La disposizione regolamentare con cui un’universitĂ esclude l’acquisizione di ISEE difformi e, per conseguenza, l’accesso alle agevolazioni sulla base di detto ISEE, va disapplicata perchĂ© in contrasto con l’art. 11 comma 5 del d.P.C.M. n. 159 del 2013, ai sensi del quale se il dichiarante intende confermare la propria dichiarazione, l’ente erogatore deve acquisire l’ISEE con difformitĂ salvo disporre adeguati controlli sulla veridicitĂ di quanto dichiarato: infatti, l’autonomia regolamentare delle universitĂ in materia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile si esercita nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e non si estende al punto di intervenire su procedure dalle quali dipende l’accesso a esenzioni tributarie totali o parziali dalle quali deriva un’integrazione degli elementi essenziali del tributo, trattandosi di materia riservata allo Stato e, salvi i principi stabiliti dalle leggi dello Stato, alle regioni e ai comuni, ai sensi degli articoli 23 e 117 della Costituzione.
TAR Abruzzo, Sez. I, 8 febbraio 2023, n. 68
Regolamento di ateneo - Esclusione di acquisizione ISEE difforme
Pubblicato il 08/02/2023
N. 00068/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00060/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2022, proposto da [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Improta, rappresentati e difesi dall’avvocato [#OMISSIS#] Improta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Perugia, via degli Offici, 14;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi su decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 1130 del 3 maggio 2017;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex lege n. 89/2001), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare:
a) in favore del Sig. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] la somma di € 2.400,00, oltre agli interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo;
b) in favore del difensore antistatario, avv. [#OMISSIS#] Improta, la somma di € 250,00 (su un totale di euro 500,00 – spese compensate per la metĂ ) oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Chiedono altresì i ricorrenti la condanna del Ministero per il danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. a far data dalla sentenza che dispone l’ottemperanza.
2. Il Ministero della Giustizia si è costituito in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.
3. Alla camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 la causa è passata in decisione.
4. Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione.
5. Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine di 90 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, al pagamento delle somme di cui sopra in favore di parte ricorrente.
5.1. Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che:
– il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali;
– la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo.
Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.).
6. Per il caso di perdurante inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente responsabile dell’Ufficio I della Direzione affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero soccombente.
7. Il commissario, provvederĂ a:
a – prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b – utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio;
c – utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
8. Il commissario terminerĂ la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterĂ dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al precedente paragrafo 5.
8.1. Quanto alla domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo d’indennità di mora, il Collegio osserva quanto segue.
Secondo recente arresto dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell’ambito del giudizio di ottemperanza la comminatoria delle penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è ammissibile per tutte le decisioni di condanna di cui al precedente art. 113, ivi comprese quelle aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria (sent. 25 giugno 2014, n.15) nonché di corresponsione di indennizzo a titolo di equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla L. 89/2001 “[#OMISSIS#]”.
Fermo restando tale ammissibilitĂ , la stessa Plenaria non ha mancato di osservare come “la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un’astratta inammissibilitĂ della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonchĂ© al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo. Non va sottaciuto che l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialitĂ , in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltĂ nell’adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquitĂ , previsto nel codice di [#OMISSIS#] civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative. Ferma restando l’assenza di preclusioni astratte sul piano dell’ammissibilitĂ , spetterĂ allora al giudice dell’ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell’ammontare della sanzione, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l’importo”.
In definitiva, secondo tale autorevole arresto, pur escludendosi la sussistenza di preclusioni astratte sul piano della ammissibilità , è escluso ogni automatismo nel giudizio di applicazione della sanzione, dovendo il giudice tener conto delle circostanze esimenti stabilite dalla norma al fine di mitigarne l’importo o di negarne la stessa applicazione.
Ritiene il Collegio come nella fattispecie le note difficoltà di adempimento connesse anche alla perdurante crisi congiunturale siano sufficienti non solo a mitigarne l’importo ma ad escluderne la stessa applicazione, quali concrete “ragioni ostative”.
9. Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
10. Per il pagamento delle spese del giudizio il commissario provvederĂ analogamente a quanto indicato nel par. 7.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in motivazione.
Le spese del giudizio, poste a carico del Ministero della Giustizia, sono liquidate in cinquecento/00 (500,00) euro, oltre agli oneri di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie, con distrazione in favore del difensore antistatario, avv. [#OMISSIS#] Improta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Potenza, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario

