DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34
Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonchĆ© di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
(Pubbl. in Gazz.Uff., 19 maggio 2020, n. 128)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
VISTO il decreto- legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto- legge 8 aprile 2020, n. 23;
Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
CONSIDERATA la straordinaria necessitaĢ ed urgenza di stabilire misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed allāeconomia, in materia di politiche sociali noncheĢ misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione allāemergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dellāeconomia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
[…]Ā
Capo IX
Misure in materia di universitaĢ e ricerca
Art. 236
Misure a sostegno delle universitaĢ, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
1. Il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’UniversitaĢ, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” di cui allāarticolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, eĢ incrementato, per lāanno 2020, di 62 milioni di euro. Lāincremento di cui al precedente periodo eĢ prioritariamente assegnato alle iniziative a sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell’emergenza in atto, si renda necessario lāaccesso da remoto a banche dati ed a risorse bibliografiche, noncheĢ per lāacquisto di dispositivi digitali, ovvero per lāaccesso a piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca o alla didattica a distanza.
2. Le disposizioni di cui allāarticolo 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applicano anche allāacquisto di beni e servizi informatici e di connettivitaĢ, inerenti allāattivitaĢ didattica delle universitaĢ statali e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti lāesonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universitaĢ, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), eĢ incrementato, per lāanno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’universitaĢ e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle UniversitaĢ Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalitaĢ di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle universitaĢ e i criteri di riparto delle risorse tra le universitaĢ. Per le medesime finalitaĢ di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attivitaĢ didattiche delle istituzioni AFAM statali eĢ incrementato, per lāanno 2020, di 8 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’universitaĢ e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalitaĢ di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni AFAM e i criteri di riparto delle risorse.
4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorcheĢ privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilitaĢ di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo eĢ incrementato, per l’anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale incremento eĢ finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, noncheĢ, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilitaĢ collegati al merito.
5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dellāistruzione, dellāuniversitaĢ e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dellāarticolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano il percorso di dottorato nellāanno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dallāarticolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto del Ministro dellāistruzione, dellāuniversitaĢ e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, eĢ differito, per lāanno 2020, al 30 novembre. Per le finalitaĢ di cui al presente comma, il fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 eĢ incrementato di 15 milioni di euro per lāanno 2020.
6. La durata degli assegni di ricerca di cui allāarticolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020, puoĢ essere prorogata dai soggetti conferenti lāassegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dellāattivitaĢ di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nellāambito delle proprie disponibilitaĢ di bilancio, qualora cioĢ risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.
7. All’articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: āA decorrere dallāanno 2021ā sono sostituite dalle seguenti: āA decorrere dallāanno 2023ā.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per lāanno 2020, si provvede ai sensi dellāarticolo 265.
Art. 237
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici
1.Ā In relazione agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di cui allāarticolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dellāuniversitaĢ e della ricerca puoĢ disporre, con proprio decreto, su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni interessate, modalitaĢ di svolgimento di tali prove diverse da quelle indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga disposta lāeliminazione di una prova, il decreto di cui al primo periodo individua le modalitaĢ e i criteri per la valutazione finale, salvaguardando criteri di uniformitaĢ sul territorio nazionale per lo svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, noncheĢ il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.
2. Nelle more della ricostituzione dellāOsservatorio nazionale di cui allāarticolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, lāaccreditamento definitivo o provvisorio concesso per lāanno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dellāistruzione, dellāuniversitaĢ e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici eĢ prorogato per lāanno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato lāaccreditamento ministeriale per lāanno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accreditamento per lāanno accademico 2019/2020 secondo le modalitaĢ ed i tempi comunicati dal Ministero dellāuniversitaĢ e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dellāOsservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneitaĢ delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti della commissione non spettano indennitaĢ, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate.
3. Al concorso di cui allāarticolo 2 del decreto del Ministro dellāistruzione, dellāuniversitaĢ e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova dāesame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire lāabilitazione allāesercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per lāinizio delle attivitaĢ didattiche delle scuole. Conseguentemente eĢ soppresso lāarticolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dellāIstruzione, dellāuniversitaĢ e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.
Art. 238
Piano di investimenti straordinario nellāattivitaĢ di ricerca
1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle universitaĢ e la competitivitaĢ del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, eĢ autorizzata nell’anno 2021, in deroga alle vigenti facoltaĢ assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dallāarticolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Ai fini del riparto tra le universitaĢ delle risorse di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui allāarticolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalitaĢ di cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle universitaĢ, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, eĢ incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.
2. Per le medesime finalitaĢ di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, eĢ incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalitaĢ di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalitaĢ del fondo per il finanziamento ordinario delle universitaĢ e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di rafforzare le interazioni tra universitaĢ e enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai programmi quadro dellāUnione Europea, il Ministro dellāUniversitaĢ e della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) i quali, per complessitaĢ e natura, richiedano la collaborazione di piuĢ atenei o enti di ricerca. Per le finalitaĢ di cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui allāarticolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 eĢ incrementato, per l’anno 2021 di 250 milioni e per l’anno 2022 di 300 milioni di euro.
5. Al fine di promuovere lāattivitaĢ di ricerca svolta dalle universitaĢ e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitivitaĢ del paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universitaĢ, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), eĢ incrementato, per lāanno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dallāanno 2022, di 200 milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell’universitaĢ e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle UniversitaĢ Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dellāanno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le universitaĢ delle risorse di cui al presente comma.
6. Per lāanno 2020, le disposizioni di cui allāarticolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle universitaĢ, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui allāarticolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui allāarticolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui allāarticolo 62 del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il Ministero dellāuniversitaĢ e della ricerca puoĢ disporre lāammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dellāistruzione, dellāuniversitaĢ e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui allāarticolo 18 del decreto del Ministro dellāistruzione, dellāuniversitaĢ e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.
8. Allāarticolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole ādi cui all’articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196ā sono aggiunte le seguenti āe delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle universitaĢ, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a)ā.
9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per lāanno 2021 a 750 milioni per lāanno 2022 e a 450 milioni a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dellāarticolo 265.
[…]
Art. 266
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e saraĢ presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, saraĢ inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica Italiana. EĢ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

