SENTENZA N. 78
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]; Giudici : [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] CARTABIA, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] AMATO, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] de [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Franco [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] AMOROSO, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#],
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimitĂ costituzionale dellâart. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universitĂ , di personale accademico e reclutamento, nonchĂŠ delega al Governo per incentivare la qualitĂ e lâefficienza del sistema universitario), promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, nel procedimento vertente tra lâUniversitĂ degli studi di Catania e [#OMISSIS#] Lo Bello e altra, con ordinanza dellâ8 febbraio 2018, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dellâanno 2018.Â
Visti gli atti di costituzione di [#OMISSIS#] Lo Bello e dellâUniversitĂ degli studi di Catania, lâatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e lâatto di intervento di [#OMISSIS#] Francia;
udito nella udienza pubblica del 5 marzo 2019 il Giudice relatore [#OMISSIS#] Amato;
uditi gli avvocati [#OMISSIS#] Elio [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per [#OMISSIS#] Lo Bello, Felice [#OMISSIS#] per lâUniversitĂ degli studi di Catania e lâavvocato dello Stato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.â Con ordinanza depositata lâ8 febbraio 2018, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimitĂ costituzionale dellâart. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universitĂ , di personale accademico e reclutamento, nonchĂŠ delega al Governo per incentivare la qualitĂ e lâefficienza del sistema universitario), nella parte in cui non prevede â tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari â il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dellâateneo.
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe, in primo luogo, lâart. 3 Cost. per lâirragionevolezza insita nella mancata previsione del rapporto di coniugio tra le situazioni ostative alla partecipazione alle procedure selettive, a fronte della espressa previsione del rapporto di affinitĂ , il quale presuppone il rapporto coniugale.
Sarebbe violato anche lâart. 97 Cost., per contrasto con il principio di buon andamento ed imparzialitĂ dellâazione amministrativa.
2.â Il giudizio a quo ha per oggetto lâimpugnazione della sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha annullato la nomina della vincitrice della procedura selettiva indetta dallâUniversitĂ degli studi di Catania per la chiamata di un professore di prima fascia, sul rilievo del rapporto di coniugio tra la vincitrice ed altro professore, appartenente allo stesso dipartimento che aveva richiesto lâattivazione della procedura.Â
Alla pronuncia di annullamento il TAR è pervenuto applicando, in via di interpretazione estensiva, lâart. 18, primo comma, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010, il quale vieta la partecipazione ai procedimenti di chiamata di coloro che abbiano un grado di parentela o di affinitĂ , fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la stessa chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dellâateneo, ma non prevede espressamente il rapporto di coniugio. La successiva lettera c) del medesimo art. 18 estende il divieto in esame al conferimento di assegni di ricerca, alla stipulazione dei contratti di cui al successivo art. 24 e, piĂš in generale, ai ÂŤcontratti a qualsiasi titolo erogati dallâateneoÂť. Esso è stato, altresĂŹ, ritenuto applicabile dal Consiglio di Stato e dallo stesso Consiglio di giustizia amministrativa anche ai procedimenti per chiamata diretta.
Il giudice a quo osserva che alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa, anche di secondo grado, hanno interpretato estensivamente il divieto, includendovi anche il rapporto di coniugio. In questo caso, infatti, la familiaritĂ tra giudicante e giudicato sarebbe della massima intensitĂ . Secondo questa giurisprudenza, sarebbe quindi irragionevole la mancata previsione, quale causa di incompatibilitĂ , del rapporto di coniugio, a fronte della espressa previsione dellâaffinitĂ , che lo presuppone.Â
Tuttavia, ad avviso del giudice a quo, si tratterebbe di un indirizzo non consolidato, tale da non assurgere a diritto vivente, rispetto al quale sarebbe viceversa preminente la differenza tra coniugio e parentela, nonchĂŠ tra coniugio e affinitĂ .
Pur essendo il rapporto di coniugio presupposto di quello di affinitĂ , il rimettente ritiene che alla manifesta irragionevolezza della lacuna normativa non si possa ovviare in via interpretativa. A ciò osterebbe, da un lato, la natura tassativa della disposizione che limita la libertĂ di accesso ai concorsi pubblici e, dallâaltro lato, il complessivo ordinamento delle procedure concorsuali, secondo il quale le cause di esclusione fondate su un presumibile conflitto di interessi devono costituire lâextrema ratio, ossia laddove non siano possibili altri strumenti per evitarlo.
Lâunica via per rimediare a questa irragionevole lacuna sarebbe, dunque, rappresentata dallâincidente di legittimitĂ costituzionale dellâart. 18, primo comma, lettera b), ultima parte, nella parte in cui non vieta la partecipazione ai procedimenti di chiamata a coloro che sono in rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dellâateneo.
3.â Con memoria depositata il 16 maggio 2018, si è costituita [#OMISSIS#] Lo Bello, parte appellata nel giudizio a quo, chiedendo lâaccoglimento della questione di legittimitĂ costituzionale. In via subordinata, ha chiesto che la disposizione censurata sia ritenuta conforme agli artt. 3 e 97 Cost., ove interpretata in modo da ricomprendere anche il rapporto di coniugio tra le cause ostative alla partecipazione alle procedure selettive per la chiamata dei professori.
La parte privata costituita osserva che la disciplina in esame è finalizzata alla prevenzione della disparitĂ di trattamento fra gli aspiranti allâaccesso a posti di professore e ricercatore nelle universitĂ . Essa è volta ad evitare, anche in astratto, il pericolo di alterazione della imparzialitĂ , non essendo richiesta la prova dellâinfluenza che i rapporti familiari considerati possano avere sulla procedura selettiva. Questo obiettivo avrebbe una [#OMISSIS#] generale, mirando ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva. La comunanza di interessi, la solidarietĂ e la frequentazione che distinguono tali rapporti sono considerate dal legislatore un ostacolo allâimparzialitĂ della selezione concorsuale.
La parte privata costituita rileva che, sebbene non espressamente previsto come causa di esclusione, il rapporto di coniugio è giĂ stato incluso dalla giurisprudenza amministrativa tra le situazioni genetiche dellâincompatibilitĂ , sul rilievo del concetto di familiaritĂ , che trova la massima intensitĂ proprio fra i coniugi.
Peraltro, questa interpretazione estensiva del divieto può essere ritenuta incompatibile con la natura derogatoria attribuita alla disposizione. Al riguardo, è richiamata la sentenza n. 473 del 1993, che ha dichiarato lâillegittimitĂ costituzionale dellâart. 62 del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevedeva che giudici in rapporto di coniugio tra loro non potessero esercitare nello stesso procedimento funzioni anche separate o diverse. In questo caso, la norma è stata ritenuta eccezionale, e non interpretabile estensivamente, sul presupposto che essa costituisce un limite alla pienezza della funzione del giudice. Analogamente, nel caso in esame, la natura derogatoria della disposizione censurata andrebbe individuata nel limite che essa pone alla libertĂ di accesso ai concorsi e di ricerca di un lavoro.
3.1.â In via subordinata, la parte costituita propone una lettura della disposizione censurata che consentirebbe, in via interpretativa, di superare la questione di costituzionalitĂ .
Ă richiamato, a questo riguardo, il contenuto immediatamente precettivo dellâart. 97 Cost., che detta la regola dellâaccesso per concorso ai pubblici impieghi e che, allo stesso tempo, impone allâamministrazione di agire in modo imparziale.
Ad avviso della parte costituita, non sarebbe sostenibile neppure la natura eccezionale della disposizione censurata, poichĂŠ dallâart. 97 Cost. non si ricava una garanzia del diritto di partecipare ai concorsi per tutti coloro che abbiano le competenze richieste. Lâesclusione dal concorso di coloro che si trovano in determinate relazioni con lâente, ritenute tali da condizionarne la scelta, non costituirebbe affatto una deroga, ma sarebbe una diretta traduzione della ratio che ispira lâart. 97 Cost., affinchĂŠ il concorso sia veramente pubblico e risponda ad un interesse generale, con esclusione di ogni privilegio particolare, quale può derivare dallâinfluenza esercitabile dai congiunti sugli organi che procedono alla selezione.
Sarebbe, dunque, possibile e doverosa unâinterpretazione conforme allâart. 97 Cost., del quale la disposizione censurata costituirebbe attuazione. Essa potrebbe, infatti, essere interpretata estensivamente, in modo da comprendere anche il rapporto di coniugio fra le ipotesi ostative alla partecipazione ai concorsi per la chiamata dei professori universitari.
3.1.2.â Dâaltra parte, neppure qualificando la disposizione censurata come eccezionale o derogatoria vi sarebbe un divieto assoluto di darne unâinterpretazione estensiva, laddove ciò non ne muti la ratio, nĂŠ risulti ridotta lâarea di applicabilitĂ della norma derogata, ma sia individuata la reale portata della norma derogatrice (sono richiamate le sentenze n. 153 del 2017, n. 111 del 2016, n. 6 del 2014, n. 275 del 2005, n. 27 del 2001, n. 431 del 1997, n. 86 del 1985 e le ordinanze n. 103 del 2012, n. 203 del 2011, n. 144 del 2009 e n. 10 del 1999).
Sarebbe dunque ragionevole e coerente con la ratio dellâintervento legislativo riferire il divieto anche al rapporto di coniugio, come fonte della medesima incompatibilitĂ che muove dal concetto di familiaritĂ , la quale trova la massima intensitĂ fra coniugi. La ratio che ha ispirato la legge n. 240 del 2010 sarebbe proprio quella di assicurare lâimparzialitĂ del reclutamento e avanzamento di carriera nel settore universitario, in conformitĂ al principio di uguaglianza e al canone di ragionevolezza, che ne costituisce il corollario.
4.â LâUniversitĂ degli studi di Catania, parte appellante nel giudizio a quo, ha chiesto, in via principale, che la presente questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.
4.1.â Ad avviso della parte costituita, il legislatore avrebbe intenzionalmente omesso di ricomprendere i coniugi nella disposizione che limita lâaccesso ai concorsi universitari. Il coniugio presenta, infatti, significativi profili differenziali, tali da giustificare un trattamento legislativo diversificato.
La comune residenza coniugale costituisce elemento fondamentale di garanzia dellâunitĂ familiare, tale da distinguere la condizione dei coniugi da quella dei parenti e affini, per i quali non esiste alcuna esigenza di vita in comune. Pertanto, escludendo i coniugi dal divieto in esame, il legislatore avrebbe inteso tutelare, con una disciplina differenziata, situazioni diverse rispetto a quelle dei parenti e degli affini, in armonia con lâart. 3 Cost. ed il canone della ragionevolezza.
Il divieto previsto dalla disposizione censurata sarebbe volto a rafforzare lâimparzialitĂ nel reclutamento dei docenti, in un ragionevole bilanciamento con lâinteresse allâunitĂ familiare. Viceversa, sarebbe discriminatorio ed irragionevole, oltre che in contrasto con gli artt. 2, 29, 30, 31 e 51 Cost., un divieto che costringesse uno dei due coniugi a scegliere tra il rapporto coniugale, lâunitĂ familiare e le legittime aspettative professionali.
Si fa inoltre rilevare che in alcuni settori scientifico-disciplinari non esisterebbe neppure la possibilitĂ di chiedere il trasferimento in altro dipartimento, essendo molte discipline presenti in un unico dipartimento. In questi casi, si porrebbe lâalternativa tra la rinuncia alle proprie aspirazioni professionali e la conclusione del matrimonio.
Nel bilanciamento tra le esigenze dellâuguaglianza e imparzialitĂ che presidiano lâazione amministrativa e quelle dellâunitĂ della famiglia dovrebbe essere attribuita prevalenza a queste ultime. Dâaltra parte, al fine di garantire lâimparzialitĂ sarebbe stato sufficiente delimitare il rischio di conflitto dâinteressi in concreto, anzichĂŠ configurare una fattispecie di radicale incandidabilitĂ . In molti altri ambiti, infatti, il pericolo di condizionamento è risolto attraverso gli istituti dellâastensione e della ricusazione. Lâart. 51 del codice di procedura civile costituirebbe, infatti, un modello generale per risolvere in concreto possibili ipotesi di conflitto di interessi o di âcondizionamento parentaleâ.
4.2.â In via subordinata, la difesa della parte appellante ha dedotto lâillegittimitĂ costituzionale della disposizione censurata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 51, 97, 29, 30 e 31 Cost., laddove essa sia interpretata nel senso di ricomprendere anche il coniugio tra le situazioni ostative della partecipazione alle procedure in esame.
Ciò sacrificherebbe ingiustamente le aspettative di vita familiare e di crescita professionale dei docenti che rientrano nellâambito di applicazione del divieto. Per costoro, le scelte di vita della coppia e della famiglia ne uscirebbero perturbate, essendo costretti ad allontanarsi dal nucleo familiare, ovvero dal proprio percorso professionale. Il sacrificio imposto al coniuge sarebbe molto piĂš gravoso di quello che può risentire un altro familiare, non tenuto al rispetto del vincolo di coabitazione.
Il divieto per i coniugi sarebbe, del resto, assolutamente irragionevole e sproporzionato, poichĂŠ lo stesso effetto potrebbe essere ottenuto con lâapplicazione degli istituti dellâastensione e della ricusazione, che scongiurano il rischio di conflitto dâinteressi in concreto, senza pregiudicare il necessario bilanciamento tra diritto al lavoro e tutela della famiglia.
5.â Con atto depositato il 15 maggio 2018, è intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallâAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.
In via preliminare, lâinterveniente eccepisce lâinammissibilitĂ della questione per lâomessa sperimentazione di unâesegesi adeguatrice del dato normativo, nel senso di ravvisare nel rapporto di coniugio una situazione genetica della medesima incompatibilitĂ espressamente prevista dalla disposizione censurata.
Tale interpretazione conforme è giĂ stata offerta dal Consiglio di Stato, che è pervenuto a questo risultato rilevando che unâincompatibilitĂ riferita ad un grado di parentela o di affinitĂ , fino al quarto grado compreso, si fonda sul possibile affievolimento del principio di eguaglianza e della conseguente par condicio dei candidati, che deriva dalla familiaritĂ tra giudicante e giudicato, familiaritĂ che è di massima intensitĂ nel caso del coniuge, considerato anche il suo obbligo di coabitazione.
Il divieto in questione sarebbe volto a garantire il pieno rispetto dei principi di imparzialitĂ e di buon andamento della pubblica amministrazione, assicurati anche dagli obblighi di astensione e ricusazione previsti dagli artt. 51 e 52 cod. proc. civ. e, per le commissioni di concorso, dallâart. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sullâaccesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalitĂ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Inoltre, il medesimo divieto sarebbe volto a salvaguardare lâimmagine, la reputazione e il decoro delle universitĂ , assicurando che le procedure di chiamata dei professori universitari siano imparziali ed obiettive non solo in concreto, ma, soprattutto, che appaiano tali anche in astratto.
6.â Con atto depositato lâ8 febbraio 2019, fuori termine, è intervenuto [#OMISSIS#] Francia, chiedendo che la questione in esame sia dichiarata inammissibile, o comunque non fondata.
6.1.â A sostegno della propria legittimazione a partecipare al giudizio costituzionale, lâinterveniente deduce di avere chiesto, nellâambito di un diverso giudizio amministrativo, lâannullamento di un provvedimento di diniego di un incarico di docenza universitaria, determinato dal rilievo del rapporto di coniugio con altro docente del medesimo dipartimento.
Considerato in diritto
1.â Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimitĂ costituzionale dellâart. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universitĂ , di personale accademico e reclutamento, nonchĂŠ delega al Governo per incentivare la qualitĂ e lâefficienza del sistema universitario), nella parte in cui non prevede â tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti per la chiamata dei professori universitari â il rapporto di coniugio con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dellâateneo.
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata violerebbe, in primo luogo, lâart. 3 Cost., per lâirragionevolezza insita nella mancata previsione del coniugio tra le situazioni che precludono la partecipazione alle procedure selettive, a fronte della espressa esclusione dei soggetti legati dal rapporto di affinitĂ , il quale presuppone il rapporto di coniugio.
Sarebbe violato anche lâart. 97 Cost., per contrasto con il principio di buon andamento ed imparzialitĂ dellâazione amministrativa.
2.â In via preliminare, va dichiarata lâinammissibilitĂ dellâintervento ad opponendum di [#OMISSIS#] Francia.
Lâatto di intervento è stato depositato lâ8 febbraio 2019, oltre il termine di 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellâatto introduttivo del giudizio, previsto dallâart. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, giacchĂŠ la pubblicazione della suddetta ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa è avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 26 aprile 2018.
Secondo il [#OMISSIS#] orientamento di questa Corte, il termine previsto dal richiamato art. 4, comma 4, deve ritenersi perentorio e non ordinatorio, con la conseguenza che lâintervento avvenuto dopo la sua scadenza è inammissibile (ex plurimis, sentenze n. 99 del 2018, n. 303 del 2010, n. 263 e n. 215 del 2009).
3.â Non sono ammissibili le deduzioni svolte dallâUniversitĂ degli studi di Catania, in ordine alla denunciata violazione degli artt. 2, 4, 29, 30, 31 e 51 Cost., in quanto volte ad estendere il thema decidendum definito dallâordinanza di rimessione, ponendo in dubbio la legittimitĂ costituzionale della disposizione in esame, ove interpretata nel senso di includere il coniugio tra le cause ostative.
La giurisprudenza di questa Corte è [#OMISSIS#] nel ritenere che lâoggetto del giudizio di legittimitĂ costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nellâordinanza di rinvio; non possono, pertanto, essere presi in considerazione, oltre i limiti in questa fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalitĂ dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto della stessa ordinanza (ex plurimis, sentenze n. 248, n. 120, n. 27, n. 4 del 2018, n. 251, n. 250, n. 35 e n. 29 del 2017).
4.â Non è fondata lâeccezione di inammissibilitĂ della questione formulata dallâAvvocatura generale dello Stato per lâomessa sperimentazione di unâinterpretazione conforme ai principi costituzionali.
Infatti, nel censurare lâirragionevolezza della mancata previsione del rapporto di coniugio ai fini della partecipazione alle procedure di chiamata, il giudice a quo dĂ atto dellâorientamento giurisprudenziale, secondo il quale la disposizione censurata deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, nel senso che si trovano in posizione di incompatibilitĂ anche coloro che sono legati da rapporto di coniugio con uno dei soggetti indicati nello stesso art. 18.
Tale percorso ermeneutico, tuttavia, viene consapevolmente scartato dal rimettente, il quale ritiene che alla manifesta irragionevolezza della lacuna normativa non si possa ovviare in via interpretativa. A ciò osterebbe sia la tassativitĂ della previsione dei casi di esclusione, in quanto limitativa della libertĂ di accesso ai concorsi pubblici, sia il complessivo ordinamento delle procedure concorsuali, secondo il quale lâesclusione fondata su presumibili [#OMISSIS#] di interessi dovrebbe costituire lâextrema ratio, ove non siano possibili altri strumenti per evitare il conflitto di interessi.
Tali considerazioni del rimettente sono sufficienti ad escludere lâinammissibilitĂ della questione per non avere sperimentato lâinterpretazione conforme, che risulta valutata e consapevolmente esclusa dal giudice a quo.
Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale è [#OMISSIS#] nel ritenere che il fatto che il giudice a quo abbia consapevolmente reputato che il tenore letterale della disposizione censurata imponga unâinterpretazione e ne impedisca altre, eventualmente conformi a Costituzione, non è ragione di inammissibilitĂ , dato che ÂŤla verifica dellâesistenza e della legittimitĂ di interpretazioni alternative, che il rimettente abbia ritenuto di non poter fare proprie, è questione che attiene al merito del giudizio e non alla sua ammissibilitĂ Âť (ex plurimis, sentenze n. 240 del 2018, n. 194, n. 69, n. 53, n. 42 del 2017, n. 95 del 2016, n. 221 del 2015).Â
Nel caso in esame, non osta, quindi, allâammissibilitĂ delle questioni la possibilitĂ di interpretazioni alternative, come prospettate da alcune pronunce dei giudici amministrativi e da alcune parti del giudizio.
5.â Le questioni di legittimitĂ costituzionale dellâart. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 240 del 2010, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., non sono fondate.
5.1.â La disposizione censurata si inserisce allâinterno della disciplina delle procedure di chiamata dei professori universitari, attraverso le quali gli atenei provvedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia. Si tratta di procedure di valutazione comparativa, che presuppongono il conseguimento dellâabilitazione scientifica nazionale e possiedono le caratteristiche del concorso, finalizzato alla scelta del [#OMISSIS#] candidato in relazione al posto da ricoprire.
In particolare, allâart. 18, primo comma, lettera b), ultimo periodo, sono elencate le condizioni che precludono la partecipazione ai procedimenti di chiamata. Sono espressamente esclusi ÂŤcoloro che abbiano un grado di parentela o affinitĂ fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazioneÂť.
Nella prospettazione del rimettente, questo elenco evidenzierebbe una lacuna. Non è contemplato, infatti, il coniuge di chi sia giĂ inserito nel dipartimento coinvolto nelle procedure indicate. Ă viceversa previsto, quale situazione ostativa, il rapporto di affinitĂ , il quale presuppone il coniugio. Sotto il profilo testuale, quindi, il coniugio non ricade nel divieto in esame e sullâirragionevolezza di questa omissione si appuntano le censure del giudice a quo.
5.2.â Nellâambito della disciplina delle modalitĂ di accesso e di avanzamento nella carriera accademica, le preclusioni introdotte dalla disposizione censurata sono volte a garantire lâimparzialitĂ delle procedure. Attraverso la previsione di limitazioni riferite alla situazione soggettiva dei possibili candidati, la legge n. 240 del 2010 ha inteso rafforzare, in termini assoluti e preclusivi, le garanzie di imparzialitĂ della scelta dellâamministrazione. Sino allâintroduzione della disciplina in esame, ad evitare il pericolo di condizionamenti nello svolgimento della procedura era valso, invece, lâobbligo di astensione del soggetto che si trovasse in situazione di incompatibilitĂ (art. 51 del codice di procedura civile, richiamato dallâart. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, ÂŤRegolamento recante norme sullâaccesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalitĂ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghiÂť). Nelle cause di incompatibilitĂ , e nei modi di farle valere, di cui allâart. 51 cod. proc. civ., la giurisprudenza amministrativa ha individuato un modello generale, estensibile a tutti i campi dellâazione amministrativa, quale applicazione dellâobbligo costituzionale dâimparzialitĂ nelle procedure di accesso ad impieghi pubblici.
Nellâintervento legislativo in esame, che pure ha introdotto procedure selettive, non solo nazionali, ma anche locali, volte a meglio tutelare lâimparzialitĂ della selezione, le previste situazioni di rigida incandidabilitĂ sono espressione di un bilanciamento fra il diritto di ogni cittadino a partecipare ai concorsi universitari e le ragioni dellâimparzialitĂ , che è tutto improntato alla prevalenza di tali ragioni. Che essa non includa il coniugio come motivo di incandidabilitĂ degli aspiranti alla chiamata non può ritenersi irragionevole. Il coniugio richiede, infatti, un diverso bilanciamento. Esso pone a fronte dellâimparzialitĂ non soltanto il diritto a partecipare ai concorsi, ma anche le molteplici ragioni dellâunitĂ familiare, esse stesse costituzionalmente tutelate.
Sono infatti fuor di dubbio le peculiaritĂ del vincolo matrimoniale rispetto a tutte le altre situazioni personali contemplate dalla disposizione censurata. Il matrimonio scaturisce di frequente da una relazione che, nellâuniversitĂ come altrove, si forma nellâambiente di lavoro dove si radicano le prospettive future di entrambe le parti. Si caratterizza per lâelemento volontaristico, viceversa mancante negli altri rapporti considerati, e comporta convivenza, responsabilitĂ e doveri di cura reciproca e dei figli, cosĂŹ come previsto dal codice civile.
La considerazione di tali elementi differenziali vale a giustificare, su un piano di ragionevolezza, il trattamento riservato dalla disposizione censurata al vincolo derivante dal matrimonio. Se, da un lato, la comune residenza coniugale costituisce elemento di garanzia dellâunitĂ familiare, dallâaltro lato, la presenza dellâelemento volontaristico può rendere eludibile e, quindi, priva di effetti, la eventuale previsione normativa dellâincandidabilitĂ del coniuge, frustrandone cosĂŹ le stesse finalitĂ .
Appare dunque piĂš aderente alle esigenze qui in gioco un bilanciamento che affidi la finalitĂ di garantire lâimparzialitĂ , la trasparenza e la paritĂ di trattamento nelle procedure selettive a meccanismi meno gravosi, attinenti ai componenti degli organi cui è rimessa la valutazione dei candidati. Come giĂ osservato, nellâart. 51 cod. proc. civ. è stata individuata lâespressione dellâobbligo costituzionale dâimparzialitĂ nelle procedure di accesso allâimpiego pubblico. E in tale articolo, lĂ dove lo si è voluto, il coniugio è esplicitamente regolato, accanto al rapporto di parentela e di affinitĂ fino al quarto grado.
Ă inoltre significativo che, in altri sistemi giuridici vicini al nostro, da un lato, vengono promossi percorsi accademici che favoriscono lâunitĂ familiare, e dallâaltro lato, che qui maggiormente rileva, lâesigenza di preservare lâaccesso alla carriera accademica da possibili condizionamenti è soddisfatta attraverso meccanismi diversi dalla drastica previsione dellâincandidabilitĂ .
Lâattuale regolazione delle situazioni che precludono la partecipazione alle procedure di chiamata costituisce, dunque, il risultato di un bilanciamento non irragionevole tra la pluralitĂ degli interessi in gioco. La disposizione censurata non si pone, dunque, in contrasto con il parametro di cui allâart. 3 Cost., nĂŠ lede i principi di imparzialitĂ e buon andamento di cui allâart. 97 Cost.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile lâintervento di [#OMISSIS#] Francia;
2) dichiara non fondate la questioni di legittimitĂ costituzionale dellâart. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle universitĂ , di personale accademico e reclutamento, nonchĂŠ delega al Governo per incentivare la qualitĂ e lâefficienza del sistema universitario), sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con lâordinanza indicata in epigrafe.
CosĂŹ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2019.
F.to:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] AMATO, Redattore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 aprile 2019.