Qualora per l’ammissione a un concorso pubblico, fra i requisiti d’accesso, sia richiesto l’aver svolto per un triennio attivitĂ di ricerca presso Enti di ricerca, laddove il ricorrente affermi di aver svolto tale attivitĂ presso il Consiglio per la Ricerca e La Sperimentazione in Agricoltura mentre era dipendente del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, si deve legittimamente ritenere che l’attivitĂ di ricerca in questione non avesse carattere professionale, pena la violazione del divieto di cumulo tra impieghi in capo ai pubblici dipendenti.
TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 7 giugno 2021, n. 6779
AttivitĂ di ricerca e incarichi professionali presso altra amministrazione.
N. 06779/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANAÂ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2011, proposto da
-OMISSIS–OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Dei Rossi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli, 36, come da procura in ati;
contro
Cra – Consiglio per la Ricerca e La Sperimentazione in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS–OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS–OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS–OMISSIS-, -OMISSIS–OMISSIS-non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
esclusione dal concorso per il conferimento di n. 41 posti di ricercatore III livello
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cra – Consiglio per la Ricerca e La Sperimentazione in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams ai sensi dell’art. 25 del DL n. 1372020, il consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con ricorso notificato il 9 dicembre 2010 depositato il 5 gennaio 2011, il dott. -OMISSIS-ha impugnato la determinazione del direttore generale del -OMISSIS- del -OMISSIS-che ha pronunziato la sua esclusione dalla procedura relativa al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 41 posti di ricercatore III livello articolato in otto aree, con riferimento all’ Area 6
“Tecnologie alimentari”, nonché la successiva graduatoria.
2. – L’esclusione del ricorrente dal concorso è stata disposta “per carenza del requisito di ammissione previsto dall’articolo 2, punto 2, del bando di concorso”, ossia lo svolgimento per un triennio “di attività di ricerca e/o professionale presso università o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri” (si veda la lettera b) della clausola).
A questo fine il ricorrente aveva precisato a corredo della sua domanda di partecipazione di essere laureato in Scienze Biologiche e di essere in possesso dell’ulteriore requisito di attivitĂ di ricerca superiore a tre anni, a tal fine allegando la certificazione del direttore dell’Istituto Sperimentale per la -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-attestante lo svolgimento di tre anni di attivitĂ continuativa di ricerca.
Nei verbali della commissione d’esame si legge, a questo proposito, che il ricorrente “non ha dottorato – non ha assegni di ricerca e borse di studio – non ha attivitĂ professionale di ricerca, non sono considerabili ai fini dell’ammissione al concorso gli attestati di servizio nel! ‘attivitĂ svolta in costanza di regime di lavoro con il CRA ·dichiarata per gli anni 19972010 e 20032010″.
3. – Il dott. -OMISSIS-insorge avverso tale esclusione mediante un unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, punto 2, del bando di concorso nonchĂ© eccesso di potere per falsitĂ nei presupposti, illogicitĂ e ingiustizia manifesta, perplessitĂ , difetto di istruttoria sotto molteplici profili”, con cui deduce quattro distinti profili di censura, compendiabili come segue:
– il titolo di ammissione dell’attivitĂ ultratriennale non sarebbe stato maturato dal ricorrente allorchĂ© egli era dipendente non del CRA, bensì del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, come attestato dalla menzionate certificazioni del direttore dell’Istituto Sperimentale per la -OMISSIS-nn. -OMISSIS-, per cui l’esclusione si baserebbe su presupposto inesistente;
– il candidato non avrebbe fatto riferimento –come invece affermato dal CRA- ad “attestati di servizio” relativi all’attivitĂ di lavoro con il CRA “per gli anni 19972010 e 20032010”, bensì alle certificazioni nn. -OMISSIS-, attestanti lo svolgimento di attivitĂ triennale di ricerca effettuata -non “per gli anni 19972010 e 20032010” bensì per il periodo anteriore al 2004;
– non si tratterebbe dunque di meri attestati di servizio, ma di certificazioni di attivitĂ di ricerca svolta;
– non si rinverrebbe comunque, nel bando, la preclusione che ha determinato l’esclusione del ricorrente.
4. – Il CRA si è costituito in diritto chiedendo il rigetto del ricorso con memoria.
5. – Il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale con cui si è riportato al ricorso.
6. – Il ricorso è stato posto in decisione alla pubblica udienza del 13 aprile 2021.
DIRITTO
1. – Ritiene il Collegio che possa prescindersi dalla circostanza per cui il contraddittorio non è integro per mancata prova di ricezione della notifica del gravame, richiesta per tutti i soggetti
vincitori in graduatoria, ma documentata solo per due di essi.
Il ricorso, infatti, è infondato, e va respinto
Nel caso in esame, infatti, il CRA ha inteso –come fatto palese dal bando- dare applicazione alle opportunitĂ di sviluppo professionale di cui all’art. 23 del CCNL 13 maggio 2009-comparto ricerca, quadriennio normativo 2006-2009, il quale prevedeva che gli enti che rilevino al proprio interno carenti opportunitĂ di sviluppo professionale potessero attivare, per una sola volta e nei limiti del 50% della disponibilitĂ complessiva, procedure concorsuali di selezione interna per l’accesso al terzo livello dei profili di ricercatore e tecnologo.
L’art. 2 del bando, che il CRA ha qui inteso applicare, recita: “Requisiti di ammissione. – Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. laurea/e magistrale di cui al precedente articolo 1 o laurea specialistica o diploma di laurea, equiparate alla/e suddetta/e laurea/e magistrale dal Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’UniversitĂ e della Ricerca 9 luglio 2009 citato nelle premesse. I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purchĂ© riconosciuti equivalenti al titoli di studio italiani richiesti per partecipare al concorso: a tal fine nella domanda di concorso debbono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equivalenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
2. dottorato di ricerca oppure aver svolto per un triennio attivitĂ :
a) di ricerca, anche certificata ai sensi del comma 4, dell’articolo 63, del CCNL 21 febbraio 2002;
b) e/o professionale presso universitĂ o qualificati enti e centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri;
c) e/o di ricerca presso il CRA mediante borse di studio ovvero assegni di ricerca banditi ai sensi dell’art. 51 c. 6 L. 449/97.”
Il requisito in contestazione nel presente giudizio riporta al comma 2 lettera a) della su richiamata norma della lex specialis, ossia all’attività di ricerca presso Enti di ricerca, che il ricorrente afferma –sulla base di certificazioni- di avere svolto presso il CRA.
La stessa prospettazione del ricorrente denota che egli, mentre svolgeva quell’attività , era dipendente del MIPAF.
Per tale ragione si deve ritenere che l’attività di ricerca in questione non avesse carattere professionale, pena la violazione del divieto di cumulo tra impieghi in capo ai pubblici dipendenti.
Tale dato, a parere del Collegio, risulta determinante, in quanto il requisito in parola, per la su riportata clausola del bando, era considerato del tutto equivalente a quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 2 (cui il requisito contemplato al comma 1 è legato anche sintatticamente dalle congiunzioni “e” ed “o”), ossia all’attività “professionale” presso Enti di ricerca, cui l’attività di ricerca poteva (ma non necessariamente doveva) cumularsi.
3. – Da ciò discende, innanzitutto, l’irrilevanza dell’errore commesso dalla Commissione riguardo al periodo di svolgimento dell’attività di ricerca da parte del dott. -OMISSIS-, atteso che è incontestato che egli, nello stesso periodo, era dipendente ministeriale.
Per la medesima ragione è ancora meno rilevante la qualificazione come attestati di servizio e non di certificazioni di attività di ricerca svolta dei documenti che comprovano lo svolgimento di quell’attività .
Infine, la corretta interpretazione del bando conduce a ravvisare (diversamente da quanti affermato dal ricorrente) la preclusione che ha determinato l’esclusione del dott. -OMISSIS-.
4. – Il ricorso va dunque respinto.
Le peculiaritĂ della controversia inducono alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
A) Dati sensibili diversi dalla salute
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignitĂ della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalitĂ nonchĂ© di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
In caso di diffusione omettere le generalitĂ e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 07/06/2021

