Tribunale di Monza, Sez. lavoro, ordinanza 13 novembre 2020 (RG n. 1691/2020)

Tirocinio formativo attivo specializzante - Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

Data Documento: 2020-11-13
Area: Giurisprudenza
Massima

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento ad una controversia in cui l’oggetto del richiesto accertamento eĢ€ il preteso diritto soggettivo del ricorrente ad essere ammesso, in sovrannumero, al corso di specializzazione per le attivitaĢ€ di sostegno didattico agli alunni con disabilitaĢ€, senza sostenere le procedure selettive.

In forza dell’art. 4, comma 3-bis, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, come novellatoĀ  dal decreto ministeriale 7 agosto 2020, n. 90, le competenze acquisite sul campo dai docenti non specializzati in forza delle supplenze svolte su posti di sostegno eĢ€ valorizzata, ai fini dell’accesso ai percorsi formativi, con l’esonero dall’esperimento del test preselettivo e con la conseguente possibilitaĢ€ di accesso diretto alla prova scritta (il cui superamento eĢ€ prodromico all’ammissione alla successiva prova orale); inoltre, ai sensi del comma 4-bis della stessa disposizione, detta esperienza risulta ulteriormente valorizzata sia perchĆØ occorre tenerne conto nella formazione della graduatoria, sia perchĆØ, in caso di paritaĢ€ di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianitaĢ€ di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. Tuttavia, per poter conseguire l’ammissione in soprannumero ai percorsi formativi in esame, senza il superamento né del test preselettivo, né delle prove scritta e orale, l’art. 4, comma 4, del decreto ministeriale richiede, invece, che si tratti di candidati che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione: abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;Ā siano risultati vincitori di piuĢ€ procedure e abbiano esercitato le relative opzioni; siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile. Secondo il Tribunale di Monza, la situazione in cui versano i suddetti soggetti non eĢ€ equipollente a quella del ricorrente: i primi, infatti, sono accomunati dall’aver tutti superato le prove selettive nei precedenti cicli di specializzazione, laĢ€ dove il secondo difetta di tale requisito, essendosi limitato ad acquisire esperienza sul campo, tale da consentirgli di conseguire il piuĢ€ limitato vantaggio di accedere alla prova scritta senza necessitaĢ€ di superamento del test preselettivo. Pertanto, rigetta il ricorso in via cautelare, rilevando la mancanza del fumus boni iuris.

Contenuto sentenza

R.G. n. 1691/2020
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 1691/2020 di ruolo generale, promosso da
[#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#] (C.F.: DLSVCN81D11M088H), con il patrocinio degli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e domicilio eletto presso il loro studio di Castellammare di Stabia (NA), via Amato, 7,
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia, 1,
-convenuto contumace-
e
UNIVERSITA’ DEGLI STUDIO DI MILANO – BICOCCA (C.F. – P. IVA 12621570154), in persona del Magnifico Rettore pro tempore, con sede in Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, rappresentata e difesa dalle dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Perfetto, come da procura generale notarile in calce al
ricorso ed elettivamente domiciliata presso la sua sede,
-resistente- Il Giudice del Lavoro, dott. Serena [#OMISSIS#], a scioglimento della riserva assunta all’udienza del
10/11/2020, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare ante causam, [#OMISSIS#] D’[#OMISSIS#], premesso di aver reiteratamente insegnato per tre anni nella scuola secondaria di primo grado quale docente di sostegno, in difetto della relativa specializzazione (segnatamente dal 16.10.2017 al 30.6.2018 e dal 25.10.2018 al 30.6.2019 presso l’Istituto [#OMISSIS#] Montale di Milano e dal 2.10.2019 al 30.6.2020 presso l’Istituto G. Meroni di Lissone (MB)), svolgendo le medesime mansioni dei docenti specializzati, ha adito il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di ottenere l’accertamento, in via d’urgenza, del proprio preteso diritto soggettivo ad accedere in modo diretto al prossimo tirocinio formativo attivo specializzante V ciclo, per ottenere la formalizzazione della specializzazione, in assunto giaĢ€ acquisita sul campo, in forza dei contratti di supplenza sulle cattedre di sostegno.
A fondamento della domanda cautelare, il ricorrente ha invocato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 4, comma 4, del DM 92/2019, che prevede la possibilitaĢ€ di ammissione in sovrannumero, senza alcuna selezione, ai percorsi formativi di specializzazione sul sostegno di coloro che, in relazione ai precedenti cicli di specializzazione, abbiano sospeso il percorso o siano risultati vincitori o comunque idonei.
In particolare, si sostiene nel ricorso che detta idoneitaĢ€ dovrebbe essere intesa, in chiave costituzionalmente orientata, quale condizione di chi, come l’instante, sia stato reiteratamente utilizzato con profitto quale docente di sostegno sui posti vacanti.
Detta equipollenza, secondo il ricorrente, sarebbe avvalorata a livello normativo dall’art. 14, comma 6, l. 104/1992, che consente l’utilizzazione sul sostegno di docenti privi della specializzazione e dall’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159 che ha considerato titolo equipollente all’abilitazione l’aver svolto attivitaĢ€ didattiche presso le scuole statali per almeno un triennio ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria volta alla stabilizzazione nei ruoli di docenza della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Quanto al periculum in mora, il requisito sussisterebbe in ragione dell’ormai imminente avvio del percorso formativo, previsto per il 21.11.2020 e della perdita di chances occupazionali che comporterebbe l’esclusione dalla possibilitaĢ€ di conseguire la specializzazione nel sostegno.
Il Ministero dell’UniversitaĢ€ e della Ricerca eĢ€ rimasto contumace, mentre l’UniversitaĢ€ degli Studi Milano Bicocca si eĢ€ costituita, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, rientrando in assunto la controversia nella giurisdizione dell’AGA e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Nella memoria difensiva, l’Ateneo ha documentato che il ricorrente, esonerato dal test preselettivo proprio in ragione dell’esperienza acquisita nel triennio di servizio su posti di sostegno (come da relativa autocertificazione), non aveva superato la prova scritta, nella quale aveva conseguito un punteggio di 16/30, laĢ€ dove il punteggio minimo richiesto eĢ€ di 21/30.
***
Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, il ricorso non può essere accolto per difetto del
fumus [#OMISSIS#] iuris.
Sussiste la giurisdizione dell’AGO, in funzione di giudice del lavoro, a conoscere della controversia, in quanto oggetto del richiesto accertamento eĢ€ il preteso diritto soggettivo del ricorrente ad essere ammesso, in sovrannumero al corso di specializzazione per le attivitaĢ€ di sostegno didattico agli alunni con disabilitaĢ€ per l’AA 2020/2021, senza sostenere le procedure selettive e cioĢ€ sulla base dell’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni regolamentari che disciplinano tale opportunitaĢ€ di accesso diretto.
Nel merito, tuttavia, l’assunto non pare fondato.
L’art. 4, comma 3-bis, del DM 92 dell’8.2.2019, come novellato dal DM 90 del 7.8.2020, prevede che ā€œAccedono direttamente alle prove di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b) del ā€œDM Sostegnoā€, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto – legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n 41, i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualitaĢ€ di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104ā€.
Le competenze acquisite sul campo dai docenti non specializzati in forza delle supplenze svolte su posti di sostegno eĢ€ cosiĢ€ valorizzata, ai fini dell’accesso ai percorsi formativi, con l’esonero dall’esperimento dei test preselettivo e con la conseguente possibilitaĢ€ di accesso diretto alla prova scritta, il cui superamento eĢ€ prodromico all’ammissione alla successiva prova orale.
Detta esperienza risulta, poi, ulteriormente valorizzata dal medesimo DM nella formazione della graduatoria degli ammessi ai corsi, laĢ€ dove l’art. 4-bis (anch’esso inserito dal DM 90 del 7.8.2020), prevede che la graduatoria stessa eĢ€ formata sommando i risultati delle prove di cui all’art. 6, comma 2, lett. b) e c) del ā€œD.M. Sostegnoā€, purché superate con il punteggio minimo di 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto e che, in caso di paritaĢ€ di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianitaĢ€ di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole.
Per poter conseguire l’ammissione in soprannumero ai percorsi formativi in esame, senza il superamento né del test preselettivo, né delle prove scritta e orale, l’art. 4, comma 4, del DM 92/2019 richiede, invece, che si tratti di candidati che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

  1. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  2. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  3. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Come evidenziato dall’UniversitaĢ€ resistente nella memoria difensiva, la situazione in cui versano i suddetti soggetti non eĢ€ equipollente a quella del ricorrente: i primi, infatti, sono accomunati dall’aver tutti superato le prove selettive nei precedenti cicli di specializzazione, laĢ€ dove il secondo difetta di tale requisito, essendosi limitato ad acquisire esperienza sul campo, tale da consentirgli di conseguire il piuĢ€ limitato vantaggio di accedere alla prova scritta senza necessitaĢ€ di superamento del test preselettivo.
La diversitaĢ€ delle fattispecie, tra le quali, come evidenziato, non eĢ€ ravvisabile una equipollenza, esclude che il dato normativo possa essere superato per il tramite dell’interpretazione costituzionalmente orientata auspicata dal ricorrente.
Né vale qui invocare l’art. 1, comma 5, lett. a) del d.l. 26 ottobre 2019 n. 126, conv. in legge con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2019 n. 159, in quanto si tratta di disposizione volta ad agevolare l’accesso dei docenti ā€œprecariā€ alla stabilizzazione nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado mediante la partecipazione alla procedura straordinaria per titoli ed esami di cui al comma 1, laĢ€ dove, peraltro, la lett. c) del comma 5 precisa che ā€œPer la partecipazione ai posti di sostegno ĆØ richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa partecipazioneā€.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
L’esistenza di un precedente difforme e la novitaĢ€ della questione giustificano l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
1.- rigetta il ricorso;
2.- compensa integralmente le spese processuali tra il ricorrente e l’UniversitaĢ€ degli Studi Milano – Bicocca.
sostegno eĢ€ richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
Si comunichi.
Monza, 13 novembre 2020
Il Giudice Serena [#OMISSIS#]