Laddove il regolamento dâateneo delle missioni preveda espressamente che ciascuna missione debba essere preventivamente autorizzata a domanda dellâinteressato, con verifica della copertura della spesa, e che lâautorizzazione debba risultare da apposito provvedimento emanato da uno dei soggetti titolati allâautorizzazione (nel caso di specie, il Preside per le facoltĂ o il Direttore di dipartimento), lâassenza del provvedimento autorizzatorio rende le spese inerenti a missioni non autorizzate non suscettibili di rimborso.
TAR Lazio, Roma, sez. III, 8 aprile 2022, n. 4154
Preventiva autorizzazione delle missioni e rimborso delle spese.
Pubblicato il 08/04/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3107 del 2021, proposto da
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
[#OMISSIS#] Monti, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Trieste 87;
Ricorso in opposizione per l’annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo n. 488/2021 emesso dal Presidente del TAR Lazio -Terza Sezione il 13/02/2021 e pubblicato il 15/02/2021 ( R.G. n. 7255 del 2020), notificato mediante pec in data 17 febbraio 2021 avente ad oggetto il pagamento della somma di ⏠16.849,26, oltre interessi, spese legali ed accessori di legge noncheÌ per l’accertamento dell’insussistenza del diritto di credito azionato in via monitoria dal prof. [#OMISSIS#] Monti contro lâUniversitaÌ degli Studi di Roma La Sapienza, a titolo di rimborso di spese per missioni inerenti attivitaÌ di ricerca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Monti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il Consigliere [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Va premesso brevemente in fatto che [#OMISSIS#] Monti, quale professore ordinario dellâUniversitaÌ degli studi di Roma âLa Sapienza, con ricorso ex art. 118 C.P.A. chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 488/2021, pubblicato il 15/02/2021 (R.G. n. 7255/2020) depositato in data 18.03.2021, con il quale il Presidente di questa Sezione intimava alla UniversitaÌ il
pagamento di âŹ16.849,26, oltre al rimborso delle spese legali ed accessori, a titolo di rimborso di spese di missioni.
Con il ricorso in epigrafe, depositato il 18 marzo 2021, lâUniversitaÌ âLa Sapienzaâ di Roma proponeva opposizione al citato decreto ingiuntivo, poi depositando memoria difensiva il 10.6.2021; il resistente depositava memoria difensiva lâ11.6.201 a cui lâAteneo replicava con memoria prodotta il 22.6.2021 seguita da replica del resistente in del 23.6.2021.
1.2. Allâesito dellâUdienza pubblica del 14 luglio 2021 tenutasi in videoconferenza con modalitaÌ da remoto ex art. 84, d.l. n. 28/2020, con Ordinanda collegiale 21 luglio 2021, n. 8756 la Sezione ai fini del decidere sulla proposta opposizione disponeva lâacquisizione da parte dellâUniversitaÌ âLa Sapienzaâ di Roma, entro 90 (novanta) giorni dalla notifica ovvero dalla comunicazione, ove anteriore, della stessa Ordinanza, di documentati chiarimenti concernenti tutte le richieste di rimborso delle missioni contestate dallâAteneo, lâoggetto delle ricerche e il luogo delle stesse, evidenziando, in particolare, partitamente per ciascuna delle predette contestate missioni, se il luogo di svolgimento della missione coincida o meno con quello nel quale il prof. Monti era stato autorizzato ai sensi dellâart. 17, D.P.R. n. 382/1980 a dedicarsi ad esclusiva attivitaÌ di ricerca scientifica (Nanjiing Tech University, Repubblica Popolare Cinese) e se le spese rendicontate e portate a rimborso, sono incluse o meno nel novero delle spese rimborsabili sulla scorta della normativa di settore, facultando il resistente a produrre, entro lo stesso termine, chiarimenti e/o documentazione a supporto delle sue allegazioni.
Con la stessa Ordinanza veniva fissata per il 26 gennaio 2022 lâulteriore udienza di trattazione del merito .
1.3. LâUniversitaÌ adempiva al disposto incombente producendo il data 10 ottobre 2021 dettagliata relazione di chiarimenti. Il resistente produceva il 15 dicembre 2021 uno scambio di e- mail del 24 e 25 luglio 2017 tra il Prof. Monti ed il Prof. Valente.
1.4.In vista dellâUdienza pubblica di trattazione del merito entrambe le parti producevano memoria difensiva il 23 dicembre 2021 seguita da repliche del 4 gennaio 2022 da parte del prof. Monti resistente e del 5 gennaio 2022 da parte dellâUniversitaÌ ricorrente.
1.5. Alla pubblica Udienza del 26 gennaio 2022, udita la discussione dei procuratori delle parti indicati in verbale, la causa veniva trattenuta a sentenza.
2.Con il secondo motivo lâUniversitaÌ âLa Sapienzaâ di Roma in primo luogo avversa la tesi del resistente o creditore opposto prof. Monti secondo cui egli avrebbe diritto, in base â al regolamento missioni della Sapienza 2014, allora vigenteâ al rimborso delle spese anticipate durante le missioni svolte nel periodo dal 17 marzo 2017 al 24 ottobre 2018 assumendo genericamente di aver svolto esclusiva attivitaÌ di ricerca per conto dellâUniversitaÌ La Sapienza, âin Cina e verso altre sedi sul territorio nazionale ed esteroâ. Secondo lâAteneo tale asserzione del prof. Monti di essere stato autorizzato a svolgere attivitaÌ di ricerca in Cina e verso altre sedi in territorio nazionale ed estero dallâAteneo, ex art. 17 del DPR 382/80, con decreti rettorali n. 2160 prot. n. 62621 del 8.9.2016 e n.1419 prot. n. 46458 del 13.06.2017 sarebbe infondata, avendo i citati decreti autorizzato il resistente a svolgere attivitaÌ di ricerca solo presso la Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cinese.
2.1. Lâesame degli invocati decreti rettorali autorizzativi induce il Collegio a giudicare fondata la censura ora riassunta.
Invero, emerge dalla documentazione di causa che il Prof. Monti con i decreti rettorali n. 2160 prot. n. 62621 del 8.9.2016 e n.1419 prot. n. 46458 del 13.06.2017 (doc.3 produz. del ricorso e docc. n. 33 e 34 produz. resistente) era stato autorizzato a svolgere una ricerca specifica e ben determinata, anche nella sede universitaria, inerente allo âImpiego del bambuÌ strutturale nella realizzazione di costruzioni ecosostenibili presso la Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cineseâ durante il periodo dal 01.11.2016 al 31.10.2017 , poi prorogato dal 01.11.2017 al 31.01.2018.
Non risulta pertanto esatto lâassunto del resistente secondo cui egli avrebbe ricevuto dellâUniversitaÌ, titolo a svolgere attivitaÌ di ricerca in âin Cina e verso altre sedi sul territorio nazionale ed esteroâ, ma unicamente âpresso la Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cineseâ .
3. Con altra piuÌ radicale censura lâUniversitaÌ La Sapienza si duole che le missioni relativamente alle quali il resistente pretende il rimborso non siano state mai autorizzate dellâUniversitaÌ nella persona del titolare della potestaÌ autorizzatoria, che nel caso di specie, afferendo il prof. Monti al Dipartimento di Ingegneria, sarebbe il Direttore del dipartimento. Lâunica richiesta di autorizzazione in atti depositata al numero 35 del fascicolo del resistente, non eÌ controfirmata dal direttore del Dipartimento, unico soggetto allâinterno del Dipartimento universitario di afferenza del Monti competente a rilasciare lâautorizzazione, ai sensi del Regolamento Missioni – Disp. 4768/2014 prot. 70013 del 13 dicembre 2014, vigente allâepoca dei fatti (doc. 5 produz. ricorr.) che allâart 5, cosiÌ recita:
â1. La missione deve essere preventivamente autorizzata.
2. Lâautorizzazione alla missione eÌ concessa, previa verifica della copertura della spesa, a domanda dellâinteressato e deve risultare da apposito provvedimento (…)â.
Soggiunge inoltre lâAteneo opponente che lâart. 1, co. 4 del citato regolamento del 13.12.2014 individuando i soggetti titolari del potere di autorizzazione in parola sarebbero il Preside per le missioni richieste da Professori incardinati nelle FacoltaÌ universitarie e il Direttore per quelle richieste da professori afferenti a Dipartimenti.
3.1. Ad avviso del Collegio anche la sintetizzata censura eÌ fondata e va pertanto accolta, convenendo anticipare sin dâora che non eÌ stato depositato nel presente giudizio dal prof. Monti alcun provvedimento di autorizzazione delle pretese missioni, prescritto dallâart. 5, punto 2 del Regolamento sulle missioni approvato con Disp. 4768/2014 prot. 70013 del 13 dicembre 2014, constando infatti alla produzione del resistente del 31 maggio 2021, delle mere richieste di autorizzazione per generiche missioni â alcune delle quali si esamineranno a breve â recanti peraltro solo la data e non il numero di protocollo, aventi oggetti per lo piuÌ generici.
3.2. Riscontra in punto di diritto il Collegio anzitutto che risulta al doc. 5 della produzione della ricorrente UniversitaÌ il Regolamento di disciplina delle missioni, di cui alla disposizione 4768 del 13 dicembre 2014.
Lâart. 5 di tale articolato normativo dispone: â1. La missione deve essere preventivamente autorizzata.
2. Lâautorizzazione alla missione eÌ concessa, previa verifica della copertura della spesa, a domanda dellâinteressato e deve risultare da apposito provvedimento.(…)â.
Lâart 1 co. 4 del regolamento allâesame stabilisce che âI soggetti titolati allâautorizzazione dellâammissione sono:
a. per le FacoltaÌ: il Preside;
b. per i Dipartimenti, la Scuola Superiore degli Studi Avanzati, i Centri di Servizi, i Centri di Ricerca e Servizi, i Centri di Ricerca Interdipartimentali, il Centro Infosapienza, il Sistema Bibliotecario, il Polo Museale: il Direttore; (…).â
Orbene, dal combinato disposto dei riportati artt.1, co.4, lett. b) e 5, comma 1 (secondo cui la missione deve essere previamente autorizzata) e 2 (secondo cui lâautorizzazione, del resto in conformitaÌ a principi generalissimi del diritto amministrativo, deve essere autorizzata mediante adozione di provvedimento espresso), il prof. Monti resistente non puoÌ vantare alcun diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento di missioni non autorizzate, atteso che non ha fornito prova dellâintervenuta assunzione da parte del Direttore del Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica cui pacificamente afferisce, di provvedimenti autorizzativi di missioni.
3.3. Agli atti di causa infatti, constano unicamente le richieste di autorizzazione formulate dal prof. Monti allâAteneo, alle quali non hanno tuttavia fatto seguito provvedimenti espressi di autorizzazione a firma del Direttore del Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica cui egli afferisce e che a norma dellâart. 1, co. 4, lett. b) era lâunico organo competente a rilasciare lâautorizzazione espressa prescritta dallâart. 5, co. 2 del Regolamento delle missioni del 13.12.2014.
Ed invero, tutte le autoqualificate autorizzazioni, altro non sono che mere richieste di autorizzazioni, peraltro recanti solo la data e non il numero di protocollo, aventi oggetti per lo piuÌ generici, e sottoscritte dal prof. Monti nella sua doppia qualitaÌ, pare lecito arguire, di richiedente e titolare dei fondi.
Alla produzione del resistente del 31.5.2021 constano, tra gli altri:
– lâall. 1, titolato Richiesta di autorizzazione, redatta su carta intestata dellâUniversitaÌ di Roma La Sapienza in data 8.3.2017 a doppia firma del Prof. Monti, richiedente e titolare dei fondi, per âincontri scientifici, workshop e seminario ad Hong Kong, Roma, Kabul dal 12.3.2017 al 22.4.2017 su â Advances in structural enginneringâ e âSeismic safety of reinforced concrete infrasturucturesâ;
– lâall.2, titolato Richiesta di autorizzazione del 1.6.2017 per missione in Portogallo, Roma, Napoli, Pescara dal 16.6.2017 al 13.7.2017 per conferenza internazionale âopen sees daysâ, incontri scientifici, workshop ReLUIS;
– lâall. 3, titolato Richiesta di autorizzazione del 1.7.2017 per missione analoga dal 30.9.2017 al 21.10.2017 in Torino Porto (Portogallo), Roma, Napoli, Tirana;
– lâall. 4, titolato Richiesta di autorizzazione del 1.7.2017 per missione del 12.1.2018 per missione a Roma, Milano, Bologna per incontri scientifici, ReLUIS, Corso Sisma bonus. Orbene, giova ribadire che le suindicate e tutte le altre richieste di autorizzazione versate in atti, non sono che tali, ossia mere richieste non seguite dal relativo provvedimento espresso di autorizzazione alla missione, prescritto dallâart. 5, co. 2 del Regolamento delle missioni del 13.12.2014 e da adottarsi dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria strutturale e geotecnica che, ai sensi dellâart. 1, co. 4, lett. b), stesso Regolamento, era lâunico organo competente ad emettere il provvedimento espresso di rilascio dellâautorizzazione alla missione. 3.4. Da quanto osservato consegue le due scrutinate censure risultano fondate e vanno pertanto accolte, consentendo di accogliere il ricorso e, stante la loro portata dirimente, assorbono ogni altra questione, tenendo conto dell’ormai consolidato “principio della ragione piuÌ liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015 n. 5 noncheÌ Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014 n. 26242), che consente di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e considerato che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza [#OMISSIS#] (ex plurimis, per le affermazioni piuÌ risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle piuÌ recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663; Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021 n. 6209 e 18 luglio 2016n. 3176), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso (in tal senso, da ult. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 531).
4.Per completezza espositiva ritiene tuttavia il Collegio di scrutinare anche la terza censura svolta con il secondo motivo (o motivo B) del ricorso, secondo la quale, in estrema sintesi, il diritto al rimborso sarebbe escluso poicheÌ lâart. 2 del regolamento in disamina, ai fini che occupano richiede che le missioni e relative spese siano inerenti alla stessa ricerca e purcheÌ il luogo in cui si svolge la missione sia diverso da quello in cui il docente presta la sua attivitaÌ.
Secondo lâAteneo il Prof. Monti con i decreti rettorali n. 2160 prot. n. 62621 del 8.9.2016 e n.1419 prot. n. 46458 del 13.06.2017 (doc.3 produzione Ateneo e docc. n. 33 e 34 produzione resistente) era stato autorizzato a svolgere una ricerca inerente a âImpiego del bambuÌ strutturale nella realizzazione di costruzioni ecosostenibili presso la Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cineseâ durante il periodo dal 01.11.2016 al 31.10.2017, poi prorogato dal 01.11.2017 al 31.01.2018. Il Monti, pertanto, avrebbe potuto effettuare esclusivamente missioni inerenti la suddetta ricerca, mentre i rimborsi di cui eÌ causa afferiscono ad altri presunte attivitaÌ, non specificate o comunque non inerenti alla ricerca predetta. 5. Anche tale doglianza si presta a positiva considerazione e va per lâeffetto accolta.
Lâart. 2, comma 3 del Regolamento Missioni allâesame stabilisce che âLa missione puoÌ essere svolta anche dal personale docente in congedo o aspettativa che, ai sensi della vigente normativa nazionale e dei regolamenti interni dellâuniversitaÌ, puoÌ utilizzare fondi di ricerca purcheÌ le missioni siano inerenti la stessa ricerca e purcheÌ luogo in cui si svolge la missione sia diverso da quello in cui presta la sua attivitaÌ.â
Si eÌ piuÌ sopra chiarito che con gli invocati decreti rettorali lâattivitaÌ di ricerca del prof. Monti era circoscritta allâimpiego del bambuÌ nelle costruzioni ecosostenibili, attivitaÌ da svolgere solo presso la Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cinese.
Tuttavia le spese per cui il resistente ha presentato richiesta di rimborsi ineriscono ad attivitaÌ, non ben specificate o comunque afferiscono a missioni non rientranti nella autorizzata attivitaÌ di ricerca (limitata alla Nanjing Tech University Repubblica Popolare Cinese ed avente ad oggetto unicamente allâimpiego del bambuÌ nelle costruzioni ecosostenibili).
Tali sono infatti, esemplificamente, i rimborsi per le spese di seguito indicate della produzione del resistente del 21 aprile 2021.
Ai docc. 5,6, 7 il prof. Monti ha depositato copia di un biglietto aereo di andata del 24.3.2017 per la tratta Roma â Kabul, con scalo a Dubai e ritorno del 5.5.2017 con arrivo a Roma il 6.4.2017.
Ai docc. 8 e 10 figurano due bonifici dellâimporto di ⏠100,00 ciascuno, effettuati il 24.3.2017 e il 12.4.2017 a favore dellâAmbasciata dellâAfghanistan.
Al doc. 14 figura una copia per immagine di un estratto conto redatto dalla T….S.r.l.s. di Roma per un viaggio Nanjing â Roma del 16.6.2017 â 8.7.2017 per lâimporto di ⏠1.380,00.
Al doc. 24 consta analogo estratto conto redatto dalla medesima societaÌ il 24.11.2017 per viaggio âVoli Nanjingâ organizzato dalla Tourama by N…. del 15.1.2018 (presumibilmente di andata) al 10.2.2018 (presumibilmente ritorno) per lâimporto di ⏠1.790,00.
Al doc. 25 consta copia di un biglietto ferroviario Italo da Roma Termini a Milano centrale del 18 gennaio 2018 dellâimporto di ⏠39,00.
Al doc. 29 ci eÌ copia di un biglietto ferroviario Trenitalia Roma Termini – Bologna per il 19 aprile 2018, prima classe, dellâimporto di ⏠69,90.
Gli altri allegati consistono per lo piuÌ in titoli di viaggio senza specificazione alcuna di inerenza a missioni autorizzate.
Va infatti ribadito che il prof. Monti qui creditore opposto ovvero resistente, non ha offerto al Collegio prova alcuna che siffatte spese concernano lâattivitaÌ di ricerca per cui aveva richiesto di usufruire del congedo ex art 17 DPR 382/1980.
Dal che deriva che tali spese non sono suscettibili di rimborso.
6. In definitiva, la argomentata fondatezza di tutte e tre le censure articolate con il secondo motivo di ricorso eÌ ragione di accoglimento del gravame e con esso della spiegata opposizione al decreto ingiunti n. 488 del 2021 che va conseguentemente annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per lâeffetto annulla il Decreto ingiuntivo 15/02/2021, n. 488.
Condanna il prof. [#OMISSIS#] Monti a corrispondere allâUniversitaÌ degli Studi di Roma âLa Sapienzaâ le spese di lite, che liquida in ⏠1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge. Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’AutoritaÌ amministrativa.
CosiÌ deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente FF, Estensore Chiara [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario

