Secondo le regole di distribuzione dellâonere della prova in controversie aventi ad oggetto lâadempimento di obbligazioni pecuniarie (come quella presente), a fronte dellâallegazione del titolo di credito, spetta al debitore, ai sensi dellâart. 2697, secondo comma, c.c., dimostrare lâestinzione del diritto di credito: in argomento, cfr. ex multis, dopo la fondamentale decisione della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533 e Cassazione, Sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23174.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 aprile 2017, n. 1842
Tecnico laureato-Accertamento diritto al pagamento dellâassegno alimentare dovuto, nella misura della metĂ dello stipendio, per il periodo di sospensione cautelare dal servizio
N. 01842/2017 REG.PROV.COLL.
N. 01800/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1800 del 2013, proposto da:Â
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#]’ [#OMISSIS#] C.F. PLTNCL40R06H501F, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] C.F. PLTNTL69H53H501J, con domicilio eletto presso [#OMISSIS#]’ [#OMISSIS#] in Roma, via [#OMISSIS#] Tortolini 34;Â
contro
Universita’ degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;Â
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 06046/2012, resa tra le parti, concernente il diritto ad ottenere l’assegno alimentare dall’agosto 1982 con interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dellâUniversita’ degli Studi di Roma La Sapienza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 marzo 2017 il Cons. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti lâavvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e lâavvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respingeva il ricorso proposto dal Porf. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], tecnico laureato di ROS presso la FacoltĂ di Ingegneria dellâUniversitĂ di Roma âLa Sapienzaâ, per lâaccertamento del suo diritto al pagamento, per il periodo corrente tra lâagosto 1982 e il 26 maggio 1987 (data della notifica del ricorso), dellâassegno alimentare dovutogli, nella misura della metĂ dello stipendio, per il periodo di sospensione cautelare dal servizio, dalla suddetta UniversitĂ , sua datrice di lavoro.
Il Tribunale capitolino disattendeva, in particolare, la pretesa creditoria azionata dal Prof. [#OMISSIS#] sulla base dellâaccertamento dellâavvenuta corresponsione delle somme reclamate.
Avverso la predetta decisione proponeva appello il Prof. [#OMISSIS#], criticandone la correttezza, per avere giudicato estinta lâobbligazione, nonostante lâomessa dimostrazione, da parte della parte oneratavi (lâUniversitĂ ), dellâavvenuto pagamento, ed invocandone la riforma, con il conseguente accoglimento del proprio ricorso di primo grado.
Resisteva lâUniversitĂ degli studi di Roma âLa Sapienzaâ (dâora innanzi UniversitĂ ), contestando la fondatezza dellâappello e domandandone la reiezione.
Lâappello veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 2 marzo 2017.
2.- Ă controverso lâavvenuto pagamento delle somme afferenti al credito azionato in giudizio dal Prof. [#OMISSIS#], per il titolo sopra precisato.
Premesso, infatti, che lâUniversitĂ debitrice non contesta la sussistenza (nĂŠ lâentitĂ ) del credito, la controversia si risolve nella verifica della (contestata) estinzione, per adempimento, dellâobbligazione.
Mentre, infatti, lâUniversitĂ allega di aver pagato gli importi pretesi dal Prof. [#OMISSIS#] e il TAR ha ricavato la relativa prova dalle conclusioni del verificatore (incaricato delle relative verifiche contabili) circa lâesistenza dei titoli di spesa relativi agli importi dovuti e la loro verosimile riscossione (per non essere stati colpiti da perenzione), come risultante dallâanalisi della contabilitĂ della Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, lâappellante insiste nel negare di avere ricevuto i pagamenti e contesta la correttezza del giudizio pronunciato dai primi giudici, siccome fondato unicamente su argomentazioni deduttive, ma sprovvisto della dimostrazione documentale dellâestinzione dellâobbligazione.
3.- Lâappello è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e va accolto.
4.- Deve premettersi che, secondo le regole di distribuzione dellâonere della prova in controversie aventi ad oggetto lâadempimento di obbligazioni pecuniarie (come quella presente), a fronte dellâallegazione del titolo di credito (nella specie, si ripete, non contestato dallâAmministrazione), spetta al debitore, ai sensi dellâart. 2697, secondo comma, c.c., dimostrare lâestinzione del diritto di credito: in argomento, cfr. ex multis, dopo la fondamentale decisione delle Sezioni Unite 30 ottobre 2001, n. 13533, quella di Cass. Civ., sez. III, 31 ottobre 2014, n. 23174.
Nella fattispecie in esame, quindi, non essendo contestato il credito fatto valere in giudizio dal ricorrente, lâonere di provare il fatto estintivo di quel diritto (e, cioè, il pagamento) gravava sullâUniversitĂ debitrice (non ravvisandosi alcuna ragione per disapplicare la suddetta regola nelle ipotesi in cui la parte obbligata sia unâAmministrazione pubblica), che, tuttavia, non lo ha assolto, come avrebbe dovuto.
Lâunica prova idonea a dimostrare lâestinzione dellâobbligazione deve, infatti, ritenersi il titolo di pagamento quietanzato e, cioè, lâordine di corresponsione delle somme, con lâattestazione della sua riscossione.
Sennonchè, lâUniversitĂ non ha potuto produrre i documenti comprovanti lâavvenuto pagamento dellâassegno alimentare rivendicato dal Prof. [#OMISSIS#], risultando lâattuale indisponibilitĂ dei relativi atti (per essere stati inviati al macero).
Ora, a fronte dellâomesso (ancorchè, eventualmente, incolpevole) adempimento del predetto onere probatorio, non può ritenersi dimostrato il fatto estintivo dellâobbligazione dedotta in giudizio (e, cioè, il pagamento del debito).
NĂŠ a tale carenza può validamente supplirsi con unâindagine istruttoria dagli esiti equivoci e non dirimenti (come ha erroneamente ritenuto di fare il TAR).
Non può, infatti, presumersi da fatti non univoci, quali lâannotazione degli ordini di pagamento nelle scritture contabili della ex Direzione Territoriale dellâEconomia e delle Finanze di Roma e lâomessa restituzione dei relativi titoli di spesa, come sarebbe accaduto se fossero stati colpiti da perenzione, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato alla Direzione Provinciale del Tesoro di Roma, entro la data del 31 dicembre 1989, la prova dellâavvenuta riscossione degli ordinativi.
Questâultimo fatto, infatti, non tollera dimostrazioni presuntive o indiziarie, che risultano incompatibili con la gestione documentale dei rapporti obbligatori intestati alle pubbliche amministrazioni, ed esige, al contrario, una dimostrazione diretta della sua esistenza, che non può che essere fornita con la produzione dei titoli quietanzati (da valersi, quindi, quale lâunico strumento di priva dellâavvenuto pagamento).
NĂŠ può annettersi qualsivoglia [#OMISSIS#] probatoria alle scritture contabili (peraltro equivoche) dellâAmministrazione, posto che lâefficacia dimostrativa di quel tipo di documentazione esige che trovi un riscontro in quella a cui è tenuta anche lâaltra parte del rapporto obbligatorio, sicchè non può valere nei casi (quale quello in esame) in cui il creditore è una persona fisica (che, come tale, non annota le informazioni attinenti ai suoi rapporti obbligatori in scritture contabili): arg. ex art. 2710 cod. civ..
5.- Alle considerazioni che precedono conseguono, in conclusione, lâaccoglimento dellâappello e, in riforma della decisione impugnata, lâaccoglimento del ricorso di primo grado e, per lâeffetto, la condanna lâUniversitĂ al pagamento al Prof. [#OMISSIS#] delle somme relative allâassegno alimentare, nella misura riconosciuta con decreto n.6160 del 23 aprile 1979 del Rettore dellâUniversitĂ , a far data dallâagosto 1982, come rivalutate dal momento della domanda alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali decorrenti da questâultima e fino al soddisfo.
6.- Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della decisione appellata e in accoglimento del ricorso di primo grado, condanna lâUniversitĂ âLa Sapienzaâ a corrispondere al ricorrente lâassegno alimentare a decorrere dallâagosto 1982, secondo i criteri di computo meglio precisati in motivazione, e a rifondergli le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre c.u. e IVA e CAP come per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 19/04/2017
Â

