In riferimento ad una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della l. 30.12.2010 n. 240, il TAR Campania ha rigettato il ricorso del ricorrente, candidato non vincitore della procedura, accogliendo l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso […] costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalitĂ , finalizzata a stabilire in concreto l’idoneitĂ tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietĂ ictu oculi rilevabile” (così, Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871, ma anche Cons. Stato, sent. 5 gennaio 2017, n. 11). Ancora, il Giudice ha ricordato che la giurisprudenza ha ancora piĂą di recente ribadito che “in sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalitĂ in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l’esercizio di tale discrezionalitĂ sfugge al sindacato di legittimitĂ del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalitĂ , illogicitĂ o arbitrarietĂ oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2018, n.1218). Il Collegio, pertanto, è ben consapevole dei limiti che, secondo costante giurisprudenza, incontra il sindacato del Giudice Amministrativo sulle valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, le quali, in quanto espressione della discrezionalitĂ tecnica propria della pubblica Amministrazione, attengono alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare-scientifico. Ciò posto, risultano infondate tutte le doglianze spiegate dal ricorrente nel gravame, perchĂ© attinenti al merito delle scelte e delle valutazioni insindacabili dell’Amministrazione, non ravvisandosi valutazioni e giudizi chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto.
TAR Campania, Napoli, Sez. II, 15 settembre 2020, n. 3807
Valutazione comparativa - ricercatori universitari - RtdB - Sindacato del giudice amministrativo - discrezionalitĂ tecnica
N. 03807/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03740/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3740 del 2019, proposto daÂ
[#OMISSIS#] Pecora, rappresentato e difeso dall’avvocato Felice [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] n. 15;Â
contro
UniversitĂ degli Studi Napoli Parthenope, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;Â
nei confronti
[#OMISSIS#] D’Amato, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Â
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– Del Decreto Rettorale (DR) del 27 giugno 2019 avente ad oggetto approvazione degli atti della Commissione giudicatrice della valutazione compartiva per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della l. 30.12.2010 n. 240 per lo svolgimento di attivitĂ di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 09/A1, settore scientifico disciplinare ING-IND/03, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, e della indicazione del dr. [#OMISSIS#] D’Amato per la copertura dello stesso, nonchĂ© in via presupposta del DR n. 167 del 5 Marzo 2019 e del verbale n. 1 della Commissione del 26 Marzo 2019, del verbale n. 2 del 29 Aprile 2019, del verbale n. 3 del 29 Aprile 2019 e del verbale n. 4 del 24 Maggio 2019.
– E di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso e conseguente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da D’amato [#OMISSIS#] il 14102019:
-Illegittimità della procedura nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla procedura medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] D’Amato e dell’UniversitĂ degli Studi Napoli Parthenope;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 settembre 2020 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 24.09.2019 il ricorrente invoca l’annullamento, previa sospensione, degli atti in epigrafe lamentando:
-Violazione dei criteri fissati dalla commissione giudicatrice – Violazione della L. 240 del 2010 – Eccesso di potere per illogicitĂ – Manifesto travisamento dei presupposti – Violazione dei principi e dei criteri ordinatori i settori concorsuali delle procedure disparitĂ di trattamento – Violazione dei criteri di valutazione previsti dal bando – Violazione del criterio di imparzialitĂ ex art. 97 della cost. – Sviamento di potere;
-Violazione dei criteri fissati dalla commissione giudicatrice – Violazione della L. 240 del 2010 – Eccesso di potere per illogicitĂ – Manifesto travisamento dei presupposti – Violazione dei principi e dei criteri ordinatori i settori concorsuali delle procedure disparitĂ di trattamento – Violazione dei criteri di valutazione previsti dal bando – Violazione del criterio di imparzialitĂ ex art. 97 della cost. – Sviamento di potere.
Espone, in particolare, il ricorrente di avere partecipato alla procedura indetta per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della L. 30.12.2010 n. 240 per lo svolgimento di attivitĂ di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per il settore concorsuale 09/A1, settore scientifico disciplinare ING-IND/03, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, indetta dall’UniversitĂ degli Studi di Napoli “Parthenope” con DR n. 18 del’8/01/2019, illegittimamente classificandosi al secondo posto alle spalle del controinteressato [#OMISSIS#] D’Amato.
Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi Napoli Parthenope ed il controinteressato, quest’ultimo spiegando a sua volta ricorso incidentale per lamentare l’illegittima ammissione del controinteressato alla procedura medesima e, all’udienza pubblica dell’08.09.2020, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso principale è infondato e va respinto, mentre il ricorso incidentale è conseguentemente inammissibile per carenza di interesse.
Ed invero, il ricorrente nello spiegato gravame lamenta, in buona sostanza, che i giudizi espressi dalla Commissione all’esito della procedura comparativa siano dotati di una motivazione solo apparente, e soprattutto lamenta macroscopici errori da parte della Commissione sia nell’attribuzione dei punteggi al Curriculum Vitae ed ai titoli rispettivamente presentati dal medesimo e dal primo classificato, odierno controinteressato, sia nel non essersi correttamente avvalsa, nel valutare le pubblicazioni rispettivamente presentate, degli indici additivi, previsti dal Decreto MIUR 28 luglio 2009, n. 89, riguardanti in particolare l'”impact factor” totale e l’“impact factor” medio per pubblicazione.
Orbene, occorre premettere che l’art. 18 della legge 30.12.2010 n. 240, nel disciplinare i criteri da utilizzare nelle procedure indette per la selezione dei professori universitari di prima e seconda fascia da parte delle UniversitĂ , espressamente prevede la regola della previa “specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piĂą settori scientifico-disciplinari”, il cui contenuto concreto, peraltro, non è piĂą rimesso alla discrezionalitĂ dell’Ateneo, ma ad un apposito decreto ministeriale (D.M. 4/10/2000).
La condivisibile giurisprudenza amministrativa ha altresì chiarito come, in base ai principi enucleati dal predetto art. 18, “le specifiche funzioni cui è chiamato il vincitore della selezione rilevano solo sul distinto piano della finalitĂ informativa (art. 18, comma 1, lett. a, della legge n. 240/2010) e non possono essere confuse con il settore scientifico disciplinare da prendere a riferimento ai fini della valutazione dei concorrenti. Pertanto, in forza del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, e dell’art. 18, comma 1 lett. a, della legge n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicchĂ© rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso” (cfr. T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. I, 27/10/2017, n.1284).
Con specifico riferimento ai criteri e parametri da seguire per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il DM 25 maggio 2011 n. 243 all’art. 2 comma 1 a sua volta espressamente stabilisce che le Commissioni giudicatrici, nell’ambito delle procedure di selezione dei ricercatori, effettuino una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, “facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o piĂą settori scientifico-disciplinari”, oltre che del curriculum e dei titoli indicati nella norma stessa.
Al riguardo, è noto come la condivisibile giurisprudenza, giĂ con riguardo alla previgente normativa, ha da tempo affermato che “la “congruenza dell’attivitĂ del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura” costituisce uno dei parametri specificatamente indicati dall’art. 4, comma 2 lett. c), d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 per misurare il profilo scientifico dei candidati di un concorso universitario a posti di docente e ricercatore, ragione per cui tale aspetto può e deve essere adeguatamente tenuto in considerazione in sede di valutazione comparativa” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 06/05/2014, n.2295).
Tanto premesso e venendo all’esame delle censure articolate dal ricorrente nello spiegato ricorso e riguardanti i giudizi e le valutazioni espresse dalla Commissione sul curriculum, sull’attività di ricerca scientifica e sull’attività didattica e di ricerca in generale dei diversi candidati, il Tribunale ritiene che tali doglianze siano infondate e vadano, pertanto, respinte.
Ed invero, le pur analitiche e plurime censure svolte dal ricorrente, e riguardanti la valutazione dei titoli, dei curricula, delle pubblicazioni dei partecipanti alla selezione, non sembrano evidenziare, a parere del Collegio, macroscopiche illegittimità nel giudizio tecnico discrezionale espresso dalla Commissione, che ha analiticamente considerato e valutato tutte le pubblicazioni, le esperienze professionali, i titoli e la didattica dei candidati, per poi addivenire alla propria valutazione finale, certo opinabile ma non perciò solo illegittima, che ha dato prevalenza alle esperienze professionali ed alla produzione scientifica dell’odierno controinteressato in virtù della ritenuta maggiore attinenza e congruenza delle stesse con il settore scientifico disciplinare ING-IND/03 individuato dal bando.
Ed invero, è noto come secondo la condivisibile giurisprudenza, “le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in ordine alle prove di concorso,….costituiscono pur sempre l’espressione di ampia discrezionalitĂ , finalizzata a stabilire in concreto l’idoneitĂ tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietĂ ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871)” (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza n. 11 del 05.01.2017); la giurisprudenza ha ancora piĂą di recente ribadito che “in sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalitĂ in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli; l’esercizio di tale discrezionalitĂ sfugge al sindacato di legittimitĂ del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalitĂ , illogicitĂ o arbitrarietĂ oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28/02/2018, n.1218).
Il Collegio, pertanto, è ben consapevole dei limiti che, secondo [#OMISSIS#] giurisprudenza, incontra il sindacato del Giudice Amministrativo sulle valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici, le quali, in quanto espressione della discrezionalitĂ tecnica propria della pubblica Amministrazione, attengono alla sfera del merito e dell’opinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare-scientifico. L’apprezzamento di tali valutazioni è inibito in sede giurisdizionale, “….in quanto nei concorsi pubblici la commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalitĂ , con riguardo alle effettuate valutazioni; di conseguenza il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari” ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr. “ex plurimis” Consiglio di Stato, sez. V, 9 luglio 2015, n. 3444; id. 6 maggio 2015, n. 2269).
Ciò posto, risultano infondate tutte le doglianze spiegate dal ricorrente nel gravame, perché attinenti al merito delle scelte e delle valutazioni insindacabili dell’Amministrazione, non ravvisandosi valutazioni e giudizi chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto, e ciò anche quanto al profilo della valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati e dell’attività didattica e professionale in generale, atteso che la Commissione motiva l’attribuzione di un maggior punteggio ai titoli e, soprattutto, alle pubblicazioni presentate dal controinteressato in virtù della maggiore congruenza delle stesse al settore scientifico disciplinare ING-IND/03, laddove invece giudica le pubblicazioni del ricorrente pienamente coerenti al settore concorsuale 09/A1, ma appartenenti in prevalenza al settore ING-IND/04 pure ricompreso nel settore 09/A1.
Al riguardo, tuttavia, il Collegio evidenzia che il Settore Concorsuale 09/Al (Ingegneria Aeronautica, Aerospaziale e Navale) ricomprende in realtà ben sette SSD dalle competenze molto diversificate, e che pertanto non può assumere rilievo dirimente, al fine di censurare le valutazioni espresse dalla Commissione, l’appartenenza di entrambi i settori ING-IND/04 e ING-IND/03 al medesimo settore concorsuale oggetto del bando, né l’ evidente e profonda affinità che distingue tali SSD, affinità riconosciuta nello stesso Decreto Ministeriali che individua i singoli settori scientifico disciplinari (D.M. 4/10/2000).
In merito a tali aspetti, infatti, va da un lato evidenziato che la predetta affinità è sancita dal citato D.M. 4 ottobre 2000, ai precipui fini della determinazione delle commissioni giudicatrici (D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117) e, dall’altro lato, va sottolineato che il Bando della procedura di selezione per cui è controversia nemmeno contiene alcun richiamo ai settori affini al fine dell’individuazione del vincitore, o dei criteri di selezione da osservarsi da parte della Commissione.
Per quanto in precedenza osservato deve pertanto ritenersi infondato il ricorso principale, che va quindi respinto, e conseguentemente deve ritenersi inammissibile il ricorso incidentale spiegato dal controinteressato e volto a sostenere l’illegittimitĂ della partecipazione del ricorrente alla procedura selettiva per cui è controversia; ed invero, una volta venuta meno oramai definitivamente la teorica della precedenza sic et simpliciter dello scrutinio del cd. ricorso incidentale escludente (secondo un parametro di giudizio sorto nell’ambito del contenzioso sugli appalti e definitivamente superato dopo le sentenze Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 5 aprile 2016 causa C-689/13, -OMISSIS- s.p.a.; id., Decima Sezione, 5 settembre 2019 causa C-333/18, -OMISSIS- s.r.l.), e data la possibilitĂ per il giudice di stabilire “l’ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalitĂ del vizio) nonchĂ© del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico – giuridico e diacronico procedimentale” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen, 27/04/2015, n.5), considerata la maggiore gravità – sotto il profilo della possibile illegittimitĂ degli atti della procedura – dei vizi denunciati dal ricorrente nel ricorso principale, il Collegio ha ritenuto di dare precedenza all’esame del ricorso principale, dalla cui reiezione nel merito consegue l’inammissibilitĂ del ricorso incidentale escludente spiegato dal controinteressato, per carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Napoli (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta mentre dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Dell’Olio, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 15/09/2020

