Il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo (nel quale il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi) in quanto il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua ‘mobilità’ in àmbito nazionale che per lo studente proveniente da università straniere, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in àmbito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo.
TAR Lazio, Sez. III, 27 agosto 2024, n. 15883
Il merito accademico vale più del punteggio ai test ai fini della mobilità a medicina
15953/2024 REG.PROV.COLL.
15883/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13494 del 2018, proposto da Victor Accardo, rappresentato e difeso, inizialmente dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e successivamente dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per
la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presenta ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, volta al riconoscimento del proprio titolo di formazione professionale conseguito in Spagna, Paese membro dell’Unione Europea, e richiesto ai fini dell’esercizio della professione di “Docente di Scuola Secondaria di primo e secondo grado” e per l’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso, anche tramite nomina di un commissario ad acta nonché per il risarcimento del danno subito dal ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2024 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione depositata in giudizio con la quale è stato segnalato che la parte ricorrente non ha più interesse alla definizione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Ritenuto che il Collegio debba prendere atto di quanto sopra e che le spese di lite possano essere compensate considerando la natura della controversia e la soluzione in [#OMISSIS#].
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano [#OMISSIS#], Presidente FF
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

