TAR Puglia, Sez. II, 6 giugno 2024, n. 711

Il merito scientifico è condizione necessaria ma non sufficiente per il conferimento del titolo di professore emerito

Data Documento: 2024-06-06
AutoritĂ  Emanante: TAR Puglia
Area: Giurisprudenza
Massima

Il merito scientifico è condizione necessaria ma non sufficiente per il conferimento del titolo di professore emerito.

Contenuto sentenza

00711/2024 REG.PROV.COLL.

00036/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 512 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del provvedimento-OMISSIS- del 14/03/2024 con cui il Comandante del Settore Polizia Locale del Comune di Lecce ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’uso del passo carrabile -OMISSIS-del 03/05/2005 per l’accesso ubicato in -OMISSIS-

nonché di ogni altro atto connesso;

ove occorra, della nota-OMISSIS- del 23/01/2024 di avvio del procedimento finalizzato alla revoca.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 il dott. [#OMISSIS#] Dello [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori avv. A. [#OMISSIS#] per la parte ricorrente e avv. L. Astuto per la P.A.;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

Premesso che:

– con ricorso ritualmente notificato il 23 aprile 2024 e depositato il giorno successivo, l’avvocato -OMISSIS- ha contestato la revoca dell’autorizzazione all’uso di un passo carrabile sito in -OMISSIS- a Lecce, disposta con il provvedimento gravato dal Comandante del Settore Polizia Locale del Comune di Lecce;

– la parte ricorrente ha addotto, a sostegno del mezzo di gravame, la violazione e falsa applicazione degli articoli 21 quinquies e nonies della legge n. 241/90, nonchĂ© lo sviamento di potere;

– ha concluso, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione della sua efficacia, con vittoria delle spese e competenze di lite;

– il Comune di Lecce si è costituito in giudizio, instando per il rigetto del ricorso;

– alla camera di consiglio del 16 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione della stessa con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che è fondato e dirimente il motivo di censura con cui la difesa attorea deduce che l’Amministrazione comunale – con l’adozione del gravato provvedimento – ha violato la previsione di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, posto che:

– il contestato intervento in autotutela (v. sul punto anche la comunicazione di avvio del procedimento) si fonda unicamente sulla rilevata carenza del requisito previsto dall’art. 46 del d.P.R. n. 495 (ossia sulla circostanza che vi è una distanza inferiore a ml. 12,00 tra il passo carrabile e l’intersezione viaria), e quindi sul ripristino della legalitĂ  violata;

– la suddetta motivazione si appalesa insufficiente, in quanto la P.A. non ha in alcun modo precisato, come invece richiesto dall’art. 21-nonies cit., la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento in autotutela (la disposizione in commento fa riferimento anche alla necessitĂ  di “tenere conto degli interessi dei destinatari”);

– deve pertanto ritenersi violato l’obbligo di motivazione rafforzata sussistente in capo alla P.A. rispetto all’atto di ritiro che ne occupa, tanto piĂą a fronte di una situazione giuridica consolidata e del legittimo affidamento ingenerato nel ricorrente per effetto del decorso di un considerevole lasso di tempo dal rilascio del titolo (trattasi di autorizzazione accordata dal Comune di Lecce nel 2005, ovvero quasi venti anni fa);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto che le spese di lite debbano essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, in virtù del principio di soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Lecce al pagamento delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2024 con l’intervento dei magistrati:

[#OMISSIS#] Manca, Presidente

[#OMISSIS#] Dello [#OMISSIS#], Primo Referendario, Estensore

[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario