Con sentenza del 18 gennaio 2023, n. 629, il Consiglio di Stato, Sez. II, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che l’UniversitĂ appellante avesse legittimamente adottato una sanzione disciplinare, nei confronti di un ricercatore, per essere questi venuto meno ai propri doveri d’ufficio correlati alla didattica e alla ricerca, individuati dal d.p.r n. 382/90 e dalla legge n. 240/2010.
Secondo il Giudice amministrativo di secondo grado, infatti, gli elementi posti alla base del provvedimento disciplinare impugnato concernono ”il fatto (sostanzialmente non controverso) che l’odierno appellato non ha svolto per un arco temporale di quasi dieci anni attivitĂ didattica di tipo frontale, nĂ© attivitĂ didattica integrativa, in contrasto con quanto espressamente previsto dal Regolamento di Ateneo.Se […] il mancato espletamento dei corsi di insegnamento non può essere imputato – al ricercatore appellato – essendo da attribuire alla mancanza di studenti, il mancato svolgimento di esercitazioni o di altra attivitĂ didattica integrativa comporta una sicura violazione dei doveri d’istituto […] e giustifica l’irrogazione della sanzione disciplinare contestata, in quanto il ricercatore ha percepito la retribuzione connessa al suo status di ricercatore, senza svolgere in realtĂ per un arco di tempo considerevole alcuna attivitĂ didattica (nĂ© di tipo frontale, nĂ© di natura integrativa)”.
Inoltre, secondo il Consiglio di Stato, il provvedimento è legittimo alla luce della ”scarsa attivitĂ di ricerca svolta dal ricercatore nell’arco temporale di quasi dieci anni”. Infatti, ”l’obbligo dei ricercatori universitari di svolgere attivitĂ di ricerca trova il suo fondamento normativo nell’art. 32 del d.P.R. n. 382/1980 e nell’art. 6, comma 3, della l. n. 240/2010”. Orbene, ”risulta non controverso che l’appellato non ha effettuato alcuna pubblicazione nell’arco temporale compreso tra il -OMISSIS- e, solo con riferimento -OMISSIS- ha comprovato la pubblicazione di due brevi monografie”. Alla luce di ciò, prosegue il Giudice amministrativo, ”appare quindi fondato il giudizio formulato dal Collegio di disciplina che ha ritenuto la produzione scientifica dell’appellato sintomatica di un’attivitĂ professionale discontinua”.

