Violazione dei canoni di proporzionalitĂ e ragionevolezza, ravvisabili nel bando di concorso nella parte in cui impone, ai candidati vincitori, un onere di monitoraggio quotidiano dellâalbo presso gli uffici dellâuniversitĂ al fine di verificare lâavvenuta pubblicazione delle graduatorie, e nellâassegnazione di un termine eccessivamente ristretto per la presentazione della domanda dâiscrizione, decorrente da un evento temporale incerto.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2013, n. 1994
Dottorato di ricerca-Bando di concorso-Iscrizione dottorato-Termini
N. 01994/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00612/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 612 del 2009, proposto dallâUniversitĂ degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, in persona del rettore in carica, rappresentata e difesa dallâAvvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;Â
contro
la signora [#OMISSIS#] De Magistris, rappresentata e difesa dallâavv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], in Roma, V. P.A. Micheli, 49;Â
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE II, n. 1556/2008, resa tra le parti, concernente ammissione a corso di dottorato di ricerca;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2013 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi, per le parti, lâavvocato dello Stato Grumetto e lâavvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per la Campania accoglieva (a spese compensate) il ricorso n. 664 del 2007, proposto dalla signora [#OMISSIS#] De Magistris avverso i seguenti atti:
(i) il provvedimento n. 1770 del 9 gennaio 2007 della 1° Ripartizione dellâUniversitĂ degli Studi di Napoli [#OMISSIS#] II, col quale la ricorrente era stata dichiarata decaduta dalla partecipazione al corso di dottorato di ricerca in âScienza dellâalimentazione e della nutrizioneâ (XXII ciclo), a motivo della presentazione tardiva dellâistanza di iscrizione (in data 3 gennaio 2007), oltre il termine di dieci giorni dallâaffissione allâalbo (avvenuta il 4 dicembre 2006) del decreto di approvazione degli atti del concorso per lâaccesso al corso in questione (al cui esito la ricorrente era risultata vincitrice, classificandosi al quarto posto della graduatoria);
(ii) il bando di concorso (emanato con decreto rettorale n. 2945 dellâ1 agosto 2006 e pubblicato in G.U., 4° Serie speciale, n. 60 dellâ8 agosto 2006), nella parte in cui, allâart. 8, determinava le modalitĂ per lâammissione al corso di dottorato di ricerca.
Il T.a.r. basava la pronuncia di accoglimento sul rilievo della violazione dei canoni di proporzionalitĂ e ragionevolezza, ravvisabile nellâimposizione, ai candidati vincitori, di un onere di monitoraggio quotidiano dellâalbo presso gli uffici dellâUniversitĂ per verificare lâavvenuta pubblicazione delle graduatorie, e nellâassegnazione di un termine eccessivamente ristretto per la presentazione della domanda dâiscrizione, decorrente da un evento temporale incerto.
2. Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente UniversitĂ , assumendo la ragionevolezza della contestata previsione del bando, in quanto lâonere di diligenza da esso imposto ai concorrenti non poteva ritenersi eccessivo ed era giustificato da esigenze di certezza nellâorganizzazione dei corsi di dottorato, con conseguente erroneitĂ della pronuncia annullatoria cui era pervenuto il T.a.r.
3. Costituendosi in giudizio, lâappellata contestava la fondatezza dellâappello, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
4. La difesa dellâappellata, nella memoria del 18 dicembre 2012, dichiarava che questâultima, nelle more, aveva conseguito il titolo di dottore di ricerca per il XXII ciclo, superando lâesame il 3 febbraio 2010 dopo essere stata ammessa al corso con riserva sulla base della sentenza di primo grado; chiedeva dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere alla luce della disposizione di cui allâart. 4, comma 2-bis, d.-l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che prevede la sanatoria per i titoli di abilitazione professionale conseguiti in esito allâammissione con riserva sulla base di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, invocandone lâapplicazione analogica.
Indi, allâudienza pubblica del 29 gennaio 2013, la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Premesso che non può farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto il citato art. 4, comma 2-bis d.-l. n. 115 del 2005 è una norma eccezionale, di stretta interpretazione, e non può dunque estesa in via analogica a fattispecie non espressamente contemplate dalla legge, si osserva che lâappello è infondato.
Deve, invero, convenirsi con il T.a.r., che lâart. 8 del bando di concorso â nella parte in cui prevedeva che i concorrenti, i quale avessero superato le prove di ammissione al corso di dottorato di ricerca, erano tenuti a presentare, âa pena di decadenzaâ, una domanda di iscrizione entro il termine di dieci giorni decorrente dallâaffissione del decreto rettorale di approvazione delle graduatorie allâalbo ufficiale dellâateneo (nella sede centrale, corso [#OMISSIS#] I, 40-bis, Napoli, e nel Palazzo degli Uffici, via [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cortese, 29, Napoli), e che âtale affissione rappresenterĂ notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsualiâ â ha introdotto una modalitĂ procedimentale, la quale, per il termine ridotto (di soli dieci giorni) e per lâincertezza del dies a quo, la cui conoscenza implicava la necessitĂ di un monitoraggio continuo dellâalbo ufficiale dellâUniversitĂ , si è risolta nellâimposizione, a carico dei concorrenti vincitori delle prove di selezione, di una condizione gravosa e sproporzionata per lâammissione al corso.
La tendenziale inesigibilitĂ dellâonere di diligenza posto a carico dei concorrenti per venire a conoscenza della data di decorrenza del termine, alquanto breve, di presentazione della domanda, risulta manifesta con riguardo ai concorrenti, i quali â come lâoriginaria ricorrente che allâepoca stava seguendo il corso di allievo ufficiale per il conseguimento della nomina di tenente dellâArma dei Carabinieri (quale ausiliario del ruolo tecnico-logistico specialitĂ di medicina), con sede di servizio in Roma â, per ragioni di studio o lavorative, erano oggettivamente impossibiliti a monitorare in modo continuo lâalbo ufficiale presso le indicate sedi dellâUniversitĂ .
Lâimposizione di siffatto onere non appare, pertanto, frutto di un contemperamento ragionevole degli interessi in conflitto: per un verso, dellâesigenza organizzativa dellâAmministrazione di garantire lo spedito svolgimento del corso di dottorato in questione e, per altro verso, dellâesigenza di preservare lâeffettivitĂ del diritto alla partecipazione al corso, in condizioni di paritĂ , ai concorrenti usciti vittoriosi dalle prove selettive.
Il T.a.r., dunque, a ragione ha ritenuto violato i principi di buona amministrazione, di proporzionalitĂ , di adeguatezza allo scopo e di non aggravamento, che devono informare lâazione amministrativa.
NĂŠ, come altrettanto puntualmente rilevato nellâappellata sentenza, la possibilitĂ di una tempestiva conoscenza dellâaffissione del decreto di approvazione della graduatoria poteva ritenersi effettiva, per la prevista pubblicazione sul sito ufficiale dellâateneo, in quanto:
– tale forma di pubblicazione non era dallâart. 8 del bando contemplata come notifica ufficiale, idonea a far decorrere il termine di presentazione della domanda di iscrizione, che era costituita esclusivamente dallâaffissione allâalbo;
– allâepoca la disponibilitĂ di strumenti di connessione informatica non era ancora capillarmente diffusa;
– non risulta, comunque, provato, se e quando il decreto rettorale di approvazione della graduatoria sia stato pubblicato sul sito dellâUniversitĂ .
Per le esposte ragioni lâappello è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.
6. Le spese del secondo grado di causa, come liquidate nella parte dispositiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sullâappello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 612 del 2009), lo respinge e, per lâeffetto, conferma lâimpugnata sentenza; condanna lâAmministrazione appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nellâimporto complessivo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2013 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] Meschino, Consigliere
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/04/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

