sul ricorso numero di registro generale 1627 del 2018, proposto da
[#OMISSIS#] Spangher, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Saccucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 2;
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’UniversitaĢ e della Ricerca ā Miur, non costituito in giudizio;
Ministero dellāUniversitaĢ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1349/2018, resa tra le parti, concernente la richiesta di annullamento dell’art. 2 co. 3 del Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531 del Ministero dell’Istruzione, dell’UniversitaĢ e della Ricerca.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Saccucci per la parte appellante. Nessuno eĢ comparso per l’amministrazione resistente.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con lāatto di appello meglio descritto in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1349/2018, il Prof. [#OMISSIS#] Spangher, giaĢ Professore ordinario di Procedura penale (IUS/16) presso la FacoltaĢ (e poi il Dipartimento) di Giurisprudenza dellāUniversitaĢ di Roma La Sapienza, chiedeva al Consiglio di Stato, in riforma dellāimpugnato provvedimento, di annullare l’art. 2 co. 3 del Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531 del Ministero dell’Istruzione, dell’UniversitaĢ e della Ricerca in base al
quale non gli eĢ consentito di far parte delle Commissioni di concorso di idoneitaĢ per i professori universitari di prima e di seconda fascia.
A supporto del gravame lāappellante esponeva le seguenti circostanze in fatto:
eĢ attualmente eĢ in servizio ā per il triennio 1° novembre 2015 / 31 ottobre 2018 ā presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche dellāUniversitaĢ Telematica Unitelma Sapienza di Roma in qualitaĢ di Professore straordinario a tempo determinato, ai sensi dellāart. 1, comma 12, della L. 4 novembre 2005 n. 230, per il Settore Scientifico disciplinare āIUS/16 Diritto processuale penaleā, Settore Concorsuale 12/G2, come peraltro risulta anche dalla pagina del Cineca relativa allāelenco dei settori concorsuali;
pur avendo tutti i requisiti, non aveva potuto presentare la domanda telematica di partecipazione alla procedura di formazione delle commissioni giudicatrici per la Abilitazione Scientifica Nazionale 2016/2018 relativamente al Settore Concorsuale di appartenenza, siccheĢ aveva proposto ricorso al Tar per il Lazio, impugnando e deducendo lāillegittimitaĢ della ostativa disposizione regolamentare (art. 2, co. 3, D.D. Miur n. 1531/2016) per violazione delle norme di legge che disciplinano la figura del Professore Straordinario t.d. (art. 1 co. 12, L. n. 230/2015);
il citato art. 2 co. 3 del D.D. Miur n. 1531/2016 – stabilendo che āanche se titolari dei contratti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230ā, i professori ordinari in quiescenza allāatto della domanda o della nomina non possono partecipare alla procedura di formazione delle commissioni nazionali per il conferimento dellāabilitazione scientifica per i professori universitari di prima e seconda fasciaā ā risultava invero preclusivo nonostante il citato art. 1 comma 12 L. n. 230/2005, allo stato pienamente vigente, stabilisca che ai professori straordinari a tempo determinato spetta āil trattamento giuridico ed economico dei professori ordinariā e che soltanto āi soggetti non in possesso dellāidoneitaĢ nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di concorso…, neĢ farne parte, e sono esclusi dallāelettorato attivo e passivo per lāaccesso alle cariche di preside di facoltaĢ e di rettoreā;
nel ricorso da lui presentato e costruito sullāunico motivo della violazione e falsa applicazione dellāart. 1, comma 12, L. n. 230/2005, che gli impediva illegittimamente lāiscrizione nella lista dei commissari sorteggiabili per la ASN sessione 2016-2018 ā venivano citati precedenti favorevoli allāaccoglimento del ricorso, adottati in sede cautelare;
con ordinanza 18 novembre 2016 n. 7261, non impugnata, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglieva lāistanza cautelare ammettendolo con riserva a presentare la domanda di partecipazione alle Commissioni āin via telematica o con modalitaĢ cartaceeā per lāinserimento nella lista degli aspiranti commissari ASN 2016-2018 per il Settore Concorsuale 12/G2 ā Diritto Processuale Penale, avendo rilevato che sussiste lāinteresse cautelare del ricorrente pur dopo il sorteggio delle Commissioni avvenuto il 31 ottobre 2016 āanche in relazione alla durata biennale delle commissioni e della eventuale possibilitaĢ di sostituzione di uno o piuĢ commissari nel corso della proceduraā;
con successiva e confermativa ordinanza 19 maggio 2017 n. 5991, non impugnata, il medesimo TAR per il Lazio, Sezione III, avendo rilevato che ālāamministrazione resistente non ha depositato alcuna relazione da cui emergano gli sviluppi successivi a quanto disposto con la predetta ordinanza, ovvero se il ricorrente eĢ stato ammesso nel predetto elenco e se sia stato successivamente sorteggiato per far parte delle predette commissioniā stabiliva che āil Ministero resistente dovraĢ depositare unāapposita relazione sui fatti di causa che chiarisca, altresiĢ, quanto sopra richiesto entro il termine di 45 gg. dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza ovvero dalla notifica, se antecedenteā.
In seguito a rituale notifica, il Miur provvedeva ad inserire il nominativo del ricorrente nella lista dei docenti sorteggiabili nelle commissioni giudicatrici per il conferimento della ASN in Procedura penale;
tuttavia, con la sentenza sopra-indicata lo stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. III, inaspettatamente respingeva nel merito il ricorso, richiamando la di poco precedente sentenza n. 301/2018 della sez. III-bis.
Tanto premesso, nel riproporre i motivi giaĢ oggetto del ricorso di primo grado, lāappellante chiedeva la riforma di detta sentenza, e, per lāeffetto, lāannullamento in parte qua del Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531 MIUR che gli aveva impedito di accedere alle liste di aspiranti commissari sulla base dei seguenti motivi: violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dellāart. 1, comma 12, Legge 4 novembre 2005 n. 23.
Si costituiva in giudizio il Ministero dellāUniversitaĢ.
Allāodierna udienza lāappello eĢ stato spedito in decisione.
DIRITTO
Come ricordato in fatto, il professor Spangher impugna il Decreto Direttoriale n.1531 del 2016 MIUR che gli ha impedito lāiscrizione alle liste degli aspiranti commissari per lāabilitazione scientifica nazionale per la disciplina di āProcedura penaleā. Il detto decreto si eĢ peroĢ limitato ad applicare la disposizione contenuta nellāart.6 del D.P.R. n. 95 del 2016 che esclude āi professori ordinari in quiescenza, anche se titolari dei contratti di cui allāart.1 comma 12 della legge n.230 del 2005, dalla possibilitaĢ di partecipare alle commissioni di
concorso per lāidoneitaĢ di prima e di seconda fascia.ā
Decreto, questāultimo che non eĢ stato oggetto di specifico gravame da parte dellāappellante, come rilevato incidentalmente dalla sentenza di primo grado.
Tuttavia la parte ritiene che il suo diritto di iscriversi alle liste per la formazione delle Commissioni ASN sia fondato sul comma 12 dellāart.1 della legge n.230 del 2005. Se tale prospettazione fosse accoglibile sarebbe irrilevante la mancata impugnazione della sopraindicata disposizione del D.P.R. in quanto questāultimo, in parte qua, andrebbe disapplicato. Pacifica la giurisprudenza di questo Consiglio sul punto, si consideri ex plurimis: Consiglio di Stato sez. I, 25/06/2020, n.1224: āIl potere di disapplicare un regolamento puoĢ essere esercitato dāufficio dal g.a., anche per la prima volta in grado di appello. Il potere di disapplicazione del giudice amministrativo, per sua intima struttura, non richiede che siano evocate in giudizio le autoritaĢ che quel regolamento hanno adottato, percheĢ quell’atto normativo, dopo la pronuncia del giudice, continua a conservare la sua efficacia nell’ordinamento giuridico, essendo, invero, la notificazione del ricorso indispensabile qualora la pronuncia del giudice abbia la capacitaĢ di eliminare dall’ordinamento gli atti oggetto di gravame, percheĢ l’autoritaĢ emanante ha un interesse, tutelato dall’art. 24 della Costituzione, alla loro conservazione; la disapplicazione si sostanzia quindi in un’operazione ermeneutica delle norme che disciplinano il rapporto controverso, per cui il giudice la puoĢ compiere d’ufficio e anche per la prima volta in grado di appello.ā
La sentenza impugnata, non solo non ritiene che il citato art.6 D.P.R. n.95 del 2016, sia contra legem, ma anzi che, su quel punto, questo D.P.R. si sia, legittimamente, limitato ad attuare le previsioni (giaĢ) contenute nellāart. 16 comma 3 della legge n. 240 del 2010.
Questāultima disposizione delega ad appositi regolamenti – da emettere ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dellāIstruzione e dellāUniversitaĢ, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (appunto nella forma del Decreto del Presidente della Repubblica) – lāemanazione di norme concernenti, fra lāaltro, (lett. f) del citato comma 3 āl’istituzione per ciascun settore concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilitaĢ di bilancio degli atenei, di un’unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di cinque commissari all’interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera h)ā, che, a sua volta, prescrive che dalla lista cosi formata siano estratti a sorte i componenti della Commissione di concorso.
In quel riferimento ai āprofessori ordinariā, senza ulteriori specificazioni neĢ aggettivazioni, il D.P.R. n 95 del 2016 – e la stessa sentenza impugnata che lo ha sul punto convalidato – ravvisa(no) una sorta di autorizzazione (che sarebbe stata) rilasciata al (futuro) regolamento, a restringere la platea degli aspiranti ai soli professore ordinari in ruolo, con esclusione, dunque, di quelli in pensione, ancorcheĢ nel frattempo divenuti straordinari presso universitaĢ private, come nel caso dellāappellante.
La lettura appena ricostruita dellāarticolato, ripetesi fatta propria dal Tribunale Amministrativo Regionale, non convince. Infatti la lett. f) comma 3 del citato art.16 della legge del 2010 testualmente prescrive solo la qualifica di professore ordinario, cosiĢ definita, senza ulteriori precisazioni, quale requisito per la partecipazione alle Commissioni di concorso per lāAbilitazione nazionale. Desumere, da questo lineare sintagma che il legislatore abbia voluto escludere ( o comunque autorizzare a tanto il regolamento attuativo) i giaĢ professori ordinari in pensione, divenuti nel frattempo straordinari con incarichi ex comma 12 art.1 L. 240 del 2010, a parere di questo Collegio rappresenta un quid pluris impropriamente aggiunto senza alcun indizio idoneo a sorreggerlo e che risulta comunque contrario al brocardo dellāāubi lex voluit…ā .
Oltretutto, questa supposta voluntas legis restrittiva risulterebbe in contrasto con le scelte adottate dal legislatore in occasione di altre selezioni per professioni o abilitazioni affini, vedasi ad es. quanto previsto dal comma 4 dellāart.5 del d. lgs. 16o del 2006 che abilita alla partecipazione alle commissioni di concorso per magistrati anche āi magistrati a riposo da non piuĢ di due anni ed i professori universitari a riposo da non piuĢ di cinque anni che, allāatto della cessazione dal servizio, erano in possesso dei requisiti per la nominaā , cosiĢ come vedasi lāart. 6 comma 2 del D.P.C.M. n. 72 del 2008 che disciplinando la composizione della commissione esaminatrice per il concorso di accesso alla carriera diplomatica, ammette a parteciparvi āun ambasciatore o ministro plenipotenziario, in servizio o a riposo, che la presiede…ā.
7.4. Malgrado la sopra descritta interpretazione per aggiunta dellāart.16 comma 3 legge n.240 del 2010 sia scorretta, si potrebbe in ogni caso sostenere che, nel silenzio della norma primaria, nel raggio di autonomia riservatole, la fonte sub-primaria del D.P:R. avrebbe potuto legittimamente integrare la suddetta previsione normativa, introducendo una disposizione tesa a restringere la platea dei professori aspiranti ad iscriversi alla lista ed adottando una logica selettiva che pure potrebbe avere, sotto molteplici aspetti, una sua ragionevolezza. SennoncheĢ, si deve ancora osservare che anche questa possibilitaĢ era interdetta al predetto D.P.R. . Essa era preclusa, non tanto dalle disposizioni della legge n.240 del 2010, tutto sommato āagnosticheā sul punto, quanto dalla diversa e tuttora vigente previsione contenuta nellā art.1 comma 12 della legge n.230 del 2005, condivisibilmente richiamata dallo Spangher a fondamento della sua pretesa. Questāultima norma, infatti, prevede che esclusivamente ā…i soggetti che non possiedono l’idoneitaĢ nazionale non possano partecipare al processo di formazione delle commissioni di concorso, ed allora eĢ evidente che, se letta in positivo, essaā ripetesi ancora in vigore – consente a coloro che tale idoneitaĢ nazionale possiedono, di partecipare al processo di formazione delle commissioni, cosiĢ come di farne parte.
Del resto questa possibilitaĢ eĢ anche coerente con unāaltra disposizione, pure contenuta nella legge n.230 del 2005, questa volta al comma 1 del medesimo art.1 che, di principio, statuisce la piena equiparazione tra i professori ordinari e quelli straordinari, ossia coloro che hanno conseguito l’idoneitaĢ per la fascia dei professori ordinari ā.. impegnati in specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l’istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione. ā
A questi ultimi in forza di questa disposizione eĢ riconosciuto il diritto al trattamento giuridico ed economico previsto per i professori ordinari.
Conclusivamente, se da un lato la legge del 2010 non conteneva alcun opzione restrittiva fra la platea di professori ordinari, e dunque non spingeva il D.P.R. attuativo verso lāopzione selettiva da questo, si direbbe di propria iniziativa, adottata, la disposizione contenuta nel D.P.R. 95 citato, allāart. 6 eĢ comunque violativa delle previsioni di legge, contenute nel comma 12 e nel comma 1 dellāart. 1 della legge n.230 del 2005, i quali, rispettivamente, consentono la partecipazione alle commissioni di concorso ai professori ordinari, senza specificare se in pensione o no, ed equiparano a questi ultimi, anche nel trattamento giuridico, i professori straordinari ex lege n.230 del 2005.
Di conseguenza, va disposta, giuste le considerazioni articolate nella premessa in [#OMISSIS#], la disapplicazione del citato art. 6 del d.p.R. del 2016, per violazione dei commi 1 e 12 dellāart.1 della legge n.230 del 2006, e, in accoglimento dellāappello, va annullato il Decreto Direttoriale 29 luglio 2016 n. 1531 del Ministero dell’Istruzione, dell’UniversitaĢ e della Ricerca il Decreto Direttoriale impugnato dallāappellante in quanto illegittimo per violazione della legge 230 del 2005, art.1 commi 1 e 12 .
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per lāeffetto annulla lāatto
impugnato.
Condanna lāamministrazione soccombente al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute dallāappellante che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritaĢ amministrativa.
CosiĢ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati: