N. 02466/2021 REG.PROV.COLL.
N. 08967/2020 REG.RIC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8967 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] Gasparella, rappresentato e difeso dagli avv.ti [#OMISSIS#] Bolognesi, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’UniversitaĢ e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
UniversitaĢ degli Studi di Padova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Padova, Riviera [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], 6;
nei confronti
per l’annullamento
1) Graduatoria unica nazionale del 29.09.2020 prova selettiva ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi Dentaria per lāanno accademico 2020/2021
2) D.M. n. 218 del 16.06.2020 modalitaĢ e contenuti di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmata a livello nazionale a.a. 2020/2021
3) D.M. n. 236 del 26.06.2020 definizione dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2020/2021
4) D.M. n. 243 del 30.06.2020 definizione dei posti disponibili per lāaccesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) A.A. 2020/2021
5) Accordo Stato Regioni e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano del 18.06.2020 n.83/CSR
6) La determinazione dellāofferta potenziale degli Atenei anche come espressa negli allegati alle suindicate normative
7) Lāistruttoria sugli elementi ex art 3 della L. 264/1999 8) Gli atti e i verbali della Commissione dāesame
9) Le modalitaĢ di svolgimento e di correzione delle prove.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’UniversitaĢ e della Ricerca e dellāUniversitaĢ degli Studi di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 il dott. [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha partecipato alla prova preselettiva per lāiscrizione alle FacoltaĢ di Medicina e Chirurgia in Italia non rientrando tra gli ammessi avendo
conseguito il punteggio di 27,70.
Proponeva ricorso sulla scorta di due motivi.
Il primo motivo eccepisce il difetto di istruttoria nellāindividuare i posti da mettere a concorso che sono insufficienti sia rispetto alle esigenze di medici per il servizio sanitario nazionale sia rispetto allāampiezza dellāofferta formativa che le UniversitaĢ potrebbero garantire.
Il secondo contesta il fatto che cinque quesiti siano stati formulati in modo identico a quelli contenuti nella prova di ammissione alla facoltaĢ di Medicina- Veterinaria.
Si costituivano in giudizio il Ministero dell’UniversitaĢ e della Ricerca e lāUniversitaĢ degli Studi di Padova che concludevano per il rigetto del ricorso.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo di ricorso eĢ stato giaĢ esaminato in piuĢ occasioni e sempre respinto da questo Tribunale in relazione alle prove preselettive di anni precedenti ( vedasi sentenze 6014, 11799, 12042/2019 e 9832/2020 ).
In ogni caso si osserva che le modalitaĢ di determinazione dei posti in esame sono state piuĢ volte illustrate dallāAmministrazione e ribadite anche per lāanno accademico in corso.
La previsione del cosiddetto ānumero chiusoā, per lāaccesso alla facoltaĢ di Medicina, Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria eĢ contenuta nellāart. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264 ed ha superato il vaglio sia della Corte Costituzionale, sia degli organi di giustizia comunitari: cfr Corte Cost., 11 dicembre 2013, n. 302 in tema di graduatoria unica nazionale, ormai sussistente; ordinanza 20 luglio 2007, n. 307, noncheĢ sentenze 27 novembre 1998, n. 383 sulla previgente legge n. 341 del 1990, come modificata con legge n. 127 del 1997, ma sulla base di principi speculari a quelli, deducibili in rapporto alla legge n. 264 del 1999, noncheĢ Corte di Giustizia, III sezione, 12 giugno 1986 ā [#OMISSIS#] c. Regione Lazio, ricorsi nn. 98, 162 e 258/85 e 13 aprile 2010, causa C ā 73/08; CEDU, 2 aprile 2013 ā ricorsi 25851/09, 29284/09, 64090/09 ā [#OMISSIS#] e altri c. Italia.
Sul piano della costituzionalitaĢ, in primo luogo, le questioni sollevate sono state ritenute infondate, in quanto il diritto allo studio, alla formazione culturale e alla libertaĢ delle scelte professionali, tutelati dagli articoli 2, 4, 33 e 34 della Costituzione, non escludono limiti ā necessariamente di rango legislativo ā allāautonomia universitaria, in funzione dellāesigenza, riconosciuta anche in ambito comunitario, di standard di formazione adeguati, a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per lāesercizio di determinate attivitaĢ professionali, come quelle in ambito sanitario di cui si discute. Non puoĢ, dunque, non riconoscersi la necessitaĢ di conformare lāaccesso alle FacoltaĢ di Medicina alla congruitaĢ del rapporto fra numero di studenti e idoneitaĢ delle strutture, sotto il profilo non solo della didattica, ma anche della disponibilitaĢ di laboratori e della possibilitaĢ di avviare sufficienti esperienze cliniche, noncheĢ di accedere alle specializzazioni.
Non ultima infine (ferma restando la prioritaĢ delle esigenze sopra indicate) eĢ la finalitaĢ di assicurare ā anche in considerazione della libera circolazione di professionisti in ambito U.E. ā la possibilitaĢ di adeguati sbocchi lavorativi, da commisurare al fabbisogno nazionale, sul presupposto che vi sia un potenziale bilanciamento fra medici formati in altri Paesi dellāUnione, operanti in Italia e medici italiani trasferiti in ambito comunitario.
Anche la Corte di Giustizia ā pur escludendo la sussistenza di un obbligo, a livello comunitario, di limitare il numero di studenti ammessi alle facoltaĢ di Medicina ā ha riconosciuto la facoltaĢ dei singoli Stati di adottare le misure piuĢ opportune, per garantire i predetti, elevati livelli di formazione, al fine di tutelare lo standard qualitativo della sanitaĢ pubblica. Parimenti, la CEDU ha affermato che āin linea di principio, la limitazione dellāaccesso agli studi universitari non eĢ incompatibile con lāart. 2 del Protocollo n. 1, tenendo presenti le risorse disponibili e il fine di ottenere alti livelli di professionalitaĢ… Pertanto, lāapplicazione del numero chiuso non puoĢ violare la citata norma se eĢ ragionevole e nellāinteresse generale della societaĢ. La materia ricade nellāampio margine di apprezzamento dello Statoā (cfr. sentenze sopra citate, noncheĢ TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 ottobre 2005, n. 9269 e 9 ottobre 2017, n. 10129).
Lāart. 3 della citata legge n. 264 affida la determinazione dei posti āa livello nazionaleā, da rendere disponibili, al Ministero dellāUniversitaĢ e della Ricerca scientifica e tecnologica (MIUR), chiamato anche a ripartire tali posti fra i vari Atenei, mentre sono questi ultimi a valutare la propria offerta potenziale, tenendo conto dei seguenti parametri: posti nelle aule, attrezzature e laboratori scientifici per la didattica, personale docente, personale tecnico, noncheĢ servizi di assistenza e tutorato. Concorrono, altresiĢ, a determinare lāofferta potenziale il numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nelle aule attrezzate, con attivitaĢ formative obbligatorie. Le capacitaĢ di ciascun Ateneo di garantire la formazione degli studenti sono oggetto di un apposito D.M. annuale, in base al quale, tenendo conto dei parametri prescritti, eĢ possibile ottenere lāaccreditamento dei singoli corsi di studio.
La capacitaĢ formativa globale, poi, deve essere coordinata con la valutazione del fabbisogno di personale medico, disciplinata dallāart. 6 ter del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria), in base al quale ā entro il 30 aprile di ciascun anno ā le esigenze del servizio sanitario nazionale sono determinate dal Ministro della SanitaĢ, sentiti la Conferenza permanente fra lo Stato, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli altri Ordini e Collegi professionali interessati. Il MIUR ha anche documentato come il Ministero della Salute abbia aderito ad un modello previsionale, adottato a livello comunitario (EU Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting), mettendo a punto un progetto-pilota per tutte le professioni sanitarie, al fine di determinare le capacitaĢ di assorbimento del mercato del lavoro, con orizzonte temporale di medio-lungo termine. Variabili e parametri del modello sono la popolazione attuale e futura, la domanda per 100.000 abitanti, lo stock di professionisti attivi, i flussi in uscita (per morte e pensionamento) e i flussi in entrata (accessi allāUniversitaĢ e numero di studenti che completano il percorso universitario).
Il carattere prioritario della capacitaĢ formativa degli Atenei, rispetto al fabbisogno appare ā contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente ā difficilmente confutabile, in base al dettato del citato art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999. Questāultimo rimette infatti la determinazione dei posti, da mettere annualmente a concorso, al Ministro dellāIstruzione, dellāUniversitaĢ e della Ricerca ā sentiti gli altri Ministri interessati ā alla āvalutazione dellāofferta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno del sistema sociale e produttivoā: questāultimo viene dunque rappresentato come un fattore aggiuntivo, in realtaĢ tale da introdurre margini di discrezionalitaĢ (piuĢ avanti meglio esaminati) nella fissazione del contingente annuale dei posti di cui trattasi.
Lāesigenza di adeguati livelli di formazione ā vero pilastro giustificativo del numero chiuso ā eĢ peraltro ribadita da tutta la citata giurisprudenza, nazionale e comunitaria, neĢ si presta allāinterpretazione ācostituzionalmente orientataā, proposta nellāimpugnativa in esame, secondo cui, mentre in caso di capacitaĢ formativa superiore al fabbisogno dovrebbe essere prioritariamente soddisfatto il diritto allo studio, nel caso opposto di fabbisogno superiore alle capacitaĢ formative sarebbe senzāaltro necessario aumentare il numero dei posti, ādovendosi tutelare comunque il bene saluteā.
Ad avviso del Collegio, le predette argomentazioni non corrispondono al delicato bilanciamento di interessi, che lāAmministrazione eĢ chiamata ad effettuare in via esclusiva, con soluzioni intangibili nel merito ove razionali, congrue e non basate su erronei presupposti di fatto.
Spetta agli organi pubblici competenti, infatti, dettare i parametri valutativi, operare i riscontri necessari e bilanciare le esigenze sopra indicate, che riguardano da una parte il livello di formazione da assicurare ai nuovi medici, dallāaltra le concrete possibilitaĢ di avviamento al mondo del lavoro, da garantire ragionevolmente agli stessi, dopo un percorso di studio particolarmente lungo e complesso.
Il secondo motivo sarebbe inammissibile per non aver fornito il ricorrente il superamento della prova di resistenza che appare alquanto difficile stante il basso punteggio lontano di oltre dieci punti da quello dellāultimo ammesso.
La sovrapponibilitaĢ tra i quesiti indicati e quelli assegnati nella prova preselettiva per il corso di laurea in Veterinaria sostenuta due giorni prima eĢ affermata ma non provata poicheĢ i quesiti sono simili ma non perfettamente sovrapponibili, ma in ogni caso eĢ opportuno riportarsi a quanto stabilito in merito da una recente sentenza del Consiglio di Stato 4266/2020: āposto che sono state somministrate a tutti gli studenti le medesime domande e che non esiste una disposizione normativa o un principio generale che postuli espressamente la necessaria originalitaĢ e novitaĢ dei quesiti che vengano somministrati ai candidati di una procedura pubblica, cioĢ che importa ai fini del giudizio di legittimitaĢ eĢ lāeventuale alterazione della par condicio degli stessi; lāart. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994, infatti, si limita a prescrivere la segretezza delle tracce, da cui si evince che i quesiti proposti devono essere segreti (nella loro complessiva combinazione); …tale alterazione della par condicio non eĢ alcun modo evincibile dalle allegazioni contenute negli atti… in ogni caso, nel merito della censura proposta, non eĢ comunque possibile determinare quali candidati siano stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata, neĢ quanto lāavere avuto accesso a …quesiti simili o identici a quelli somministrati nella prova di concorso abbia facilitato la prova…va pure sottolineato che la mera similitudine tra quesiti non puoĢ determinare vizio della prova poicheĢ, come ben noto agli esperti del settore, anche la diversitaĢ di alcune o di una soltanto delle alternative risposte al quesito , tra i due test posti a raffronto, puoĢ fortemente incidere sulla difficoltaĢ della prova …in sostanza, eĢ il complesso dei quesiti a dover essere valutato come originale, non potendo lāidentitaĢ di alcuni solamente dei quesiti proposti avere un effetto invalidante in [#OMISSIS#]ā.
Infine anche se i quesiti fossero identici il candidato fino alla pubblicazione dellāesito della prova, avvenuta dopo lāeffettuazione del test per medicina, non conoscerebbe la risposta esatta.
Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, la parziale novitaĢ delle questioni esaminate e gli indirizzi non univoci, espressi in sede cautelare ne rendono equa, ad avviso del Collegio, lāintegrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritaĢ amministrativa.
CosiĢ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021 in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dellāart. 25 D.L. n. 137/2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] Piemonte, Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 01/03/2021