SENTENZA N. 165
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: [#OMISSIS#] CARTABIA; Giudici : [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] AMATO, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], [#OMISSIS#]Ģ [#OMISSIS#], Franco [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] AMOROSO, [#OMISSIS#] VIGANOĢ, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimitaĢ costituzionale dellāart. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universitaĢ, di personale accademico e reclutamento, noncheĢ delega al Governo per incentivare la qualitaĢ e lāefficienza del sistema universitario), promosso dal Tribunale
amministrativo regionale per la Calabria nel procedimento vertente tra D. D.A. e altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri e altri, con ordinanza del 30 aprile 2019, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dellāanno 2019.
Visti lāatto di costituzione di D. D.A., noncheĢ lāatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito il Giudice relatore [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#] ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettere a) e c), in collegamento da remoto, senza discussione orale, in data 23 giugno 2020;
deliberato nella camera di consiglio del 24 giugno 2020.
Ritenuto in fatto
1.ā Con ordinanza del 30 aprile 2019, iscritta al n. 152 del registro ordinanze del 2019, il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato questioni di legittimitaĢ costituzionale dellāart. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universitaĢ, di personale accademico e reclutamento, noncheĢ delega al Governo per incentivare la qualitaĢ e lāefficienza del sistema universitario), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Il rimettente eĢ stato adito da D. D.A., ricercatore confermato a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di prima fascia, per lāannullamento, sia della nota con cui lāUniversitaĢ della Calabria, presso cui presta servizio, ha respinto la sua istanza di essere sottoposto alla valutazione per la chiamata in ruolo come professore associato, sia del regolamento del citato ateneo sulla chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, noncheĢ per lāaccertamento del suo diritto soggettivo a essere sottoposto alla procedura di valutazione.
Nel giudizio principale, promosso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dellāIstruzione, dellāuniversitaĢ e della ricerca, noncheĢ dellāUniversitaĢ della Calabria, sono intervenuti ad adiuvandum altri ricercatori a tempo indeterminato con abilitazione scientifica nazionale e mai valutati dai propri atenei per la chiamata nel ruolo dei professori associati.
1.1.ā Il giudice a quo dubita della legittimitaĢ costituzionale dellāart. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione di cui al comma 5 dello stesso articolo Ā«puoĢ essere utilizzataĀ», anzicheĢ Ā«eĢ utilizzataĀ», per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato e nella parte in cui prevede il termine ultimo del 31 dicembre 2019 per lāutilizzazione di tale procedura. Lāart. 24 sui āRicercatori a tempo determinatoā definisce al comma 3, lettera b), la figura del ricercatore cosiddetto ādi tipo Bā e stabilisce, al citato comma 5, che Ā«nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), lāuniversitaĢ valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito lāabilitazione scientifica di cui allāarticolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dellāarticolo 18, comma 1, lettera e)Ā».
1.2.ā Dopo avere respinto il motivo di ricorso fondato sul preteso contrasto della norma censurata con il diritto dellāUnione europea, il rimettente ritiene impraticabile unāinterpretazione costituzionalmente orientata, in quanto la lettera dellāart. 24 della legge n. 240 del 2010 ā laĢ dove prevede, al comma 5, che nel terzo anno di contratto lāuniversitaĢ Ā«valutaĀ» il ricercatore di tipo B in possesso dellāabilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata in ruolo come professore associato e, al comma 6, che la stessa procedura di valutazione Ā«puoĢĀ» essere utilizzata, ai medesimi fini, per i ricercatori a tempo indeterminato muniti anchāessi dellāabilitazione scientifica nazionale ā deporrebbe con chiarezza nel senso di individuare a carico dellāuniversitaĢ un obbligo di valutazione solo nel primo caso e una mera facoltaĢ nel secondo.
Le questioni sarebbero dunque rilevanti, giaccheĢ soltanto il loro accoglimento consentirebbe di annullare il diniego impugnato nel giudizio principale.
1.3.ā Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ricostruisce sinteticamente il quadro normativo delineato dalla riforma di cui alla legge n. 240 del 2010 con riguardo alle figure dei ricercatori a tempo determinato, titolari dei contratti di lavoro subordinato disciplinati alle lettere a) e b) del comma 3 dellāart. 24, e allāesaurimento del ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato istituito dallāart. 1 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione noncheĢ Ģ sperimentazione organizzativa e didattica) e osserva che la norma censurata violerebbe innanzi tutto lāart. 3 Cost., per irragionevolezza Ā«estrinsecaĀ» e per lesione del principio di uguaglianza.
Sotto il primo profilo, la scelta legislativa di non sottoporre ādi dirittoā i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito lāabilitazione scientifica nazionale alla valutazione della propria universitaĢ per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia sarebbe incongrua rispetto al fine di selezionare i docenti meritevoli, perseguito dalla legge n. 240 del 2010. Non vi sarebbe ragionevole giustificazione di limitare per costoro la indicata chiamata e cioĢ produrrebbe, inoltre, lāeffetto paradossale di negare il diritto di essere valutato a un ricercatore a tempo indeterminato con abilitazione di prima fascia, attribuendolo invece a un ricercatore a tempo determinato con abilitazione solo di seconda fascia.
Ad avviso del rimettente, lāirragionevolezza del trattamento riservato ai ricercatori a tempo indeterminato potrebbe rivelarsi ancora Ā«piuĢ profondaĀ» qualora la Corte di giustizia dellāUnione europea, pronunciando su un rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza del 3 aprile 2019, n. 4336, ritenesse che la clausola 5 (recante Ā«Misure di prevenzione degli abusiĀ») dellāaccordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 2008, relativa allāaccordo quadro CES, UNICE e CEP sul lavoro a tempo determinato, vada interpretata nel senso che osti a una normativa nazionale che, come quella italiana, preclude ai ricercatori cosiddetti ādi tipo Aā, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale prorogabile per due anni, la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato. La stabilizzazione di tali ricercatori, infatti, Ā«li assimilerebbe di molto ai ricercatori confermatiĀ».
Sotto il secondo profilo, la norma censurata introdurrebbe unāirragionevole disparitaĢ di trattamento dei ricercatori a tempo indeterminato che abbiano conseguito lāabilitazione scientifica nazionale rispetto ai ricercatori a tempo determinato di tipo B in possesso di analoga abilitazione, per i quali il citato comma 5 dellāart. 24, assunto a tertium comparationis, prevede lāautomatica sottoposizione a valutazione nel terzo anno di contratto ai fini della chiamata in ruolo come professori associati. E cioĢ nonostante lāomogeneitaĢ delle due situazioni quanto a modalitaĢ di reclutamento (pubblico concorso con valutazione di titoli e pubblicazioni, da discutere pubblicamente con una commissione), a mansioni (ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti) e a impegno lavorativo (350 ore in regime di tempo pieno nei primi tre anni), Ā«in disparte le differenze eminentemente legate alla durata del rapportoĀ».
1.3.1.ā Lāart. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010 violerebbe altresiĢ lāart. 97 Cost.
Il rimettente osserva che questa Corte, in fattispecie diversa, ha giaĢ affermato che lāobiettivo di favorire il ricambio generazionale nellāuniversitaĢ, pur appartenendo alla discrezionalitaĢ del legislatore, deve essere bilanciato, nel rispetto dellāart. 97 Cost., con lāesigenza di mantenere in servizio docenti in grado di dare un positivo contributo per lāesperienza professionale acquisita, in funzione dellāefficiente andamento del servizio (eĢ citata la sentenza n. 83 del 2013). Analogamente, Ā«pur nel rinnovo dello statuto della figura del ricercatoreĀ», contrasterebbe con il principio di buon andamento dellāamministrazione Ā«ostacolare la progressione di ricercatori di esperienza sol percheĢ entrati nel vigore di pregressa disciplinaĀ».
2.ā Con atto depositato il 21 ottobre 2019 si eĢ costituito in giudizio D. D.A., ricorrente nel processo principale, che ha concluso per lāaccoglimento delle questioni.
Dopo avere tratteggiato le figure del ricercatore a tempo indeterminato e di quello a tempo determinato di tipo B, mettendone in evidenza le caratteristiche comuni per modalitaĢ di reclutamento e mansioni a essi riservate, la parte privata aderisce sostanzialmente alle censure mosse dal rimettente.
Quanto alla violazione del principio di uguaglianza nellāaccesso al ruolo dei professori associati, i ricercatori a tempo indeterminato sarebbero sottoposti, rispetto ai loro omologhi a tempo determinato di tipo B, a un trattamento penalizzante e discriminatorio, aggravato dal fatto che i secondi hanno maturato, al momento della valutazione, un periodo di servizio di soli tre anni, pari alla durata del loro contratto, mentre i primi potrebbero avere conseguito ā come avrebbe effettivamente conseguito il ricorrente nel processo principale ā unāanzianitaĢ di servizio ben piuĢ lunga, oltre ad avere superato la procedura di conferma con valutazione dellāattivitaĢ di ricerca scientifica e di didattica integrativa da parte di una commissione nazionale.
Unāulteriore Ā«sperequazioneĀ» ai danni dei ricercatori a tempo indeterminato, Ā«assolutamente gratuita e incomprensibilmente punitivaĀ», deriverebbe poi dalla possibilitaĢ, concessa dallāattuale formulazione dellāart. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, che i contratti ivi disciplinati siano stipulati non solo con i ricercatori a tempo determinato di tipo A o con i titolari degli assegni di ricerca previsti allāart. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come era stabilito ab origine, ma anche con chi abbia conseguito lāabilitazione scientifica nazionale di prima o di seconda fascia ovvero abbia usufruito per almeno tre anni non consecutivi degli assegni di ricerca di cui allāart. 22 della stessa legge n. 240 del 2010. Mentre nellāimpianto originario di questāultima legge si accedeva alla posizione di ricercatore di tipo B solo avendo maturato un periodo almeno triennale di servizio con lāuniversitaĢ (nella forma del contratto di tipo A o dellāassegno di ricerca ex art. 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997), nellāattuale assetto normativo possono accedere anche soggetti che non hanno intrattenuto alcun rapporto di servizio con lāuniversitaĢ. E, come rilevato dal giudice a quo, potrebbe assurdamente capitare che un ricercatore di ruolo in possesso dellāabilitazione scientifica nazionale di prima fascia, come lo stesso ricorrente nel processo principale, non venga chiamato dal proprio ateneo come professore associato, mentre dovrebbe essere chiamato un ricercatore a tempo determinato di tipo B che abbia conseguito la sola abilitazione di seconda fascia.
Il denunciato trattamento normativo violerebbe anche gli artt. 4 e 35 Cost. Tali disposizioni impedirebbero al legislatore di introdurre senza giustificazione razionale norme che comprimono le aspettative di crescita professionale dei lavoratori, con particolare riguardo a quelli che, come i ricercatori universitari, prestano un servizio pubblico. La Ā«elevazione professionaleĀ» dei ricercatori a tempo indeterminato si troverebbe in una sorta di limbo, rimessa alle scelte discrezionali dellāuniversitaĢ di appartenenza, che potrebbero dipendere da circostanze e valutazioni indipendenti dal merito e legate, ad esempio, a ragioni di carattere economico-finanziario e alla disponibilitaĢ dei cosiddetti āpunti organicoā.
Quanto alla violazione dellāart. 97 Cost., una disciplina che, come quella censurata, subordina lāavanzamento in carriera dei ricercatori di ruolo a valutazioni del tutto discrezionali nellāan e nel quando, senza dare rilievo al merito dellāattivitaĢ scientifica e didattica svolta, svilirebbe la figura principalmente coinvolta nellāattivitaĢ di ricerca scientifica, in contrasto con lo scopo che lāart. 1 della legge n. 240 del 2010, richiamando gli artt. 9, comma primo, e 33, comma primo, Cost., assegna alle universitaĢ quali Ā«sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nellāambito dei rispettivi ordinamenti e […] luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenzeĀ».
Il ricercatore di ruolo, a differenza di quello a tempo determinato di tipo B, si troverebbe infatti in una situazione di vera e propria soggezione nei confronti del proprio ateneo, che ne minerebbe la libertaĢ di ricerca. Sarebbe posto in condizione di Ā«subalternitaĢ rispetto alla sua struttura di afferenza, noncheĢ rispetto ai professori ordinari del suo settore scientifico disciplinareĀ» e al Ā«potere di fatto che il professore ordinario ādi riferimentoā […] eĢ in grado di esercitare nellāambito del DipartimentoĀ». Un ricercatore a tempo indeterminato di eccellente valore potrebbe non essere chiamato nei ruoli di professore associato solo percheĢ Ā«nel suo settore scientifico disciplinare eĢ stato attivato un posto da ricercatore di tipo B, che vincola apposite
risorse per la chiamata di questāultimoĀ», a prescindere dal merito. La perdita di ogni chance di progressione in carriera provocherebbe nel ricercatore a tempo indeterminato demotivazione e frustrazione, con inevitabili ricadute sul suo rendimento e con compromissione, oltre che delle istanze di promozione della ricerca scientifica e della libertaĢ di trasmissione del sapere garantite dalla Costituzione, anche del principio di buon andamento, che le universitaĢ sono tenute a rispettare.
La norma censurata contrasterebbe, infine, con lāart. 2 Cost. Nel contesto dellāuniversitaĢ, formazione sociale dove si sviluppa la personalitaĢ dello studioso nella relazione con i colleghi, essa riserverebbe alla valutazione discrezionale del dipartimento di appartenenza la decisione sulla progressione in carriera del ricercatore di ruolo in possesso dellāabilitazione scientifica nazionale, cosiĢ mortificandolo in ambito lavorativo e peggiorandone il rendimento e la qualitaĢ della vita, noncheĢ la stessa dignitaĢ.
3.ā Con atto depositato il 22 ottobre 2019 eĢ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallāAvvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la non fondatezza delle questioni.
Ad avviso dellāinterveniente, la ratio della automatica procedura di valutazione riservata ai ricercatori di tipo B (cosiddetta tenure-track), di cui al comma 5 dellāart. 24 della legge n. 240 del 2010, risiederebbe nella necessitaĢ di assicurare il trattenimento nellāateneo del ricercatore che ivi si eĢ formato allāesito di un percorso lungo, strutturato e contraddistinto da un susseguirsi di contratti a tempo determinato, assolvendo dunque anche a una finalitaĢ di stabilizzazione dellāorganico. Senza tale procedura, infatti, il ricercatore di tipo B, a differenza di quello a tempo indeterminato, non avrebbe piuĢ alcun rapporto di lavoro con lāuniversitaĢ, perderebbe continuitaĢ scientifica e sarebbe tagliato fuori dal sistema nelle more dellāindizione delle ordinarie procedure comparative di reclutamento ex art. 18 della legge n. 240 del 2010.
Il comma 6 dello stesso art. 24, invece, sarebbe una norma speciale che consente alle universitaĢ, per un periodo di tempo limitato, di utilizzare la procedura del comma 5 per chiamare nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia sia professori associati che ricercatori a tempo indeterminato in servizio nelle medesime universitaĢ e in possesso dellāabilitazione scientifica nazionale, entro un contingente massimo rispetto alla totalitaĢ delle assunzioni di professori e utilizzando risorse destinate a tal fine, fino alla metaĢ di quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.
Sussisterebbero dunque differenze tra i soggetti destinatari delle due procedure, noncheĢ tra le rationes sottese alle stesse procedure e tra i loro presupposti, in quanto lāuna, di carattere obbligatorio, eĢ volta a immettere nel ruolo dei professori associati ricercatori sui quali lāuniversitaĢ ha investito negli anni e che sarebbero destinati altrimenti a uscire dal sistema, mentre con lāaltra il legislatore ha inteso concedere alle universitaĢ la facoltaĢ di far progredire in ruolo studiosi giaĢ inquadrati tra i docenti a tempo indeterminato.
La differenza sostanziale alla base del diverso meccanismo di progressione dovrebbe essere individuata nel «differente percorso che struttura i due profili in esame».
Il ricercatore di tipo B, infatti, eĢ sottoposto a un primo concorso per stipulare il contratto a tempo determinato di tipo A, alla valutazione per il rinnovo biennale di tale contratto, a un secondo concorso per accedere al contratto a tempo determinato di tipo B, alla valutazione per il conseguimento dellāabilitazione scientifica nazionale e, infine, alla valutazione per lāimmissione nel ruolo dei professori associati.
Il ricercatore a tempo indeterminato, invece, sarebbe una figura residua del vecchio sistema di reclutamento universitario contraddistinta da una maggiore stabilitaĢ. Per giungere allāimmissione in ruolo quale professore di seconda fascia, deve aver superato un solo concorso e avere ottenuto la conferma in ruolo, oltre allāabilitazione scientifica nazionale. Lāordinamento avrebbe comunque apprestato anche per tale figura specifiche chance di carriera, mediante la procedura speciale ex art. 24, comma 6, o mediante quella ordinaria ex art. 18 della legge n. 240 del 2010.
La progressione del ricercatore di tipo B non potrebbe essere assimilata a quella del ricercatore a tempo indeterminato, in quanto caratterizzata da molteplici prove concorsuali e valutazioni della produttivitaĢ scientifica, che giustificherebbero Ā«lāautomatismo premialeĀ» delineato dal legislatore, cui si affianca un Ā«meccanismo di incentivoĀ» della produttivitaĢ degli studiosi al fine di reclutare i migliori, selezionati attraverso un puntuale percorso di perfezionamento. Il ricercatore a tempo indeterminato vedrebbe invece consolidarsi la propria posizione con il primo concorso e la valutazione per la conferma. La diversitaĢ e non assimilabilitaĢ delle due figure, alla base dei diversi sistemi di reclutamento, sarebbe stata riconosciuta anche dalla giurisprudenza amministrativa.
La prospettata violazione dellāart. 3 Cost. non sarebbe dunque fondata e, anzi, unāequiparazione di trattamento determinerebbe una discriminazione al contrario, favorendo ingiustamente i ricercatori a tempo indeterminato e sottraendo le risorse vincolate alla tenure-track a vantaggio di coloro che sono giaĢ stabili nel sistema. Inoltre, sarebbe compressa lāautonomia costituzionalmente garantita alle universitaĢ in ordine alle politiche di reclutamento e allāuso delle risorse economiche, che rimarrebbero in gran parte vincolate alla chiamata di studiosi giaĢ nei rispettivi ruoli. CioĢ che comporterebbe la contestuale erosione del principio di comparazione, sotteso alle procedure di cui allāart. 18 della legge n. 240 del 2010, e la diminuzione delle chance di chiamata di soggetti estranei allāateneo.
Infine, la temporaneitaĢ della previsione censurata sarebbe giustificata dalla sua eccezionalitaĢ, avendo il legislatore delineato un regime transitorio nel quale gli atenei possono valorizzare i docenti in servizio escludendo le procedure comparative aperte anche agli āesterniā, in considerazione della contestuale introduzione, ai fini della progressione in carriera, dellāulteriore requisito dellāabilitazione scientifica nazionale.
4.ā Il ricorrente nel processo principale ha depositato il 1° giugno 2020 una memoria illustrativa, insistendo per lāaccoglimento delle questioni.
4.1.ā In primo luogo, osserva che per effetto dei piani straordinari di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipo B, ai quali il legislatore ha fatto ripetutamente ricorso negli ultimi anni ā da ultimo, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e allāeconomia, noncheĢ di politiche sociali connesse allāemergenza epidemiologica da COVID-19), in corso di conversione ā per fare fronte al drammatico aumento del precariato universitario, la discriminazione subiĢta dai ricercatori a tempo indeterminato si sarebbe notevolmente acuita.
Infatti, allorcheĢ i ricercatori di tipo B ā cosiĢ reclutati ā accedono alla posizione di professore di seconda fascia ex art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, le risorse attribuite per il loro reclutamento straordinario devono essere utilizzate dalle universitaĢ come co-finanziamento di tali posizioni, per le quali non sono state previste risorse aggiuntive. Il meccanismo cosiĢ congegnato dai decreti ministeriali di attuazione dei suddetti piani straordinari (il primo dei quali sarebbe stato impugnato da alcuni ricercatori a tempo indeterminato, tuttavia con esito negativo: eĢ citata la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, 23 marzo 2020, n. 2022, che avrebbe rilevato il difetto di interesse dei ricorrenti) comporterebbe, di conseguenza, la sottrazione delle risorse a disposizione degli atenei per la chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo dei professori associati.
4.2.ā In secondo luogo, la parte ribadisce che la possibilitaĢ di stipulare contratti di tipo B in regime di tempo definito ā recentemente ammessa dallāart. 5, comma 5-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n. 58 ā consentirebbe a un ricercatore di quel tipo che avesse conseguito lāabilitazione scientifica nazionale, dopo soli tre anni di impegno a tempo definito, di āscavalcarneā uno a tempo indeterminato dotato della stessa abilitazione, nonostante questāultimo abbia dovuto per almeno tre anni, sino alla conferma nel ruolo, prestare obbligatoriamente un impegno a tempo
pieno. NeĢ si potrebbe obiettare che per accedere al contratto di tipo B sono necessari tre anni di assegni di ricerca, di borse di studio o di contratti di tipo A, poicheĢ lāattuale disciplina legittima lāaccesso anche a chi eĢ solo in possesso dellāabilitazione scientifica nazionale.
4.3.ā Infine, il ricorrente nel processo principale contesta che i ricercatori a tempo indeterminato appartengano a un ruolo a esaurimento, come ritenuto dal giudice a quo. La figura infatti, lungi dallāessere stata abolita, sarebbe disciplinata in modo organico dalla legge n. 240 del 2010, come dimostra la rubrica del suo art. 6, dedicata allo Ā«Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruoloĀ», noncheĢ il fatto che viene presa in considerazione anche da leggi successive, tra cui, ad esempio, la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dellāordinamento della professione forense), che esonera i ricercatori confermati in materie giuridiche dallāobbligo della formazione continua (art. 11) e li inserisce tra i membri delle commissioni di esame per lāabilitazione da avvocato (art. 47).
Inoltre, si dovrebbe considerare che, quando il legislatore ha inteso mettere in esaurimento il ruolo degli assistenti universitari, lo ha fatto con una disposizione espressa (art. 3, comma quattordicesimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante Ā«Misure urgenti per lāUniversitaĢĀ», convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766), continuando a definirlo tale in leggi successive, come allāart. 6, comma 4, della legge n. 240 del 2010.
5.ā Il 15 giugno 2020 D. D.A. ha depositato anche Ā«brevi note aggiuntiveĀ», ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1, lettera c).
In esse contesta lāassunto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo cui la ratio della previsione censurata andrebbe individuata nella necessitaĢ di trattenere nellāuniversitaĢ il ricercatore di tipo B in essa formatosi Ā«allāesito di un percorso lungo, strutturato e contraddistinto da un susseguirsi di contratti a tempo determinatoĀ», che renderebbe la sua progressione in carriera non assimilabile a quella del ricercatore a tempo indeterminato.
Secondo la disciplina vigente infatti i contratti di tipo B potrebbero essere stipulati anche con chi ha conseguito soltanto lāabilitazione scientifica nazionale di prima o di seconda fascia, senza avere intrattenuto alcun rapporto di servizio con lāuniversitaĢ, mentre il ricercatore a tempo indeterminato ha superato un concorso pubblico ed eĢ stato sottoposto alla valutazione di conferma nel ruolo, oltre ad avere Ā«alle spalleĀ» un periodo di almeno tre anni di regime a tempo pieno.
Inoltre, il sistema sarebbe congegnato in modo tale da incoraggiare le universitaĢ a bandire procedure per il reclutamento di ricercatori di tipo B ā alle quali peroĢ non possono partecipare quelli a tempo indeterminato ā anzicheĢ procedure valutative āaperteā per posti di professore associato, giaccheĢ questi ultimi impegnano Ā«0,7 punti organicoĀ», mentre i posti di ricercatori di tipo B impegnano solo Ā«0,5 punti organicoĀ». Dāaltra parte, reclutare ricercatori di tipo B sarebbe piuĢ conveniente anche percheĢ possono svolgere attivitaĢ didattica non integrativa, e le universitaĢ potrebbero cosiĢ Ā«riservarsi un momento di ulteriore verifica del rendimento del docente-ricercatore prima di assumerlo definitivamente come professore associatoĀ».
Di conseguenza, i ricercatori a tempo indeterminato, oltre a non essere titolari del diritto alla automatica sottoposizione a valutazione, vedrebbero ridursi significativamente le chance di divenire professori associati tramite le procedure bandite ex art. 18 della legge n. 240 del 2010, e verrebbero cosiĢ a trovarsi in una sorta di Ā«binario mortoĀ». Dāaltro canto, lāestensione a essi della procedura ex art. 24, comma 5, richiederebbe Ā«risorse estremamente esigueĀ», tali da non giustificare nemmeno sotto il profilo economico la censurata discriminazione.
6.ā Il 15 giugno 2020 anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato Ā«brevi noteĀ», insistendo per lāinfondatezza delle questioni e chiedendo in alternativa la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza.
Lāinterveniente ribadisce che la ragione della censurata diversitaĢ di trattamento deve essere individuata nel Ā«differente percorsoĀ» che caratterizza i ricercatori a tempo determinato di tipo B e quelli a tempo indeterminato. La progressione di carriera dei primi sarebbe infatti connotata da maggiore complessitaĢ, presupponendo molteplici prove concorsuali e valutazioni della produttivitaĢ scientifica, non previste invece per i secondi, ai quali il legislatore garantirebbe comunque Ā«ben due procedure ā una ordinaria ed una speciale ā mediante le quali assicurare le chance di carrieraĀ».
La differenza tra le due categorie deriverebbe anche dal diverso Ā«regime di impegnoĀ», in quanto lāart. 6 della legge n. 240 del 2010 prevede per i ricercatori a tempo determinato lāobbligo di svolgere anche compiti di didattica, mentre i ricercatori a tempo indeterminato possono essere titolari di Ā«corsi e moduli curriculariĀ» solo con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici.
Quanto al termine per lāutilizzo delle procedure, lāinterveniente ribadisce che esso, in ragione dellāeccezionalitaĢ della norma sulla valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato, troverebbe Ā«fondamento nellāesigenza di strutturare un regime transitorio che consenta agli Atenei [di] valorizzare i docenti in servizioĀ».
A questo riguardo, lāAvvocatura precisa che nel frattempo il termine eĢ stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 dallāart. 5, comma 2 [[#OMISSIS#]: comma 1, lettera b], del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessitaĢ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, siccheĢ la rilevanza delle questioni dovrebbe poter essere nuovamente valutata anche alla luce di tale recente intervento normativo.
Considerato in diritto
1.ā Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria dubita della legittimitaĢ costituzionale dellāart. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universitaĢ, di personale accademico e reclutamento, noncheĢ delega al Governo per incentivare la qualitaĢ e lāefficienza del sistema universitario), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
La questione eĢ stata sollevata in un giudizio promosso da un ricercatore universitario a tempo indeterminato in servizio presso lāUniversitaĢ della Calabria e in possesso dellāabilitazione scientifica nazionale di prima fascia, per lāannullamento della nota con cui la stessa UniversitaĢ ha respinto la sua richiesta di essere sottoposto alla valutazione per la chiamata in ruolo come professore associato e del regolamento dello stesso ateneo sulla chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, noncheĢ per lāaccertamento del suo diritto soggettivo a essere sottoposto alla procedura di valutazione.
La disposizione censurata, nella versione vigente al momento della pronuncia dellāordinanza di rimessione, cosiĢ stabiliva: Ā«[n]ellāambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dallāarticolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dellāottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 puoĢ essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nellāuniversitaĢ medesima, che abbiano conseguito lāabilitazione scientifica di cui allāarticolo 16. A tal fine le universitaĢ possono utilizzare fino alla metaĢ delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno lāuniversitaĢ puoĢ utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metaĢ dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5Ā».
PiuĢ precisamente, la previsione eĢ oggetto di censura nella parte in cui dispone che la procedura di valutazione riservata dal comma 5 ai titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), dello stesso articolo Ā«puoĢ essere utilizzataĀ» ā per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di ricercatori a tempo indeterminato che abbiano ottenuto lāabilitazione scientifica nazionale ā e non invece Ā«eĢ utilizzataĀ», come lo stesso comma 5 prevede per i ricercatori a tempo determinato cosiddetti di tipo B, i quali, una volta ottenuta lāabilitazione scientifica nazionale, sono sottoposti di diritto alla valutazione ai fini della chiamata dalla propria UniversitaĢ. EĢ censurata inoltre nella parte in cui fissa il termine ultimo del 31 dicembre 2019 (e cioeĢ Ā«al 31 dicembre dellāottavo anno successivoĀ» allāentrata in vigore della legge n. 240 del 2010) per lāutilizzazione di tale procedura.
1.1.ā Lāart. 24, comma 6, della legge n. 240 de