Premesso:
1. Con la nota del 13 gennaio 2022 n. 82, il Ministero dellāuniversitaĢ e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere, ai sensi dellāarticolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.
Il Ministero riferisce che tale schema eĢ stato predisposto a norma dellāarticolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e trova fondamento nellāart. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ai sensi del quale āPer consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell’Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall’articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell’universitaĢ e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall’anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell’attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o piuĢ decreti del Ministro dell’universitaĢ e della ricerca, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati le modalitaĢ per l’approvazione e per l’aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell’attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, eĢ abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: Ā«del Programma nazionale di ricerche in Antartide,Ā» sono soppresse. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.ā.
2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere eĢ accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dallāanalisi tecnico normativa -A.T.N., dallāA.I.R., dal concerto del MAECI, espresso con nota prot. n. MAE01667825 del 17 novembre 2021, con allegata relazione illustrativa, dal concerto del MEF, espresso con nota prot. n. 26102 del 27 dicembre 2021, sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato, e dal concerto del MiTE, espresso con nota prot. n. 26197 del 30 novembre 2021, atteso che con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sono trasferite a tale Ministero le competenze in materia di politica energetica, originariamente spettanti al Ministero dello sviluppo economico (MiSE).
3. Con riguardo alla nota prot. n. 26102 del 27 dicembre 2021 la Sezione rileva che il Ragioniere generale dello Stato, oltre a esprimere il concerto previsto dallāarticolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rappresenta anche, per quanto di competenza, circa le relazioni illustrativa e tecnica del medesimo provvedimento, ādi non avere osservazioni da formulare allāulteriore corsoā.
Considerato:
1. Considerazioni generali.
Con lo schema di regolamento, sottoposto al parere di questo Consiglio, lāAmministrazione proponente persegue lāobiettivo di dare attuazione a quanto disposto dallāarticolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) che ha abrogato lāarticolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ed ha previsto che con uno o piuĢ decreti ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico (ora il Ministro per la Transizione ecologica) e con il Ministro dellāeconomia e delle finanze ā siano disciplinate le modalitaĢ di approvazione e di aggiornamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.
Come evidenziato dal Ministero proponente sia nella relazione illustrativa che nellāAIR e nellāATN, lāobiettivo perseguito eĢ di sistematizzare in modo organico la materiaĀ de qua, oggetto nel tempo di molteplici interventi legislativi che hanno dato luogo a una stratificazione normativa complessa e non sempre chiara.
Il regolamento sottoposto al parere di questo Consiglio ha, quindi, il duplice, commendevole fine:
a) di operare una univoca e unitaria ricognizione della disciplina della materia, tenuto conto della intervenuta abrogazione della normativa primaria conseguente al disposto di cui al terzo periodo del comma 552 (articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266), in luogo del profluvio di norme che si sono susseguite dopo la sottoscrizione, in data 1° dicembre 1959, del Trattato antartico;
b) di semplificare la predetta normativa rendendola chiara, intellegibile e accessibile.
Lo strumento prescelto dal legislatore eĢ un regolamento, ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dallāarticolato essenziale, che contiene la nuova disciplina del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) sostituendo quella precedente – in gran parte prevista dal D.M. 30 settembre 2010 – la quale, incidendo anche sulle precedenti previsioni abrogative ivi previste, non determina la reviviscenza delle fonti normative di rango primario relative al PNRA.
Tale strumento viene ritenuto piuĢ agile rispetto al regolamento di delegificazione, previsto dallāart. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ma piuĢ garantista rispetto al decreto non regolamentare al quale lāarticolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 ā oggetto di espressa abrogazione da parte dellāart. 1, comma 552, piuĢ volte citato ā rimandava.
Il comma 552 ha, inoltre, previsto una nuova modalitaĢ di finanziamento del PNRA, scorporando 23 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), con la finalitaĢ di rendere stabili le risorse connesse allāapplicazione dei trattati internazionali e di garantire tempestivitaĢ nellāassegnazione di tale finanziamento che, secondo le disposizioni contenute nellāapprovando regolamento, eĢ ripartito annualmente con decreto del Ministro dellāuniversitaĢ e della ricerca.
2. Lāarticolato.
Il decreto si compone di 9 articoli.
Lāarticolo 1 contiene le definizioni normative.
Lāarticolo 2 disciplina il PNRA, elaborato dalla CSNA (Commissione scientifica nazionale per lāAntartide) e approvato con apposito decreto del Ministro dellāuniversitaĢ e della ricerca. Il PNRA: individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici con valenza triennale, contiene unāapposita sezione dedicata alle AEA – le Azioni esecutive annuali che specificano le attivitaĢ di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide e in Italia e sono finanziate attraverso lāemanazione di bandi rivolti alle universitaĢ e agli enti di ricerca, pubblici e privati -, noncheĢ promuove e motiva il fabbisogno di risorse finanziarie e umane in relazione a ciascun anno.
Lāarticolo 3 disciplina il finanziamento del PNRA e il controllo dellāattuazione e dellāutilizzo delle risorse a tal fine erogate. La disposizione rimette ad un apposito decreto del Ministro il riparto dello stanziamento annuale per il PNRA tra i soggetti attuatori āsulla base delle quote previste dal PNRA approvato e dalle AEAā e demanda al predetto atto la definizione delle āmodalitaĢ di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse per il funzionamento del PNRAā.
Lāarticolo 4 disciplina la Commissione scientifica nazionale per lāAntartide (CSNA), evidenziandone il ruolo di organo consultivo scientifico del Ministro dellāuniversitaĢ e della ricerca e ridisegnandone la composizione che passa dai 16 membri, previsti dal D.M. 30 settembre 2010, agli attuali 13 membri. Tre componenti, tra cui eĢ compreso il Presidente, sono scelti dal Ministero dellāuniversitaĢ e della ricerca; sei componenti sono scelti, rispettivamente, dalla Conferenza dei rettori delle universitaĢ italiane (CRUI), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dallāAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dall’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); i restanti quattro componenti sono scelti, rispettivamente, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro delegato per la innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal Ministro della difesa e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la durata dellāincarico dei componenti, il funzionamento della Commissione (demandando alla stessa di stabilire le regole di funzionamento), gli uffici di supporto e i compiti.
Lāarticolo 5 individua i soggetti attuatori del PNRA: il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), lāAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e lāIstituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), secondo le modalitaĢ e i termini stabiliti in apposita convenzione di durata decennale, aggiornabile annualmente, sottoscritta dai medesimi soggetti attuatori che possono avvalersi di altri enti e organismi pubblici e privati di ricerca, universitaĢ ed esperti.
Lāarticolo 6 attribuisce a ciascuno dei soggetti attuatori dei compiti specifici da dettagliarsi nella apposita convenzione: in particolare, il CNR ha il compito di assicurare il coordinamento scientifico delle attivitaĢ, delle strutture e delle unitaĢ di ricerca, la raccolta dei risultati e dei dati scientifici, dāintesa con il Ministero e la CSNA, il raccordo con lāENEA e lāOGS per gli aspetti tecnologici e tecnico-operativi, il monitoraggio dello stato d’attuazione del PNRA e la definizione degli eventuali interventi correttivi, lāorganizzazione di unāapposita banca-dati pubblica; lāENEA attua le campagne, le azioni tecniche e logistiche e ha la responsabilitaĢ dell’organizzazione nelle zone operative; lāOGS eĢ responsabile della gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio āLaura Bassiā, al fine di dare sostegno alle campagne attuate da ENEA e da CNR, per quanto concerne la componente marittima, dal punto di vista scientifico e logistico.
Lāarticolo 7 reca la disciplina dei beni (comprese le infrastrutture e le strumentazioni) costituenti il patrimonio del PNRA che sono iscritti in una specifica sezione dellāinventario dellāENEA e classificati nello stato patrimoniale della medesima Agenzia.
Lāarticolo 8 prevede che gli oneri derivanti dallāattuazione del presente regolamento, pari a 23 milioni di euro annui, a decorrere dallāanno 2021, ai sensi del comma 552 dellāarticolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Lāarticolo 9 contiene le disposizioni transitorie e finali, relative alla permanenza in carica degli attuali componenti della CSNA sino alla nomina dei nuovi membri, che dovraĢ avere luogo entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, a decorrere dalla quale cesseraĢ lāefficacia delle disposizioni di cui al DM 30 settembre 2010.
3. Esame dei punti piuĢ rilevanti e rilievi della Sezione.
Alla stregua di quanto sopra affermato, la Sezione segnala lāopportunitaĢ di modificare alcune disposizioni contenute nello schema in coerenza con le finalitaĢ di flessibilitaĢ, di semplificazione e di chiarezza perseguite attraverso la nuova normativa, noncheĢ di emendare alcune locuzioni cosiĢ da favorire una maggiore precisione e una piena intelligibilitaĢ funzionali allāimmediata attuazione.
Le osservazioni sia di forma che di sostanza sono svolte in relazione a ciascuna singola disposizione dello schema, al fine di renderne piuĢ agevole lāeventuale recepimento.
Cons. Stato, sez. consultiva per gli atti normativi, 25 gennaio 2022, n. 200
Schema di decreto concernente āRegolamento recante le modalitĆ per lāapprovazione e per lāaggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessateā.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi Adunanza di Sezione del 25 gennaio 2022NUMERO AFFARE 00044/2022
OGGETTO:
Ministero dell’universitaĢ e della ricerca.
Schema di decreto concernente āRegolamento recante le modalitaĢ per lāapprovazione e per lāaggiornamento del Piano nazionale di ricerche in Antartide, i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessateā.
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 82 del 13 gennaio 2022 con la quale il Ministero dell’universitaĢ e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Marina [#OMISSIS#];
Premesso:
1. Con la nota del 13 gennaio 2022 n. 82, il Ministero dellāuniversitaĢ e della ricerca ha trasmesso per il prescritto parere, ai sensi dellāarticolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto in oggetto.
Il Ministero riferisce che tale schema eĢ stato predisposto a norma dellāarticolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e trova fondamento nellāart. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), ai sensi del quale āPer consentire la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) e al fine di assicurare la partecipazione dell’Italia al Trattato antartico, firmato a Washington il 1° dicembre 1959, ai sensi di quanto disposto dall’articolo IX, paragrafo 2, del Trattato stesso, il Ministro dell’universitaĢ e della ricerca con proprio decreto, a decorrere dall’anno 2021, assegna annualmente, agli enti pubblici di ricerca incaricati dell’attuazione del PNRA, un contributo di 23 milioni di euro. Con uno o piuĢ decreti del Ministro dell’universitaĢ e della ricerca, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati le modalitaĢ per l’approvazione e per l’aggiornamento del PNRA, i soggetti incaricati dell’attuazione del medesimo PNRA e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266, eĢ abrogato. Al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, le parole: Ā«del Programma nazionale di ricerche in Antartide,Ā» sono soppresse. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998.ā.
2. Il testo trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere eĢ accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dallāanalisi tecnico normativa -A.T.N., dallāA.I.R., dal concerto del MAECI, espresso con nota prot. n. MAE01667825 del 17 novembre 2021, con allegata relazione illustrativa, dal concerto del MEF, espresso con nota prot. n. 26102 del 27 dicembre 2021, sottoscritta dal Ragioniere generale dello Stato, e dal concerto del MiTE, espresso con nota prot. n. 26197 del 30 novembre 2021, atteso che con il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, sono trasferite a tale Ministero le competenze in materia di politica energetica, originariamente spettanti al Ministero dello sviluppo economico (MiSE).
3. Con riguardo alla nota prot. n. 26102 del 27 dicembre 2021 la Sezione rileva che il Ragioniere generale dello Stato, oltre a esprimere il concerto previsto dallāarticolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, rappresenta anche, per quanto di competenza, circa le relazioni illustrativa e tecnica del medesimo provvedimento, ādi non avere osservazioni da formulare allāulteriore corsoā.
Considerato:
1. Considerazioni generali.
Con lo schema di regolamento, sottoposto al parere di questo Consiglio, lāAmministrazione proponente persegue lāobiettivo di dare attuazione a quanto disposto dallāarticolo 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021) che ha abrogato lāarticolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ed ha previsto che con uno o piuĢ decreti ex articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico (ora il Ministro per la Transizione ecologica) e con il Ministro dellāeconomia e delle finanze ā siano disciplinate le modalitaĢ di approvazione e di aggiornamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), i soggetti attuatori e i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.
Come evidenziato dal Ministero proponente sia nella relazione illustrativa che nellāAIR e nellāATN, lāobiettivo perseguito eĢ di sistematizzare in modo organico la materiaĀ de qua, oggetto nel tempo di molteplici interventi legislativi che hanno dato luogo a una stratificazione normativa complessa e non sempre chiara.
Il regolamento sottoposto al parere di questo Consiglio ha, quindi, il duplice, commendevole fine:
a) di operare una univoca e unitaria ricognizione della disciplina della materia, tenuto conto della intervenuta abrogazione della normativa primaria conseguente al disposto di cui al terzo periodo del comma 552 (articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266), in luogo del profluvio di norme che si sono susseguite dopo la sottoscrizione, in data 1° dicembre 1959, del Trattato antartico;
b) di semplificare la predetta normativa rendendola chiara, intellegibile e accessibile.
Lo strumento prescelto dal legislatore eĢ un regolamento, ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dallāarticolato essenziale, che contiene la nuova disciplina del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA) sostituendo quella precedente – in gran parte prevista dal D.M. 30 settembre 2010 – la quale, incidendo anche sulle precedenti previsioni abrogative ivi previste, non determina la reviviscenza delle fonti normative di rango primario relative al PNRA.
Tale strumento viene ritenuto piuĢ agile rispetto al regolamento di delegificazione, previsto dallāart. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ma piuĢ garantista rispetto al decreto non regolamentare al quale lāarticolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 ā oggetto di espressa abrogazione da parte dellāart. 1, comma 552, piuĢ volte citato ā rimandava.
Il comma 552 ha, inoltre, previsto una nuova modalitaĢ di finanziamento del PNRA, scorporando 23 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, dal fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), con la finalitaĢ di rendere stabili le risorse connesse allāapplicazione dei trattati internazionali e di garantire tempestivitaĢ nellāassegnazione di tale finanziamento che, secondo le disposizioni contenute nellāapprovando regolamento, eĢ ripartito annualmente con decreto del Ministro dellāuniversitaĢ e della ricerca.
2. Lāarticolato.
Il decreto si compone di 9 articoli.
Lāarticolo 1 contiene le definizioni normative.
Lāarticolo 2 disciplina il PNRA, elaborato dalla CSNA (Commissione scientifica nazionale per lāAntartide) e approvato con apposito decreto del Ministro dellāuniversitaĢ e della ricerca. Il PNRA: individua gli obiettivi e gli indirizzi strategici con [#OMISSIS#] triennale, contiene unāapposita sezione dedicata alle AEA – le Azioni esecutive annuali che specificano le attivitaĢ di ricerca scientifica e tecnologica da svolgere in Antartide e in Italia e sono finanziate attraverso lāemanazione di bandi rivolti alle universitaĢ e agli enti di ricerca, pubblici e privati -, noncheĢ promuove e motiva il fabbisogno di risorse finanziarie e umane in relazione a ciascun anno.
Lāarticolo 3 disciplina il finanziamento del PNRA e il controllo dellāattuazione e dellāutilizzo delle risorse a tal fine erogate. La disposizione rimette ad un apposito decreto del Ministro il riparto dello stanziamento annuale per il PNRA tra i soggetti attuatori āsulla base delle quote previste dal PNRA approvato e dalle AEAā e demanda al predetto atto la definizione delle āmodalitaĢ di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse per il funzionamento del PNRAā.
Lāarticolo 4 disciplina la Commissione scientifica nazionale per lāAntartide (CSNA), evidenziandone il ruolo di organo consultivo scientifico del Ministro dellāuniversitaĢ e della ricerca e ridisegnandone la composizione che passa dai 16 membri, previsti dal D.M. 30 settembre 2010, agli attuali 13 membri. Tre componenti, tra cui eĢ compreso il Presidente, sono scelti dal Ministero dellāuniversitaĢ e della ricerca; sei componenti sono scelti, rispettivamente, dalla Conferenza dei rettori delle universitaĢ italiane (CRUI), dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dallāAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), dall’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e dall’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); i restanti quattro componenti sono scelti, rispettivamente, dal Ministro della transizione ecologica, dal Ministro delegato per la innovazione tecnologica e la transizione digitale, dal Ministro della difesa e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La disposizione in esame disciplina, inoltre, la durata dellāincarico dei componenti, il funzionamento della Commissione (demandando alla stessa di stabilire le regole di funzionamento), gli uffici di supporto e i compiti.
Lāarticolo 5 individua i soggetti attuatori del PNRA: il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), lāAgenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e lāIstituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), secondo le modalitaĢ e i termini stabiliti in apposita convenzione di durata decennale, aggiornabile annualmente, sottoscritta dai medesimi soggetti attuatori che possono avvalersi di altri enti e organismi pubblici e privati di ricerca, universitaĢ ed esperti.
Lāarticolo 6 attribuisce a ciascuno dei soggetti attuatori dei compiti specifici da dettagliarsi nella apposita convenzione: in particolare, il CNR ha il compito di assicurare il coordinamento scientifico delle attivitaĢ, delle strutture e delle unitaĢ di ricerca, la raccolta dei risultati e dei dati scientifici, dāintesa con il Ministero e la CSNA, il raccordo con lāENEA e lāOGS per gli aspetti tecnologici e tecnico-operativi, il monitoraggio dello stato d’attuazione del PNRA e la definizione degli eventuali interventi correttivi, lāorganizzazione di unāapposita banca-dati pubblica; lāENEA attua le campagne, le azioni tecniche e logistiche e ha la responsabilitaĢ dell’organizzazione nelle zone operative; lāOGS eĢ responsabile della gestione tecnica e scientifica della nave rompighiaccio ā[#OMISSIS#] Bassiā, al fine di dare sostegno alle campagne attuate da ENEA e da CNR, per quanto concerne la componente marittima, dal punto di vista scientifico e logistico.
Lāarticolo 7 reca la disciplina dei beni (comprese le infrastrutture e le strumentazioni) costituenti il patrimonio del PNRA che sono iscritti in una specifica sezione dellāinventario dellāENEA e classificati nello stato patrimoniale della medesima Agenzia.
Lāarticolo 8 prevede che gli oneri derivanti dallāattuazione del presente regolamento, pari a 23 milioni di euro annui, a decorrere dallāanno 2021, ai sensi del comma 552 dellāarticolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Lāarticolo 9 contiene le disposizioni transitorie e finali, relative alla permanenza in carica degli attuali componenti della CSNA sino alla nomina dei nuovi membri, che dovraĢ avere luogo entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, a decorrere dalla quale cesseraĢ lāefficacia delle disposizioni di cui al DM 30 settembre 2010.
3. Esame dei punti piuĢ rilevanti e rilievi della Sezione.
Alla stregua di quanto sopra affermato, la Sezione segnala lāopportunitaĢ di modificare alcune disposizioni contenute nello schema in coerenza con le finalitaĢ di flessibilitaĢ, di semplificazione e di chiarezza perseguite attraverso la nuova normativa, noncheĢ di emendare alcune locuzioni cosiĢ da favorire una maggiore precisione e una piena intelligibilitaĢ funzionali allāimmediata attuazione.
Le osservazioni sia di forma che di sostanza sono svolte in relazione a ciascuna singola disposizione dello schema, al fine di renderne piuĢ agevole lāeventuale recepimento.
Articolo 1
Lāarticolo 1 precisa il significato dei termini piuĢ ricorrenti nel regolamento con le finalitaĢ dichiarate di concisione e fluiditaĢ espressiva ma anche di chiarezza espositiva, trattandosi di termini con [#OMISSIS#] tecnica specifica, di una certa complessitaĢ e utilizzati con un massiccio ricorso agli acronimi.
Con riguardo alla lettera c), che definisce cosa si intende per āSistema del Trattato sullāAntartideā, il Consiglio suggerisce lāopportunitaĢ, proprio ai fini di maggiore chiarezza espositiva, del richiamo espresso delle tre Convenzioni āancillariā rispetto al Trattato del 1959, ovvero: la Convenzione di Londra sulla salvaguardia delle foche antartiche (1972), la Convenzione di Canberra sulla salvaguardia delle risorse marine dellāAntartide (1980), il Protocollo ambientale di Madrid (1991).
Articolo 2
Lāarticolo 2 reca la disciplina del āProgramma nazionale di ricerche in Antartideā, prevedendone lāelaborazione da parte della CSNA, lāapprovazione con decreto del Ministro e i contenuti.
Con riguardo al comma 1 si afferma che lāapprovazione del PNRA avviene con decreto del Ministro āin coerenza anche con il Programma nazionale delle ricerche e con specifici indirizziā.
Si suggerisce di chiarire meglio in cosa consistono e che forma giuridica assumono gli āspecifici indirizziā che vanno considerati ai fini della approvazione (e, presumibilmente, ancor prima, dellāelaborazione) del Piano.
Al comma 2 si afferma che āil PNRA eĢ articolato su base triennale e puoĢ essere aggiornato annualmenteā. Sarebbe opportuno specificare quale eĢ lāatto attraverso il quale avviene il predetto aggiornamento, e in particolare se sia necessario un nuovo decreto ministeriale che integri quello di approvazione del Piano con [#OMISSIS#] triennale. Al riguardo, la Sezione evidenzia che risponderebbe maggiormente alle esigenze di flessibilitaĢ uno strumento con unĀ iterĀ piuĢ snello di quello previsto per lāapprovazione del PNRA.
Il comma 3 disciplina le AEA, cioeĢ le Azioni esecutive annuali, cui eĢ dedicata unāapposita sezione del PNRA, modificando la denominazione dei precedenti PEA onde evitare confusioni sotto il profilo terminologico, sebbene rimangono immutati la natura e i contenuti. Si chiede di chiarire quale sia il significato dellāinciso ātra lāaltroā che sembra attribuire allāelenco dei contenuti delle AEA carattere esemplificativo e non esaustivo. Qualora il detto inciso non rispondesse ad alcuna specifica finalitaĢ, se ne suggerisce la soppressione in quanto non contribuisce alla chiarezza della disciplina della materia.
Infine lāarticolo 2, pur essendo rubricato āProgramma nazionale di ricerche in Antartideā, contiene negli ultimi due commi la disciplina di attivitaĢ che chiaramente esulano dallo stesso: in particolare, il comma 5 prevede la possibilitaĢ per il Ministero di promuovere, previo parere della CSNA e in accordo con i soggetti attuatori, il supporto a specifiche attivitaĢ in coerenza con gli obiettivi strategici del PNRA, mentre il successivo comma 6 disciplina le spedizioni o attivitaĢ sullāAntartide non comprese nel PNRA, prevedendo lāautorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell’universitaĢ e della ricerca.
Ad avviso del Consiglio, sempre in considerazione delle dichiarate finalitaĢ di riordino, di semplificazione e di fluiditaĢ della disciplina della materiaĀ de qua, sarebbe opportuno che le suddette attivitaĢ ā non comprese nel PNRA e assoggettate a un differente regime quanto ad iniziativa, ad autorizzazione e a controllo rispetto a quelle incluse nel Programma ā siano disciplinate in un articolo ad esse specificamente dedicato, rubricato con una locuzione del tipo āAttivitaĢ non comprese nel PNRAā.
Articolo 3
Il comma 2 dellāarticolo 3 dispone che āCon decreto del Ministero eĢ ripartito lo stanziamento annuale per il PNRA di cui allāarticolo 8 tra i soggetti attuatori di cui allāarticolo 5, sulla base delle quote previste dal PNRA approvato e dalle AEA, per lāanno di riferimentoā.
Sotto il profilo delĀ draftingĀ si evidenzia che nellāultimo alinea ādalleā AEA deve essere corretto in ādelleā AEA.
Si chiede di eliminare, o almeno di chiarire lāutilitaĢ dellāinciso āper lāanno di riferimentoā, in considerazione del fatto che il decreto di cui al comma 2 ha giaĢ come specifico oggetto il riparto dello stanziamento annuale.
In particolare, eĢ opportuno comprendere se tale inciso ha la funzione di evitare che lo stanziamento annuale possa estendersi anche ad annualitaĢ successive, nel caso che le attivitaĢ finanziate non si siano concluse (a maggior ragione se lo si dovesse intendere come riferito alle sole AEA che hanno strutturalmente [#OMISSIS#] annuale).
Il comma 4 prevede che āCon il decreto di cui al comma 2 sono definite le modalitaĢ di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse per il funzionamento del PNRAā.
In primo luogo, si rileva come lāattivitaĢ di monitoraggio alla quale si riferisce la citata disposizione riguardi la spesa, essendo invece quella di monitoraggio dei risultati disciplinata dal successivo art. 6, comma 2 lettera d), e demandata al CNR. In tal senso si suggerisce un raccordo tra le due disposizioni ai fini della maggiore intellegibilitaĢ del testo.
In secondo luogo, il tenore letterale della norma sembra imporre che ogni anno il Ministro, con lāadozione del decreto di cui al comma 2, (ri)definisca ogni volta anche le modalitaĢ di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse. Ad avviso della Sezione, tale previsione non appare in linea neĢ con lāobiettivo di semplificazione, neĢ con quello di rendere il regolamento in questione laĀ sedesĀ della disciplina completa ed esaustiva del PNRA, in quanto affida a un ulteriore decreto a cadenza annuale la definizione delle āmodalitaĢ di gestione, rendicontazione, monitoraggio, erogazione e controllo delle risorse per il funzionamento del PNRAā che ben avrebbe potuto e dovuto essere contenuta in termini generali nel presente provvedimento, salvo poi demandare al decreto annuale la previsione di specifiche previsioni connesse alle peculiaritaĢ del singolo stanziamento.
Tale previsione non appare coerente neĢ con il secondo alinea dello stesso comma 4, che riconosce al Ministero un potere generalizzato di richiedere a ciascuno dei soggetti attuatori atti, informazioni e dati necessari alle suddette attivitaĢ, neĢ con la lettera c) del comma 5, che attribuisce al Ministro, in via generale e non a cadenza annuale, lāemanazione di ādirettive e disposizioni per lāattuazione e il controllo del PNRAā. Si raccomanda, pertanto, la competente amministrazione di integrare lo schema in oggetto con le previsioni generali in parola.
Articolo 4
Il comma 4 al secondo alinea stabilisce che āI componenti della CSNA durano in carica quattro anni, rinnovabiliā.
Il Consiglio suggerisce di prevedere un limite alla rinnovabilitaĢ dellāincarico, aggiungendo ad esempio le parole: āper un ulteriore quadriennioā, ovvero comunque di stabilire un termine massimo anche superiore, in tal caso evidenziando la specificitaĢ dellāesperienza richiesta per far parte della CSNA e delle competenze nelle āzone polariā che limitano la platea dei componenti.
Quanto ai compiti attribuiti della CSNA ed elencati al comma 8, questo Consiglio suggerisce di coordinare la lettera āb) elaborare e proporre al Ministro gli aggiornamenti annuali del PNRAā con il comma 2 dellāarticolo 2, che pure prevede gli aggiornamenti annuali.
Il comma 9 al secondo alinea stabilisce che āAgli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell’ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblicaā.
La Sezione ritiene opportuno coordinare il predetto comma con lāart. 6, comma 5, che disciplina il riparto delle spese del personale tra amministrazioni, enti partecipanti e fondi destinati al PNRA ed esprime delle perplessitaĢ sulla prevista esclusione dei rimborsi per soggetti privati, laddove lāattivitaĢ di questi ultimi sia funzionale allāattuazione dei compiti attribuiti alla CSNA. Si eĢ ben consapevoli che la legge non prevede ulteriori nuovi oneri, ma tali missioni ben potrebbero essere rimborsate nellāambito dei bilanci giaĢ esistenti degli enti competenti, risparmiando magari su altre voci e comunque senza alcun aggravio di spesa ulteriore derivante dalla normativa in esame.
Articolo 5
Il comma 2 prevede che la convenzione che disciplina āle modalitaĢ e i terminiā del rapporto con i soggetti attuatori eĢ adottata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dellāeconomia e delle finanze, sentita la CSNA. Considerata la possibilitaĢ di aggiornamento annuale della suddetta convenzione di durata decennale sarebbe opportuno, ad avviso del Consiglio, specificare se lāaggiornamento deve avvenire nelle stesse forme dellāadozione ovvero in una forma semplificata.
Articolo 6
Il comma 2, lettera d), concernente il compito del CNR di āmonitorare lo stato dāattuazione del PNRA e definire gli eventuali interventi correttiviā, in unāottica di semplificazione e di chiarificazione della disciplina della materia dovrebbe essere coordinato con lāarticolo 3, comma 4, secondo le osservazioni giaĢ svolte in relazione alla tale ultima norma, evidenziando le finalitaĢ diverse dellāattivitaĢ di monitoraggio, in un caso relativo ai risultati e nellāaltro relativo alla spesa.
Il comma 2, lettera e), disciplina lāacquisizione e lāorganizzazione in unāapposita banca dati pubblica, in accordo con la competente Direzione generale del Ministero, dei risultati delle attivitaĢ scientifiche e tecnologiche, unitamente ai parametri di congruitaĢ e qualitaĢ dei risultati, ai fini della predisposizione degli elementi da sottoporre al sistema nazionale di valutazione della ricerca.
In relazione a detta previsione, la Sezione suggerisce di valutare lāopportunitaĢ di inserire un esplicito riferimento alla possibilitaĢ dellāaccesso gratuito eĀ on lineĀ ai risultati inseriti nella banca dati in questione, quando i risultati delle ricerche diventino oggetto di pubblicazioni scientifiche, sottoposte alle valutazioni di cui al medesimo comma, fatti salvi gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela di tali dati e le esenzioni dallāaccesso di parti delle ricerche, laddove cioĢ potesse compromettere il raggiungimento degli obiettivi.
La Sezione, infine, evidenzia lāopportunitaĢ di aggiungere al comma 6 una lettera f) al fine di prevedere il ricorso a strumenti di comunicazione istituzionale e di divulgazione, anche con finalitaĢ didattiche, dei risultati conseguiti attraverso le attivitaĢ svolte in attuazione del PNRA.
Appare, infine, necessario un coordinamento tra il comma 5, concernente la ripartizione delle spese del personale delle amministrazioni e degli enti partecipanti alle attivitaĢ di laboratorio e alle campagne antartiche dellāENEA, del CNR e dellāOGS e le spese relative alle missioni in Italia e allāestero e allāaffidamento allāesterno di attivitaĢ non rientranti nella competenza dei soggetti operativi attuatori (ENEA e OGS) con lāart. 3, comma 2, che disciplina il decreto di ripartizione dello stanziamento annuale tra i soggetti attuatori.
In particolare, appare opportuno raccordare le citate disposizioni evidenziando che il riparto delle spese di cui al comma 5 dellāart. 6 deve sempre avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale di cui al citato comma 2 dellāart. 3.
Sugli articoli 7, 8 e 9 non vi sono osservazioni.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Sezione esprime il parere nei termini indicati.
nei sensi suesposti eĢ il parere della Sezione.
L’ESTENSORE Marina [#OMISSIS#]
P.Q.M.
IL SEGRETARIO A.[#OMISSIS#] C.giglio
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] Carbone

