Decreto ANVUR del 3 gennaio 2020, n. 1
BANDO
Valutazione della QualitaĢ della Ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019)
IL PRESIDENTE
VISTO l’articolo 2, commi 138 e 139, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 con il quale eĢ stata costituita lāAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76 āRegolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
VISTO, in particolare lāarticolo 3, comma 1, lettera i-bis) del DPR 76/2010 come modificato dallāarticolo 1, comma 339 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), in cui si prevede che lāANVUR āsvolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualitaĢ della ricerca delle universitaĢ e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dellāuniversitaĢ e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell’anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualitaĢ della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’emanazione del decreto di cui al precedente periodoā;
VISTO lāAtto di indirizzo del Ministro dellāIstruzione, dellāUniversitaĢ e della Ricerca prot. n. 39, del 14 maggio 2018 avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione – sezione UniversitaĢ, approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante āNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiā;
VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni;
VISTI il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Regolamento Europeo 2016/679 e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali noncheĢ alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, modificato dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 āDisposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivitaĢ culturali e del turismoā e, in particolare lāarticolo 4 āDisposizioni urgenti per favorire lo sviluppo delle biblioteche e degli archivi e per la promozione della recitazione e della letturaā.
VISTO il decreto del Ministro dellāIstruzione, dellāUniversitaĢ e della Ricerca n. 738 dellā8 agosto 2019 relativo ai āCriteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle UniversitaĢ Statali e dei Consorzi interuniversitari per lāanno 2019ā e in particolare lāarticolo 8 nel quale si prevede un cofinanziamento a favore dellāANVUR di ⬠1.000.000, quale quota parte delle risorse necessarie per lāesercizio di valutazione della qualitaĢ della ricerca 2015-2019 (VQR 2015-2019);
VISTO il decreto del Ministro dellāIstruzione, dellāUniversitaĢ e della Ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019 con il quale sono state definite le linee guida per la valutazione della qualitaĢ della ricerca delle universitaĢ e degli enti di ricerca relativamente al periodo 2015-2019 e, in particolare, lāarticolo 2, comma 1, nel quale si prevede che āIl processo di valutazione di cui al presente decreto eĢ avviato con l’emissione di apposito bando del Presidente dell’ANVUR entro 45 giorni dallāadozione del presente decreto e si conclude, con la pubblicazione dei risultati, entro il termine del 31 luglio 2021. Il bando stabilisce, tra l’altro, il cronoprogramma per lo svolgimento del processo di valutazioneā;
VISTO il bilancio di previsione dellāANVUR relativo al triennio 2020ā2022 approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 17 dicembre 2019;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dellāANVUR del 3 gennaio 2020 avente ad oggetto āBando VQR 2015ā2019ā.
DECRETA
Articolo 1
Disposizioni preliminari
1. Agli effetti del presente bando si intendono:
a) Ā per MIUR, il Ministero dell’istruzione, dellāuniversitaĢ e della ricerca;
b) Ā per ANVUR, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
c) Ā per UniversitaĢ, tutte le istituzioni universitarie italiane statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari ad ordinamento speciale;
d) Ā per EPR, tutti gli Enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, vigilati dal MIUR;
e) Ā per Istituzioni diverse, altri soggetti pubblici e privati che svolgono attivitaĢ di ricerca;
f) Ā per Istituzioni, lāinsieme di UniversitaĢ, EPR e Istituzioni di ricerca diverse;
g) Ā per Linee Guida MIUR, il decreto del Ministro dellāIstruzione, dellāUniversitaĢ e della Ricerca n. 1110 del 29 novembre 2019;
h) Ā per VQR, lāesercizio di Valutazione della QualitaĢ della Ricerca in Italia per il periodo 2015-2019;
i) Ā per GEV, i Gruppi di Esperti della Valutazione;
j) Ā per Aree scientifiche, le 17 Aree di cui allāarticolo 3, comma 1 del presente bando;
k) Ā per Area interdisciplinare, lāArea relativa alla valutazione delle attivitaĢ di Terza missione di cui allāarticolo 9.
Articolo 2
Oggetto
1.Ā Il presente bando disciplina le modalitaĢ di svolgimento della VQR.
2. La VQR eĢ finalizzata alla valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle Istituzioni e delle relative articolazioni interne (Dipartimenti e strutture assimilabili) anche a livello di area scientifica. Le Istituzioni valutate sono:
a) UniversitaĢ;
b) EPR;
c) Istituzioni diverse su loro esplicita richiesta e previa intesa con lāANVUR che preveda la coperturaĀ delle spese relative alla valutazione.
3. Lāesercizio eĢ altresiĢ rivolto alla valutazione delle attivitaĢ di Terza missione svolte dalle Istituzioni e dalle relative articolazioni interne, il cui impatto si sia verificato durante il periodo 2015-2019.
Articolo 3
Struttura della VQR e dei GEV
1. La VQR si articola in 17 Aree scientifiche e in 1 Area interdisciplinare di Terza missione come elencate nella successiva Tabella 1.
2. Per ognuna delle 17 Aree scientifiche, lāANVUR nomina, a seguito di apposito sorteggio, un GEV, composto da studiosi italiani e stranieri di elevata qualificazione scelti sulla base dellāesperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione. A tal fine lāANVUR pubblica entro il 31 gennaio 2020 sul proprio sito, nella sezione āVQR 2015ā2019ā, apposito Avviso pubblico contenente i requisiti per partecipare ai GEV, tenuto altresiĢ conto di quanto previsto ai successivi commi.
3. Possono candidarsi ai GEV i ricercatori italiani e stranieri (preferibilmente in possesso della conoscenza della lingua italiana) in servizio alla data di scadenza dellāavviso di cui al comma 2 o che comunque lo erano al 30/09/2018, presso UniversitaĢ ed Enti di ricerca italiani (EPR) o esteri, che siano in possesso di almeno 3 pubblicazioni scientifiche dotate di ISBN/ISSN/ISMN o indicizzate su WOS o Scopus nel periodo 1° gennaio 2015ā31 dicembre 2019 e che, tenuto conto di quanto previsto dallāart. 3, comma 2 delle LineeĀ guida MIUR, siano in possesso di almeno due tra i seguenti titoli, come dichiarati sotto la propria responsabilitaĢ, nella domanda di selezione:
a) Ā Appartenenza ai ruoli di professore di prima fascia, di dirigente di ricerca di Enti di ricerca o qualifica equivalente per studiosi od esperti stranieri in servizio presso universitaĢ ed enti di ricerca di un paese aderente allāorganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);
b) Ā Appartenenza al ruolo di professori di seconda fascia o ricercatori di UniversitaĢ o di EPR in possesso dellāabilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di prima fascia;
c) Ā Vincitori di programmi di ricerca ā[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Montalciniā o SIR;
d) Ā Appartenenza alle liste per il ruolo di Commissario dellāAbilitazione Scientifica Nazionale;
e) Ā Per i professori di prima e seconda fascia: aver ricoperto il ruolo di Coordinatore di Collegio diDottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale per almeno un ciclo, a partire dal XXXI ciclo;
f) Ā Per i professori di seconda fascia: essere stato componente per almeno quattro cicli di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale, a partire dal XXXI ciclo;
g) Ā Per i ricercatori di UniversitaĢ o di EPR: essere stato componente per almeno due cicli di Collegio di Dottorato di ricerca nazionale o equivalente internazionale, a partire dal XXXI ciclo;
h) Ā Principal Investigator (PI) o coordinatore locale di un progetto PRIN ottenuto nel periodo 2009- 2019;
i) Ā Principal Investigator (PI) di un progetto ERC o [#OMISSIS#] Curie o FP7 o Horizon 2020 ottenuto nel periodo 2009-2019;
j) Ā Coordinatore di unitaĢ locale di un progetto ERC o FP7 o Horizon 2020 ottenuto nel periodo 2009- 2019;
k) Ā Componente di comitati di valutazione internazionali per progetti ERC;
l) Ā Componente di comitati di valutazione internazionali di esercizi con finalitaĢ analoghe alla VQR (es.REF, ERA, ANECA, HCERES).
4. Coloro che sono in possesso dei requisiti e dei titoli di cui al comma 3, verificati dal Consiglio direttivo dellāANVUR, saranno inseriti nellāelenco dei candidati sorteggiabili a componente del GEV della relativa area scientifica. Ogni GEV, ove possibile, eĢ formato nel rispetto di quanto di seguito indicato:
a) Ā almeno il 25% deve essere costituito da professori di I fascia;
b) Ā almeno il 20%, rispettivamente, deve essere costituito da professori di II fascia e da ricercatori delle UniversitaĢ italiane;
c) Ā fino ad un massimo del 30% puoĢ essere costituito da ricercatori strutturati presso gli EPR, in relazione alla stima dei prodotti attesi per i ricercatori dellāarea rispetto ai ricercatori delle
UniversitaĢ;
d) Ā almeno il 5% deve essere costituito da ricercatori strutturati presso UniversitaĢ o Enti di ricerca stranieri;
e) Ā almeno un componente:
i.Ā per ogni Settore Concorsuale (SC);
ii.Ā per ogni SSD con almeno 50 afferenti;
f) Ā fatta salva la presenza di almeno un componente per ogni SC e per ogni SSD con almeno 50 afferenti, la parte restante eĢ composta, ove possibile, da un numero di componenti proporzionale alla dimensione dei settori concorsuali;
g) Ā ciascun genere deve essere rappresentato per almeno un terzo;
h) Ā non piuĢ del 20% dei componenti puoĢ aver fatto parte dei GEV relativi alla VQR 2011-14.
5. Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto al comma 4, saraĢ definita unāapposita procedura di sorteggio approvata dal Consiglio Direttivo dellāANVUR con modalitaĢ analoghe a quelle previste per i sorteggi delle Commissioni dellāabilitazione scientifica nazionale e resa pubblica sul sito dellāANVUR entro il 21 febbraio 2020.
6. Nel caso in cui il sorteggio non consenta di assicurare la formazione dei GEV secondo quanto indicato al comma 4, lāANVUR puoĢ provvedere a integrarli individuando ricercatori non candidati, comunque in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti.
7.Ā Ai fini della valutazione delle attivitaĢ di Terza missione, tenuto conto di quanto previsto dallāart.3, comma 5, delle Linee guida MIUR, si provvede altresiĢ alla costituzione di un GEV interdisciplinare, formato:
a) Ā per metaĢ da esperti scelti dal Consiglio direttivo dellāANVUR, che abbiano risposto allāAvviso pubblico di cui al comma 2 e che, oltre ai requisiti e ai titoli di cui al comma 3, siano altresiĢ in possesso di unāesperienza di almeno 5 anni di lavoro in un ufficio di trasferimento tecnologico o di valorizzazione nella societaĢ dei risultati della ricerca e/o incarico dirigenziale di attivitaĢ di Terza missione, oppure con esperienza di almeno 3 anni con deleghe specifiche in ambiti riconducibili al trasferimento tecnologico o comunque alla valorizzazione nella societaĢ dei risultati della ricerca;
b) Ā per metaĢ da esperti scelti dal Consiglio direttivo dellāANVUR tra coloro che hanno risposto a specifico Avviso pubblico, da emanare entro il 31 gennaio 2020, e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
i. Dirigenti di amministrazioni pubbliche o private, esperti negli ambiti della valorizzazione nella societaĢ dei risultati della ricerca;
ii. Esperti nazionali ed internazionali, impegnati nella diffusione dellāapproccio open science rispetto ai dati ed ai risultati della ricerca;
iii. Esperti di AutoritaĢ indipendenti nazionali o di organizzazioni internazionali coinvolte in programmi di valutazione dellāimpatto delle attivitaĢ di valorizzazione nella societaĢ dei risultati della ricerca;
iv. Responsabili di programmi di collaborazione strutturata tra imprese e/o pubbliche amministrazioni ed Istituzioni di ricerca e/o di open innovation programmes, con almeno 3 anni di esperienza;
v. Presidenti o direttori di incubatori di impresa collegati ad Istituzioni di ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
vi. Presidenti/amministratori delegati/soci di societaĢ di gestione del risparmio o di societaĢ/fondi di investimento, con documentate attivitaĢ di collaborazione con Istituzioni di ricerca;
vii. Presidenti o direttori di fondazioni che operano nellāambito della valorizzazione dei risultati della ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
viii. Presidenti o direttori di strutture (es. parchi scientifici o tecnologici, musei, āscience centresā…) che operano nellāambito della valorizzazione dei risultati della ricerca, con almeno 3 anni di esperienza;
ix. Presidenti o direttori di associazioni/enti che operano nellāambito della valorizzazione dei risultati della ricerca (es. NETVAL, PNI, UIBM).
8. In ogni caso, non piuĢ del 20% dei componenti del GEV interdisciplinare puoĢ aver giaĢ partecipato ai GEV della VQR 2011-14.
9. La partecipazione ai GEV eĢ incompatibile con le seguenti cariche:
a) Ā Rettore e Direttore generale di UniversitaĢ;
b) Ā Direttore di Dipartimento o struttura equivalente;
c) Ā Presidente e Direttore degli EPR;
d) Ā Presidente e Direttore di Istituzioni diverse;
e) Ā Componente del Consiglio Direttivo dellāANVUR successivamente al 30/09/2018.
10. I componenti dei GEV si impegnano a rispettare quanto previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernenti la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali noncheĢ alla libera circolazione di tali dati e dal Codice Etico dellāANVUR, approvato dal Consiglio Direttivo in data 15 ottobre 2014 e disponibile allāindirizzo https://www.anvur.it/wp- content/uploads/2014/10/Codice_etico_Anvur2014.pdf, garantendo assoluta riservatezza nelle varie fasi del processo di valutazione e su tutti i dati personali trattati nellāesercizio delle loro funzioni.
11. I componenti dei GEV, anche tenuto conto dellāatto di indirizzo del Ministro dellāistruzione, dellāuniversitaĢ e della ricerca n. 39, del 14/05/2018 avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale anticorruzione – sezione UniversitaĢ, non devono trovarsi inoltre, rispetto agli autori dei prodotti da loro valutati e al personale accademico di riferimento dei casi studio, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, riconducibile alle seguenti situazioni:
a) Ā parentela entro il quarto grado;
b) Ā affinitaĢ;
c) Ā coniugio, unione civile, o convivenza more uxorio;
d) Ā appartenenza alla stessa Istituzione;
e) Ā partecipazione agli stessi progetti di ricerca nel periodo di valutazione 2015ā2019;
f) Ā colleganza professionale extra curricolare;
g) Ā tutte le ulteriori ipotesi di cui allāarticolo 51 del c.p.c.
12. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, i componenti del GEV interdisciplinare non devono trovarsi, rispetto alle Istituzioni che presentano i casi di studio da loro valutati, in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, riconducibile alle seguenti situazioni:
a) Ā aver partecipato allāintervento su cui si basa il caso di studio oggetto di valutazione;
b) Ā avere partecipato ad altre attivitaĢ valutative del caso di studio presentato anche ai fini di un eventuale finanziamento.
13. Nei casi previsti dai commi 11 e 12, il componente GEV si astiene dalla valutazione del prodotto o del caso di studio per il quale riscontra un conflitto di interesse.
14. Allāatto della nomina dei GEV, il Consiglio Direttivo dellāANVUR individua, scegliendoli tra i componenti, i 18 Coordinatori.
15. Ai componenti dei GEV, per la partecipazione ai lavori e per la valutazione dei prodotti, eĢ riconosciuto il seguente trattamento economico omnicomprensivo (salvo rimborso spese):
a)  Coordinatore GEV = ⬠15.000 lordi;
b)  Componente GEV = ⬠5.000 lordi.
16. Per le Aree caratterizzate da particolare eterogeneitaĢ disciplinare ed elevata numerositaĢ dei prodotti da valutare, possono essere individuati dei sub-GEV, a seguito di motivata proposta del Coordinatore del GEV al Consiglio direttivo dellāANVUR e della conseguente approvazione da parte dello stesso. Ai Coordinatori dei sub-GEV puoĢ essere attribuito un compenso lordo aggiuntivo determinato dal Consiglio Direttivo in misura massima pari a ⬠5.000, e comunque entro un budget di spesa aggiuntivo massimo pari a ⬠10.000 per ogni GEV.
17. Ogni GEV saraĢ altresiĢ supportato, nella propria attivitaĢ, da un numero massimo di 2 assistenti valutatori con funzioni gestionali e tecniche per lāintera durata dellāesercizio di valutazione. La selezione delle suddette figure eĢ demandata allāANVUR sulla base di uno specifico Avviso pubblico da emanare entro il 31 gennaio 2020.
18. La numerositaĢ di ogni GEV, tenuto conto del numero atteso di prodotti e dellāeterogeneitaĢ disciplinare delle aree, eĢ indicata nella successiva Tabella 2.
19. Il Consiglio direttivo dellāANVUR si riserva la facoltaĢ di:
a) sostituire i componenti dei GEV in relazione a:
i. cessazione per dimissioni in caso di giustificati motivi o sopravvenuta incompatibilitaĢ;
ii. verifica in itinere sullāandamento del processo di valutazione, sentito il coordinatore del GEV.
b) integrare la numerositaĢ dei GEV indicata nella Tabella 2, attingendo alla lista dei componenti sorteggiabili, in relazione ad eventuali esigenze relative al numero di prodotti o casi studio delle Istituzioni.
Articolo 4
I ricercatori
1. Per la valutazione sono considerati i prodotti dei ricercatori appartenenti alle seguenti categorie:
a) Professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori di cui allāart. 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 240/2010, ricercatori a tempo indeterminato, titolari di contratto stipulato ai sensi dellāarticolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e assistenti del ruolo ad esaurimento delle UniversitaĢ;
b) Ā Dirigenti di ricerca, primi ricercatori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato degli EPR;
c) Ā Dirigenti tecnologi, primi tecnologi e tecnologi a tempo indeterminato e determinato impegnati in attivitaĢ di ricerca degli EPR;
d) Ā Professori e ricercatori universitari a tempo determinato e indeterminato di cui alla lettera a) affiliati agli EPR;
e) Ā Ricercatori equivalenti alle figure di cui alle lettere da a) a d) delle Istituzioni diverse.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, i ricercatori appartengono allāIstituzione presso la quale risultano in servizio alla data del 1° novembre 2019, e i prodotti di ricerca ad essi associati sono attribuiti a tale Istituzione indipendentemente dallāaffiliazione nella quale si trovavano al momento della pubblicazione.
3. Sono affiliati allāEPR i ricercatori che abbiano ricevuto un incarico formale di ricerca ancora attivo alla data del 1° novembre 2019 per almeno tre anni nel quinquennio 2015-2019 (anche non continuativi) e che abbiano ricevuto dallāente un finanziamento di ricerca, o abbiano preso parte a ricerche finanziate dallāente, o abbiano usufruito delle strutture di ricerca dellāEnte.
4. I ricercatori delle UniversitaĢ potranno essere accreditati, oltre che dal proprio ateneo, da un EPR e da un ulteriore ente appartenente alla categoria delle Istituzioni diverse. I ricercatori degli Enti di ricerca potranno essere accreditati, oltre che dal proprio ente, da un secondo ente tra UniversitaĢ o altri EPR o Istituzioni diverse.
5. Per quanto attiene agli EPR e alle Istituzioni diverse, ai fini del calcolo dei prodotti da conferire non sono presi in considerazione i tecnologi, i primi tecnologi e i dirigenti tecnologi, che svolgono prevalentemente attivitaĢ di natura amministrativa e/o di servizio. A tal fine saraĢ cura del singolo Ente di ricerca, allāatto della verifica dei ricercatori afferenti allo stesso, individuare i tecnologi che svolgono attivitaĢ di ricerca.
6. I prodotti della ricerca associati ai ricercatori che hanno prestato servizio nel periodo 2015-2019 presso una Istituzione diversa da quella di appartenenza al 1° novembre 2019, ai sensi dellāart. 6, comma 11, della Legge 240/2010 o dellāarticolo 55, comma 1, del decreto-legge 5/2012, sono attribuiti esclusivamente allāIstituzione in cui hanno svolto la maggior parte del servizio; tale Istituzione saraĢ altresiĢ tenuta a verificare i nominativi dei suddetti ricercatori.
Articolo 5
I prodotti della ricerca
1. Ai fini della VQR sono presi in considerazione i prodotti della ricerca (dāora in poi prodotti), esclusivamente se pubblicati per la prima volta nel periodo 2015-2019. Nel caso di doppia pubblicazione, in formato elettronico prima e cartaceo poi, vale la data di prima pubblicazione. Fanno eccezione gli articoli pubblicati in formato elettronico antecedentemente al 2015 e contenuti in un fascicolo di rivista pubblicato nel quinquennio 2015-2019, che potranno essere sottoposti alla valutazione nella VQR 2015-2019, purcheĢ non giaĢ conferiti a valutazione nella VQR 2011-2014.
2. Le tipologie di pubblicazione descritte di seguito rappresentano lāinsieme complessivo delle categorie ammissibili. Ogni GEV potraĢ, sulla base delle caratteristiche dei settori di ricerca a esso afferenti, specificare meglio o limitare le tipologie ammesse a valutazione, motivandolo adeguatamente nella fissazione dei criteri specifici di valutazione.
a) Monografia scientifica e prodotti assimilati:
1. Monografia scientifica (include anche manuali di contenuto non meramente didattico, grammatiche descrittive, storiche e dizionari scientifici);
2. Concordanza;
3. Commento scientifico;
4. Edizione critica di testi (comprende anche edizione critica di manoscritti);
5. Edizione critica di scavo;
6. Pubblicazione di fonti inedite (solo se con introduzione e commento);
7. Traduzione di libro (su decisione del GEV e solo se si connota come opera ermeneutica, caratterizzata da approccio critico da parte del traduttore).
b) Ā Contributo in rivista, limitatamente alle seguenti tipologie:
1. Articolo in rivista, che include:
i. Articolo scientifico (Article);
ii. Rassegna critica della letteratura scientifica (Review);
iii. Lettera (Letter);
iv. Breve rassegna bibliografica o short survey, per i soli settori in cui eĢ scientificamente rilevante (su decisione del GEV);
v. Contributo a Forum su invito della redazione della Rivista;
vi. Edizione critica di testo breve.
2. Nota a sentenza.
c) Ā Contributo in volume:
1. Contributo in volume (comprese Edizioni critiche di testo breve);
2. Prefazione/Postfazione;
3. Voce in dizionario o enciclopedia;
4. Traduzione in volume (per i soli SSD in cui eĢ scientificamente rilevante, su decisione del GEV);
5. Schede di catalogo, repertorio o corpora.
d) Ā Contributo in atto di convegno:
1. Contributi di atti di convegno in rivista (Conference papers);
2. Contributi di atti di convegno in volume.
e) Ā Altri tipi di prodotti scientifici (solo se corredati da elementi ufficiali atti a consentire lāidentificazione dellāautore e della data di produzione). Non sono conferibili i prodotti eventualmente presentati nellāambito della valutazione della Terza Missione.
1. Composizioni;
2. Disegni;
3. Progetti architettonici;
4. Opere di design;
5. Performance (artistica, teatrale, musicale);
6. Esposizioni;
7. Mostre;
8. Schede epigrafiche e archeologiche;
9. Prototipi d’arte e relativi progetti (include anche Prototipi di strumentazioni o dispositivi di interesse tecnologico e relativi progetti);
10. Banche dati e software;
11. Carte tematiche;
12. Test psicologici;
13. Materiali audiovisivi.
f) Ā Brevetti concessi nel quinquennio della VQR (dal 1/1/2015 al 31/12/2019). Non sono conferibili i prodotti eventualmente presentati nellāambito della valutazione della Terza missione.
3.Ā I GEV stabiliscono i criteri per verificare se, tra le seguenti pubblicazioni, sono presenti elementi di rilevante novitaĢ tali da renderli prodotti di ricerca valutabili:Ā
a) Ā Nuova edizione e/o traduzioni di lavori giaĢ pubblicati prima del 2015;
b) Ā Introduzioni e/o postfazioni a nuove edizioni di lavori giaĢ pubblicati prima del 2015.
4. Non sono comunque considerate pubblicazioni valutabili ai fini della VQR:
a) Ā Manuali e testi meramente didattici;
b) Ā Recensioni o schede bibliografiche di un singolo lavoro, prive di analisi critica della letteratura sullāargomento;
c) Ā Brevi voci enciclopediche o di dizionario senza carattere di originalitaĢ;
d) Ā Brevi note a sentenza di tipo redazionale senza carattere di originalitaĢ o meramente ricognitive;
e) Ā Brevi schede di catalogo prive di contributi scientifici autonomi.
5. I prodotti sono conferiti a valutazione da parte dellāIstituzione. Il numero massimo di prodotti che ciascuna Istituzione eĢ chiamata a conferire per la VQR corrisponde:
a) Ā per le UniversitaĢ, al triplo del numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2019;
b)  per gli EPR e per le Istituzioni diverse, al triplo del numero dei ricercatori in servizio al 1° novembre 2019 cui si aggiunge un numero di prodotti pari al numero di ricercatori affiliati alla stessa data.
6. Nel rispetto della numerositaĢ massima di cui al comma 5, ogni Istituzione puoĢ, facoltativamente, conferire a valutazione un numero inferiore di prodotti tenendo conto delle numerositaĢ di cui alla Tabella 3.
7. Il calcolo dei prodotti attesi per ciascuna Istituzione saraĢ effettuato dopo che saraĢ resa esplicita la scelta in relazione alla facoltaĢ di fruire delle esenzioni o riduzioni di cui al comma 6.
8. Nel rispetto della numerositaĢ massima e minima per Istituzione di cui ai commi 5 e 6, il numero massimo di prodotti associabili a ogni ricercatore strutturato eĢ pari a 4 e quello per ogni ricercatore affiliato a un Ente di Ricerca (EPR o Istituzioni diverse) eĢ pari a 2; si precisa che, nel caso di coautoraggi, il nominativo del ricercatore puoĢ comunque comparire anche in prodotti associati ad altri ricercatori. Le monografie scientifiche e i prodotti a esse assimilati possono contare come 2 prodotti se cosiĢ richiesto dallāIstituzione.
9. Per le Istituzioni diverse che si sottopongono volontariamente alla VQR, i ricercatori accreditabili e il numero di prodotti da presentare saraĢ definito dallāANVUR sulla base delle attivitaĢ svolte dallāIstituzione tenuto conto di quanto previsto dai rispettivi Statuti e/o Regolamenti.
Articolo 6
Conferimento dei prodotti di ricerca
1. LāIstituzione conferisce i prodotti tenendo conto delle scelte proposte dal Dipartimento o struttura assimilata. Il Dipartimento o struttura assimilata seleziona i prodotti, anche tenendo conto di quanto proposto dai ricercatori.
2. Per i ricercatori afferenti alle UniversitaĢ e che risultino affiliati presso EPR o Istituzioni diverse di ricerca, il prodotto ad essi associato deve essere diverso rispetto a quelli conferiti dallāUniversitaĢ e deve contenere in maniera esplicita lāaffiliazione allāente stesso o, in assenza di questa, il ringraziamento esplicito allāente per il finanziamento o co-finanziamento della ricerca.
3. I prodotti con piuĢ di un autore possono essere presentati solo dalle Istituzioni a cui afferisce almeno un co- autore che ha fornito un contributo significativo alla ricerca presentata nel prodotto. Nello specifico lāidentificazione dei coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca si basa:
a) Ā sulla descrizione del contributo del coautore al prodotto, cosiĢ come fornita dallāIstituzione e riportata nellāapposita sezione dellāAllegato 1, per le aree 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 10, 11a, 11b, 12, 13a, 13b e 14;
b) Ā sulla posizione dellāautore nella lista autori come primo autore, ultimo autore o corresponding author, nelle aree 5, 6 e 7.
4. I prodotti con un numero di coautori pari o inferiore a 5 possono essere presentati:
a) Ā da un numero massimo complessivo di 3 Istituzioni (UniversitaĢ ed Enti di Ricerca) a cui
afferiscono coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca;
b) Ā per le UniversitaĢ, una volta per Dipartimento e comunque fino ad un massimo di due volte se i coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca appartengono a Dipartimenti
diversi;
c) per gli Enti di Ricerca, una volta per Dipartimento o struttura assimilata e comunque fino ad un massimo di tre volte se i coautori che hanno fornito un contributo significativo alla ricerca appartengono a Dipartimenti o strutture assimilate diverse.
5. I prodotti con un numero di coautori pari o superiore a 6 possono essere presentati, in base alle caratteristiche delle aree disciplinari, secondo il numero massimo di volte previsto dalla Tabella 4.
6. Nel caso in cui il prodotto conferito alla VQR sia presentato da un numero di Istituzioni superiore al massimo fissato ai commi 4 e 5, il GEV eĢ incaricato di verificare che il coautore a cui eĢ associato il prodotto abbia effettivamente fornito un contributo significativo come indicato al comma 3.
7. Nel caso in cui il GEV riconosca, motivandolo, il contributo significativo di un numero di co-autori associati a un numero di Istituzioni superiore ai massimi di cui ai commi 4 e 5, la valutazione saraĢ comunque associata a tutte le Istituzioni che hanno presentato il prodotto. In tal caso, ciascuna Istituzione saraĢ tenuta a conferire un prodotto aggiuntivo riferito al medesimo coautore attingendo da unāapposita lista di prodotti di riserva giaĢ individuati allāatto del conferimento dei prodotti.
8. Nel caso in cui il GEV non riconosca, motivandolo, il contributo significativo per uno o piuĢ coautori associati a un numero di Istituzioni superiore ai massimi di cui ai commi 4 e 5, la valutazione del prodotto associata allāIstituzione stessa saraĢ collocata nella categoria āScarsa rilevanzaā di cui allāart. 8, comma 7, lettera e), e non saraĢ possibile attingere dalla lista dei prodotti di riserva.
9.Ā Ai fini della valutazione, ogni prodotto conferito dovraĢ riportare i dati di cui allāAllegato 1. Eventuali informazioni aggiuntive potranno essere richieste per particolari esigenze manifestate dai GEV nei loro documenti sui criteri di valutazione.
10. Le Istituzioni conferiscono ai fini valutativi i prodotti della ricerca in formato pdf nella versione finale pubblicata (Version of Record, VoR) tramite unāapposita piattaforma informatica secondo modalitaĢ che saranno definite nel documento āModalitaĢ di conferimento dei prodotti della ricerca VQR 2015-2019ā e che saraĢ pubblicato sul sito dellāANVUR entro il 15 aprile 2020.
11. Per le monografie e per tutte le altre tipologie di prodotti di cui a

