Come giĂ ricordato Cassazione civile, Sez. un., 15 maggio 2012, n. 7503), appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poichĂ© l’art. 5, comma 2, d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’universitĂ da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attivitĂ assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attivitĂ svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operativitĂ del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 dicembre 2019, n. 8463
UniversitĂ e Servizio Sanitario Nazionale-Rapporto di pubblico impiego-Riparto di giurisdizione
N. 08463/2019REG.PROV.COLL.
N. 08595/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8595 del 2018, proposto da
Universita’ degli Studi Magna Graecia – Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
[#OMISSIS#] Montalcini, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Gimigliano, [#OMISSIS#] Larussa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Larussa in Roma, via Tibullo 13;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 01024/2018, resa tra le parti, concernente accertamento somme a titolo di indennitĂ di specificitĂ medica;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Montalcini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti gli avvocati [#OMISSIS#] Larussa e l’avvocato dello Stato [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#];
– rilevato che, con il presente gravame l’UniversitĂ appellante chiede la riforma della sentenza n. 1024 del 2018 con cui il Tar Catanzaro aveva accolto il ricorso proposto dalla odierna appellata, nella qualitĂ di dipendente del Policlinico Universitario della medesima Università “Magna Graecia” quale docente universitario che svolge anche attivitĂ assistenziale, al fine di ottenere il riconoscimento delle spettanza della corresponsione dell’indennitĂ di specificitĂ medica, relativamente al periodo dal 1 gennaio 2015 al 1 aprile 2016;
– considerato che l’UniversitĂ appellante con il primo ordine di motivi, avente carattere preliminare ed assorbente, riproponeva l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore di quella ordinaria, giĂ proposta nel corso del giudizio di prime cure;
– ritenuto che tale eccezione sia fondata, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni unite, alle cui conclusioni occorre adeguarsi anche in termini di garanzia della certezza del diritto, con conseguente applicabilitĂ della regola di cui all’art. 74 cod proc amm;
– rilevato che, in proposito, va ribadito il principio (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. un., 15 maggio 2012, n. 7503) a mente del quale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poichĂ© l’art. 5, comma 2, d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’universitĂ da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attivitĂ assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attivitĂ svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operativitĂ del principio generale di cui all’art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale;
– ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello in epigrafe vada pertanto accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, vada dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod proc amm;
– atteso che, a fronte dell’accoglimento dell’eccezione del difetto di giurisdizione e conseguente declaratoria di giurisdizione del g.o., la causa potrĂ essere riassunta, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda (cd. “traslatio iudicii”), nei termini di cui all’art. 11 comma 2, cod proc amm (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 12 settembre 2011, n. 5110);
– considerato che sussistono giusti motivi per la compensazione delle sèese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod proc amm.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
Pubblicato il 12/12/2019

