Consiglio di Stato, Sez. VI, 25 novembre 2021, n. 7899

Procedura di chiamata - Giudizio e discrezionalitĂ  tecnica della Commissione - Criteri di valutazione

Data Documento: 2021-11-25
Area: Giurisprudenza
Massima

Nella vicenda in esame, relativa ad una procedura di chiamta per un posto da professore di seconda fascia, è necessario ricordare, in primo luogo, le peculiaritĂ  di una procedura concorsuale, che investendo settori altamente specializzati della comunitĂ  scientifica non può sottostare a regole di verifica stringenti e restrittive. I travisamenti e le illogicitĂ , che l’istante segnala, in effetti, non fanno che proporre un diverso iter valutativo, rispetto a quello discrezionalmente posto in essere dalla Commissione. Il giudizio di legittimitĂ  non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicitĂ , irragionevolezza o arbitrarietĂ . Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione delle esperienze didattiche o altri titoli (in particolare l’attivitĂ  di ricerca, le pubblicazioni e l’attivitĂ  gestionale, organizzativa e di servizio) atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimitĂ  dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2020 n. 5412).

Con riferimento ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione, che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialitĂ  dell’azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneitĂ , che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2020 n. 5743). La costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 29 gennaio 2021 n. 864), ha affermato che il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sĂ© stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicitĂ  amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significativitĂ  delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneitĂ  delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Ad avviso del Collegio i criteri fissati dalla Commissione nel caso di specie contengono sotto criteri (rispetto a quelli giĂ  indicati dal bando) puntuali e idonei a consentire di immaginare il percorso logico giuridico che la Commissione, nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale tecnico assegnatole, ha seguito per assegnare i punteggi numerici. L’esigenza di una ulteriore puntualizzazione attraverso sotto elementi e profili di parcellizzazione ulteriore della valutazione dei singoli titoli, al fine di assegnare il punteggio finale per ogni “voce”, avrebbe costituito un appesantimento del quale, in base alla lettura dei surrichiamati criteri e sub criteri, non se ne avvertiva obiettivamente e ictu oculi la necessitĂ .

Contenuto sentenza

N. 07899/2021REG.PROV.COLL.
N. 10181/2020 REG.RIC.
N. 00144/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10181 del 2020, proposto dalla dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] d’Ancona, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Reggio d’Aci, domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Reggio d’Aci in Roma, via degli [#OMISSIS#], n. 198;

contro

il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;;

nei confronti

dell’Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

 

sul ricorso numero di registro generale 144 del 2021, proposto dall’Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliato presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia;

nei confronti

della dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] d’Ancona, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Reggio d’Aci, domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [#OMISSIS#] Reggio d’Aci in Roma, via degli [#OMISSIS#], n. 198;

per la riforma

quanto ad entrambi i suddetti ricorsi in appello:

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. I, 11 novembre 2020 n. 2140, resa tra le parti.

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Viste le costituzioni in giudizio dei dottori [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] nonché dell’Università degli Studi di Milano e i documenti prodotti in entrambi i giudizi;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, con nuove produzioni documentali e le note d’udienza depositate in entrambi i giudizi;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell’udienza dell’8 luglio 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello (n. R.g. 10181/2020) la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. I, 11 novembre 2020 n. 2140, con la quale è stato accolto il ricorso (R.g. n. 695/2020) proposto dal dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] ai fini dell’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: a) il decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Milano 21 gennaio 2020 n. 398, con il quale è stata accertata la regolarità formale degli atti della procedura indetta dall’Università degli Studi di Milano per la selezione a n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica, settore scientifico-disciplinare SPS/01 da coprire mediante chiamata ex art. 18, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240 – codice procedura 4114 – ed è stata dichiarata vincitrice la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; b) del verbale n. 2 della seduta del 16 dicembre 2019, recante “Valutazione dei candidati”, e del relativo Allegato 1 contenente la “Scheda di ripartizione punteggi”; c) del verbale n. 4 della seduta del 10 gennaio 2020 nella parte in cui individua, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, la candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] quale candidata maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche richieste; c) della Relazione finale nella parte in cui ha acquisito le risultanze della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati effettuata nella seduta del 16 dicembre 2019; d) del verbale n. 1 relativo alla seduta del 31 ottobre 2019 nella quale la Commissione giudicatrice ha specificato i criteri di valutazione della didattica, dell’attività di ricerca e della produzione scientifica ed ha disciplinato le modalità di attribuzione dei punteggi; e) del decreto rettorale n. 2265 del 20 giugno 2019 di indizione della procedura selettiva e del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia, approvato con decreto rettorale n. 1631 del 20 aprile 2018; f) dell’eventuale delibera di chiamata assunta medio tempore dall’Università degli Studi di Milano di nomina della dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] a svolgere l’impegno didattico come professore di seconda fascia.

Nei confronti della medesima sentenza ha proposto appello (n. R.g. 144/2021) anche l’Università degli Studi di Milano.

2. – Era accaduto che:

– il Rettore dell’UniversitĂ  degli Studi di Milano, con decreto n. 2265 del 20 giugno 2019, aveva indetto una selezione a n. 1 posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 14/A1 – Filosofia Politica, settore scientifico-disciplinare SPS/01 da coprire mediante chiamata ex art. 18, comma 1, l. 30 dicembre 2010, n. 240 – codice procedura 4114;

– nello specifico e per quanto qui interessa, al bando veniva allegato un Modulo A che i candidati avrebbero dovuto compilare con l’inserimento delle attivitĂ  qualificanti del loro curriculum;

– alla selezione pubblica per il posto partecipavano, tra gli altri, la dottoressa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

– la Commissione di concorso, dopo avere effettuato la valutazione dei titoli in base ai sottocriteri definiti nel corso della prima seduta, indicava quale vincitrice della selezione la dottoressa [#OMISSIS#] e secondo classificato il dottor [#OMISSIS#];

– quest’ultimo impugnava dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia il provvedimento che individuava come vincitrice della selezione la dottoressa [#OMISSIS#], insieme con tutti gli atti della selezione nonchĂ© l’atto della indizione della procedura e il Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e di II fascia;

– il TAR per la Lombardia riteneva fondato il primo motivo di censura, con il quale era dedotta la violazione dell’art. 4, comma 15, del bando, secondo cui i titoli presentati da ogni concorrente avrebbero dovuto essere riportati sul curriculum allegato alla domanda inoltrata per via telematica, mentre il curriculum allegato dalla dottoressa [#OMISSIS#] non recava alcuna indicazione utile a consentire di determinare volume, intensitĂ  e continuitĂ  dell’attivitĂ  didattica frontale, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. Tale omissione peraltro non avrebbe reso possibile verificare il possesso da parte della candidata della condizione minima, costituita da almeno 20 ore annuali, affinchĂ© l’attivitĂ  di didattica frontale potesse essere tenuta in considerazione ai fini dell’attribuzione di un (qualsiasi) punteggio. Da ciò deriva che la Commissione ha illegittimamente valutato (positivamente, ai fini del successo nella selezione) i titoli della dottoressa [#OMISSIS#] non motivando affatto sul punto di cui sopra;

– in particolare il TAR ha affermato, nel ritenere la fondatezza del primo motivo di ricorso ed assorbendo i restanti motivi dedotti (e così accogliendo il ricorso con la sentenza 2130/2020), che “tanto il bando che i criteri indicati dalla Commissione, hanno in sostanza prefigurato un meccanismo automatico di assegnazione dei punteggi, senza tuttavia che la documentazione prodotta dalla controinteressata contenesse le informazioni a ciò necessarie, e senza che la stessa Commissione ne abbia comunque motivato l’assegnazione” (così, testualmente, a pag. 4 della sentenza qui oggetto di appello).

Da qui la proposizione dell’appello in esame.

3. – Il mezzo di gravame qui in scrutinio viene affidato ai seguenti motivi di appello:

1) Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione degli artt.1, 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché degli artt. 46, 47, 71 e 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 4, comma 2, lett. b) del bando di cui al decreto rettorale n. 2265 del 20 giugno 2019; violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b) e c), e dell’art. 18, comma, 2 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del bando di concorso. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità. Eccesso di potere per travisamento del fatto. Eccesso di potere per violazione del principio di buona fede e affidamento. Il giudice di primo grado è incorso in errore nel non essersi avveduto, in primis, che il bando della selezione, all’art. 4, comma 2, lett. b), stabiliva che “il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati”. Da ciò consegue che la dottoressa [#OMISSIS#] aveva adeguatamente fornito le necessarie informazioni all’Ateneo indicando i periodi di insegnamento nel curriculum vitae, peraltro tutti appartenenti al Settore Disciplinare concorsuale SPS01 e tutti svolti nella stessa Università degli Studi di Milano. Di talché il punteggio pari a 5/5, assegnato alla dottoressa [#OMISSIS#] dalla Commissione, era stato correttamente computato da quest’ultima tenendo conto delle indicazioni recate dal curriculum vitae presentato dalla stessa candidata con la domanda di partecipazione alla selezione (avente natura di atto di autocertificazione ai sensi dell’art. 4 del bando). A ciò si aggiunga, sotto altro versante, che anche il motivo di ricorso proposto dal dottor [#OMISSIS#] in primo grado e non scrutinato dal TAR, avente ad oggetto una presunta disparità di trattamento di cui sarebbe stato vittima il medesimo dottor [#OMISSIS#], proprio in relazione all’attribuzione del punteggio (5 punti) inerente all’attività didattica frontale, non poteva che ritenersi infondato, atteso che “(…) da un esame comparato dei due documenti (CV [#OMISSIS#] CV [#OMISSIS#], …) emerge che, proprio con riferimento alla valutazione della didattica frontale negli insegnamenti del settore disciplinare del concorso, la Commissione sia stata assai parsimoniosa con l’odierna appellante e molto benevolente con il Prof. [#OMISSIS#]” (così, testualmente, a pag. 25 dell’atto di appello);

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta. Errato è anche l’ulteriore inciso, rinvenibile nella sentenza di primo grado, laddove il TAR ritiene che sarebbe [#OMISSIS#], alla luce dei criteri prefissati dalla Commissione e riferiti all’attività didattica, “comprendere sulla base di quali elementi i punteggi sono stati attribuiti”. Nella realtà, tenuto conto della rigidità nella valutazione dei titoli presentati dai candidati che discendeva dalla estrema puntualità con la quale sono stati stabiliti i sub-criteri e i sub-punteggi, la Commissione non era tenuta a fornire alcuna motivazione in ordine all’attribuzione dei punteggi 5/5 e 4/5 per didattica frontale attribuiti rispettivamente ai candidati [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#];

3) Eccesso di potere per carenza e genericità di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà. Eccesso di potere per violazione del principio di buon andamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. Violazione dell’art. 6 l. 241/1990 sotto altro profilo. In via subordinata, viene sottolineato come la sentenza appellata abbia, contraddittoriamente, per un verso considerato meritevoli di annullamento tutti gli atti impugnati espressamente dal ricorrente di primo grado – dal bando alla nomina dell’odierna appellante – e, per altro verso, nella corrispondente parte di motivazione, il giudice di primo grado si è limitato a scrutinare, in senso non favorevole alla odierna appellante, le modalità di attribuzione del sotto-punteggio relativo al titolo inerente allo svolgimento dell’attività didattica frontale riferita alla dottoressa [#OMISSIS#]; ne deriva una evidente irragionevolezza tra quanto esaminato nella parte motiva della sentenza di primo grado e l’effetto caducatorio (di tutti gli atti della procedura selettiva) che deriva dalla formulazione della parte dispositiva.

4. – Si è costituito nel presente giudizio di appello il dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] che ha preliminarmente contestato la ritualità del deposito di una parte della produzione documentale dell’appellante (nello specifico i documenti contrassegnati con i numeri da 40 a 44) perché introdotta soltanto nella sede di appello, in violazione dell’art. 104, comma 2, c.p.a. e comunque la inammissibilità della stessa perché costituita da certificazione in ordine a stati, fatti e qualità che, a norma dell’art. 40 d.P.R. 445/2000, possono essere dimostrati solo attraverso una dichiarazione sostitutiva.

Nel merito l’appellato ha sostenuto l’infondatezza delle censure dedotte, riproducendo i tre motivi di appello dichiarati assorbiti dal giudice di primo grado e chiedendo la reiezione del mezzo di gravame proposto, in quanto infondato.

5. – Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Milano che, nello stesso tempo, proponeva autonomo appello nei confronti della sentenza del TAR per la Lombardia (n. R. g 144/2021).

Nell’autonomo mezzo di gravame proposto dall’Università si chiedeva la riforma della sentenza n. 2130/2020 in quanto l’attività della Commissione era stata corretta e le conclusioni alle quali essa era giunta dovevano considerarsi ineccepibili, dal momento che “la candidata [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] è risultata superiore rispetto al candidato ricorrente per quanto riguarda le pubblicazioni e l’attività gestionale e di servizio, trattandosi degli indicatori nei quali la vincitrice ha ottenuto un punteggio superiore a quello del ricorrente” (così, testualmente, a pag. 4 dell’atto di appello).

Con riferimento poi al punteggio attribuito all’attivitĂ  didattica, nell’assegnazione dello stesso la Commissione ha tenuto conto del sub criterio fissato nella seduta del 31 ottobre 2019 e quindi che: “Ai fini della valutazione dell’attivitĂ  didattica sono considerati il volume, l’intensitĂ  e la continuitĂ  delle attivitĂ  svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli del SSD SPS/01 e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilitĂ . Per le attivitĂ  di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attivitĂ  di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attivitĂ  di tutorato degli studenti di corsi laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari”.

Quanto sopra era agevolmente desumibile dal curriculum vitae prodotto dai candidati, sicché si presenta evidente l’errore nel quale è incorso il giudice di primo grado, emergendo dunque la necessità che la sentenza qui oggetto di appello venga riformata.

6. – Si sono costituiti in detto secondo giudizio di appello sia il dottor [#OMISSIS#] che la dottoressa [#OMISSIS#] sostenendo le opposte tesi giĂ  espresse nel giudizio di appello n. R.g. 10181/2020.

Le parti hanno quindi prodotto, nel corso dei due processi, memorie, anche di replica, con documenti, confermando le conclusioni giĂ  rassegnate negli atti processuali precedentemente depositati.

7. – In via preliminare, in quanto i due mezzi di gravame proposti e qui in esame attengono alla medesima controversia e hanno quale bersaglio la stessa sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (n. 2130/2020), deve disporsi fin d’ora (anche per motivi di logica espositiva) la riunione degli stessi.

Va a tal proposito rammentato, in via generale e per completezza espositiva, che nel processo amministrativo, con riferimento al grado di appello, sussiste l’obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza (art. 96, comma 1, c.p.c.), mentre in tutte le altre ipotesi la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell’art. 70 c.p.a., con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di [#OMISSIS#] decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame con l’unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2018 n. 3109).

Al di là dell’obbligo di riunione dei due ricorsi in appello qui in esame, in quanto proposti nei confronti della medesima sentenza di primo grado, emerge poi, in tutta evidenza, la integrale connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi, recando quali parti processuali le stesse già costituite nel giudizio di primo grado ed avendo ad oggetto la delibazione di motivi di appello dal contenuto pressoché sovrapponibile.

Deriva da quanto sopra che va disposta la riunione del ricorso in grado di appello n. R.g. 144/2021 al ricorso in grado di appello n. 10181/2020, in quanto quest’ultimo ricorso (in appello) è stato proposto in epoca antecedente rispetto a quello precedentemente indicato, perché siano entrambi decisi in un unico contesto processuale e ciò sia per evidenti ragioni di economicità e speditezza dei giudizi sia al fine di prevenire la possibilità (eventuale) di un contrasto tra giudicati (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 7 gennaio 2013 n. 22 e 23 luglio 2012 n. 4201).

8. – Come si è sopra anticipato, il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dal dottor [#OMISSIS#] in quanto, tenuto conto degli stringenti criteri (e sub criteri) fissati dalla Commissione valutatrice nella seduta del 31 ottobre 2019 (e indicati nel verbale n. 1 prodotto in atti) nonché della previsione di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) del bando della selezione, a mente della quale “il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati”, dal curriculum presentato dalla dottoressa [#OMISSIS#] non potevano evincersi tutti (que)gli elementi utili che hanno indotto i componenti della Commissione ad assegnarle il punteggio più favorevole (rispetto ai titoli dichiarati nel proprio curriculum dal candidato dottor [#OMISSIS#]) che le ha consentito di primeggiare nella selezione e ciò soprattutto con riguardo al titolo inerente alla “attività didattica” svolta “con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli del SSD SPS/01 e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilità”, non contenendo il curriculum presentato dalla dottoressa [#OMISSIS#] in occasione della partecipazione alla selezione qui in esame gli elementi utili a consentire di determinare volume, intensità e continuità dell’attività didattica frontale, oggetto di attribuzione del punteggio né, tanto meno, di verificare se sia stata rispettata la condizione minima delle 20 ore annuali affinché l’attività stessa potesse essere valorizzata.

Orbene, nel verbale n. 1 (relativo alla seduta del 31 ottobre 2019), recante i criteri di valutazione dei titoli presentati dai candidati, specificati dalla Commissione sulla scorta delle indicazioni previste nel bando di selezione, è stabilito, tra l’altro e per quanto è qui di stretto interesse (e quindi nella parte relativa alla “valutazione della didattica”), che “Ai fini della valutazione dell’attivitĂ  didattica sono considerati il volume, l’intensitĂ  e la continuitĂ  delle attivitĂ  svolte dai candidati, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli del SSD SPS/01 e/o di moduli di cui gli stessi hanno assunto la responsabilitĂ . Per le attivitĂ  di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerate, in particolare, le attivitĂ  di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; le attivitĂ  di tutorato degli studenti di corsi laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; i seminari”.

Quanto allo “strumento” da utilizzare al fine di carpire la presenza in capo al candidato del requisito di cui sopra e valutarne l’intensitĂ  la Commissione aveva a disposizione soltanto il curriculum del candidato atteso che, nelle prescrizioni fissate nel bando di selezione e, in particolare, nelle istruzioni formulate per presentare la domanda di partecipazione in formato telematico, all’art. 4, comma 2, il bando medesimo stabiliva testualmente che alla domanda in formato telematico doveva essere allegata la seguente documentazione: “1) copia in formato pdf di un valido documento di riconoscimento; 2) copia in formato pdf del codice fiscale; 3) curriculum vitae in formato pdf, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. A), datato, senza alcuna firma o sigla. Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati; 4) copia in formato pdf dell’elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate con le modalitĂ  di cui al successivo art. 8; 5) cartella compressa in formato .zip o .rar contenente le pubblicazioni in formato digitale, secondo le modalitĂ  di seguito specificate (è possibile caricare fino a 5 cartelle compresse); 6) copia in formato pdf della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietĂ  (All. B) attestante la conformitĂ  all’originale delle pubblicazioni; 7) copia in formato pdf della ricevuta del versamento di € 25,82, di cui al successivo comma 11. 8) solo per i candidati in servizio presso altri Atenei quali professori di II fascia: dichiarazione sostitutiva in formato pdf di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 attestante il servizio prestato presso l’UniversitĂ  di appartenenza”.

Se, dunque, per la valutazione delle pubblicazioni, poteva attingersi dalle specifiche indicazioni con le quali esse erano rese palesi in corso di selezione alla Commissione, per quel che concerne la “valutazione della didattica”, i relativi elementi di attribuzione dei punteggi indicati (già) nel bando potevano essere tratti solo dal curriculum allegato da ciascun candidato alla domanda di partecipazione che, lo stesso bando, qualificava “come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati”.

9. – Il TAR per la Lombardia ha ritenuto che fosse fondato il primo motivo di ricorso proposto dal dottor [#OMISSIS#] con il quale si contestava il percorso valutativo seguito dalla Commissione con riferimento al curriculum prodotto dalla dottoressa [#OMISSIS#], in particolare in relazione all’assegnazione di un massimo di 5 punti per il titolo di attività frontale nei corsi di Laurea Triennali a ciclo unico e specialistico e nelle scuole di specializzazione, per almeno n. 20 ore.

Puntualizzato quanto sopra, dal curriculum vitae prodotto dalla dottoressa [#OMISSIS#] (e versato in atti giĂ  nel corso del giudizio di primo grado), nello specifico alla pag. 3, nell’ambito della sezione intitolata “AttivitĂ  didattica”, si legge testualmente quanto segue: “2019 – Titolare del corso di “Bioetica: metodi e principi” per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze politiche e di governo, UniversitĂ  degli Studi di Milano. 2018-2019 Offerta formativa nelle strutture carcerarie cittadine: lezioni nel Laboratorio Filosofico dal titolo “Ripensare la giustizia” (2019) e “LibertĂ  e diritti” (2018) – presso l’Istituto di Reclusione di Milano-Bollate. Responsabile del Laboratorio: prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Dipartimento di Filosofia, UniversitĂ  degli Studi di Milano. 2016 – Titolare del corso di “Political Philosophy” per il Corso di laurea triennale in Scienze politiche – curriculum in Politics and economics, UniversitĂ  degli Studi di Milano. 2015 – 2018 Affidamento del modulo di “Bioetica: metodi e principi” nell’ambito del corso di “Bioetica pubblica e biodiritto” per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze politiche e di governo, UniversitĂ  degli Studi di Milano. 2015 – 2017 lezioni sull’idea di nel corso di Laurea – triennale e Magistrale – presso l’UniversitĂ  Vita-Salute, San [#OMISSIS#], Milano (all’interno dei corsi di Filosofia politica e Etica pubblica). 2009 – Affidamento del modulo di “Uguaglianza, differenze e diritti”, nell’ambito del corso di “Teorie dell’uguaglianza e diritti”, per il Corso di Laurea Magistrale in Scienze del Lavoro, ora DILPO – Corso di Specializzazione Interdisciplinare in Diritti, Lavoro, Pari OpportunitĂ , presso SPES, FacoltĂ  di Scienze Economiche, Politiche e Sociali, UniversitĂ  degli Studi di Milano. 2009-2015 Titolare del corso di “Filosofia politica” per il Corso di laurea triennale in Scienze Politiche (n.o.), presso la FacoltĂ  di Scienze politiche dell’UniversitĂ  degli Studi di Milano. 2003-2005 Affidamento del modulo di “Consenso e conflitto nelle societĂ  pluraliste” nel corso di “Teoria politica”, per la Graduate School in Economic, Social and Political Sciences dell’UniversitĂ  degli Studi di Milano (Dottorato in Political Studies – ex Istituzioni e Politiche Pubbliche – area: teoria politica normativa), XIX ciclo. 2008 – AttivitĂ  di correlazione di tesi di laurea (quadriennali, triennali, magistrali) presso la FacoltĂ  di Scienze politiche, economiche e sociali e la FacoltĂ  di Lettere e Filosofia, UniversitĂ  degli Studi di Milano.”.

Nella relazione finale della Commissione, relativa alla seduta del 16 dicembre 2019, si legge che “La Commissione ha preso visione della documentazione fornita dall’Amministrazione, delle domande, dei curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni. La Commissione ha proceduto alla valutazione dei candidati in base ai criteri stabiliti nella riunione preliminare e ha predisposto per ciascun candidato un prospetto nel quale sono stati riportati i punteggi attribuiti collegialmente all’attivitĂ  didattica, all’attivitĂ  di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche, e all’attivitĂ  gestionale. Conclusa la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, sulla base di quanto stabilito nella prima riunione e della somma dei punteggi riportata da ciascuno, la Commissione ha stilato la seguente graduatoria di merito: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] punti 65,5 [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] punti 64,5 (…)”.

Dal momento che nella griglia di ripartizione dei sottopunteggi per il titolo inerente alla “attività frontale nei corsi di Laurea Triennali a ciclo unico e specialistico e nelle scuole di specializzazione, per almeno n. 20 ore” alla dottoressa [#OMISSIS#] sono stati attribuiti ben 5 punti (per come si legge nel verbale n. 2), è evidente che qualora fosse fondata la censura con la quale si contesta la effettiva e puntuale valutazione del suddetto titolo in favore della candidata [#OMISSIS#], il dottor [#OMISSIS#] risulterebbe vincitore della procedura selettiva, stante la modesta distanza di punteggio finale tra i due concorrenti, per come sopra si è indicato, considerato peraltro che per il titolo “attività didattica” (complessivamente considerato nelle diverse manifestazioni relative alla attività didattica pregressa vantata da ciascun candidato), la dottoressa [#OMISSIS#] ha ottenuto 11 punti, a fronte dei 12,5 assegnati al dottor [#OMISSIS#].

Nell’accogliere il primo motivo di ricorso proposto dal dottor [#OMISSIS#], il TAR per la Lombardia sottolinea come sia stata la stessa dottoressa [#OMISSIS#] a “riconosce(re) che i carichi di ore annue di didattica frontale relativi agli insegnamenti indicati nel suo curriculum, sono stati indicati solo in sede giurisdizionale” (così, a pag. 4 della sentenza qui oggetto di appello).

Tuttavia nel verbale n. 2 si legge testualmente che “La Commissione procede quindi alla valutazione analitica dei titoli dei candidati in base ai criteri stabiliti nella riunione preliminare”, redigendo le griglie con i punteggi che saranno contenute negli allegati al predetto verbale.

Orbene, tenuto conto che, per giurisprudenza [#OMISSIS#] (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile 2021 n. 2768), la fede privilegiata che accompagna un atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c., in particolare, si produce in relazione alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, detta efficacia probatoria non si estende, invece, alla veridicitĂ  sostanziale del contenuto delle dichiarazioni rese dai comparenti e trasfuse nell’atto pubblico, ben potendo queste ultime essere liberamente contrastate e valutate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza dover ricorrere alla querela di falso (cfr., tra le molte, Cass. civ., Sez. VI, ord., 19 novembre 2020 n. 26400), ne deriva, pertanto, che, in presenza di un verbale attestante l’attivitĂ  amministrativa svolta da un organo dell’amministrazione (anche interno, com’è la commissione di una selezione pubblica), la parte ricorrente che intenda censurare l’illegittimitĂ  dell’azione amministrativa, svoltasi secondo modalitĂ  difformi rispetto a quelle prescritte dal dato positivo di riferimento, è onerata:

– a proporre querela di falso, ove intenda censurare la falsitĂ  di quanto documentato nell’atto pubblico in relazione alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti, facendosi questione della contestazione della conformitĂ  al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento, assistita dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c.;

– a fornire i mezzi di prova consentiti dall’ordinamento o, quanto meno, seri indizi, ove intenda contestare la conformitĂ  al vero della veridicitĂ  sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale ovvero la difformitĂ  rispetto al paradigma normativo di attivitĂ  amministrative non oggetto di verbalizzazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, non merita condivisione la tesi sostenuta dalla parte ricorrente in primo grado (oggi appellata) secondo la quale la Commissione non era stata messa nella condizione di pesare i titoli sulla scorta delle indicazioni provenienti dal curriculum prodotto dalla candidata [#OMISSIS#], quando la Commissione nulla ha rilevato in merito, anzi dichiarando espressamente (seppure sinteticamente e in via riassuntiva) di avere proceduto “alla valutazione analitica dei titoli dei candidati in base ai criteri stabiliti nella riunione preliminare”.

Del resto l’art. 18, comma 2, l. 241/1990 stabilisce testualmente (nel testo vigente all’epoca dei fatti per i quali è qui controversia) che “I documenti attestanti atti, fatti, qualitĂ  e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti”.

Conseguentemente, una volta dettagliati i titoli posseduti, per come prima si è potuto verificare dalla riproduzione dello stralcio (nella parte qui di interesse) del curriculum vitae presentato dalla dottoressa [#OMISSIS#], peraltro relativi ad attività didattica svolta presso il medesimo Ateneo che aveva bandito la selezione e quindi agevolmente recuperabili dalla Commissione, non può dirsi che la Commissione non sia stata posta in grado di valutare il peso delle attività didattiche svolte.

Non sussistono poi fondati elementi per ritenere che la Commissione medesima non abbia verificato puntualmente la corrispondenza del contenuto di quanto dichiarato dalla candidata nel curriculum vitae (unico onere impostole dal bando) e l’effettivo svolgimento dell’attività didattica, anche con riferimento al numero minimo temporale previsto dai sottocriteri perché detto titolo potesse essere utilizzato ai fini della formazione del punteggio finale.

Ciò deve ritenersi riconducibile alla logica dell’id quod plerumque accidit nelle condizioni prima evidenziate.

La supposizione fatta propria dal giudice di primo grado non è ancorata, quindi, ad alcun elemento probatorio circostanziato, documentale e concludente, ma si ferma nell’ambito delle sensazioni che possono trarsi dalla lettura dei documenti e dai verbali di concorso – invero sinteticamente formulati – e, comunque, non è idonea a poter sopravanzare la forza fidefacente di quanto risulta essere indicato nel verbale n. 2 circa la valutazione fatta dalla Commissione.

Nel verbale 16 dicembre 2019 si rileva, fra l’altro, che la Commissione ha preso visione della documentazione fornita dall’Amministrazione e quindi v’è una testuale menzione che conferma, indirettamente, l’assunto prima illustrato.

Deriva da quanto sopra che si presentano fondati sia l’appello proposto dalla dottoressa [#OMISSIS#], con riguardo ai tre profili evidenziati nelle censure dedotte nel presente grado di giudizio sia l’appello proposto dall’Università degli Studi di Milano.

10. – Deve ora passarsi all’esame dei motivi riproposti in sede di appello dal ricorrente di primo grado e implicitamente assorbiti nelle sentenza qui oggetto di appello in quanto non esaminati (affatto) dal TAR per la Lombardia, la cui riproposizione risulta essere ammissibile.

Infatti, nel corpus normativo del Codice del processo amministrativo, si rinviene l’art. 101, comma 2, c.p.a., il quale prevede che “si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio”.

Da tale formulazione dell’articolo in esame si evince agevolmente che il legislatore, muovendo da quanto previsto in sede processual civilistica dall’art. 346 c.p.c., ha considerato “rinunciate” le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado ove non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello, prevedendo ancora che, a tutela del contraddittorio, per le parti diverse dall’appellante, la riproposizione debba essere effettuata con apposita memoria da depositare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per la costituzione in giudizio, ossia (nel caso di appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato) sessanta giorni dal perfezionamento della notifica dell’atto di appello.

A tal riguardo ha osservato questo Consiglio che “la riproposizione in appello dei motivi di censura non esaminati dal giudice di primo grado o dallo stesso dichiarati assorbiti non richiede necessariamente la proposizione di appello incidentale per la parte vittoriosa in primo grado, ma può avvenire anche, con semplice memoria non notificata, ma depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio” (cfr., in termini e tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2012 n. 6248). Ora, nel caso di specie (e con riferimento, almeno, al giudizio d’appello n. R.g. 10181/2020), tale termine non può dirsi eluso, avuto riguardo al torno di tempo intercorso tra la data di notifica del gravame (18 dicembre 2020) e quella di deposito della memoria ad opera dell’appellato (15 febbraio 2021).

11. – Il primo motivo attiene alla seguente contestazione: Violazione dell’art. 3 del D.M. 4 agosto 2011, degli artt. 4, comma 15, e 12 del Bando, nonché dell’art. 6 del Regolamento d’Ateneo. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, disparità di giudizio e difetto di motivazione. Sviamento di potere e violazione dei principi di imparzialità, e trasparenza dell’azione amministrativa.

Il secondo motivo attiene alla seguente contestazione: Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. 117/2000; dell’art. 18 l. 240/2010; dell’art. 3 l. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del D.M. 4 agosto 2011, n. 344. Violazione degli artt. 6, 7, 8 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia. Violazione del Bando di indizione della procedura selettiva. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta e contraddittorietà.

I due motivi sopra sinteticamente descritti possono scrutinarsi congiuntamente, stante la loro strutturale assonanza perché hanno entrambi quale bersaglio la valutazione comparativa del curriculum presentato dai due candidati oggi in controversia con riferimento all’attività didattica svolta.

In altri termini, l’appellato pone a confronto il proprio curriculum con quello presentato dalla odierna appellante e ne fa discendere una evidente e diffusa erroneità nella valutazione operata dalla Commissione, atteso che la propria “esperienza didattica risulta incontestabilmente superiore a quella presentata dalla vincitrice per ottenere la nomina alla posizione bandita con la selezione in contestazione, laddove la stessa spende sostanzialmente 10 anni di insegnamento in Filosofia Politica, non indicando né per quest’ultima né per le altre attività didattiche il volume dei singoli corsi tenuti” (così, testualmente, a pag. 25 della memoria depositata dall’appellato). Ed ancora, “La Commissione omettendo del tutto immotivatamente di prendere in considerazione una serie di titoli presentati dall’odierno ricorrente e conformi ai parametri valutativi adottati, ha finito col violare i criteri che la stessa si è data, inficiando irrimediabilmente il proprio giudizio e, con esso, l’intera procedura selettiva. Inoltre, nel procedere alla valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri indicati nel Bando e recepiti dall’organo giudicante nel verbale n. 1, quest’ultimo ha agito in spregio al principio di parità di trattamento dei candidati, attraverso un’attribuzione dei punteggi del tutto irragionevole e illogica tesa alla sopravvalutazione del curriculum della candidata [#OMISSIS#], in danno al giudizio complessivo espresso nei confronti del candidato [#OMISSIS#] (…)” (così, testualmente, a pag. 27 della memoria depositata dall’appellato).

A fronte di tali contestazioni il Collegio non può fare a meno di rilevare che con esse il dottor [#OMISSIS#] pone in aperta discussione la valutazione dei titoli riferibili alle esperienze didattiche vantate, indicati nel curriculum presentati dalla candidata [#OMISSIS#], anche in relazione con i titoli da lui stesso indicati nel proprio curriculum.

Nella vicenda in esame è necessario ricordare, in primo luogo, le peculiaritĂ  di una procedura concorsuale, che investendo settori altamente specializzati della comunitĂ  scientifica non può sottostare a regole di verifica stringenti e restrittive. I travisamenti e le illogicitĂ , che l’istante segnala, in effetti, non fanno che proporre un diverso iter valutativo, rispetto a quello discrezionalmente posto in essere dalla Commissione.

Il giudizio di legittimitĂ  non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l’apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicitĂ , irragionevolezza o arbitrarietĂ . Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione delle esperienze didattiche (primo motivo riproposto dall’appellato e punto 2.1 del secondo motivo) o altri titoli (in particolare l’attivitĂ  di ricerca, le pubblicazioni e l’attivitĂ  gestionale, organizzativa e di servizio, punto 2.2. del secondo motivo qui riproposto) atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimitĂ  dell’operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 8 settembre 2020 n. 5412).

12. – Ritenuto, per come sopra, infondati i primi due motivi riproposti in sede di appello dal dottor [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] sorte non può avere il terzo motivo, pure riproposto dall’appellato.

Con esso egli contesta: Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.P.R. 117/2000. Violazione del Bando e del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti (art. 97 della Cost. e artt. 1 e 3 della l. 241/1990). Violazione dell’aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione di ANAC e dell’atto di indirizzo adottato dal Miur il 14 maggio 2018. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta e contraddittorietà.

In sintesi il dottor [#OMISSIS#] sostiene che alla radice delle illegittime valutazioni espresse dalla Commissione va denunciata la colpevole assenza “di una griglia di specifici sotto-punteggi da assegnare a ciascuno dei sotto-elementi di valutazione che compongono le macro-voci (attività didattica, di ricerca ecc.) che scandiscono la valutazione dei candidati secondo i criteri dettati dallo stesso organo giudicante” (così, testualmente, a pag. 41 della memoria prodotta dall’appellato).

In argomento va rammentato che anche la giurisprudenza piĂą recente ha ribadito, con riferimento ai criteri di valutazione prefissati dalla Commissione, che essi fungono da adeguato parametro di riscontro, tale da consentire al candidato di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri, assolvendo ad una precisa funzione di trasparenza ed imparzialitĂ  dell’azione amministrativa, rappresentano un indubbio canone di esplicazione e di verifica della coerenza della scelte operate dalla commissione, tradottesi nell’assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione di inidoneitĂ , che consente al candidato di comprenderne appieno i motivi e al giudice di ricostruire l’iter logico che ha condotto la Commissione ad attribuire quel voto (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2020 n. 5743).

La [#OMISSIS#] giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, 29 gennaio 2021 n. 864), ha affermato che il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sĂ© stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicitĂ  amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significativitĂ  delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneitĂ  delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimitĂ  dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi.

Ad avviso del Collegio i criteri fissati dalla Commissione nel caso di specie (si vedano i verbali 1 e 2) contengono sotto criteri (rispetto a quelli già indicati dal bando) puntuali e idonei a consentire di immaginare il percorso logico giuridico che la Commissione, nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale tecnico assegnatole, ha seguito per assegnare i punteggi numerici. L’esigenza di una ulteriore puntualizzazione attraverso sotto elementi e profili di parcellizzazione ulteriore della valutazione dei singoli titoli, al fine di assegnare il punteggio finale per ogni “voce”, avrebbe costituito un appesantimento del quale, in base alla lettura dei surrichiamati criteri e sub criteri, non se ne avvertiva obiettivamente e ictu oculi la necessità.

13. – In conclusione dunque e riepilogando, i due appelli siccome riuniti e qui in decisione vanno accolti e di conseguenza, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. I, 11 novembre 2020 n. 2140, va respinto il ricorso (R.g. n. 695/2020) proposto in primo grado dal dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].

Va precisato che la presente decisione è stata assunta tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione piĂą liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 nonchĂ© Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#], ex plurimis, per le affermazioni piĂą risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle piĂą recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 luglio 2016 n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Stante la evidente complessità in punto di fatto e in punto di diritto che caratterizza le vicende sottese ad entrambi i giudizi riuniti nel presente grado di appello, sussistono i presupposti indicati nell’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio con riferimento ad entrambi i processi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello, come indicati in epigrafe:

1) dispone la riunione dell’appello n. R.g. 144/2021 all’appello n. R.g. 10181/2020;

2) li accoglie entrambi e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sez. I, 11 novembre 2020 n. 2140, respinge il ricorso (R.g. n. 695/2020) proposto in primo grado dal dottor [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];

3) compensa le spese del doppio grado di giudizio con riferimento ad entrambi i processi riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’AutoritĂ  amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

Silvestro [#OMISSIS#] Russo, Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore