La richiesta di modifica regolamentare avanzata dall’Università Telematica al fine di consentire agli studenti di partecipare agli esami di profitto anche a distanza e non unicamente in presenza, è legittimamente respinta dal Ministero, dal momento che le attuali norme speciali che disciplinano le modalità di svolgimento degli esami e delle discussioni delle tesi di laurea anche a distanza sono comunque applicabili (in deroga) senza necessità di intervenire sui regolamenti d’ateneo, cosicché la richiesta di aggiornamento del Regolamento, da un lato, è superflua, perché il contenuto delle modifiche proposte è già autorizzato dall’art. 101 D.L. 18/2020, dall’altro, in contrasto con la normativa vigente laddove vorrebbero rendere permanente ciò che era stato consentito in via eccezionale.
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 maggio 2021, n. 5797
Esame laurea telematica
N. 05797/2021 REG.PROV.COLL.
N. 06475/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6475 del 2020, proposto daÂ
UniversitĂ Telematica “Pegaso”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza San [#OMISSIS#] 101;Â
contro
Ministero dell’UniversitĂ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Â
per l’annullamento
a. della nota della Direzione generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio del Ministero dell’UniversitĂ e della Ricerca, ricevuta in data 29 maggio 2020, avente ad oggetto “Regolamento Didattico d’Ateneo parte generale – DM270/2004”, mediante cui il Direttore Generale ha trasmesso all’UniversitĂ il parere espresso dal CUN nell’adunanza del 27 maggio 2020 relativamente alla proposta di modifica della parte generale del Regolamento Didattico d’Ateneo, di cui alla nota rettorale prot. n. 001673 del 18 marzo 2020, nonchĂ© il consequenziale provvedimento Direttoriale di non approvazione della modifica del Regolamento didattico di Ateneo (All. n. 1);
b. del parere negativo, avente ad oggetto “Regolamento didattico di Ateneo UniversitĂ telematica Pegaso”, espresso dal CUN nell’adunanza del 27 maggio 2020 relativamente alla proposta di modifica della parte generale del Regolamento Didattico d’Ateneo, di cui alla nota rettorale prot. n. 001673 del 18 marzo 2020 (All. n. 2);
c. del Decreto del Direttore generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio, ricevuto dall’Ateneo ricorrente in data 29 maggio 2020, di non approvazione della modifica del Regolamento didattico di Ateneo di cui alla nota rettorale prot. n. 001673 del 18 marzo 2020 (All. n. 3);
d. ove occorra, del D.M. n. 989/2019, recante “LINEE GENERALI D’INDIRIZZO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE UNIVERSITA’ 2019-2021 e INDICATORI PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DEI RISULTATI”, in parte qua (All. n. 4);
e. ove occorra, del D.M. 17 aprile 2003, recante “Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universitĂ statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509”, in parte qua (All. n. 5);
f. ove occorra, del D.M. n. 6/2019 recante “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”, in parte qua, ancorché non richiamato a supporto della mancata approvazione delle modifiche al Regolamento didattico di Ateneo (All. n. 6);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del Ministero dell’UniversitĂ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’UniversitĂ ricorrente impugna la nota del Ministero dell’UniversitĂ e della Ricerca che recepiva il parere negativo espresso dal Consiglio Universitario Nazionale sulla proposta di modifica della parte generale del Regolamento Didattico d’Ateneo nella parte in cui disciplinava lo svolgimento degli esami di profitto e la discussione della tesi di laurea unicamente in modalitĂ in presenza e non anche in modalitĂ a distanza.
L’impugnazione si estendeva ai D.M. 17.4.2003 e 989/2019 laddove si ritenesse che gli atti impugnati siano conformi a tali regolamenti.
La ricorrente faceva presente che la modifica al proprio regolamento era stata occasionata dall’invito del Ministero dell’Università e della Ricerca a dare attuazione ad ogni misura utile per conseguire gli scopi di cui al D.P.C.M. 4 marzo 2020 ed alle previsioni di cui all’art. 101 D.L. 18/2020 e trasmessa per l’approvazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, L. 341/1990, nonché dell’art. 11 D.M. 270/2004.
Il parere negativo del Consiglio Universitario Nazionale è motivato sulla non conformità delle modifiche alla normativa e comunque sull’attuale non necessità poiché esse durante il periodo di emergenza sanitaria erano già applicabili grazie alla deroga disposta in via generale.
Il primo motivo censura la violazione della nota MIUR del 5 marzo 2020, dell’art. 101 D.L. 18/2020, dell’art. 1, comma 1, lett. d) D.P.C.M. 4 marzo 2020 oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, per manifesta irragionevolezza ed illogicità oltre allo sviamento di potere.
Secondo la ricorrente il divieto impugnato sarebbe in contrasto nella motivazione con quanto affermato dal Consiglio di Stato nella pronuncia 1671/2020.
Le previsioni dei D.M. del 2003 e del 2019 poste a fondamento del diniego deriverebbero da una lettura unilaterale di tali regolamenti che non tiene conto della disciplina sopravvenuta di recente.
In secondo luogo, per la ricorrente è del tutto inconferente il richiamo alla previsione di cui all’Allegato 3 del D.M. 989/2019, per la quale nei corsi cd. “integralmente a distanza” vi è l’obbligo di sostenere gli esami in presenza, perchè non considera che, ai sensi del medesimo Allegato 3, le Università telematiche possono richiedere l’accreditamento dei corsi non solo in modalità integralmente a distanza, ma anche in modalità cd. “prevalentemente a distanza” e, addirittura, in modalità cd. “mista” (ove convenzionate con altri Atenei), non sussistendo, quanto a dette ulteriori due modalità , alcuna previsione nell’ambito dello stesso D.M. che prescriva l’obbligo di sostenere gli esami in presenza.
Infine le deroghe previste dalla normativa emanata durante la pandemia non sarebbero limitate solamente alla durata della stessa.
Peraltro l’Università sottolinea di essere dotata di sistemi di elevata tecnologia, tanto che gli esami a distanza vengono sostenuti utilizzando unicamente la piattaforma di Ateneo, provvista di un avanzato sistema di riconoscimento biometrico, in grado di identificare lo studente sulla base di una o più caratteristiche biologiche e/o comportamentali, le quali vengono confrontate, mediante appositi algoritmi e sensori di acquisizione di dati in input, con i dati presenti nel database del sistema, così garantendo la certa identificazione del soggetto.
Il secondo motivo, formulato in via subordinata, contesta la legittimitĂ dei richiamati decreti ministeriali, laddove si ritenga che gli atti impugnati siano conformi alle disposizioni di dette norme di legge, per il contrasto con le disposizioni di legge piĂą recenti ed aventi un livello superiore quanto al principio della gerarchia delle fonti.
Il Ministero resistente si costituiva con comparsa di stile e successivamente depositava una relazione sulla questione.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza 5885/2020.
Il ricorso non è fondato.
La questione centrale posta dal ricorso riguarda la natura strutturale o emergenziale della facoltà di poter effettuare con modalità da remoto tutta l’attività didattica universitaria, compresi gli esami e la discussione della tesi.
La richiesta di modifica regolamentare avanzata dall’Università e respinta dal Ministero poggia sulla tesi che tali modifiche abbiano carattere permanente al di là della durata della pandemia e non siano solamente misure disposte per non paralizzare la vita universitaria nel periodo in cui erano vietati contatti fisici di ogni genere.
Il Collegio ritiene, invece, di condividere la tesi espressa dal Consiglio Universitario Nazionale circa il fatto che tale normativa è stata adottata per affrontare una grave emergenza cosicchè la richiesta di aggiornamento del Regolamento da un lato era superflua perché il contenuto delle modifiche proposte era già autorizzato dall’art. 101 D.L. 18/2020, dall’altro in contrasto con la normativa vigente laddove voleva rendere permanente ciò che era stato consentito in via eccezionale.
Il precedente del Consiglio di Stato, citato dalla ricorrente a sostegno della sua tesi, è assolutamente irrilevante: si tratta di un decreto cautelare emesso in relazione ad un contenzioso relativo all’ammissione alla frequenza del corso di laurea di medicina e chirurgia nel quale si fa riferimento all’esistenza di modalità di frequenza da remoto come circostanza che giustifica un ampiamento del numero chiuso. L’affermazione circa il fatto che l’autorizzazione ai corsi on line non sarebbe limitata al periodo dell’emergenza “Covid-19 è un obiter dictum sul quale certo non si può fondare un orientamento interpretativo del Supremo Organo amministrativo.
L’art. 4, comma 2, D.M. 17.4.2003 prevede che: “La valutazione degli studenti delle università telematiche, tramite verifiche di profitto, è svolta presso le sedi delle università stesse, da parte dei professori universitari e ricercatori.”.
L’Allegato 3 del D.M. 989/2019 dispone che: “A. Corsi di studio convenzionali e a distanza – Le universitĂ possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio:
a) corsi di studio convenzionali. Si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono – per le attivitĂ diverse dalle attivitĂ pratiche e di laboratorio – una limitata attivitĂ didattica erogata con modalitĂ telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale;
b) corsi di studio con modalitĂ mista. Si tratta di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalitĂ telematiche di una quota significativa delle attivitĂ formative, comunque non superiore ai due terzi;
c) corsi di studio prevalentemente a distanza. Si tratta di corsi di studio erogati prevalentemente con modalitĂ telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attivitĂ formative;
d) corsi di studio integralmente a distanza. In tali corsi tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali. ….
Le universitĂ telematiche possono istituire, previo accreditamento iniziale, esclusivamente i corsi di tipologia c) e d). Le universitĂ telematiche possono altresì istituire i corsi di cui tipologia b), sulla base di specifiche convenzioni con le UniversitĂ non telematiche italiane che prevedano il rilascio del titolo congiunto ai sensi dell’art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004.”.
Dalla lettura della norma è evidente come non sia condivisibile l’assunto della ricorrente laddove afferma che in quel decreto l’obbligo degli esami in presenza è stabilito solo per i corsi di studio integralmente a distanza. Dopo averne descritto le caratteristiche il decreto aggiunge che rimane fermo lo svolgimento in presenza di esami e tesi. Questo significa che per le diverse modalità di organizzazione dello studio universitario è scontato che tali attività debbano essere svolte in presenza; la precisazione si è resa necessaria solamente per la modalità di cui alla lettera d) perché, in mancanza di quella precisazione, poteva ritenersi autorizzata anche l’effettuazione di esami di profitto e di discussione finale da remoto.
I decreti ministeriali impugnati non presentano alcuna illegittimitĂ
La circostanza che l’emergenza ha dimostrato che si possono svolgere a distanza sia gli esami che le tesi di laurea non vuol dire che l’ordinamento sia modificato nel senso prospettato dalla ricorrente: quando la pandemia sarà venuta meno, il legislatore potrà compiere le riflessioni più opportune circa la possibilità di rendere permanente ciò che è stato sperimentato per superare un’emergenza, fino ad allora il Collegio ritiene giustificato il diniego ministeriale di introdurre in via permanente con le modifiche al Regolamento di Ateneo facoltà attualmente concesse in via di eccezione.
La novità della questione oltre all’assenza di memorie defensionali da parte della difesa erariale giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/05/2021

