R.G. n. 1691/2020
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 1691/2020 di ruolo generale, promosso da
[#OMISSIS#] Dā[#OMISSIS#] (C.F.: DLSVCN81D11M088H), con il patrocinio degli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e domicilio eletto presso il loro studio di Castellammare di Stabia (NA), via Amato, 7,
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELLāUNIVERSITAā E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso lāAvvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, via Freguglia, 1,
-convenuto contumace-
e
UNIVERSITAā DEGLI STUDIO DI MILANO ā BICOCCA (C.F. ā P. IVA 12621570154), in persona del Magnifico Rettore pro tempore, con sede in Piazza dellāAteneo Nuovo, 1, rappresentata e difesa dalle dr. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Perfetto, come da procura generale notarile in calce al
ricorso ed elettivamente domiciliata presso la sua sede,
-resistente- Il Giudice del Lavoro, dott. Serena [#OMISSIS#], a scioglimento della riserva assunta allāudienza del
10/11/2020, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento cautelare ante causam, [#OMISSIS#] Dā[#OMISSIS#], premesso di aver reiteratamente insegnato per tre anni nella scuola secondaria di primo grado quale docente di sostegno, in difetto della relativa specializzazione (segnatamente dal 16.10.2017 al 30.6.2018 e dal 25.10.2018 al 30.6.2019 presso lāIstituto [#OMISSIS#] Montale di Milano e dal 2.10.2019 al 30.6.2020 presso lāIstituto G. Meroni di Lissone (MB)), svolgendo le medesime mansioni dei docenti specializzati, ha adito il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di ottenere lāaccertamento, in via dāurgenza, del proprio preteso diritto soggettivo ad accedere in modo diretto al prossimo tirocinio formativo attivo specializzante V ciclo, per ottenere la formalizzazione della specializzazione, in assunto giaĢ acquisita sul campo, in forza dei contratti di supplenza sulle cattedre di sostegno.
A fondamento della domanda cautelare, il ricorrente ha invocato unāinterpretazione costituzionalmente orientata dellāart. 4, comma 4, del DM 92/2019, che prevede la possibilitaĢ di ammissione in sovrannumero, senza alcuna selezione, ai percorsi formativi di specializzazione sul sostegno di coloro che, in relazione ai precedenti cicli di specializzazione, abbiano sospeso il percorso o siano risultati vincitori o comunque idonei.
In particolare, si sostiene nel ricorso che detta idoneitaĢ dovrebbe essere intesa, in chiave costituzionalmente orientata, quale condizione di chi, come lāinstante, sia stato reiteratamente utilizzato con profitto quale docente di sostegno sui posti vacanti.
Detta equipollenza, secondo il ricorrente, sarebbe avvalorata a livello normativo dallāart. 14, comma 6, l. 104/1992, che consente lāutilizzazione sul sostegno di docenti privi della specializzazione e dallāart. 1, quinto comma, lett. a) del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159 che ha considerato titolo equipollente allāabilitazione lāaver svolto attivitaĢ didattiche presso le scuole statali per almeno un triennio ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria volta alla stabilizzazione nei ruoli di docenza della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Quanto al periculum in mora, il requisito sussisterebbe in ragione dellāormai imminente avvio del percorso formativo, previsto per il 21.11.2020 e della perdita di chances occupazionali che comporterebbe lāesclusione dalla possibilitaĢ di conseguire la specializzazione nel sostegno.
Il Ministero dellāUniversitaĢ e della Ricerca eĢ rimasto contumace, mentre lāUniversitaĢ degli Studi Milano Bicocca si eĢ costituita, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, rientrando in assunto la controversia nella giurisdizione dellāAGA e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Nella memoria difensiva, lāAteneo ha documentato che il ricorrente, esonerato dal test preselettivo proprio in ragione dellāesperienza acquisita nel triennio di servizio su posti di sostegno (come da relativa autocertificazione), non aveva superato la prova scritta, nella quale aveva conseguito un punteggio di 16/30, laĢ dove il punteggio minimo richiesto eĢ di 21/30.
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Per le ragioni di seguito sinteticamente esposte, il ricorso non puoĢ essere accolto per difetto del
fumus [#OMISSIS#] iuris.
Sussiste la giurisdizione dellāAGO, in funzione di giudice del lavoro, a conoscere della controversia, in quanto oggetto del richiesto accertamento eĢ il preteso diritto soggettivo del ricorrente ad essere ammesso, in sovrannumero al corso di specializzazione per le attivitaĢ di sostegno didattico agli alunni con disabilitaĢ per lāAA 2020/2021, senza sostenere le procedure selettive e cioĢ sulla base dellāinterpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni regolamentari che disciplinano tale opportunitaĢ di accesso diretto.
Nel merito, tuttavia, lāassunto non pare fondato.
Lāart. 4, comma 3-bis, del DM 92 dellā8.2.2019, come novellato dal DM 90 del 7.8.2020, prevede che āAccedono direttamente alle prove di cui allāarticolo 6, comma 2, lett. b) del āDM Sostegnoā, ai sensi dellāarticolo 2, comma 8 del decreto ā legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n 41, i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualitaĢ di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dellāarticolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, noncheĢ i candidati di cui allāarticolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104ā.
Le competenze acquisite sul campo dai docenti non specializzati in forza delle supplenze svolte su posti di sostegno eĢ cosiĢ valorizzata, ai fini dellāaccesso ai percorsi formativi, con lāesonero dallāesperimento dei test preselettivo e con la conseguente possibilitaĢ di accesso diretto alla prova scritta, il cui superamento eĢ prodromico allāammissione alla successiva prova orale.
Detta esperienza risulta, poi, ulteriormente valorizzata dal medesimo DM nella formazione della graduatoria degli ammessi ai corsi, laĢ dove lāart. 4-bis (anchāesso inserito dal DM 90 del 7.8.2020), prevede che la graduatoria stessa eĢ formata sommando i risultati delle prove di cui allāart. 6, comma 2, lett. b) e c) del āD.M. Sostegnoā, purcheĢ superate con il punteggio minimo di 21/30, al punteggio attribuito allāesito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto e che, in caso di paritaĢ di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianitaĢ di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole.
Per poter conseguire lāammissione in soprannumero ai percorsi formativi in esame, senza il superamento neĢ del test preselettivo, neĢ delle prove scritta e orale, lāart. 4, comma 4, del DM 92/2019 richiede, invece, che si tratti di candidati che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:
- abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
- siano risultati vincitori di piuĢ procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
- siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Come evidenziato dallāUniversitaĢ resistente nella memoria difensiva, la situazione in cui versano i suddetti soggetti non eĢ equipollente a quella del ricorrente: i primi, infatti, sono accomunati dallāaver tutti superato le prove selettive nei precedenti cicli di specializzazione, laĢ dove il secondo difetta di tale requisito, essendosi limitato ad acquisire esperienza sul campo, tale da consentirgli di conseguire il piuĢ limitato vantaggio di accedere alla prova scritta senza necessitaĢ di superamento del test preselettivo.
La diversitaĢ delle fattispecie, tra le quali, come evidenziato, non eĢ ravvisabile una equipollenza, esclude che il dato normativo possa essere superato per il tramite dellāinterpretazione costituzionalmente orientata auspicata dal ricorrente.
NeĢ vale qui invocare lāart. 1, comma 5, lett. a) del d.l. 26 ottobre 2019 n. 126, conv. in legge con modificazioni dalla l. 20 dicembre 2019 n. 159, in quanto si tratta di disposizione volta ad agevolare lāaccesso dei docenti āprecariā alla stabilizzazione nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado mediante la partecipazione alla procedura straordinaria per titoli ed esami di cui al comma 1, laĢ dove, peraltro, la lett. c) del comma 5 precisa che āPer la partecipazione ai posti di sostegno ĆØ richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa partecipazioneā.
Il ricorso va, pertanto rigettato.
Lāesistenza di un precedente difforme e la novitaĢ della questione giustificano lāintegrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
1.- rigetta il ricorso;
2.- compensa integralmente le spese processuali tra il ricorrente e lāUniversitaĢ degli Studi Milano ā Bicocca.
sostegno eĢ richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.
Si comunichi.
Monza, 13 novembre 2020
Il Giudice Serena [#OMISSIS#]