sul ricorso numero di registro generale 4950 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Del Trono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Avv. Del Trono, in Roma, Via Paraguay n. 5;
contro
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di Mase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’UniversitaÌ e della Ricerca, UniversitaÌ degli Studi di Roma âLa Sapienzaâ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma, previa sospensione dellâefficacia
della sentenza del T.A.R. Lazio â sede di Roma, Sez. III, n.04804/2021, pubblicata in data 26/4/2021, resa tra le parti, con la quale eÌ stato accolto il ricorso avverso il provvedimento di assegnazione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/C1 â Settore scientifico disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e di medicina traslazionale della FacoltaÌ di Medicina e Psicologia, indetto dallâUniversitaÌ degli Studi di Roma âLa Sapienzaâ.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], del Ministero dell’UniversitaÌ e della Ricerca e dellâUniversitaÌ degli Studi di Roma âLa Sapienzaâ; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Del Trono e [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Lâodierno appellante ha partecipato alla procedura di valutazione per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 06/C1 â Settore scientifico disciplinare MED/18 presso il Dipartimento di Scienze medico-chirurgiche e di medicina traslazionale della FacoltaÌ di Medicina e Psicologia, indetto dallâUniversitaÌ degli Studi di Roma âLa Sapienzaâ, dalla quale risultava escluso lâodierno appellato, con la motivazione dellâintervenuta rinuncia alla partecipazione, ritenuta implicita nella mancata
presentazione del medesimo alla prova orale per lâaccertamento delle competenze scientifico-linguistiche.
Con il ricorso di primo grado, lâappellato riferiva di essere venuto tardivamente a conoscenza, peraltro in via informale, dellâintervenuta convocazione al colloquio, non previsto espressamente dal bando della procedura valutativa, in quanto effettuata tramite lâinvio di una mail allâindirizzo di posta istituzionale del medesimo, non comparsa nella posta e risultata tardivamente collocata nel cestino.
A successiva istanza dellâappellato di sostenere il colloquio eÌ stato opposto diniego dalla Commissione. Questi dunque lamentava, in sede di contenzioso avanti dal T.A.R. per il Lazio proposto contro il Ministero dell’UniversitaÌ e della Ricerca, lâUniversitaÌ degli Studi di Roma âLa Sapienzaâ e contro il vincitore del concorso, che la Commissione avrebbe operato lâaccertamento delle competenze linguistiche con modalitaÌ non previste dal bando â il colloquio orale â e che inoltre la modalitaÌ di comunicazione di tale inattesa convocazione sarebbe avvenuta con un canale non idoneo, in quanto non certificato per garantirne lâeffettivo ricevimento. Inoltre venivano dedotte, con motivi aggiunti, violazione dei principi di trasparenza relativi alla tardiva pubblicazione sul sito istituzionale dei relativi avvisi, successivamente allo svolgimento della prova.
Il T.A.R ha riconosciuto valide le doglianze circa la mancata previsione di una prova orale nel citato bando, lâinidoneitaÌ della corrispondenza attraverso la posta elettronica istituzionale per la convocazione, la mancanza di uno specifico potere della Commissione per determinare le prove di concorso. Di conseguenza, ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti gravati, nella parte in cui avevano disposto lâestromissione del ricorrente.
Gli effetti conformativi della pronuncia di primo grado, comportanti la riammissione del ricorrente alla procedura, tuttavia, sono stati sospesi, a seguito dellâaccoglimento dellâistanza cautelare promossa dallâappellante. In data 01/10/2021 il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha infatti emesso ordinanza di sospensione dellâesecuzione della sentenza impugnata.
DIRITTO
In sede di appello, lâodierno ricorrente ha sostenuto lâerroneitaÌ della sentenza, deducendo a contrario
che fosse inequivocabile che âlâaccertamentoâ circa la conoscenza della lingua straniera dovesse avvenire mediante un colloquio, rimettendo alla Commissione di determinarne la modalitaÌ. Inoltre, ha evidenziato la previa accettazione scritta, da parte dei candidati, della ricezione delle comunicazioni attraverso la casella di posta istituzionale, noncheÌ il pieno rispetto dei criteri di pubblicitaÌ e di trasparenza.
In sede di gravame sono stato dedotti motivi in punto di diritto riconducibili allâerror in iudicando attribuibile allâerroneitaÌ della sentenza per intrinseca illogicitaÌ della motivazione, alla violazione di legge, alla violazione e falsa applicazione della lex specialis prevista dal bando.
Lâodierno appellante sostiene che lâinciso contenuto nellâart. 1 del bando âlingua straniera oggetto di accertamentoâ indichi ex se che tale accertamento dovesse riferirsi a una procedura di verifica (diversamente sarebbe stato utilizzato il termine valutazione), non potendosi senzâaltro accertare solo attraverso il profilo curriculare. In tal senso, sarebbe da escludere che la Commissione abbia previsto una nuova prova, non contemplata dal bando. Del pari, lâappellante considera valida la modalitaÌ di comunicazione allâindirizzo di posta istituzionale dellâappellato â oggetto di specifica preventiva accettazione – risultandone peraltro il corretto invio dal riscontro dei tabulati in possesso dellâUniversitaÌ.
Conclude lâappellante nel senso di richiedere la riforma, previa sospensiva, della sentenza appellata e, per lâeffetto, dichiarare valido il D.R. n. 256/2020 del 21/1/2020 con il quale eÌ stato proclamato vincitore della procedura in oggetto.
Osserva il Collegio che le selezioni attraverso concorso, ancorcheÌ nella specie di procedure riservate ai soli interni, devono essere assistite da rigorosi criteri procedurali, definiti dal bando, a garanzia delle posizioni dei candidati e dellâimparzialitaÌ delle valutazioni.
Appare pertanto condivisibile la pronuncia del TAR, secondo cui eÌ censurabile la circostanza che lo svolgimento di prove selettive, come quella per lâaccertamento delle competenze scientifico-linguistiche oggetto di esame, non siano state precisamente e preventivamente indicate con le chiare e puntuali modalitaÌ di svolgimento, quanto meno con riferimento alla convocazione dei candidati.
Appare anche singolarmente improprio che atti essenziali ai fini dello svolgimento della procedura, come la convocazione di un candidato per sostenere una prova, possano essere stati previsti con modalitaÌ non atte a certificare lâeffettiva ricezione della comunicazione, secondo regole generali universalmente riconosciute necessarie e valide in chiave di garanzia. Al riguardo, il sistema via p.e.c, diversamente dalla posta elettronica ordinaria, âeÌ il sistema di invio di comunicazioni con valore legale (ex art. 1, lett.v-bis, del D.lgs. n. 82 del 2005, la posta elettronica certificata eÌ âil sistema di comunicazione in grado di attestare lâinvio e lâavvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terziâ) e lâunico idoneo a garantire la conoscenza delle comunicazioni a [#OMISSIS#] individuale, con carattere necessariamente recettizio (che cioeÌ, ai sensi dellâart. 1335 Cod. civ. si presumono conosciute nel momento in cui giungono allâindirizzo del destinatario…, Cons. Stato, Sez. sesta, n.5491/2021).
In ogni caso, fermo restando che non sussiste prova dellâavvenuta ricezione della convocazione da parte dellâappellato, poicheÌ la comunicazione risulta effettuata a un indirizzo di posta elettronica ordinario e non a un indirizzo di posta elettronica certificata, unâelementare regola di correttezza avrebbe imposto comunque allâamministrazione di accertarsi dellâavvenuta ricezione, eventualmente convocando il candidato con altro mezzo (ibidem, Cons. Stato, Sezione sesta, n.5491/2021).Come dâaltro canto sottolineato dalla giurisprudenza, seppure in altro contesto âle modalitaÌ di comunicazione si pongono in rapporto biunivoco con lâesclusione, e dunque proprio con effetto (potenzialmente) lesivo o sfavorevole….con riguardo a provvedimenti importanti in relazione agli effetti (favorevoli o sfavorevoli) che produconoâ (Cons. Stato, Sez. sesta, n. 6132/2021).
In ragione di tali considerazioni, la cui rilevanza eÌ dirimente ai fini della decisione, il Collegio ritiene che lâappello debba essere rigettato. Le spese del grado vanno compensate, considerando la novitaÌ dei temi decisori esaminati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, compensando le spese del grado.