Con sentenza n. 2571 del 18 marzo 2024, il Consiglio di Stato è stato chiamato ad esprimersi sull’asserita superiorità dell’abilitazione scientifica nazionale rispetto all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria.
Al riguardo, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che non può apoditticamente affermarsi una presunta equiparabilità di un titolo rispetto ad un altro soltanto perché l’ambito di studi è il medesimo ovvero una presunta superiorità di un titolo rispetto ad un altro solo perché i destinatari dell’insegnamento appartengono ad un livello di studi diverso (studenti di scuola secondaria e studenti universitari) e progressivamente superiore (quello universitario).
L’abilitazione scientifica nazionale e l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria rispondono, difatti, a differenti finalità formative e originano essi stessi da specifici percorsi formativi e da differenti specializzazioni, appunto per soddisfare beni-interessi diversi e tutti meritevoli di apposita considerazione.
Con questa motivazione, il Collegio ha confermato la sentenza del TAR Lazio osservando che non risulta affetto da alcuna illegittimità , né illogicità , ma risulta anzi pienamente rispondente alle esigenze organizzative e funzionali programmate, il bando di concorso che impedisce ai candidati, privi dell’abilitazione all’insegnamento, di partecipare alla procedura comparativa finalizzata al reclutamento di personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado.

