì l’obbligo dell’Università di previa valutazione del percorso formativo del richiedente ma «fermo restando l’obbligo … del previo superamento del test per l’iscrizione al primo anno di corso».
8) Alla camera di consiglio del 17.12.2019 la trattazione è stata ulteriormente rinviata (con ordinanza n. 2689) per l’astensione di un componente del collegio giudicante.
9) Alla camera di consiglio del 28.01.2019 la causa, presenti gli avvocati E. Puppo in sostituzione di Saita per la parte ricorrente e A. Basilico per l’Avvocatura dello Stato, è stata trattenuta in decisione.
10) Preliminarmente, sulla eccezione di improcedibilità del ricorso, sollevata da parte resistente, il Collegio osserva quanto segue.
10.1) L’esponente ha lamentato l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte del giudicato di cui alla sentenza n. 91/2018.
10.2) Sennonché, successivamente alla proposizione del ricorso, la resistente ha allegato e documentato di avere dato esecuzione alla predetta sentenza.
10.3) È necessario, allora, valutare se l’attività amministrativa posta in essere dall’Ateneo – rispetto alla quale l’esponente ha confermato di non avere svolto azione impugnatoria, né in via autonoma né con motivi aggiunti al ricorso in epigrafe -, costituisca o meno ottemperanza al giudicato per cui è causa.
10.4) Ebbene, come già evidenziato da questa Sezione, in analoghi precedenti che hanno riguardato il medesimo Ateneo (cfr. TAR Lombardia, Milano, III, 04.10.2019, 2104; id., 24.04.2019, n. 924), l’Università di Milano, successivamente alla sentenza di questo Tribunale, ha aperto un articolato procedimento nel quale, prima di procedere alla valutazione delle singole posizioni, fra cui quella del ricorrente, ha fissato i criteri di valutazione preventivi.
In particolare, nella seduta del 9 luglio 2018, il Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di laurea in Fisioterapia ha stabilito i criteri per la valutazione del percorso formativo pregresso, dopo aver precisato che:
– “La valutazione del percorso formativo documentato dai titolari di diploma in masso fisioterapista triennale al fine di ottenere l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia verrà effettuata dalla stessa Commissione, nominata annualmente dal Collegio Didattico Interdipartimentale, che ha il compito di vagliare le richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti in altri Corsi di Laurea, presentate da studenti immatricolati che hanno superato il test d’ammissione”;
– “La commissione procederà, in via cautelativa e con riserva, alla valutazione delle richieste di riconoscimento dei crediti avanzate dagli interessati, utilizzando gli stessi criteri e le stesse modalità normalmente utilizzate per vagliare le richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti in altri Corsi di Laurea, presentate da studenti immatricolati che hanno superato il test d’ammissione, nell’intento di non introdurre differenze, nella valutazione, tra le due tipologie di studenti”.
Il Collegio Didattico ha quindi dichiarato di utilizzare gli stessi criteri e le stesse modalità normalmente utilizzate per vagliare le richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti in altri Corsi di Laurea, presentate da studenti immatricolati che hanno superato il test d’ammissione.
Dopodiché, sulla base dei criteri analiticamente riportati nel predetto verbale, ha valutato il pregresso percorso formativo del ricorrente.
10.5) Il Collegio osserva che, l’attività amministrativa posta in essere dall’Università successivamente al giudicato, non si pone in violazione di quest’ultimo.
L’obbligo di esecuzione secondo buona fede e senza che sia frustrata la legittima aspettativa del privato alla stabile definizione del contesto procedimentale non incide sui tratti liberi dell’azione amministrativa lasciati impregiudicati dallo stesso giudicato e, in primo luogo, sui poteri non esercitati e fondati su presupposti fattuali e normativi diversi e successivi rispetto a quest’ultimo (cfr. Ad. Plen. n. 11/2016).
10.6) La sentenza n. 91/2018 non ha stabilito il diritto del ricorrente ad essere iscritto al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, avendo invece stabilito l’obbligo dell’Università di procedere alla valutazione del pregresso percorso formativo dell’interessato, con un esito che la sentenza di questo Tribunale ha lasciato completamente libero.
10.7) Anche in relazione al titolo di massofisioterapista la sentenza n. 91/2018 ha stabilito che i diplomi conseguiti in data successiva al 1997 “possono” essere riconosciuti dall’Università, non disponendo affatto un obbligo dell’Università di valutazione positiva, a prescindere da qualunque criterio. D’altro canto se per tutti gli altri titoli, compresi i diplomi di laurea, l’Università gode della discrezionalità di valorizzare o meno i relativi crediti, stabilendo il quomodo, sarebbe del tutto irragionevole, oltre che svincolato da qualsiasi presupposto giuridico, ritenere che la sentenza abbia stabilito l’obbligo dell’Università di valutare in termini positivi il (solo) diploma di massofisioterapista.
10.8) In altre parole, l’azione amministrativa successiva alla decisione non appare né un formale riesercizio del potere né disallineata rispetto al contenuto del giudicato formatosi nel caso di specie, pronunciato a fronte della totale omessa valutazione del percorso formativo pregresso dell’interessato.
11) Risulta, pertanto, fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo.
12) Nondimeno, avuto riguardo alla questione sottoposta al Collegio nella memoria di parte ricorrente del 21.11.2019, ove si è prospettata la possibilità, all’esito della nota dell’Università prot. 010 8327/10 del 29/10/2019, di ricomprendere fra gli obblighi discendenti dal giudicato quello volto ad imporre alla resistente l’iscrizione al 1° anno senza obbligo di test d’ingresso, il Collegio osserva quanto segue.
12.1) La deduzione è infondata.
«Nel processo amministrativo l’oggetto del giudizio di ottemperanza è rappresentato dalla puntuale verifica, da parte del giudice dell’ottemperanza stessa, dell’esatto adempimento dell’Amministrazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire concretamente all’interessato l’utilità o il bene della vita già riconosciutogli in sede di cognizione. Detta verifica deve essere condotta nell’ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l’esecuzione e comporta l’interpretazione del giudicato al fine di enucleare e precisare il contenuto del comando, attività da compiersi esclusivamente sulla base della sequenza “petitum” – “causa petendi” – motivi – “decisum”. Pertanto, in sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello fatto valere e affermato con la sentenza da eseguire, anche se sia ad essa conseguente o collegato, né possono essere proposte domande che non siano contenute nel “decisum” della sentenza da eseguire» (Cons. Stato, V, 03.05.2012, n. 2529; id., 23.08.2019, n. 5812).
12.2) Orbene, il provvedimento dell’Università oggetto del ricorso impugnatorio, sfociato nella sentenza n. 91/2018, verteva sul rigetto della domanda del ricorrente di essere iscritto per l’a.a. 2017/2018 al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, previa riconversione creditizia del diploma triennale di massofisioterapista e la valutazione di altri ulteriori titoli di studio.
Il thema decidendum, tenuto conto dei motivi di ricorso, verteva sull’illegittimità della pretesa della resistente di subordinare l’iscrizione al superamento del test di ingresso previsto solo per il primo anno di corso, avendo il ricorrente chiesto l’iscrizione al terzo anno.
La sentenza n. 91/2018, mentre ha riconosciuto l’obbligo dell’Università di procedere alla valutazione del percorso pregresso, non ha stabilito né il diritto del ricorrente ad essere iscritto al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, come poc’anzi notato, ma neppure ha stabilito il diritto del ricorrente all’iscrizione al primo anno senza il superamento del test d’ingresso, non rientrando quest’ultimo accertamento nell’ambito cognitorio e decisorio sottoposto al giudicante.
13) Conclusivamente, quindi, il ricorso in epigrafe specificato va respinto.
14) Il particolare andamento processuale e sostanziale della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Di Benedetto, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Mameli, Primo Referendario
Pubblicato il 10/02/2020
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

