TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17 giugno 2019, n. 1226

Studente post laurea-Abilitazione professione-Natura vincolata provvedimento

Data Documento: 2019-06-17
Area: Giurisprudenza
Massima

La natura vincolata del provvedimento fa sì che lo stesso sconti in sede procedimentale la sola verifica di conformità al paradigma normativo di riferimento; sicché, ogni vizio di carattere formale e/o procedimentale non assume nella fattispecie valore viziante (art. 21 octies, legge n. 241 del 1990).

Contenuto sentenza

N. 01226/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Vittoria [#OMISSIS#], domiciliato presso la Segreteria del Tar in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B; 
contro
UniversitĂ  degli Studi della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [#OMISSIS#] Macri’, [#OMISSIS#] Greco, domiciliata presso la Segreteria del Tar in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B; 
per l’annullamento
del Decreto Rettorale n -OMISSIS-, con il quale l’UniversitĂ  degli Studi della Calabria ha provveduto ad annullare l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di UniversitĂ  degli Studi della Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 11 giugno 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato il Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, recante l’annullamento dell’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere;
Premesso altresì che il predetto provvedimento è motivato in riferimento al fatto che, a seguito di apposita istruttoria, è emerso che il ricorrente, contrariamente a quanto dal medesimo dichiarato ai fini della abilitazione, non aveva conseguito il titolo di laurea in ingegneria presso il -OMISSIS-
Rilevato in particolare che, con nota in data 21.01.2015, il Responsabile dell’Area Gestione Didattica del -OMISSIS- ha attestato che il sig. -OMISSIS–OMISSIS- “non è stato mai iscritto presso il nostro ateneo e che, pertanto, non ha conseguito alcun titolo accademico presso il -OMISSIS-”;
Ritenuto che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dell’iscrizione presso il -OMISSIS- e dell’effettivo conseguimento del predetto titolo di laurea, né ha allegato in giudizio circostanze che possano rilevare in tal senso, di talché l’atto impugnato risulta senza meno vincolato;
Ritenuto che non risultano conferenti (né comunque valgono a giustificare il rinvio della decisione in vista della proposizione di motivi aggiunti, come pure è stato chiesto dal ricorrente) i documenti prodotti (soltanto) in occasione dell’udienza pubblica, dal momento che si tratta di una attestazione della società -OMISSIS- che nulla ha a che vedere con l’oggetto della causa, e di una nota mail ordinaria proveniente dalla Segreteria Generale del -OMISSIS-non sottoscritta dal dirigente e prodotta in copia semplice) che riferisce esclusivamente la riscontrata “assenza dei verbali d’esame” degli studenti iscritti negli anni accademici 1996/1997 e 1997/1998 e quindi non vale a superare la predetta dichiarazione del Responsabile dell’Area Gestione Didattica nella parte in cui è univocamente attestato che il ricorrente non è stato mai iscritto presso il detto Ateneo (è ben evidente che, in riferimento alla posizione di “non iscritto”, l’assenza dei verbali di esame per gli anni in questione è circostanza irrilevante); 
Ritenuto pertanto che le censure formali con cui il ricorrente ha denunciato la violazione delle proprie garanzie partecipative non assumono rilevanza viziante: “la natura vincolata del provvedimento fa sì che lo stesso sconti in sede procedimentale la sola verifica di conformità al paradigma normativo di riferimento; sicché, ogni vizio di carattere formale e/o procedimentale non assume nella fattispecie valore viziante (art. 21 octies, legge n. 241 del 1990)” (T.A.R. Roma, Sez. II, 18/01/2018 n. 651);
Ritenuto che l’evoluzione della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignitĂ  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalitĂ  nonchĂ© di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Durante, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
Pubblicato il 17/06/2019