Lo status giuridico del professore ordinario di prima fascia gode del regime giuridico tipico del pubblico impiego ed il relativo rapporto con l’amministrazione datoriale sorge per effetto di un provvedimento amministrativo tipico, non in virtù di un mero rapporto contrattuale. Nell’ambito di materia per cui è causa non consta, allora, l’esistenza di una base giuridica per un atto di ‘stabilizzazione’, quale dovrebbe essere – in tesi e con connotati di sufficienza – quello che si ipotizza necessario, nella specie, per tramutare lostatus di professore straordinario in quello di professore ordinario di prima fascia presso un ateneo.
Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2019, n. 1136
Professore Universitario-Professore Straordinario-Stabilizzazione
N. 01136/2019 REG.PROV.COLL.
N. 08590/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8590 del 2017, proposto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata ex legein Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marino [#OMISSIS#], Oberdan [#OMISSIS#] Scozzafava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oberdan [#OMISSIS#] Scozzafava in Roma, Via Flaminia Vecchia, n. 670;
nei confronti
-OMISSIS- di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via [#OMISSIS#] Romei, n. 23, nonché rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Benedetto [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di stabilizzazione di professore universitario.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’-OMISSIS- di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2019 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati dello Stato [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Basilica, Marino [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Benedetto [#OMISSIS#];
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito “Ministero”) ha impugnato la sentenza del Tar per il Lazio, Roma, n. -OMISSIS-, pubblicata il 21.9.2017, che – a spese compensate – ha accolto l’originario ricorso proposto dalla persona fisica (di seguito “appellato”) pure in epigrafe indicata volto all’annullamento del provvedimento del Ministero n. -OMISSIS- del 19.2.2006 col quale è stato denegato all’-OMISSIS- di Roma (di seguito “-OMISSIS-”), che ne aveva fatto richiesta con nota n. -OMISSIS- del 18.11.2015, il nulla osta all’inquadramento dell’appellato nel ruolo dei professori ordinari.
1.2. La sentenza impugnata introduttivamente ricorda che l’originario ricorrente aveva – qui in sintesi – esposto in fatto:
– di ricoprire il ruolo di professore straordinario a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, presso la facoltà di Scienze politiche dell’-OMISSIS-, nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS- (Istituzioni di diritto privato);
– che l’-OMISSIS- aveva bandito, con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 22.11.2011, una “procedura di valutazione comparativa per la copertura di una posizione per professore straordinario a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito presso la facoltà di Scienze Politiche nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS- (Istituzioni di diritto privato)” ai sensi dell’art. 1, co. 12, della 1.n. -OMISSIS-/2005;
– che, nell’occasione, i criteri di massima adottati dalla commissione valutatrice erano stati esattamente quelli indicati dall’art. 4 del d.P.R. n. -OMISSIS-/2000, ossia del regolamento recante modifiche al d.P.R. n. -OMISSIS-/1998 concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo a norma dell’art. 1 della l.n. -OMISSIS-/1998;
– che la commissione valutatrice aveva dichiarato all’unanimità il ricorrente vincitore della procedura, con conseguente adozione del decreto rettorale n. -OMISSIS- del 28.2.2012, con decorrenza 15.3.2012 e durata triennale. Scaduto il triennio, l’incarico era stato poi rinnovato per un altro triennio, a decorrere dal 15.3.2015 e con scadenza il 14.3.2018, giusta decreto rettorale n. -OMISSIS- del 7.5.2015;
– che l’-OMISSIS- aveva poi inviato al Ministero la predetta richiesta (n. -OMISSIS-/2015) volta a conseguire il nulla-osta per poter eventualmente procedere alla stabilizzazione del ricorrente nei suoi ruoli, quale professore ordinario nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS-;
– che il Ministero aveva quindi denegato in quanto “visti gli atti della procedura di valutazione comparativa bandita con D.R. n. -OMISSIS-/2011 per la copertura di un posto di professore straordinario a tempo determinato con regime di impegno a tempo definitivo nel -OMISSIS–Istituzioni di diritto privato, con il D.R n. -OMISSIS-/2012, ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge n. -OMISSIS-/2005, procedeva alla chiamata del(… professore) per la copertura del predetto posto di professore ordinario. Il giudizio di idoneità conseguito dal(… professore)all’esito della partecipazione dello stesso alla suindicata procedura di valutazione comparativa bandita dall’Ateneo non è equipollente e tantomeno equiparabile all’Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all’art. 16 della legge n. -OMISSIS-/2010, che prevede il possesso della stessa ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento di cui agli articoli 18 comma 1 e 24, commi 5 e 6 e alla conseguente immissione in ruolo dei professori ordinari. Al(… professore), non avendo egli conseguito la prescritta abilitazione scientifica nazionale, deve ritenersi preclusa la partecipazione alle procedure di chiamata di cui agli artt. 18 e 24 della riferita legge n. -OMISSIS-/2010”.
1.3. La sentenza poi ha deciso affermando, in sintesi:
– l’infondatezza delle tesi del ricorrente tese, nel complesso, a sostenere che il requisito del possesso dell’ASN e quello del godimento del ruolo di professore, ancorchè straordinario, già in servizio erano alternativi, e non concorrenti tra di loro, ai fini della partecipazione alle procedure di chiamata diretta, di cui alla rilevante normativa di settore;
– la fondatezza invece delle tesi del ricorrente volte a valorizzare la portata (per lui comunque utile) del segmento normativo che recita “Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio(…)” e che è contenuto nell’art. 18, co. 1, lett. b), della l.n. -OMISSIS-/2010.
2. L’appello del Ministero è affidato a censure di error in iudicando, errata valutazione dei fatti, violazione e falsa applicazione della normativa di settore exll.nn. -OMISSIS-/2010 e -OMISSIS-/2005.
Ad avviso di parte, in pratica, una lettura sistematica del complesso delle norme di settore, nonchè la conseguente interpretazione del ricordato segmento normativo di cui all’art. 18, co. 1, lett. b), della l.n. -OMISSIS-/2010, giammai avrebbero potuto condurre a consentire ad un professore straordinario (peraltro in servizio presso un’Università, quale l’-OMISSIS-, nell’ambito della quale l’impiego del professore straordinario era legato ad un progetto di insegnamento chiesto da privati e da essi economicamente sostenuto) di ottenere addirittura la ‘stabilizzazione’ nel ruolo dei professori ordinari del medesimo Ateneo.
3. L’appellato si è costituito con atto firmato il 23.1.2018 dichiaratamente “al solo fine di far rilevare l’inesistenza ovvero nullità insanabile della notifica dell’atto di appello – che, in spregio alle previsioni di cui all’art. -OMISSIS- c.p.a. ed evidentemente per causa imputabile al solo notificante, non eÌ€ stata eseguita presso il procuratore costituito del primo grado di giudizio – ed il conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. -OMISSIS-, stante il decorso dei termini di impugnazione della medesima(…) e la conseguente decadenza dal potere di impugnazione; il tutto senza accettazione del contraddittorio in ordine ai motivi di gravame (dei quali, peraltro, alla luce di quanto innanzi esposto, non sono noti i contenuti)”.
4. Si è quindi costituita anche l’-OMISSIS- con atto del 22.1.2018, concludendo per l’accoglimento dell’appello.
5. Con ordinanza cautelare della Sezione n. -OMISSIS-/2018, pubblicata il 29.1.2018, è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata “Ritenuto in primo luogo(…) superabile al momento l’eccezione di invalidità della notificazione del ricorso introduttivo del presente grado di giudizio, relativamente alla quale peraltro resta impregiudicata la delibazione che potrà pur sempre essere più completa nel quadro di quella tipica, invece, del giudizio di merito” e “poi non sufficientemente comprovato al momento il requisito del periculum nelle more della definizione nel merito delle diverse questioni che contraddistinguono il contenzioso del presente giudizio”.
6. Con memoria del 18.12.2018 il Ministero ha replicato alle deduzioni dell’appellato in ordine al supposto vizio di notificazione e riepilogato, poi, gli argomenti di merito a sostegno dell’appello.
7. Con memoria del 28.12.2018 l’-OMISSIS- ha a propria volta replicato diffusamente alle deduzioni dell’appellato in ordine al supposto vizio di notificazione e argomentato le ragioni a sostegno della ritenuta fondatezza dell’appello.
8. Con atto firmato il 9.1.2019 l’appellato – sempre senza accettare il contraddittorio nel merito – ha replicato diffusamente alle avversarie obiezioni ai propri argomenti a sostegno della fondatezza dell’eccezione di irritualità della notificazione dell’appello, soffermandosi in particolare sulla ritenuta:
a) inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità dell’appello per radicale ed insanabile nullità della notifica;
b) inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità dell’appello per violazione dell’art. -OMISSIS-, secondo comma, n. 2, c.p.c. (in quanto, nella specie, l’atto di appello non sarebbe stato depositato insieme alla copia autentica della sentenza impugnata);
c) inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse (in quanto, nella specie, ricorrerebbero tutt’e tre le ipotesi di cui all’art. 35 c.p.a., rilevabili peraltro d’ufficio, dato che, dopo la sentenza qui impugnata e per effetto di conseguenti giudizi di ottemperanza di primo grado, il Miur avrebbe poi rilasciato il nulla-osta inizialmente chiesto e l’-OMISSIS- avrebbe infine provveduto di conseguenza, come da aspettative dell’appellato);
d) invalidità della costituzione e delle difese di -OMISSIS- (perché dalla relativa procura al difensore non risulta che i relativi poteri di sottoscrizione siano stati previamente deliberati dall’organo collegiale competente).
9. La causa quindi, chiamata alla pubblica udienza di discussione del 31.1.2019, è stata ivi trattenuta in decisione.
10. La prima eccezione in [#OMISSIS#] dell’appellato (sub8.a) supra), ad avviso del Collegio, è infondata e, come tale, da respingere.
10.1. Al riguardo l’appellato obietta, in particolare, che non sia regolare la notificazione – effettuata a mezzo pec – del ricorso introduttivo di questo grado di giudizio in quanto non inoltrata all’avvocato M.I. (e, quindi, all’indirizzo pec di quest’ultimo), difensore della parte (nominato tale per la rappresentanza e per la difesa) nel primo grado di giudizio.
La parte – vale osservare – in primo grado aveva eletto domicilio in uno studio legale di Roma (lo studio “M. & P.”, che dunque, in parte, è riconducibile allo stesso appellato) nel quale, incidentalmente, esercita anche l’avvocato M.I. (come peraltro desumibile dall’elenco dei professionisti che compongono lo studio “M. & P.”, consultabile dal relativo sito web).
L’irregolarità, in tesi, consisterebbe perciò nel fatto che detta notificazione è avvenuta all’indirizzo pec personale dell’appellato.
L’irregolarità, ad avviso di parte, sarebbe radicale ed insanabile, in pratica equivalente a quella di una notificazione addirittura inesistente.
10.2. Sovviene in proposito quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, ord., 5.1.2017, n. -OMISSIS-, secondo la quale essa “a Sezioni Unite (Sez. L, Sentenza n. -OMISSIS- del 20/07/2016, Rv. -OMISSIS-) ha ritenuto, condivisibilmente, di restringere l’ambito di operatività della nozione di “inesistenza” della notificazione, che può essere affermata “in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa””.
10.3. Nella specie, la notificazione censurata non risulta dotata dei caratteri tali da farla ritenere – secondo i canoni ricordati dalla citata ordinanza n. -OMISSIS-/2017 e stilati dalla precedente sentenza a Sezioni Unite n. -OMISSIS-/2016 – addirittura ‘omessa’.
Può rammentarsi che la predetta sentenza n. -OMISSIS-/2016, a propria volta, aveva enunciato che “in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla la categoria della “inesistenza”, nemmeno con riguardo alla sentenza priva della sottoscrizione del giudice, qualificata come affetta da nullità per la quale è tuttavia esclusa, ai sensi dell’art. -OMISSIS-, secondo comma, cod. proc. civ., l’applicazione del principio dell’assorbimento nei mezzi di gravame – sul tema cfr. ora Cass., sez. un., n. -OMISSIS- del 2014 -; nullità, quindi, assolutamente insanabile (in relazione alla quale viene evocata, da una gran parte della dottrina e della giurisprudenza, la figura della inesistenza).(…) il legislatore non ha motivo di disciplinare gli effetti di ciò che non esiste, non solo, com’è ovvio, dal punto di vista storico-naturalistico, ma anche sotto il profilo giuridico; per altro verso, induce a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione(…). In definitiva, deve affermarsi che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell’atto. L’inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell’atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità-inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l’atto e il non atto.”.
E può essere opportuno ricordare anche che la predetta sentenza chiudeva – non a caso – affermando che, in quella fattispecie, la notificazione del ricorso principale era stata “sanata dall’avvenuta costituzione della parte medesima”.
10.4. La notificazione dell’atto di impugnazione alla parte personalmente e non al suo procuratore, nel domicilio dichiarato o eletto, è dunque affetta da nullità.
Questa, tuttavia, è relativa.
10.5. La Corte di Cassazione (ord. n. -OMISSIS- del 10.7.2018), in caso consimile, ha ritenuto fondata un’eccezione di parte in quanto, avendo essa ricevuto la notifica dell’impugnazione personalmente e non nelle mani del difensore domiciliatario, la stessa era (però) “rimasta contumace in appello”.
10.6. Sovviene in proposito l’orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. -OMISSIS- del 18.4.2016) secondo il quale un’eccezione consimile a quella in argomento non è stata invece ritenuta fondata in quanto “Opera, infatti, nella fattispecie l’insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «il principio, sancito in via generale dall’articolo -OMISSIS- del codice di [#OMISSIS#], secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato,[che] vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali – pertanto – la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l’atto, malgrado l’irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario»”.
Va ricordata anche l’affermazione della Corte di Cassazione secondo la quale, fin dalla sentenza n. -OMISSIS- del 2.5.2006, “la costituzione del convenuto, anche se intervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell’atto introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, rientrando nel genere che comprende non solo l’ipotesi della rinuncia espressa o tacita a far valere il vizio stesso (cui si riferisce la rubrica dell’art. 157 c.p.c.), ma anche altre figure, tra le quali rientra altresì la cosiddetta “convalidazione” dell’atto per raggiungimento dello scopo, di cui al disposto dell’art. -OMISSIS- c.p.c., comma ultimo (Cass. 9 settembre 1997, n. -OMISSIS-; Cass. 11 agosto 2004, n. -OMISSIS-; Cass. 29 novembre 2004, n. -OMISSIS-)”.
Occorre pertanto aderire all’orientamento secondo il quale la notifica del ricorso in appello affetta da nullità è, come tale, sanabile ex tuncattraverso la costituzione in giudizio della parte appellata.
E l’orientamento non può mutare per il solo fatto che, nella specie, la notificazione sia avvenuta a mezzo pec.
10.7. Può ancora ricordarsi, in tema, la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. -OMISSIS- del 22.4.2009) secondo la quale – in quel caso – “il vizio da cui è affetta la notificazione dell’atto di appello(…) va qualificato come nullità e non già come inesistenza, posto che l’atto – ancorchè eseguito al di fuori delle previsioni del comma 1 dell’art. 330 c.p.c., e, perciò, inidoneo a produrre in modo definitivo i relativi effetti – può, comunque, essere riconosciuto come rispondente al modello legale della sua categoria (id est, essere individuabile come “notificazione”) per essere pervenuto a persona non del tutto estranea al processo, e quindi collegabile al soggetto destinatario dello stesso atto. Viene, cioè, a verificarsi un’ipotesi di nullità che è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo da parte dell’atto e che risulta nello specifico sanata dalla costituzione della parte appellata, ancorchè avvenuta proprio al fine di eccepire la nullità, alla stregua del principio in base al quale la nullità della notificazione degli atti di impugnazione in generale è sanata ex tunc mediante la costituzione della parte alla quale la notifica era destinata, sia pure dopo la scadenza del termine per impugnare”.
10.8. Né a dire che, nella fattispecie, l’erronea applicazione della regola processuale (in tema di notificazione) abbia comportato una lesione del diritto di difesa della parte appellata, o, tantomeno, un pregiudizio ai fini della decisione.
Si osserva invero, al riguardo, che, avendo l’appellato avuto conoscenza della proposizione dell’appello sin dalla fase cautelare ed avendo egli tempestivamente esplicato le proprie difese, come è facilmente rilevabile dalle relative memorie depositate, il suo diritto di difesa non è stato leso in alcun modo e, conseguentemente, in alcun modo il difetto di notifica può aver inciso sulla conoscenza della sentenza impugnata e, soprattutto, della sua parte positiva (per l’appellato) che, invece, è ora contestata dalla parte appellante.
In particolare, il difetto di notifica – di cui si discute – non può credibilmente aver alterato la percezione, da parte dell’appellato, nè degli estremi esatti della sentenza di primo grado messa in contestazione dall’appellante nè del suo contenuto.
Lo dimostra, del resto, la stessa articolazione della terza censura in [#OMISSIS#] (di cui sub8.c) supra), della quale si tratterrà in seguito.
10.9. Potrebbe obiettarsi che gli orientamenti giurisprudenziali di cui sopra s’è detto possano non valere dopo l’entrata in vigore dell’art. 44, co. 3, c.p.a., ove s’è previsto (a proposito del vizio del ricorso e della notificazione) che la costituzione degli intimati sana la nullità della notificazione del ricorso, “salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione”.
Attesa l’irritualità della notificazione dell’atto introduttivo di questo giudizio, l’impugnata sentenza di primo grado potrebbe – in ipotesi – doversi considerare già passata in giudicato.
Ciò, ovviamente, non tanto disattendendo l’orientamento giurisprudenziale richiamato (in tema di sanatoria ex tuncper effetto dell’avvenuta costituzione dell’appellato, anche solo per meramente contestare l’irregolarità di detta notificazione) quanto piuttosto facendo leva sul fatto che l’art. 44, co. 3, per la segnalata parte d’interesse, giacchè tra l’altro entrato in vigore dopo la formazione di quell’orientamento, costituirebbe norma di specie, valida per il processo amministrativo (e non per quello civile).
10.10. Al riguardo però si deve allora rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 132 del 22.5.2018 che ha avuto modo di dichiarare proprio l’illegittimità costituzionale del citato art. 44, co. 3, c.p.a. (peraltro) limitatamente alle sole parole “salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione” in quanto la disposizione “è in aperto contrasto con l’art. -OMISSIS-, terzo comma, cod. proc. civ., che, come si è già detto, prevede la sanatoria ex tunc della nullità degli atti processuali per raggiungimento dello scopo, principio, questo, indubbiamente di carattere generale; in secondo luogo, non è in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione formatasi con riferimento alla notificazione degli atti processuali civili e con la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato, antecedente all’entrata in vigore del codice, relativa proprio alla nullità della notificazione del ricorso. Va aggiunto, infine, che essa non è neanche in linea con la giurisprudenza di questa Corte.”.
E la Corte Costituzionale non ha mancato di precisare, nell’occasione, che “la sanatoria con effetti ex tunc prevista dall’art. -OMISSIS- cod. proc. civ. è espressione di un principio generale e la giurisprudenza del Consiglio di Stato era granitica nell’affermare la sua applicabilità alla nullità della notificazione del ricorso, in caso di costituzione della parte intimata”.
11. Il Collegio non condivide neanche la seconda eccezione in [#OMISSIS#] dell’appellato (sub8.b) supra), reputandola piuttosto infondata e, pertanto, da respingere.
11.1. Ad avviso dell’appellato il ricorso in epigrafe sarebbe affetto dal vizio di violazione dell’art. -OMISSIS-, secondo comma, n. 2, c.p.c., in quanto esso non sarebbe stato depositato insieme alla copia autentica della sentenza impugnata, corredata in particolare – trattandosi di notificazioni effettuate a mezzo pec – della “attestazione del difensore alla conformità dell’atto al suo originale nonché alla conformità delle ricevute della notificazione”.
In sostanza, reputa l’appellato che la parte appellante – nel depositare la copia della sentenza impugnata – non si sarebbe conformata alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di Cassazione in relazione alle formalità da dover seguire nel caso, in ossequio all’art. -OMISSIS- c.p.c., in presenza – come nella specie – di notificazioni effettuate a mezzo pec.
11.2. Come noto, l’art. -OMISSIS- c.p.c. dispone che insieme al ricorso devono essere depositate, sempre a pena di improcedibilità, tra l’altro, una “copia autentica” della sentenza o della decisione impugnata.
Su questo l’appellato áncora il suo ampio corredo di citazioni giurisprudenziali concernenti le formalità da rispettare, in occasione di ricorso per Cassazione, nel caso in cui la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con formalità telematiche.
Queste citazioni – ad avviso dell’appellato – varrebbero anche nel caso di specie, atteso che la parte appellante non avrebbe rispettato dette formalità.
11.3. Tuttavia l’art. 94 c.p.a., in tema di deposito delle impugnazioni, dispone tra l’altro – per quanto qui d’interesse – che nei giudizi di appello il ricorso deve essere depositato “unitamente ad una copia” della sentenza impugnata.
La differenza espressiva tra i due ricordati segmenti dispositivi (dei codici di [#OMISSIS#] civile e amministrativo) consente allora di ritenere tuttora valido, pur dopo l’entrata in vigore del ‘processo amministrativo telematico’, l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’art. 94 c.p.a., nel disporre che nel giudizio di appello, unitamente al gravame, deve essere depositata anche una copia della sentenza impugnata, non richiede che si tratti necessariamente di una sua copia autentica, come invece previsto espressamente dall’art. -OMISSIS- c.p.c.. Cosa, questa, che esclude che nel processo amministrativo l’omesso deposito di copia autenticata possa determinare l’improcedibilità ovvero l’inammissibilità del gravame, che può essere di conseguenza dichiarata solo nel caso di mancata produzione in grado di appello di alcuna copia della sentenza impugnata (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 2773 del 28.5.2014).
E da questo, allora, può ricavarsene – atteso peraltro che, nella specie, una copia autentica della sentenza pur sempre esiste agli atti – che non operano qui le formalità cui fa richiamo l’appellato, peraltro riferite alla fase di notificazione telematica alla difesa erariale di detta sentenza.
Né si può sottacere che nella fattispecie l’appellato:
– non indica quale sarebbe l’interesse, processuale o sostanziale, a cui presidio, nel processo amministrativo, dovrebbero altresì valere le predette formalità, richiamate dalla giurisprudenza di Cassazione;
– non ha minimamente contestato – quanto meno – la non corrispondenza della sentenza impugnata notificata rispetto a quella resa dai primi Giudici, onde il richiamo alle citate formalità, in assenza di una norma che testualmente le pretenda (e, dunque, allora meramente ‘formali’), risulta piuttosto essere solo un tentativo di barrageargomentativo volto ad escludere l’eventualità dell’esame del merito della controversia;
– non si sottrae ad un’ampia evocazione dei contenuti a lui favorevoli della sentenza impugnata – dimostrandone allora così, ancora una volta, di riconoscere l’identità fra quella pronunciata in primo grado e quella appellata dalla parte qui ricorrente – al fine di illustrare la successiva ed a lui favorevole evoluzione applicativa del relativo decisum(nella parte, come detto, positiva).
12. Il Collegio non condivide la terza eccezione in [#OMISSIS#] dell’appellato (sub8.c) supra), reputandola piuttosto infondata e, pertanto, da respingere.
12.1. Assume l’appellato che sarebbe sopravvenuta una causa – peraltro rilevabile anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 35 c.p.a. – di difetto di interesse del Ministero e dell’-OMISSIS- alla decisione di questo gravame, onde lo stesso dovrebbe essere dichiarato improcedibile.
Ed il difetto d’interesse conseguirebbe al fatto che, da un lato, il Ministero avrebbe ormai espresso il nulla-osta introduttivamente ricordato e, dall’altro lato, l’-OMISSIS- avrebbe preso a procedimentalizzare di conseguenza la ‘stabilizzazione’ dell’appellato.
12.2. Tuttavia il ricordato difetto d’interesse può essere rilevato d’ufficio sempre che lo stesso non risulti smentito dalla condotta, anche solo processuale, della parte del cui interesse, appunto, si tratti.
Ebbene nella specie, in disparte la palese ed energica opposizione dell’-OMISSIS- alla parte della sentenza impugnata favorevole all’appellato (da cui incidentalmente si desume, tra l’altro, anche un suo notevole ripensamento rispetto all’epoca dell’effettuata richiesta del citato nulla-osta al Ministero), resta il fatto che:
– da un lato, l’espressione del nulla-osta ministeriale e la conseguente attività dell’-OMISSIS- non manifestano una spontanea ed unilaterale adesione da parte di tali Amministrazioni alle aspettative dell’appellato quanto piuttosto il frutto del loro necessitato assoggettamento (non libero ed autodeterminato ma conseguente) alla fase esecutiva della sentenza di primo grado, pur se ancora sub judice;
– dall’altro lato, soprattutto la nota di produzione documentale effettuata dall’-OMISSIS- ancora in data 25-29.1.2019 testimonia più che sufficientemente l’esistenza di interesse alla decisione di questo appello.
13. Il Collegio non condivide infine la quarta eccezione in [#OMISSIS#] dell’appellato (sub8.d) supra), reputandola piuttosto infondata e, pertanto, da respingere.
13.1. Vale preliminarmente soffermarsi sul fatto che l’eccezione in discorso è stata formulata dall’appellato in occasione della sua memoria sottoscritta il 9.1.2019.
Non si può allora censurare – come pure implicitamente anticipato dall’appellato con detta memoria – il fatto che solo con la produzione documentale del 25-29.1.2019 l’-OMISSIS- abbia, nella sostanza, provveduto a replicare a tale eccezione (prima, evidentemente, non essendovene motivo). Questa produzione documentale, dunque, non può reputarsi tardiva, peraltro nella misura in cui non è neppure tardiva – pur se da ultimo sollevata – l’eccezione dell’appellato che ha provocato tale produzione.
13.2. E’ condivisibile poi l’obiezione dell’-OMISSIS- secondo la quale il precedente giurisprudenziale citato dall’appellato a sostegno della propria tesi (Cass. n. -OMISSIS-/2011) ha riguardato, invero, il caso di un’università statale e che essa, invece, al novero degli atenei statali non appartiene.
13.3. Risolutivo, poi, è quanto si desume dalla predetta produzione documentale dell’-OMISSIS-, ossia che il suo consiglio di amministrazione ha deliberato di costituirsi in giudizio il 29.11.2017 (quando la memoria di costituzione dell’-OMISSIS- in questo grado di giudizio risale al 22.1.2018) e poi, con atto del 16.1.2019, ha deliberato di ribadire la piena volontà di difendersi in giudizio, nonché “di proseguire nel giudizio avverso la sentenza -OMISSIS- del Tar lazio” (cosa che, tra l’altro, corrobora ulteriormente il convincimento del Collegio in ordine alla questione sub12-12.2. supra).
13.4. L’infondatezza di quest’ultima eccezione, infine, destituisce di fondamento l’obiezione dell’appellato secondo la quale non avrebbero valore tutte le difese e le produzioni documentali dell’-OMISSIS- in questo grado di giudizio.
14. Nel merito l’appello risulta fondato e meritevole, perciò, di accoglimento.
14.1. E’ opportuno osservare che l’unica parte della sentenza di primo grado che forma oggetto del presente gravame è – in assenza di un appello incidentale – quella introdotta (nella sentenza impugnata) dalle seguenti parole: “Si tratta, allora, di verificare se l’espressione “professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio”, in mancanza di ulteriori specificazioni, possa essere interpretata nel senso di ricomprendere nella predetta dizione pure i professori straordinari.”.
14.2. La risposta affermativa dei primi Giudici al riportato quesito risulta sorretta, in pratica, dalle seguenti sole argomentazioni:
a) “il comma 12 [dell’art. 1 della l.n. -OMISSIS-/2005, recante nuove disposizioni concer

