Il quadro normativo in materia di protezione dei dati previsto dal Regolamento non prevede un diverso regime applicabile ai soggetti pubblici e a quelli privati, ma tiene conto del profilo funzionale nel trattamento dei dati. Stante il perseguimento di un medesimo interesse pubblico da parte delle universitĂ pubbliche e private, i relativi trattamenti di dati personali sono leciti solo se necessari per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri. Per tali ragioni si ritiene che, contrariamente a quanto sostenuto originariamente dallâAteneo, i trattamenti dei dati degli studenti finalizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale o quelli connessi allo svolgimento di attivitĂ soggette alla vigilanza del Ministero dellâUniversitĂ e della Ricerca non possano trovare fondamento in altre basi giuridiche quali, il consenso e o il contratto.
Nel caso di specie, lâAteneo aveva identificato nel consenso dello studente la base giuridica del trattamento dei dati biometrici trattati, tuttavia, considerato che il trattamento è stato effettuato dallâAteneo ai fini del rilascio di titoli di studio aventi valore legale, il consenso non costituisce la base giuridica del trattamento nĂŠ può ritenersi una âmanifestazione di volontĂ liberaâ.
Se lâUniversitĂ si avvale di un sistema di supervisione a distanza delle prove dâesame scritte, al fine di assicurare che lo svolgimento degli esami universitari a distanza abbia garanzie il piĂš possibile equivalenti a quelle previste per gli esami in presenza, con riguardo ai rischi per gli interessati derivanti, sotto il profilo della protezione dei dati, il Garante ha evidenziato che tali sistemi non devono essere indebitamente invasivi e comportare un monitoraggio dello studente eccedente le effettive necessitĂ .
Lâinformativa sul trattamento dei dati personali fornita agli studenti deve perciò riportare tutte le informazioni richieste dal Regolamento per assicurare un trattamento corretto e trasparente, indicando altresĂŹ gli specifici tempi di conservazione dei dati personali.
La stessa informativa deve esplicitare la logica su cui si basa il funzionamento del sistema di supervisione, chiarendo le diverse funzionalitĂ del sistema e i meccanismi che comportano la generazione dei segnali di allarme/anomalia, ma soprattutto deve rendere note lâimportanza e le conseguenze per l’interessato nel caso in cui vengano posti in essere determinati comportamenti nel corso dello svolgimento della prova.
La necessitĂ di assicurare la correttezza e la trasparenza del trattamento impone che lâinteressato sia informato dellâesistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa e che, indipendentemente dagli specifici obblighi di trasparenza applicabili al processo decisionale automatizzato, sia rispettato il principio generale secondo cui questo trattamento non dovrebbe cogliere di sorpresa lâinteressato.
Lâaver illustrato le funzionalitĂ del sistema ai soli rappresentati degli studenti non risulta, invece, idoneo a rendere edotti individualmente gli interessati con riguardo a tutte le operazioni di trattamento effettuate.
Specialmente nel contesto dellâesercizio di compiti di interesse pubblico, occorre tenere conto degli specifici rischi derivanti dalla profilazione che, generando informazioni nuove e ulteriori da quelle fornite dallâinteressato o altrove acquisite, può talvolta comportare conseguenze pregiudizievoli per lâinteressato, quali, in generale, lâesclusione da benefici, il mancato accesso a beni e servizi o, come nel caso di specie, lâannullamento di una prova dâesame, in violazione del principio di non discriminazione. Pertanto, il trattamento in questione, per essere lecito, oltre a dover essere chiaramente rappresentato agli interessati, deve essere, in questo contesto, necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e deve quindi essere previsto da una norma di legge o di regolamento che, nel caso di specie però non sussiste.
Anche in considerazione del rischio che incombe sui diritti e le libertà degli interessati, il titolare del trattamento deve fin dalla progettazione e per impostazione predefinita adottare misure tecniche e organizzative adeguate ad attuare i principi di protezione dei dati, quali i principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione, integrando nel trattamento le necessarie garanzie per soddisfare i requisiti del Regolamento e tutelare i diritti e le libertà degli interessati. Ciò anche quando il titolare del trattamento utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi, impartendo se del caso le necessarie istruzioni al fornitore del servizio e assicurandosi che siano, ad esempio, disattivate le funzioni che non abbiano una base giuridica ovvero non siano compatibili con le finalità del trattamento
I trasferimenti di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo sono consentiti a condizione che lâadeguatezza del Paese terzo sia stata riconosciuta da una decisione della Commissione europea. Con riferimento al trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti dâAmerica, la Corte di Giustizia dellâUnione Europea, con sentenza del 16 luglio 2020, ha dichiarato invalida la decisione relativa al c.d. scudo per la privacy (Privacy Shield), in considerazione del fatto che il diritto interno degli Stati Uniti dâAmerica â dal momento che consente alle autoritĂ pubbliche, nel quadro di determinati programmi di sicurezza nazionale, di accedere senza adeguate limitazioni ai dati personali oggetto di trasferimento ai fini della sicurezza nazionale â non garantisce un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello riconosciuto dal diritto europeo e non accorda, ai soggetti interessati, diritti azionabili in sede giudiziaria nei confronti delle autoritĂ statunitensi. LâAteneo, nellâambito della stipula delle clausole contrattuali tipo, avrebbe perciò dovuto espressamente valutare e prevedere âlâadozione di misure supplementari da parte del titolare del trattamento al fine di garantire il rispetto di tale livello di protezioneâ, valutazione di cui non vi è alcuna evidenza nella documentazione contrattuale stipulata e fornita al Garante.
Garante per la Protezione dei Dati Personali, 16 settembre 2021, ord. n. 317
Ordinanza ingiunzione nei confronti di UniversitĂ Commerciale âLuigi Bocconiâ di Milano - 16 settembre 2021
Ordinanza ingiunzione nei confronti di UniversitĂ Commerciale â[#OMISSIS#] Bocconiâ di Milano – 16 settembre 2021[doc. web n. 9703988]
Ordinanza ingiunzione nei confronti di UniversitĂ Commerciale â[#OMISSIS#] Bocconiâ di Milano – 16 settembre 2021
Registro dei provvedimenti n. 317 del 16 settembre 2021
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], presidente, la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], vicepresidente, il dott. Agostino [#OMISSIS#] e lâavv. Guido [#OMISSIS#], componenti, e il cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, âRegolamento generale sulla protezione dei datiâ (di seguito, âRegolamentoâ);
VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante âCodice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per lâadeguamento dellâordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchĂŠ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito âCodiceâ);
VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e allâesercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione n. 98 del 4 aprile 2019, pubblicato in G.U. n. 106 dellâ8 maggio 2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito âRegolamento del Garante n. 1/2019â);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellâart. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sullâorganizzazione e il funzionamento dellâufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n. 1098801;
Relatore la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
1. Introduzione.
PREMESSO
Con reclamo del XX, come successivamente integrato in data XX, uno studente dellâUniversitĂ Commerciale â[#OMISSIS#] Bocconiâ di Milano (di seguito, lââUniversitĂ â o lââAteneoâ) ha lamentato possibili violazioni della disciplina sulla protezione dei dati personali in relazione allâimpiego di un sistema di supervisione (proctoring) nellâambito dello svolgimento delle prove scritte dâesame degli studenti, al fine di identificare questi ultimi e/o di verificarne il corretto comportamento durante lo svolgimento della prova dâesame. In particolare è stato rappresentato che lâAteneo avrebbe richiesto il consenso degli studenti al trattamento âdelle categorie particolari di dati personali (dati biometrici […]), [in mancanza del quale gli studenti] non sarebbero in grado di svolgere esami onlineâ con ciò comportando un âpregiudizio estremo […]â.
Con lo stesso reclamo, è stato evidenziato che il responsabile della protezione dei dati dellâAteneo, in risposta alla richiesta di chiarimenti dellâinteressato, ha chiarito che, nel contesto dellâemergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, è stata individuta una modalitĂ alternativa di svolgimento degli esami universitari a distanza, che lâobiettivo di assicurare le medesime garanzie previste per gli esami in presenza poteva essere raggiunto attraverso il trattamento di categorie particolari di dati, come i dati biometrici e che, dopo unâattenta analisi, lâAteneo ha individuato nellâazienda Respondus il migliore fornitore per rispondere alle proprie esigenze, anche tenuto conto della necessitĂ di effettuare circa 60.000/70.000 prove scritte, dovendo assicurare la paritĂ delle condizioni di accesso alle prove per tutti gli studenti.
2. LâattivitĂ istruttoria.
Con nota del XX (prot. del Garante n. XX del XX), in risposta alla richiesta dâinformazioni del Garante, lâAteneo ha dichiarato, in particolare, che:
– âlâUniversitĂ Bocconi è unâuniversitĂ internazionale, non statale, legalmente riconosciuta e autorizzata al rilascio di titoli di studio dâistruzione superiore, aventi valore legaleâ;
– âil recente orientamento del Consiglio di Stato nella controversia tra ANAC/universitĂ non statali (per Bocconi sentenza CdS n. 3041/2016; n. 3042/2016; n. 3040/2016) che qualifica questâultime come soggetti di diritto privato, […] ritiene che la sola facoltĂ riconosciuta alle universitĂ libere di rilasciare titoli aventi valore legale non è di per sĂŠ sufficiente a determinarne lâappartenenza alla categoria degli enti pubblici. […]â e, su tali basi, lâAteneo avrebbe individuato i presupposti di liceitĂ del trattamento in questione tenuto conto della propria âqualificazione di soggetto di natura privatisticaâ;
– nellâambito della situazione di emergenza causata dallâepidemia da SARS-CoV-2, âal fine di assicurare il normale svolgimento delle sessioni dâesame, stante lâimpossibilitĂ di sostenere le prove come di consueto dal vivo e in presenza, la Bocconi ha deciso di dotarsi di un software ([…] âRespondusâ) fornito dalla societĂ Respondus Inc. ([…] il âFornitoreâ) – debitamente nominato responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dellâart. 28 del [Regolamento] […] che consentisse al docente di poter verificare la genuinitĂ della prova scritta resa dagli Studenti, senza che la stessa potesse esser alterata, attraverso sostituzioni di persona e/o contraffazioni, o altri interventi distorsivi della misura e valutazione dellâapprendimento personaleâ;
– âlâUniversitĂ ha lâonere di prevedere tutte le misure idonee per poter considerare pienamente validi gli esami sostenuti dai propri studenti […], al fine di garantire il pieno valore legale del titolo di studio dagli stessi conseguitoâ;
– âla Bocconi ha inteso adottare il sistema di proctoring unicamente per i corsi di studi âcoreâ, finalizzati al conseguimento di un titolo con valore legale, quale metodo per garantire terzietĂ , imparzialitĂ ed eguale trattamento. Per tutti gli altri programmi formativi, invece, lâUniversitĂ ha preferito sostenere prove a distanza utilizzando sistemi differentiâ;
– âlâimpossibilitĂ di svolgere le sessioni dâesame secondo la consueta procedura, ha portato lâUniversitĂ […] a strutturare un processo che, nel rispetto del [Regolamento] e del Codice Privacy, unicamente per le prove dâesame scritte, fosse in grado di identificare gli Studenti attraverso lâutilizzo temporaneo del loro dato biometrico e, dunque, elaborando automaticamente le immagini digitali che raffigurano il volto degli stessi a fini di identificazione, autenticazione e verificaâ in particolare la âfotografia del tesserinoâ e âlâimmagine fotografica scattata da Respondus;
– con riguardo alle basi giuridiche del trattamento, lâUniversitĂ ha dichiarato che âper i dati comuni il fondamento giuridico è stato individuato nellâart. 6 lett. b) del [Regolamento]; per i dati biometrici il fondamento giuridico è stato individuato nellâart. 9 lett. a) del [Regolamento]â;
– nonostante âil provvedimento del Garante del 26 marzo 2020 e il d.p.c.m. del 27.4.2020 art. 1 lett. n)â, lâAteneo, âha scelto di considerare per i propri Studenti lâopzione dellâesame scritto online e da remoto tramite sistema di proctoring come strada preferita, per ragioni di coerenza con il modello didattico adottato, basandosi sul consenso. Ciò risulta anche in linea con la natura privatistica dellâUniversitĂ â;
– il sistema di proctoring è stato impiegato per la prima volta nella sessione estiva âche […] è cominciata dopo la promulgazione del d.p.c.m. del 27.4.2020 ed in particolare, per tutti gli ordinamenti di studio attivi, nel periodo compreso tra il 13.5.2020 e il 21.7.2020â;
– lâAteneo, âal fine di garantire il diritto allo studio dello Studente, tutelandone la libera autodeterminazione, ha posto in essere immediatamente misure organizzative idonee per consentire agli esaminandi, che avessero eventualmente deciso di non concedere il consenso al trattamento del dato biometrico, di avvalersi di modalitĂ alternative da concordarsi con lâunitĂ Academic Services che gestisce il calendario delle prove dâesameâ, senza subire âalcun nocumento nĂŠ ritardo nella carriera universitariaâ;
– è stata resa agli studenti lâinformativa âai sensi e per gli effetti dellâart. 13 del [Regolamento]â;
– âil dato biometrico dello Studente non viene trattato direttamente dallâUniversitĂ , ma solo dal Fornitore che lo tratta temporaneamente per la durata della sessione dâesame per poi cancellarlo senza conservarloâ;
– âil Trattamento non importa un processo decisionale automatizzato. Infatti, nellâipotesi in cui Respondus rilevi un evento anomalo potenzialmente idoneo ad invalidare la prova dâesame, il software segnala al docente lâanomalia […] che, nellâesercizio del proprio potere discrezionale di valutazione, deciderĂ sullâeventuale annullamentoâ;
– “il Trattamento comporta un trasferimento dei dati extra UE da parte del Fornitoreâ che ha dichiarato di essere âconforme al Privacy Shield Framework EU -U.S.â;
– âlâUniversitĂ , ai sensi dellâart 35 par. 11 del [Regolamento], in considerazione della sentenza resa il 16.7.2020 e alla conseguente decisione della Corte di Giustizia Europea di invalidare la Decisione 2016/1250 sullâadeguatezza della tutela approntata per i diritti e le libertĂ degli interessati dal Privacy Shield, ha ritenuto necessario rivedere lâAccordo di nomina sottoscritto da Respondusâ.
Con successiva nota del XX, lâAteneo ha integrato il proprio riscontro, fornendo, in particolare, copia di un atto aggiuntivo, datato XX, allâaccordo sul trattamento dei dati personali stipulato con Respondus, Inc. ai sensi dellâart. 28 del Regolamento, che reca in allegato le clausole contrattuali tipo, di cui alla Decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, stipulate tra lâAteneo e Respondus, Inc..
Con nota del XX (prot. n. XX, lâUfficio, sulla base degli elementi acquisiti, dalle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dellâattivitĂ istruttoria, ha notificato allâAteneo, ai sensi dellâart. 166, comma 5, del Codice, lâavvio del procedimento per lâadozione dei provvedimenti di cui allâart. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni:
degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 e 9 del Regolamento, nonchĂŠ 2-sexies del Codice, per aver trattato i dati biometrici degli studenti, nonchĂŠ per aver effettuato un trattamento automatizzato finalizzato a consentire lâanalisi di determinati aspetti del comportamento degli studenti, danno quindi luogo alla loro âprofilazioneâ, in assenza di unâinidonea base giuridica;
degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 del Regolamento), per non aver fornito agli interessati una completa informativa sul trattamento;
dellâart. 5, par. 1, lett. c) ed e), e 25 del Regolamento, per aver trattato i dati personali degli studenti in maniera non conforme ai principi di minimizzazione, limitazione della conservazione e protezione dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita;
degli artt. 44 e 46 del Regolamento, per aver trasferito dati personali verso un Paese terzo, ovvero gli Stati Uniti dâ[#OMISSIS#], senza aver comprovato di aver verificato e assicurato che il trasferimento in questione fosse posto in essere nellâeffettivo rispetto delle condizioni di cui al Capo V del Regolamento;
dellâart. 35 del Regolamento, per non aver effettuato unâadeguata valutazione di impatto sulla protezione dei dati con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati mediante âRespondusâ.
Con la medesima nota, lâAteneo è stato invitato a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dallâAutoritĂ (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonchĂŠ art. 18, comma 1, dalla l. 24 novembre 1981, n. 689).
Con nota dellâXX (prot. n. XX), lâAteneo ha presentato la propria memoria difensiva, dichiarando, in particolare, che:
lâAteneo ha deciso di âdotarsi di sistemi di proctoringâ, cosĂŹ come altri âatenei che, durante il periodo pandemico correlato allâemergenza causata dal Covid 19, si sono avvalsi del sistema in discussione (o similari) […,] nellâintento di poter garantire complessivamente i diritti degli [studenti che] hanno avuto la possibilitĂ di proseguire â senza danno alcuno â gli studi intrapresi, nonostante lâemergenza in essereâ;
âil particolare contesto emergenziale […] nonchĂŠ i tempi strettissimi nei quali occorreva trovare una soluzione efficace ed efficiente […] hanno portato la Bocconi a ritenere che solo un sistema di proctoring avrebbe potuto soddisfare le reali esigenze dei propri studenti – per la maggior parte fuori sede e per il 19% di nazionalitĂ non italiana – e dei circa 2.000 studenti incoming in scambio che ogni anno raggiungono la Bocconi da ogni parte del mondoâ;
âla stessa UniversitĂ non ha mai smesso di interrogarsi sulla sostituibilitĂ del software implementato, magari anche attraverso altri sistemi che fossero parimenti in grado di garantire la serietĂ della prova. […] Inoltre, lâUniversitĂ ha continuato a intrattenere rapporti con Respondus per valutare in maniera sempre piĂš approfondita il funzionamento del software implementato [, fermo restando che] nĂŠ la Bocconi nĂŠ Respondus, infatti, trattano il dato biometrico degli studentiâ;
âRespondus blocca lâutilizzabilitĂ del browser, inibendo di fatto la possibilitĂ che lo studente durante il periodo della prova dâesame possa avvalersi di strumenti dâausilio presenti sul proprio dispositivo informatico â per tali intendendo tanto le ricerche effettuabili direttamente sul web quanto le consultazioni di appunti e/o dispense salvati sul dispositivo stesso sotto forma di file di diverso tipo â al fine di sostenere la prova. In altri termini, Respondus Monitor non tiene traccia dellâattivitĂ compiuta sulla rete dallo studente, delle applicazioni in uso, dei tasti digitati e dei movimenti del mouse, ma, piĂš semplicemente, blocca lo schermo del computer e impedisce allo studente tutte quelle interazioni con il dispositivo che non siano strettamente correlate allo svolgimento della prova dâesameâ;
âè […] del tutto improbabile che attraverso il sistema possano essere desunti dati personali o informazioni ulteriori attinenti agli aspetti relativi alla vita privata dello studenteâ;
â[…] in ogni caso, il descritto sistema opera solo ed esclusivamente per il tempo corrispondente alla durata della prova dâesame […]â;
per quanto concerne la presunta âprofilazione degli interessati […] lâidentificazione e la valutazione della prova sostenuta dallo studente e, dunque, il giudizio e il correlato esito dellâesame, sono rimessi completamente al docente di riferimento, al quale spetta la valutazione del comportamento tenuto dallo studente in concreto: ne consegue che il sistema si limita meramente a segnalare, non potendo certamente essere allo stesso attribuita una funzione decisoria. […] Lâunico ausilio fornito dal software in esame è lâestratto di alcuni fotogrammi dalla registrazione audiovisiva, che potrebbero esser indicatori di anomalie durante la prova […]â;
in merito ai tempi di conservazione dei dati, âè vero che, in astratto, la registrazione video della prova dâesame potrebbe restare nelle disponibilitĂ dei sistemi informativi del fornitore per […] un anno sul sistema AWS S3 bucket cui si aggiungono quattro anni, di long term storage, sul sistema AWS Glacier. Tuttavia, la DPIA deve essere letta in combinato disposto con tutte le previsioni dellâaccordo di nomina a responsabile [, in base alle quali] […] [a] semplice richiesta dellâUniversitĂ […] il fornitore [procede] tanto alla cancellazione dei dati, quanto alla notifica dellâintervenuta cancellazione. […] La Bocconi, infatti, chiede che venga effettuata le descritta cancellazione non decorsi cinque anni dalla data di espletamento della prova, bensĂŹ una volta che si è formalmente chiusa la sessione dâesame e si è perfezionato […] il procedimento di valutazione delle prove sostenute dagli studentiâ. […] [in ogni caso,] âla registrazione video non viene archiviata in chiaro sui sistemi informativi dellâUniversitĂ , tanto che il docente non ha la possibilitĂ di scaricare detto video, senza previa autorizzazione espressa del Titolare. Infatti il video è, fino alla sua cancellazione, conservato in maniera completamente crittografata sui server del fornitore; solo le persone autorizzate allâinterno dellâUniversitĂ , per ciascuna singola prova, detengono la chiave privata per renderlo leggibile. […] Con specifico riferimento alla conservazione delle registrazioni video, la Bocconi ha ritenuto opportuno conservare le stesse, nelle modalitĂ sopra dettagliate, per un tempo corrispondente a 12 mesi decorrenti [dalla data di comunicazione dei risultati della prova agli studenti], salvo che sulla singola prova non siano pendenti dei procedimenti disciplinari o contenziosi di fronte alle AutoritĂ giudiziarie competenti. […] Decorsi, quindi, i richiamati termini, lâUniversitĂ distrugge lâunica chiave privata di accesso ai dati crittografati e chiede, come descritto, la cancellazione delle registrazioni anche al fornitore.â;
oltre alla possibilitĂ dello svolgimento in presenza in caso di mancato consenso dello studente, âlâUniversitĂ ha anche concretamente valutato […] di prevedere, per casi particolari, quali gli studenti allâestero, il sostenimento dellâesame orale in modalitĂ onlineâ;
inoltre, âsi ritiene non corretto affermare che dare la possibilitĂ di sostenere gli esami presenza avrebbe esposto i docenti e gli studenti a un piĂš elevato rischio per la salute degli stessi [, stante quanto previsto dal] […] d.p.c.m. del 27.4.2020 art. 1 lett. n) […] [, essendo evidente] […] che, con le opportune cautele […] fosse astrattamente giĂ possibile sostenere gli esami in presenza, ovviamente per chi non avesse voluto prestare il consensoâ;
lâAteneo âha un continuo dialogo con il proprio corpo studentesco che […] non può essere considerato al pari di un contraente debole, la cui posizione sperequata legittimerebbe meccanismi di piĂš forte tutela. NĂŠ certo la condizione di presunta ansia in cui versa lo studente chiamato a sostenere le prove dâesame, ovvero il metus nei confronti del docente, possono in alcun modo essere considerati come situazioni idonee a condizionare il consenso eventualmente prestato. […] Specie quando, come nel caso [di specie], lâeventuale rifiuto non sarebbe stato nemmeno manifestato nei riguardi del professore di riferimento, ma unicamente avvalendosi dei canali indicati dallâUniversitĂ che prevedevano una specifica richiesta allâAcademic Services. Ed infine […] nellâipotesi in cui il docente ponga in essere âripercussioni negativeâ, lo stesso non andrĂ esente da responsabilitĂ disciplinari per propria condotta professionale […]â;
lâUniversitĂ si è impegnata a âmutare le basi giuridiche indicate allâinterno dellâinformativa, lasciando impregiudicata quella individuata per il trattamento dei dati comuni e modificando quella per il trattamento dei dati biometrici, individuandola nel perseguimento di un interesse pubblico, ai sensi dellâart. 9 lett g) del GDPR e degli artt. 2 ter e 2 sexies lett. bb del Codice Privacyâ;
âtuttavia, con riferimento al dato biometrico […] [che] il poco tempo a disposizione per lâimplementazione del processo […] ha portato lâUniversitĂ a fare affidamento su unâaffermazione di Respondus successivamente dimostratasi non corrispondente alla realtĂ dei fatti […] a seguito di ulteriori approfondimenti […] la Bocconi ha appreso [che] lâidentificazione dello studente avveniva e avviene a posteriori per il tramite di un operatore umano, senza lâutilizzo del dato biometrico per finalitĂ identificative […] Di conseguenza, a seguito di formale richiesta da parte dellâUniversitĂ […], Respondus […] ha dichiarato che il proctoring implementato non comporta alcun trattamento di categorie particolari di dati […]â;
â[…] il sistema non è in grado di confrontare in maniera univoca il volto dello studente e la fotografia del documento mostrato. In altri termini non si ha in nessun caso, per finalitĂ identificative, la creazione di un modello biometrico del singolo studente dal quale verrĂ estratto successivamente un campione biometrico da conservare per le successive operazioni di confronto (c.d. match)â;â[…] anche in fase di controllo del comportamento dello studente, nessun dato biometrico viene trattato da parte dei sistemi. Il fatto che si utilizzi la locuzione âriconoscimento faccialeâ non implica necessariamente che i sistemi approntati per il monitoraggio del comportamento dello studente trattino il dato biometrico dello stessoâ;
con riguardo alla contestazione relativa allâincompletezza dellâinformativa resa agli studenti, lâAteneo evidenzia che âlo stesso documento contestato fa rinvio allâinformativa completa […] attraverso specifico link ipertestuale […]â;
âla Bocconi riconosce che lâinformativa potrebbe potenzialmente difettare di trasparenza, non essendo indicato un periodo di conservazione specificoâ;
â[…] tenuto conto della previsione dellâart. 13 del GDPR […] gli studenti […hanno] ricevuto, per tempo, diverse istruzioni e chiarimenti ben prima dellâavvio del trattamento, con informazioni multilayer […]â;
tenuto della formula ampia della lett. f) dellâart. 13 del Regolamento âlâUniversitĂ nellâinformativa individua lâarticolo del Regolamento che consente il trasferimento extra UE dei dati personali degli studenti, facendo specifico riferimento allâart. 46, e lascia in ogni caso la possibilitĂ allâinteressato di ârichiedere maggiori dettagli al Titolare del Trattamento richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottateâ;
lâAteneo ha precisato di aver stipulato âcon Respondus, in data XX un primo accordo di nomina a responsabile, ai sensi dellâart. 28 del Regolamento, con il quale, per ciò che attiene al trasferimento dei dati personali extra UE, faceva riferimento, ai sensi dellâart. 46 del Regolamento, al Privacy Shield e, dunque, allâallora vigente Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2020, provvedeva a modificare lâaccordo di nomina e a sottoscrivere le clausole contrattuali standard giĂ il 10 agosto 2020â;
â[…] lâUniversitĂ [è] ben consapevole delle misure approntate dal fornitore, considerato che proprio le stesse, sebbene soltanto richiamate nellâappendix 2 delle clausole contrattuali tipo sottoscritte, sono state oggetto di opportune valutazioni analitiche […]. LâUniversitĂ giĂ prima della sentenza Schrems aveva posto in essere âlâadozione di misure supplementari da parte del titolare del trattamento al fine di garantire il rispetto di tale livello di protezioneâ (par. 133 della sentenza Schrems). Le misure di sicurezza […] sono state allegate alla stessa DPIA […]. Tutta la valutazione dâimpatto è stata proprio condotta tenendo in considerazione il documento Respondus Checklist […] da dove risulta evidente che […] dati personali oggetto di trattamento sono tutti crittografati con lâalgoritmo Advance Encryption Standard 256 bit29 e la chiave privata è detenuta esclusivamente dalla Bocconi, sĂŹ da esser impossibile, anche per il governo americano, accedere agli stessi. A ciò si aggiunga anche che Respondus Monitor tra lâaltro i) soddisfa i requisiti di sicurezza di FERPA, GDPR, CCPA, Privacy Shield, SOC 2 ed i suoi ingegneri sono anche AWS Certified30; ii) tutti i dati sono crittografati dallâinizio alla fine del processo che vede coinvolto Respondus. Tale circostanza determina di per sĂŠ la conformitĂ con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Europea nonchĂŠ lâaccountability dellâUniversitĂ . Il fatto che si rinvii alle misure, senza allegarle a quanto sottoscritto, non implica automaticamente che la valutazione condotta dalla Bocconi, quale titolare del trattamento, sia insufficiente […] La stessa clausola tipo […] prevede proprio che lâesportatore si assuma lâobbligo di valutare â dichiarando e garantendo â che lâimportatore fornisca sufficienti misure tecniche e organizzative di sicurezza, nulla prevedendo in merito alle modalitĂ con cui tale obbligo debba essere espletato. Detto altrimenti non è normativamente previsto che il contratto indichi le misure di sicurezza per iscritto […] ad substantiam […]â;
â[…] le Raccomandazioni 01/2020 del Comitato europeo per la protezione dei dati personali – inidonee peraltro ad assumere la natura di fonte del diritto, trattandosi di soft regulation, e come tali assolutamente non vincolanti â sono successive alle violazioni oggi contestate. […] In ogni caso, [occorre] osservare che, considerate le tipologie di dati personali e le attivitĂ di trattamento concretamente poste in essere da Respondus, le misure predisposte sono da considerarsi sufficienti, ed idonee, anche e soprattutto alla luce dellâuso di sistemi di crittografia dei dati personali e alla concreta inaccessibilitĂ degli stessi da parte di soggetti terzi, ivi compreso il responsabile e lâautoritĂ statunitensiâ;
âal tempo in cui sono state effettuate le scelte dâimplementazione dei processi, si è ritenuto che non vi fossero altri sistemi che ragionevolmente potessero essere in grado di garantire, in forma digitale, la serietĂ di processi che fino a quel momento erano stati costruiti in modalitĂ analogica. Ă apparso, quindi, che il trattamento secondo le descritte modalitĂ fosse indispensabile, perchĂŠ sistemi digitali diversi sarebbero stati inevitabilmente insoddisfacenti per almeno due ragioni: a) da un lato, perchĂŠ sono troppi gli interessati che costituiscono il corpo studentesco dellâUniversitĂ (oltre 14.000 studenti) […]; dallâaltro, il tipo di prova â esame scritto â rende impossibile il raggiungimento delle prescritte finalitĂ senza lâausilio di sistemi di proctoring […]. Anche il Tribunale di Amsterdam si è recentemente pronunciato sul sistema di proctoring analogo al presente [, ritenendolo conforme alla normativa in materia di protezione dei dati]â;
âla legittimitĂ di ciò è stato recentemente ribadita anche dal Garante spagnolo secondo cui âLa situazione generata come conseguenza di Covid-19 e la dichiarazione dello stato di allarme potrebbe avere unâincidenza speciale, in cui la prevalenza del riconoscimento facciale potrebbe essere valutata rispetto ad altre misure […] [, dovendosi limitare tale opzione] a quei corsi e materie specifiche che, a causa della loro importanza, complessitĂ o altre circostanze di particolare incidenza, non rendono consigliabile il ricorso ad altre opzioni […] o renderebbero lâadozione di altri mezzi come il controllo con videocamera o gli esami orali eccessivamente onerosiâ;
quanto allâ âaffidabilitĂ della tecnologia impiegata […] lâUniversitĂ ha effettuato una serie di approfondimenti tecnici in merito alle misure di sicurezza utilizzate dalla societĂ Respondus Inc. â leader di mercato scelto da oltre mille UniversitĂ – che sono illustrate nella relazione tecnica [prodotta dallâAteneo]â.
In occasione dellâaudizione, richiesta ai sensi dellâart. 166, comma 6, del Codice e tenutasi in data XX (verbale prot. n. XX del XX), lâAteneo, discostandosi con riguardo a taluni profili dalle dichiarazioni rese nelle precedenti comunicazioni, ha dichiarato, in particolare, che:
âprima dellâemergenza pandemica le prove si svolgevano in aule con un rapporto 1 a 3, ovvero convocando uno studente ogni tre posti in aula, per garantire lâefficacia dei controlli effettuati dai âproctorâ fisici, i quali verificavano lâidentitĂ dello studente chiedendo di esibire il tesserino, nonchĂŠ vigilavano sulla correttezza della prova. […] In tale contesto, con un solo docente si riusciva a seguire lâesame effettuato da 50 persone. LâUniversitĂ si è pertanto trovata, nello stato emergenziale, nella condizione di dover effettuare le medesime prove ma a distanza […] Lâalternativa di utilizzare un sistema di mera videoconferenza con supervisione di un proctor fisico avrebbe, probabilmente, richiesto un proctor ogni cinque studenti da verificare. Tale alternativa non sarebbe stata percorribile, richiedendo lâimpiego di personale dieci volte superiore a quello disponibileâ;
âsolo una decina, tra tutti gli studenti a cui è stata sottoposta la liberatoria, hanno scritto allâUniversitĂ e solo un paio tra questi si sono detti contrari a questa modalitĂ di svolgimento della prova; tuttavia, questi studenti non hanno poi dato seguito alle comunicazioni dellâUniversitĂ , la quale si era resa disponibile a trovare delle alternative, e quindi non câè stata lâesigenza di organizzare delle prove per questi due studenti con modalitĂ diverse che non prevedessero il proctoringâ;
âa partire da marzo 2020 lâUniversitĂ ha cominciato a raccogliere documentazione dal fornitore e tale documentazione è risultata essere stata redatta in maniera esaustiva e conforme agli standard internazionali. Il fornitore in tale documentazione e sul suo sito citava lâutilizzo di tecnologie biometriche. Tuttavia, nel contesto dellâemergenza, lâUniversitĂ non ha potuto tempestivamente verificare in cosa consistesse lâasserito trattamento di dati biometrici. LâUniversitĂ ha, quindi, cautelativamente assunto che per dati biometrici si intendesse la tipologia di dati di cui alla definizione fornita nel Regolamento UE 2016/679. In realtĂ , è poi successivamente emerso che Respondus acquisisce lâimmagine dello studente e verifica che questo volto rimanga lo stesso durante la prova, ma non mette il volto in relazione con lâidentificativo della persona. Questa identificazione è effettuata dal docente solo successivamente: il docente, quando riceve il report con il filmato della prova, confronta una fotografia scattata dal sistema allâinizio della prova con la fotografia, presente negli archivi dellâUniversitĂ , dello studente che avrebbe dovuto sostenere la stessa. Quindi, solo a posteriori, si è potuto concludere che non vi era lâutilizzo di un dato biometrico a norma del Regolamento UE 2016/679. Si precisa che, per quanto sopra, non si effettua alcuna estrazione del campione biometrico relativo al volto dello studenteâ;
âil software Respondus ha due componenti: Respondus lockdown browser e Respondus monitor. Lockdown browser si comporta come un browser web perchĂŠ visualizza le pagine che vengono caricate e proibisce di aprire altre pagine o finestre; impedisce, ad esempio, che si possa fare lâoperazione di copia e incolla. Inoltre, impedisce lâesecuzione della prova se prima non vengono chiuse tutte le altre applicazioni. Pertanto, quando inizia la prova dâesame è garantito che sia in esecuzione solo lockdown browser e che lo studente visualizzi solo la pagina relativa alla prova dâesame. A questo punto la prova parte: durante la prova lo studente non può fare nullâaltro che non sia consentito dal sistema. Le altre funzioni del PC sono precluse e non viene tenuta traccia dei tentativi di effettuare attivitĂ precluse. In nessun caso viene tenuta traccia dei siti web eventualmente visitati. Ă possibile, peraltro, impostare il sistema in maniera tale da consentire di visitare determinati siti o usare determinate applicazioni utili ai soli fini del sostenimento della prova dâesameâ;
âRespondus monitor si attiva solo dopo che Lockdown browser ha garantito le condizioni necessarie per lâavvio della prova e rileva e analizza, ai fini della definizione dellâindice di correttezza della prova, dati come, ad esempio, il filmato, le modifiche del volto oggetto di ripresa o lâassenza dello stesso, il tempo di compilazione della prova e di risposta a ciascun quesito, i tasti digitati sulla tastiera, i movimenti del mouse, le applicazioni in esecuzione (al fine di eventualmente consentire talune applicazioni necessarie ai fini dellâesecuzione della prova, fermo restando che nellâesperienza dellâAteneo non è mai stato dato accesso a siti esterni; pertanto, questa funzionalitĂ non è stata utilizzata). Quanto allâattivitĂ della rete internet, viene misurato il traffico di rete e se questo traffico ha un quantitativo di byte anomalo, tale da far presumere un calo della banda di rete dello studente. PoichĂŠ non ci possono essere altre applicazioni in ese

