ImprocedibilitĂ del ricorso.
TAR Campania, Napoli, Sez. I, 15 giugno 2017, n. 1069
Studenti universitari-Accesso corsi a numero chiuso-Trasferimenti-ImprocedibilitĂ
N. 01069/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02454/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2454 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:Â
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Pellegrino, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] Salerno, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via [#OMISSIS#] Mobilio,9;Â
contro
Universita’ degli Studi di Salerno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, corso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] N.58;Â
nei confronti di
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] non costituito in giudizio;Â
per l’annullamento
del provvedimento di diniego all’istanza di nulla osta al trasferimento, pervenuto in data 15/07/15, con cui la Segreteria Studenti per la FacoltĂ di Medicina e Chirurgia dell’UniversitĂ degli Studi di Salerno ha comunicato alla ricorrente il mancato accoglimento della domanda di trasferimento tempestivamente inoltrata, affermando che la domanda è possibile solo per gli anni IV°, V° e VI°;
con ricorso per motivi aggiunti
del verbale del 22.01.2016, della Commissione per la verifica delle istanze di selezione per il trasferimento al IV°, V° e VI° anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
delle note prot. nn. 8802/2016 – 7035/2016 e 3246/2016;
 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Universita’ degli Studi di Salerno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2017 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 Considerato che il difensore della ricorrente, alla odierna pubblica udienza, ha dichiarato di non aver più interesse alla trattazione del ricorso;
Considerato che va dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto doversi compensare le spese di lite in considerazione dell’esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Riccio, Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario, EstensoreÂ
Pubblicato il 15/06/2017
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