TAR Lazio, Sez. III quater, 14 giugno 2024, n. 12104

E' necessario che il provvedimento del Ministero della Salute che esclude l'automatico riconoscimento di titolo per l'esercizio di professioni dell'area medica ottenuto in Paese extracomunitario sia motivato

Data Documento: 2024-06-14
AutoritĂ  Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento con cui il Ministero, della salute, rifiutando il riconoscimento automatico del titolo di studio per l’esercizio di una professione sanitaria ottenuto in Paese extra-UE, non descrive le differenze tra il percorso di studio straniero e quello italiano e non enuncia le ragioni per le quali è stato deciso di prescrivere le misure compensative per il riconoscimento del titolo.

Contenuto sentenza

N. 12104/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10805/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13874 del 2016, proposto:
dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] in Roma, via Portuense, 104;
da [#OMISSIS#] Manca, rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], domiciliata presso la Segreteria del TAR del Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’ Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento del bando con il quale è stato indetto il concorso pubblico per il reclutamento di n. 130 unitĂ  di personale di ruolo (profilo professionale: funzionario architetto) da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dei beni e delle attivitĂ  culturali e del turismo e del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2024 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 

1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica la parte ricorrente esponeva:

– che l’art. 1, co. 328, L. n. 208/2015 aveva autorizzato l’assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attivitĂ  culturali e del turismo di n. 500 funzionari, da inquadrare (nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171) nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell’arte;

– che, con decreto interministeriale del 15.04.2016, era stata definita la disciplina della relativa procedura di selezione;

– che, in data 19.05.2016, era stato approvato il bando di concorso per il profilo professionale di “Funzionario Architetto”;

– che, con particolare riferimento a quest’ultimo profilo, sia il citato decreto che il bando conseguente prevedevano, quali requisiti di ammissione, oltre alla laurea ed all’abilitazione professionale, il possesso del “diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale”.

2. Tanto premesso, la parte ricorrente impugnava il bando suddetto sulla base dei seguenti motivi di ricorso: «Violazione e/o falsa applicazione del d.p.r. n°487/1994, del d.p.r. n°70/2013, nonché delle norme di cui al CCNL comparto ministeri; la violazione dei principi generali portati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione, apoditticità, illogicità ed ingiustizia manifesta, sviamento».

2.1. Affermava la parte ricorrente che la previsione degli ulteriori requisiti, consistenti nel “diploma di specializzazione” o “dottorato di ricerca” o “master universitario di secondo livello”, si pone in contrasto con l’art. 2, co. 6, D.P.R. n. 487/1994 (“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalitĂ  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”), secondo cui «Per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea».

Evidenziava inoltre che, anche ai sensi dell’art. 4 D.P.R. n. 70/2013, il titolo di studio richiesto ai fini del reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni pubbliche è il diploma di laurea e che analoga disposizione si rinviene anche nel CCNL del comparto Ministeri.

Deduceva comunque che l’amministrazione non aveva in alcun modo motivato la propria scelta, limitandosi a prevedere i requisiti aggiuntivi, senza giustificare le ragioni per le quali introdurre titoli ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti.

2.2. Denunciava la violazione di norme e principi anche di rango e fonte comunitaria, rilevando, in particolare, la violazione del principio di proporzionalitĂ  dell’azione amministrativa.

Deduceva che, nel caso in esame, l’amministrazione aveva adottato misure che incidevano in modo sproporzionato sui diritti dei cittadini.

2.3. Censurava i provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della violazione degli artt. 49 ss. del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi.

Evidenziava che l’esercizio di professioni regolamentate in ambito europeo è disciplinato dal D. Lgs. n. 206/2007, emanato in attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e della direttiva 2006/100/CE, in materia di libera circolazione delle persone, applicabile ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea.

Sosteneva che tale normativa esclude che l’esercizio della professione, in regime sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, possa essere limitato dal mancato conseguimento di ulteriori titoli (non previsti dalla conferente normativa), come quelli richiesti in forza degli atti impugnati.

3. Con atto di costituzione ex art. 48 c.p.a., notificato in data 06.12.2016 e depositato in data 12.12.2016, la parte ricorrente – premesso che le amministrazioni resistenti avevano proposto, in data 13.10.2016, opposizione al ricorso straordinario – insisteva nelle suddette argomentazioni e conclusioni e chiedeva la sospensione cautelare degli atti impugnati.

4. Con atto depositato in data 25.02.2017, si costituivano in giudizio il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, al fine di resistere al ricorso.

5. Con ordinanza in data 01/03.03.2017, il Tribunale, considerato che il concorso si trovava in fase ormai avanzata e che il ricorrente non risultava incluso tra i concorrenti che avevano superato le prove preselettive, rigettava la domanda cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per il suo accoglimento, sotto il profilo del danno grave ed irreparabile.

6. Con memoria depositata in data 24.02.2024, la parte ricorrente insisteva nelle proprie argomentazioni e conclusioni.

7. Alla pubblica udienza del 30.04.2024, il ricorso veniva discusso – come da verbale – e trattenuto per la decisione.

8. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Ritiene infatti il Collegio di poter condividere l’orientamento giurisprudenziale espresso, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, dalla giurisprudenza di seguito riportata.

«La controversia ha ad oggetto l’esclusione dell’odierna appellante dal concorso pubblico per l’assunzione di 500 funzionari da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1. (…)

In particolare, il bando prevedeva la necessità di un “diploma di specializzazione, o dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello di durata biennale” o di un titolo equipollente/equivalente nella disciplina di riferimento. (…)

In generale deve essere confermato il principio piĂą volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce “in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalitĂ  e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire.” (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494).

In altre parole, quella che l’amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni.

Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che: “in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà” (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

Tanto precisato, nella peculiare vicenda all’attenzione del Collegio, i criteri del bando impugnati non risultano in parte qua proporzionali rispetto all’oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravositĂ  rispetto all’interesse pubblico perseguito.

In particolare, per quel che rileva in questa sede, non risulta giustificata la pretesa titolarità di titoli ulteriori rispetto al diploma di laurea (…).

(…) l’eccessività, e dunque l’illegittimità, dei criteri impugnati rispetto al fine da perseguire emerge da più fattori.

In primo luogo, in generale deve ricordarsi che il Testo Unico dei pubblici concorsi, all’articolo 2, comma 6, prevede che “Per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea”.

Secondariamente, in riferimento allo specifico concorso oggetto di causa, tramite l’accordo siglato in sede sindacale nel 2010 – propedeutico all’emanazione dei bandi di concorso, quale quello oggetto del presente giudizio – lo stesso Ministero aveva convenuto che per accedere ai concorsi dallo stesso indetti, i candidati dovevano essere in possesso del diploma di laurea magistrale (o di vecchio ordinamento) coerente con le professionalitĂ  specifiche.

Appare dunque ingiustificata la successiva previsione in sede di indizione del concorso di ulteriori requisiti, quali quelli censurati nel presente giudizio, potendosi procedere all’innalzamento dei titoli di studio richiesti per l’accesso alla professione con norma primaria.

Inoltre, la scelta di prevedere ulteriori titoli, rispetto a quello del solo diploma di laurea, nel caso di specie, non può ritenersi giustificata dal peculiare contesto nel quale è stato indetto il bando oggetto di causa. (…)

Invero, la necessità di derogare ai vincoli di assunzione dettati da misure rigoriste di natura finanziaria, al fine di far fronte all’urgente bisogno di intervenire nel settore di riferimento, non pare possa ragionevolmente giustificare l’aggravamento dei criteri di ammissione al concorso, i quali devono invece essere predisposti in vista dei requisiti culturali e di professionalità richiesti dal ruolo da ricoprire, indipendentemente dal contesto economico finanziario che caratterizza l’epoca di indizione del concorso. (…)

In definitiva (…) deve annullarsi in parte qua il bando di concorso ed il relativo decreto interministeriale presupposto n. 204/2016, con conseguente illegittimità dell’esclusione dalla partecipazione al concorso (…)» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 535 del 22.01.2020).

9. Pertanto, aderendo al suddetto precedente, risulta fondato il primo motivo di ricorso, con la conseguenza che i motivi residui possono considerarsi assorbiti.

Deve pertanto essere annullato il bando di concorso del 19.05.2016, indetto per il profilo professionale di “Funzionario Architetto”.

10. La natura pubblicistica di una delle parti ricorrenti, e quindi la circostanza che la controversia interessa – almeno in parte – enti pubblici, giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla gli atti impugnati, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ  amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] Mangia, Presidente

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Cayro, Referendario

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore