Docenza a contratto e obblighi contrattuali: ad impossibilia nemo tenetur?

01 Agosto 2025

Il Collegio, con pronuncia n. 6797 del 31 luglio 2025, si è pronunciato su un interessante caso riguardante lo scioglimento del contratto dell’incarico di docenza e l’annullamento, in autotutela, del provvedimento di ammissione alla procedura di selezione dell’incarico di docenza per l’anno accademico successivo.

La vicenda riguarda un docente a contratto che, risultato vincitore della procedura selettiva, veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazioni con l’esterno. Il docente, che non riusciva  così a procedere per tempo alla verbalizzazione degli esami e a comunicare al Dipartimento la propria impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, riceveva comunicazione di risoluzione del contratto per inadempimento e veniva successivamente escluso dal concorso per l’attribuzione del medesimo insegnamento.

Differentemente dal TAR, che riteneva sussistente l’inadempimento contrattuale del docente e di conseguenza la risoluzione del contratto, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello del docente per le seguenti ragioni.

E’ stato anzitutto sottolineato che la misura cautelare, comportando il divieto di comunicazioni con l’esterno, rendeva impossibile non solo procedere alla verbalizzazione ma anche informare l’amministrazione, che comunque  era già pienamente a conoscenza della situazione e aveva già adottato misure organizzative sostitutive per assicurare la continuità didattica.

Il Collegio, inoltre, ha rilevato che, in primo luogo, il contratto non prevedeva la risoluzione automatica per mancata verbalizzazione, essendo la clausola risolutiva espressa limitata alla violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici; in secondo luogo che anche in presenza di clausola risolutiva, sarebbe stato necessario verificare l’imputabilità soggettiva dell’inadempimento, che nel caso di specie doveva essere invece esclusa.

 

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