N. 03667/2021REG.PROV.COLL.
N. 01796/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2020, proposto da
Ida [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa [#OMISSIS#] n. 2;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituita in giudizio;
nei confronti
per l’annullamento
del giudizio di non idoneitaĢ allāabilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia del settore concorsuale 14/C2 ā Sociologia dei processi culturali e comunicativi, espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti della ricorrente e dei giudizi individuali dei singoli commissari, pubblicati sul sito del MIUR in data 9 gennaio 2020;
– per quanto di interesse di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e dei relativi giudizi della ricorrente;
– per quanto di interesse del D.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, del D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 e del Decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018 (modificato dal Decreto direttoriale n. 2119 dellā8.8.2018), con il quale eĢ stata bandita la selezione dei Commissari;
– per quanto di interesse del D.M. n. 589 del 8 agosto 2018 sulla āDeterminazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del D.M. 7 giugno 2016, n. 120ā;
– per quanto di interesse del Decreto Direttoriale n. 2753 del 29.10.2018 di nomina della Commissione del settore concorsuale 14/C2 ā Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
– per quanto di interesse del D.D. MIUR n. 2175 del 9 agosto 2018 di indizione della procedura per il conseguimento dellāabilitazione scientifica nazionale per i professori di prima e seconda fascia;
– di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell’Istruzione dell’UniversitaĢ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneitaĢ allāabilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia del settore concorsuale
14/C2 ā Sociologia dei processi culturali e comunicativi.
La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. IllegittimitaĢ del giudizio per illegittimitaĢ derivata dal d.P.R. n. 95/2016 e dal d.m. n. 120/16 e dal decreto direttoriale n. 1052/2018 per violazione e falsa applicazione della legge n. 240/2010. Macroscopici vizi di eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche. IllegittimitaĢ del giudizio derivata dallāillegittimitaĢ dei decreti di nomina dei commissari, dei provvedimenti di formazione delle liste dei commissari sorteggiabili e delle procedure di sorteggio. 2. Violazione e falsa applicazione dellāart. 16, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 7 del d.m. n. 120/2016. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione per i candidati di prima fascia, settore concorsuale 14/c2, individuati con verbale n. 1 del 21.11.2018. Violazione e falsa applicazione dellāart. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per manifesta illogicitaĢ e irragionevolezza; erronea valutazione dei fatti e contraddittorietaĢ; carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta.
Sostiene la ricorrente: che i Commissari non hanno ottenuto dalle UniversitaĢ la positiva valutazione di cui allāart. 6 comma 7; che sia il d.P.R. n. 95/2016 (art. 6 comma 5), sia il d.m. n. 120/2016 (articolo 8) sia il Decreto direttoriale n. 1052/2018 (art. 2 e 6), nel demandare allāANVUR la valutazione dei Commissari hanno sostanzialmente stabilito ā in palese contrasto con la legge n. 240/2010 ā la necessitaĢ della sola appartenenza al ruolo di professore ordinario e del raggiungimento dei āvalori-sogliaā degli indicatori (cd. mediane) senza prevedere alcuna valutazione motivata dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche degli stessi; che ha superato tutte le mediane e quindi la Commissione avrebbe dovuto motivare in modo ancor piuĢ attento e dettagliato le ragioni della mancata abilitazione, che il giudizio eĢ carente di motivazione.
LāAmministrazione si eĢ costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 23 marzo 2021 il ricorso eĢ stato trattenuto in decisione.
Per quanto riguarda la dedotta mancanza delle valutazioni ex art. 6, comma 7, l. 240/2010, si rileva che lāAmministrazione ha depositato le valutazioni dei Commissari da parte dei singoli Atenei, comprovando cosiĢ il possesso della richiesta valutazione.
La ricorrente, poi contesta che āsia il D.P.R. n. 95/2016 (art. 6 comma 5), sia il D.M. n. 120/2016 (articolo 8) sia il Decreto direttoriale n. 1052/2018 (art. 2 e 6), nel demandare allāANVUR la valutazione dei Commissari hanno sostanzialmente stabilito ā in palese contrasto con la legge n. 240/2010 ā la necessitaĢ della sola appartenenza al ruolo di professore ordinario e del raggiungimento dei āvalori-sogliaā degli indicatori (cd. mediane) senza prevedere alcuna valutazione motivata dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche degli stessiā.
Lāart. 16, comma 3, lett. h), stabilisce che āh) l’effettuazione del sorteggio di cui alla lettera f) all’interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attivitaĢ scientifica complessiva, con particolare riferimento all’ultimo quinquennio; l’inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell’articolo 6, comma 7, ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenzaā.
Per la lett. a) āl’attribuzione dell’abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivitaĢ di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministroā.
In realtaĢ, il richiamo contenuto nellāart. 16, comma 3, lett. h alla lett. a) del medesimo comma, per quanto riguarda i requisiti dei commissari, non puoĢ certo ritenersi la necessitaĢ di una valutazione analitica del curriculum dei commissari.
āLāappartenenza al ruolo dei professori ordinari e l’avvenuto superamento di procedure selettive al massimo livello (conseguimento della docenza universitaria di prima fascia), garantiscono adeguatamente la qualificazione dei futuri commissari, a prescindere dallāanalitica valutazione dei singoli titoli pretesi per i candidatiā (Tar Lazio, sez. III, 8 giungo 2016, n.658).
Per quanto riguarda poi le censure avverso il giudizio, queste sono infondate.
Il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per lāaccesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari …), intervenuto a regolare nel dettaglio la materia, definisce i criteri, i parametri e gli indicatori di attivitaĢ scientifica utilizzabili ai fini della valutazione dei candidati allāabilitazione, noncheĢ le modalitaĢ di accertamento della coerenza dei criteri e parametri indicatori di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati allāabilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
In particolare, lāart. 3 del menzionato D.M. prevede che ānelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate. La valutazione si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5ā.
Lāart. 4 stabilisce che āla Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualitaĢ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dellāoriginalitaĢ, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualitaĢ del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate noncheĢ’ la continuitaĢ della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresiā.
In sostanza, lāabilitazione puoĢ essere rilasciata ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sullāimpatto, della propria produzione scientifica e le cui pubblicazioni siano valutate complessivamente di qualitaĢ āelevataā definita nellāallegato āBā al medesimo regolamento (āsi intende per pubblicazione di qualitaĢ elevata una pubblicazione che, per il livello di originalitaĢ e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o eĢ presumibile che consegua un impatto significativo nella comunitaĢ scientifica di riferimento, a livello anche internazionaleā).
Per conseguire lāabilitazione eĢ necessario, quindi, che il candidato superi due fasi di giudizio: la prima finalizzata ad accertare il possesso da parte del candidato di una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica, mentre la seconda eĢ diretta alla valutazione di tipo qualitativo della produzione scientifica del candidato.
EĢ poi necessario avere un giudizio positivo di almeno tre Commissari su cinque e i giudizi devono poi essere ricondotti a un unico giudizio collegiale.
Infine, eĢ da rilevare che il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare lāidoneitaĢ a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturitaĢ scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalitaĢ tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimitaĢ.
āIl sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. puoĢ svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autoritaĢ amministrativa, bensiĢ alla verifica diretta dell’attendibilitaĢ delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativoā (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
Posti questi principi, il giudizio complessivo riporta āI lavori della candidata non presentano al momento quegli elementi di originalitaĢ e di innovativitaĢ necessari per lāabilitazione alla prima fascia dellāinsegnamento universitario. Le pubblicazioni presentate si muovono nellāottica di una valutazione puntuale di politiche pubbliche (i piani di diffusione digitale del MIUR) e si riscontra una certa ripetitivitaĢ di temi, relativi alle due ricerche su cui vertono, che non segnala uno sviluppo significativo del lavoro di ricerca della candidata. Dal punto di vista dellāapprofondimento teorico emerge talvolta una certa approssimazione (ad esempio, il concetto di capitale socio-culturale non eĢ mai problematizzato, cosiĢ come nella lettura dei processi comunicativi che eĢ alla base degli studi empirici si fa riferimento ad una pluralitaĢ di modelli socializzativi delle nuove generazioni, senza che emerga peroĢ una linea argomentativa teorica rigorosa).
Alcuni lavori sono troppo brevi per poter offrire una prospettiva di qualitaĢ nella produzione scientifica, come i tre contributi in atti di convegno (pubblicazioni n. 11, 12 e 14). Taluni lavori di ricerca presentati nei contributi ai sensi dellāart. 7 DM 120/2016 non possiedono quel rigore metodologico necessario per essere presi in considerazione nella procedura in oggetto: per esempio, nel saggio su La Rivista Rassegna Italiana di Valutazione (pubblicazione n. 9) manca la presentazione dei dati che dovrebbe sostenere lāargomentazione; le bibliografie non risultano sempre adeguatamente curate, data lāomissione di testi importanti a cui si fa riferimento nel testo (pubblicazione n. 12) o per lāassenza di riferimenti bibliografici nel testo (pubblicazione n. 7). Una certa trascuratezza metodologica si nota anche nella pubblicazione 2, nel cui abstract compaiono riferimenti sia a unāautrice (Nussbaum), sia a un tema (capabilities) che, pur presenti anche tra i riferimenti bibliografici, non sono trattati nel saggio. La presenza internazionale eĢ piuttosto limitata: lāunico articolo internazionale eĢ pubblicato nella rivista scientifica The Journal of Media Literacy Education (di maggiore impatto nellāarea pedagogica) e gli interventi svolti in convegni internazionali (pubblicazioni n. 11, 12 e 14) appaiono in raccolte di contributi senza selezione con peer review.
Alla luce delle valutazioni di cui sopra e dopo approfondito esame del profilo scientifico della candidata, la commissione rileva a maggioranza (4/5) che, sebbene risulti accertato, relativamente agli indicatori relativi allāimpatto della produzione, il raggiungimento di almeno 2 valori soglia su 3, e il possesso di almeno 3 titoli, la candidata presenti pubblicazioni che al momento non dimostrano la piena maturitaĢ scientifica, in termini di qualitaĢ e originalitaĢ per il settore concorsuale rispetto alle tematiche scientifiche affrontate, necessaria per le funzioni di cui alla presente procedura e pertanto non possa essere presa in considerazione ai fini dellāabilitazione alla prima fascia dellāinsegnamento universitarioā.
Tale giudizio, reso dalla Commissione, non risulta affetto dalle censure dedotte neĢ puoĢ essere ritenuto illogico o irragionevole.
Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, i giudizi individuali ed il giudizio collegiale appaiono sufficientemente ampi, accurati e completi, in relazione al parametro della qualitaĢ ānon elevataā delle pubblicazioni scientifiche.
In primo luogo eĢ da rilevare che, ai fini del conseguimento dellāabilitazione, il superamento delle mediane assume un ruolo rilevante, ma non decisivo, essendo gli indici correlati alle stesse a carattere quantitativo e risultando dunque preminente il giudizio di merito reso dalla Commissione sulla maturitaĢ scientifica raggiunta dai candidati, ex art.4 del D.M. n.76 del 2012 (cfr., tra le altre, TAR Lazio, III, 11 marzo 2019, n. 3194).
Questa Sezione ha giaĢ rilevato che le commissioni, oltre agli indici bibliometrici (cd. mediane) e quindi al numero delle pubblicazioni, sono chiamate a valutare anche numerosi altri profili e cioĢ in virtuĢ di quanto previsto dallāart. 16 della legge n. 240/2010, in cui il legislatore ha chiarito che il conseguimento della abilitazione scientifica nazionale non si sarebbe potuto limitare ad una mera verifica del superamento degli indicatori bibliometrici misurate dallāAnvur (sent. 3653/2019 cit.).
Quanto alla dedotta omessa valutazione analitica delle pubblicazioni il collegio ritiene di poter richiamare un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa il per il quale āla valutazione comparativa di professori universitari concerne la procedura nel suo complesso, nel senso che questa deve svolgersi in modo da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, rispetto a quelli che tale idoneitaĢ non conseguano o la conseguano in misura relativamente insufficiente (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 7 maggio 2010, n. 2674; idem, n. 2705/2009 e richiami ivi indicati). Ma non eĢ condivisibile l’approccio secondo cui ogni singolo giudizio espresso nei confronti di ciascun candidato, relativamente al curriculum, ai titoli e alle prove, debba recare una valutazione comparativa, percheĢ tale procedimento sarebbe farraginoso e porterebbe a risultati illogici. Maggiormente aderente alla ratio della procedura e dotato di maggiore trasparenza appare invece il procedimento logico di muovere dalla formulazione di giudizi assoluti (individuali e collegiali) per ciascun candidato, giaccheĢ un siffatto criterio consente alla Commissione di raffrontare le valutazioni globali ed esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza di uno o piuĢ candidati rispetto agli altri, che costituisce l’essenza della procedura comparativa. In altri termini, secondo la menzionata giurisprudenza, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie non eĢ necessario che la Commissione giudicatrice elenchi tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, potendo legittimamente limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi giaccheĢ il livello della funzione da attribuire implica l’esigenza per la stessa Commissione di accertare il grado di maturitaĢ scientifica dei candidati, risultato a cui si perviene a mezzo della valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attivitaĢ scientifica, non necessariamente fondata sull’analitica disamina degli stessiā (Tar Lazio sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
In relazione al rapporto tra giudizi collegiali e individuali deve ritenersi che, se eĢ vero che il giudizio collegiale debba costituire la sintesi e non la mera sommatoria dei giudizi individuali, eĢ altrettanto vero che il legislatore ha posto dei precisi criteri per determinare lāabilitazione o meno del candidato fondata sul numero di voti positivi espressi dai componenti della commissione.
Pertanto, anche se il giudizio collegiale rispecchia maggiormente uno dei giudizi espressi dalla Commissione, questo non puoĢ determinare lāillegittimitaĢ della valutazione quando, come nel caso in esame, la maggioranza dei Commissari ha ritenuto la non idoneitaĢ del candidato.
Per quanto concerne, infine, la contraddittorietaĢ della motivazione e il travisamento delle pubblicazioni indicate ai fini della valutazione si rileva che le censure, complessivamente, mirano a superare la valutazione di inidoneitaĢ con argomenti che attengono peroĢ al āmerito scientificoā che, come detto, lāOrgano Giurisdizionale non eĢ ammesso a sindacare.
In sostanza, la Commissione, nellāambito delle sue competenze tese a valutare lāintero operato del candidato ha espresso un giudizio, non sindacabile da questo giudice, relativo alla non adeguatezza del contributo scientifico anche alla luce della insoddisfacente collocazione editoriale delle pubblicazioni.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritaĢ amministrativa.
CosiĢ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] Piemonte, Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 25/03/2021