Dallâesame degli artt. 1, lett. a), e 4, della legge 2 agosto 1999, n. 264, non emerge in alcun modo che lâobbligo di sostenere il test dâingresso alle facoltĂ a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere-stante lâinequivoco disposto normativo- che detto obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dallâesterno ad anni di corso successivi al primo.
Eâ legittimo il diniego, opposto da ateneo italiano, nonostante la disponibilitĂ di posti riservati agli studenti extracomunitari e da questi non utilizzati, alla domanda di trasferimento presentata da studente proveniente da ateneo comunitario. La possibilitĂ , per gli studenti comunitari, di accedere alle graduatorie riservate agli studenti extracomunitari deve essere, infatti, esclusa, in quanto queste ultime sono finalizzate alla formazione di personale che, dopo il conseguimento del titolo di studio, è destinato a rientrare al proprio paese dâorigine, senza alcuna incidenza sulla situazione occupazionale italiana (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 luglio 2010, n. 4556; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 11 novembre 2013, n. 9597).
TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 18 giugno 2014, n. 3410
Diniego nulla osta trasferimento da universitĂ straniera-LegittimitĂ test preselettivo
N. 03410/2014 REG.PROV.COLL.
N. 04687/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4687 del 2013, proposto da:Â
[#OMISSIS#] Liberato [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avv. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Napoli, via Toledo, 156;Â
contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca, Seconda UniversitĂ degli Studi di Napoli, rappresentati e difesi per legge dall’Avvoc. Distrett. Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;Â
per l’annullamento
NOTA DELLA SECONDA UNIVERSITĂ DEGLI STUDI DI NAPOLI PROT. N. 23585 DEL 01/08/2013. DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE STUDENTI DELLA SECONDA UNIVERSITĂ DEGLI STUDI DI NAPOLI N. 764 DEL 02/07/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca e di Seconda UniversitĂ degli Studi di Napoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 il dott. [#OMISSIS#] Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Liberato impugnava, chiedendone lâannullamento, previa sospensione: – il d.d. della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli n. 764 del 2 luglio 2013, recante il bando relativo ai trasferimenti, per lâanno accademico 2013/2014, al corso di laurea in Medicina e chirurgia; – lâart. 27, comma 4, del regolamento didattico della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli (approvato con d.r. n. 1621 del 16 giugno 2008); – lâart. 13 del regolamento didattico della FacoltĂ di Medicina e chirurgia della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli (approvato con d.r. n. 125 del 16 gennaio 2004); – la nota della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli, prot. n. 23585, del 1° agosto 2013, recante il diniego di trasferimento, per lâanno accademico 2013/2014, dalla FacoltĂ di Medicina e chirurgia dellâUniversitĂ âVasile Goldisâ di Arad (Romania) al terzo anno di corso della FacoltĂ di Medicina e chirurgia della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli.
2. Il gravato provvedimento declinatorio risultava, segnatamente, motivato in base al rilievo che: – âla l. n. 264/1999 prevede che lâammissione ai corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, tra cui il corso di laurea specialistica in Medicina e chirurgia, avvenga previo superamento di unâapposita prova che è bandita, annualmente, da ciascun ateneo italiano presso cui è attivato un corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e chirurgiaâ; – âin aderenza alla suddetta previsione di legge, lâart. 27, comma 4, del vigente regolamento didattico ⌠prevede che, âsalvo diversa delibera del Senato accademico, il trasferimento presso i corsi di studio per i quali sia previsto un numero programmato di accessi è consentito solo agli studenti che partecipano alle prove di ammissione al corso presso la Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli e si collochino in posizione utile nella relativa graduatoriaââ; – âla possibilitĂ di deroga a detta previsione regolamentare insita nella riserva di âdiversa previsioneâ rimessa al Senato accademico, relativamente ai corsi di studio a numero programmato nazionale, può riguardare solo la possibilitĂ di uno studente che sia stato immatricolato presso lo stesso corso di studio di altro ateneo italiano previo superamento della prova di ammissioneâ; – in considerazione di ciò, âlâart. 1 del d.d. n. 764 del 2 luglio 2013 ⌠precisa che â⌠sono consentiti i trasferimenti ad anni successivi al primo, dai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, di altri atenei italiani, ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia, in lingua italiana, sedi di Napoli e Caserta, di questo Ateneo esclusivamente a studenti iscritti presso universitĂ italiane, che abbiano superato la prova concorsuale per lâammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia in questione in Italiaââ; – il successivo art. 3 stabilisce che ânon possono, altresĂŹ, produrre richiesta di trasferimento/passaggio coloro i quali hanno sostentuto la prova di ingresso presso sedi estere, convenzionate con atenei italiani ⌠nĂŠ coloro i quali, a seguito di trasferimento, sono iscritti ad anni successivi al primo presso atenei italiani, ma hanno sostenuto la prova di ingresso presso sedi estere, convenzionate con atenei italiani ovvero presso altre universitĂ straniereâ.
3. Avverso siffatta determinazione il ricorrente rassegnava censure cosĂŹ rubricate: – violazione e falsa applicazione della l. n. 264/1999; violazione degli artt. 31 ss. del d.lgs. n. 206/2007; violazione e falsa applicazione dellâart. 2 della l. n. 148/2002 (ratifica della convenzione dellâ11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio superiore nel territorio europeo); violazione della dir. 2005/36/CE e della dir. 2006/100/CE; violazione dei principi di libertĂ di studio e di stabilimento; eccesso di potere per illogicitĂ ; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; manifesta ingiustizia; – violazione dellâart. 10 bis della l. n. 241/1990; difetto di motivazione; – incompetenza; violazione dellâart. 4 del d.lgs. n. 165/2001; violazione dellâart. 13 del regolamento didattico della FacoltĂ di Medicina e chirurgia della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli; violazione dellâart. 39 dello statuto della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli.
In estrema sintesi, lamentava che: – il superamento di unâapposita prova selettiva sarebbe previsto dallâart. 4 della l. n. 264/1999 unicamente per le immatricolazioni al primo anno di corso di laurea a numero chiuso, e non anche (come, invece, erroneamente inferito dallâamministrazione universitaria sulla scorta di unâerronea interpretazione degli artt. 27, comma 4, del regolamento didattico della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli e 13 del regolamento didattico della FacoltĂ di Medicina e chirurgia della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli) per le iscrizioni agli anni successivi da parte degli studenti provenienti da atenei stranieri, le quali, in ragione del ridursi degli iscritti, resterebbero subordinate soltanto alla compatibilitĂ dei percorsi formativi giĂ compiuti; – lâindirizzo assunto dallâamministrazione universitaria si porrebbe, peraltro, in contrasto con i principi comunitari di libertĂ di circolazione, di soggiorno e di stabilimento, di non discriminazione in base alla nazionalitĂ , nonchĂŠ di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi e dei titoli di studio; – lâinoltrata domanda di trasferimento sarebbe stata rigettata da parte di organo a tanto incompetente, senza la preventiva comunicazione dei motivi ostativi al suo accoglimento.
4. Costituitasi lâamministrazione intimata, eccepiva lâinfondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedeva, quindi, il rigetto.
5. Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2013, lâavanzata domanda cautelare veniva accolta con ord. n. 1872/2013, riformata in appello dal Consiglio di Stato con ord. n. 1095/2014.
6. Successivamente, allâudienza pubblica del 9 aprile 2014, la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Alla luce dellâormai consolidato indirizzo invalso presso la Sezione Sesta del Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 2063 del 10 aprile 2012; n. 2866 del 24 maggio 2013; n. 4657, n. 4658 e n. 4659 del 18 settembre 2013; n. 5015 del 15 ottobre 2013; n. 5561 e n. 5562 del 22 novembre 2013), il Collegio ritiene di dover riconsiderare gli approdi raggiunti in sede cautelare e di dover ripudiare, conseguentemente, le censure proposte dal [#OMISSIS#] sulla base delle seguenti argomentazioni.
2. Innanzitutto, a dispetto di quanto assunto da parte ricorrente, dallâesame degli artt. 1, lett. a, e 4 della l. n. 264/1999 non emerge in alcun modo che lâobbligo di sostenere il test dâingresso alle facoltĂ a numero chiuso operi limitatamente al primo anno di corso, dovendosi, invece, ritenere â stante lâinequivoco disposto normativo â che detto obbligo sussista anche (in assenza di condizioni esimenti) nel caso di domanda di accesso dallâesterno ad anni di corso successivi al primo.
In questo senso milita il chiaro e univoco tenore dellâart. 4, comma 1, della l. n. 264/1999, il quale, nel prevedere che âlâammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite proveâ, non fa alcuna distinzione fra l’accesso al primo anno di corso e lâammissione agli anni di corso successivi (âubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemusâ).
Correttamente, dunque, la citata disposizione legislativa â cosĂŹ come dianzi interpretata â è da reputarsi attuata ad opera dellâart. 27, comma 4, del regolamento didattico dellâUniversitĂ , in base al quale, âsalvo diversa delibera del Senato accademico, il trasferimento presso i corsi di studio per i quali sia previsto un numero programmato di accessi è consentito solo agli studenti che partecipino alle prove di ammissione al corso presso la Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli e si collochino in posizione utile nella relativa graduatoriaâ.
Altrettanto correttamente la complessiva disciplina normativa di rango primario e secondario è da reputarsi applicata dallâamministrazione resistente.
Da una lettura sistematica della disciplina in parola emerge, infatti, che il superamento del test di ammissione ex art. 4, comma 1, della l. n. 264/1999 costituisce un prerequisito per accedere alla procedura selettiva volta al rilascio del nulla osta al trasferimento presso la FacoltĂ di Medicina e chirurgia dellâUniversitĂ interessata, mentre la valutazione del curriculum studiorum e lâeventuale riconoscimento degli esami sostenuti, delle frequenze e dei crediti didattici acquisiti costituiscono adempimenti logicamente succedanei.
In tale prospettiva ermeneutica, la clausola di salvezza contenuta nel citato art. 27, comma 4 (âsalvo diversa delibera del Senato Accademicoâ), non può, allora, che essere riferita, pena, altrimenti, la violazione dellâart. 4, comma 1, della l. n. 264/1999, alla possibilitĂ di trasferimento di uno studente immatricolato presso altro ateneo italiano (previo superamento della prova di ammissione ed utile collocamento in graduatoria) ad un anno successivo al primo del corso di laurea in Medicina e chirurgia della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli.
Di qui, dunque, la legittimitĂ del d.d. n. 764 del 2 luglio 2013, recante le condizioni per il trasferimento ad anni successivi al primo, laddove, per lâanno accademico 2013/2014, ha riservato ai soli studenti provenienti da atenei italiani, iscritti ad anni successivo al primo, che abbiano superato il prescritto test preselettivo, il trasferimento alla FacoltĂ di Medicina e chirurgia (art. 1), e la legittimitĂ della nota del 1° agosto 2013, prot. n. 23585, la quale, in conformitĂ a tale previsione, ha negato al [#OMISSIS#] il richiesto trasferimento dal corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia dellâUniversitĂ âVasile Goldisâ di Arad (Romania) al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli, in base al rilievo che la deroga contemplata dallâart. 27, comma 4, del regolamento didattico dellâUniversitĂ può riguardare solo la possibilitĂ di trasferimento per studenti immatricolati presso lo stesso corso di studio di altro ateneo italiano previo superamento della relativa prova di ammissione.
3. I superiori approdi non restano menomati dallâassunto, di ordine teleologico, secondo cui lâindirizzo seguito dalla Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli tradirebbe la funzione di contingentamento rivestita dalla prova di ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia.
Eâ evidente, infatti, che la programmazione nazionale delle immatricolazioni, in vista della quale detta prova risulta allestita, non può arrestarsi al computo delle iscrizioni sostenibili al primo anno, ma include anche necessariamente â pena, altrimenti, la sua sostanziale inutilitĂ â il calcolo previsionale delle iscrizioni sostenibili agli anni successivi, siccome rapportato al naturale fenomeno della âmortalitĂ universitariaâ (ricollegabile precipuamente allâabbandono degli studi da parte degli immatricolati) e finalizzato ad unâofferta formativa qualitativamente adeguata e proporzionata al bacino di utenza per lâintero corso di laurea.
4. La soluzione adottata dalla resistente amministrazione universitaria neppure si pone in contrasto con gli invocati principi comunitari in tema libertĂ di circolazione di soggiorno e di stabilimento, nonchĂŠ di mutuo riconoscimento dei percorsi formativi e dei titoli di studio.
Lâordinamento europeo garantisce, infatti, a talune condizioni, il riconoscimento dei soli titoli di studio e professionali, e non anche delle mere procedure di ammissione, nĂŠ dispone la libera iscrizione a facoltĂ universitarie, dopo lâiscrizione in una universitĂ di uno degli Stati membri.
Lo stesso art. 165 del TFUE esclude qualunque forma di armonizzazione delle disposizioni nazionali, demandando alla Unione Europea il solo compito di promuovere azioni di incentivazione e di esprimere raccomandazioni.
Emerge, quindi, da una ricognizione del diritto europeo, sia primario che derivato, lâindubbia compatibilitĂ con questâultimo della previsione di limitazione allâaccesso, da parte degli Stati membri, anche agli anni di corso successivi al primo della FacoltĂ di Medicina e chirurgia.
Gli Stati membri possono, quindi, prevedere la necessitĂ del superamento, ai fini dellâaccesso, di una prova selettiva nazionale ulteriore rispetto a quella eventualmente superata presso un ateneo di un altro Stato membro.
La stessa Corte di Giustizia ha corroborato lâorientamento sopra delineato con le sentenze del 20 settembre 2001, C-184/99 (Grzelczyk), dellâ11 luglio 2002, C-224/98 (DâHoop) e del 23 ottobre 2007, C-11/06 (Morgan).
Posto, dunque, â conformemente alla giurisprudenza comunitaria â che la materia dellâingresso agli istituti universitari rientra nellâambito del dominio riservato dei singoli Stati membri, si osserva che non potrebbe pervenirsi a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte neppure in base allâorientamento giurisprudenziale volto a scrutinare la legittimitĂ dei vincoli allâaccesso in base al giudizio di âestrema gravositĂ â o di âragionevolezzaâ.
Al riguardo, è sufficiente evidenziare che le modalitĂ delineate dallâordinamento italiano al fine di regolare lâaccesso alle facoltĂ a numero chiuso (attraverso prove di cultura generale impostate sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e sulla base dellâaccertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi) non risultano eccessivamente gravose per uno studente proveniente da un paese terzo e non presentano un grado di selettivitĂ eccessivo rispetto a quanto necessario al fine di approntare âmisure adeguate a garantire le previste qualitĂ , teoriche e pratiche, dellâapprendimentoâ (cfr. Corte cost., 27 novembre 1998, n. 383).
5. Ancora, non ha pregio la censura di incompetenza formulata dal [#OMISSIS#].
In questo senso, occorre rimarcare che lâimpugnato provvedimento declinatorio (nota del 1° agosto 2013, prot. n. 23585) è stato adottato dal medesimo organo (dirigente della Ripartizione Studenti della Seconda UniversitĂ degli studi di Napoli) promanante il bando relativo ai trasferimenti, per lâanno accademico 2013/2014 (d.d. n. 764 del 2 luglio 2013), al corso di laurea in Medicina e chirurgia e che a tale organo competeva lâattivitĂ vincolata e preliminare di verifica della sussistenza o meno del requisito di ammissibilitĂ della domanda di trasferimento, costituito, ai sensi degli artt. 4, comma 1, della l. n. 264/1999 e 27, comma 4, del regolamento didattico dellâUniversitĂ , dal superamento della prova di accesso presso atenei italiani, spettando, invece, al Consiglio di FacoltĂ , a norma dellâart. 13 del regolamento didattico della FacoltĂ di Medicina e chirurgia, la valutazione in merito alla compatibilitĂ del curriculum dellâistante, soltanto allâesito (positivo) della predetta attivitĂ vincolata e preliminare di verifica.
6. Quanto, infine, alla denunciata omissione della comunicazione dei motivi ostativi allâaccoglimento della domanda di trasferimento presentata dal [#OMISSIS#], deve osservarsi che detta comunicazione è assimilabile a quella relativa allâavvio del procedimento, in quanto entrambi gli atti hanno lo scopo di permettere un effettivo confronto tra lâamministrazione e i privati anteriormente allâadozione di un provvedimento negativo, in modo che non siano trascurati elementi istruttori utili alla decisione finale.
Secondo lâorientamento giurisprudenziale prevalente, lâidentitĂ di funzione consente, quindi, di affermare che anche la mancanza della comunicazione ex art. 10 bis della l. n. 241/1990 incide sulla validitĂ dellâatto conclusivo del procedimento nei soli limiti previsti dal successivo art. 21 octies, comma 2, ossia qualora abbia determinato un deficit istruttorio; il che non si verifica, qualora il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ossia quando la denunciata violazione formale non abbia inciso sulla legittimitĂ sostanziale del medesimo provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828; sez. III, 27 gennaio 2009, n. 7; sez. V, 19 giugno 2009, n. 4031; TAR Lombardia, Milano, sez. I, 10 maggio 2006, n. 1183; Brescia, 20 agosto 2008, n. 862; TAR Lazio, Roma, sez. II ter, 15 giugno 2007, n. 5503; sez. II bis, 3 maggio 2007, n. 3917; TAR Molise, Campobasso, 2 aprile 2008, n. 113; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 3 aprile 2008, n. 1245; TAR Campania, Napoli, sez. IV, 25 marzo 2009, n. 1611).
Nel caso in esame, alla luce della disamina compiuta retro, sub n. 2-5, il contenuto del provvedimento impugnato si è rivelato immune dai vizi sostanziali lamentati dal ricorrente; per modo che non può ricollegarsi portata infirmante alla dedotta omissione del preavviso di rigetto.
7. Conclusivamente, stante la ravvisata infondatezza delle censure proposte e della sollevata questione di compatibilitĂ con lâart. 165 del TFUE, cosĂŹ come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.
8. Considerata la peculiaritĂ delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Minichini, Presidente
Michelangelo [#OMISSIS#] Liguori, Consigliere
[#OMISSIS#] Di Popolo, Primo Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

