Le valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto espressione della discrezionalitaÌ tecnica propria dellâAmministrazione, che attengono quindi alla sfera del merito e dellâopinabile, sono da ritenere riservate agli organi amministrativi dotati delle necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico. Di conseguenza, il giudizio amministrativo non puoÌ rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 maggio 2015, n. 2269 e TAR Lazio, sede di Roma, sez. III, sent. 11 ottobre 2018, n. 9921).
TAR Lazio, Roma, Sez. III, 12 maggio 2021, n. 5954
Reclutamento ricercatori - DiscrezionalitĂ tecnica
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1546 del 2020, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
UniversitaÌ degli Studi Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] in Roma, piazza di San [#OMISSIS#], 101;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
annullamento previa concessione di misure cautelari della disposizione dirigenziale n. 1541 dellâ11 dicembre 2019, pubblicata il 17 dicembre 2019, con la quale sono stati approvati gli atti della selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dellâart. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica, per il settore concorsuale 09/E3 e settore scientifico disciplinare ING-INF/01;
di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e della relazione finale;
del bando della procedura e del regolamento di Ateneo sul reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di cui allâart. 24 della l. n. 240 del 2010, con particolare riferimento allâart. 5;
della chiamata approvata dal Dipartimento e del contratto eventualmente stipulato tra lâUniversitaÌ e il dott. Di [#OMISSIS#]; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ove lesivo per gli interessi del ricorrente
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DI [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] il 1232020:
Annullamento della determinazione finale e dell’operato dell’UniversitaÌ nella misura ha valutato in modo illegittimo l’ammissione e i titoli del dott. [#OMISSIS#]
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di [#OMISSIS#] Di [#OMISSIS#] e di UniversitaÌ degli Studi Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Chiara [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 febbraio 2020 e depositato il successivo 19 febbraio il ricorrente esponeva in via preliminare di aver partecipato alla procedura di selezione pubblica – in epigrafe individuata – per il reclutamento di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dellâart. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, allâesito della quale riportava il punteggio finale di 71,285 (con uno scarto di soli 0,599 punti rispetto allâaltro
partecipante alla procedura, odierno controinteressato, risultato vincitore con il punteggio di 71,884).
2. Impugnava gli atti relativi alla procedura di selezione pubblica, contestando sostanzialmente la valutazione operata dalla Commissione esaminatrice, articolando nello specifico otto motivi di gravame espressamente graduati e in alcuni casi dichiarati assorbenti rispetto alle altre censure proposte.
2.1. Con il primo motivo â formulato in termini di â1. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparitaÌ di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamentoâ â il ricorrente deduceva lâirragionevolezza del giudizio e della conseguente attribuzione di punteggio relativamente al titolo âCoordinamento e partecipazione a progetti di ricercaâ, per il quale la Commissione aveva assegnato al ricorrente 2 punti e al controinteressato 3,5 punti.
Osservava parte ricorrente che il giudizio preliminare riportato nel verbale recava come unica differenza tra i due candidati â alla base dellâattribuzione di un punteggio inferiore di 1,5 punti al ricorrente rispetto a quello del controinteressato â lâavverbio âtalvoltaâ: per il ricorrente, infatti, si indicava che «Il candidato ha partecipato a progetti di ricerca come ricercatore e talvolta con compiti di coordinamento», mentre per il controinteressato si riportava che «Il candidato ha partecipato a progetti di ricerca sia come ricercatore che con compiti di coordinamento».
Lamentava la mancata corrispondenza del giudizio sul punto formulato dalla Commissione rispetto ai titoli dichiarati dai candidati nel rispettivo curriculum, emergendo che i candidati hanno indicato di aver svolto un ruolo di coordinamento nello stesso numero di progetti di ricerca (pari a quattro) partecipando tuttavia a un diverso numero di progetti (diciassette per il ricorrente, pari ad oltre il doppio dei progetti dichiarati dal controinteressato).
Il ricorrente contestava, tra lâaltro, che i quattro progetti dichiarati dal controinteressato potessero essere valutati in termini di coordinamento di progetti di ricerca, deducendo che si tratterebbe di un mero coordinamento di alcuni segmenti dei progetti medesimi.
Relativamente a tale motivo di gravame, il ricorrente evidenziava che il relativo accoglimento di per seÌ cambierebbe le sorti della procedura, comportando la diretta assegnazione a parte ricorrente di almeno 1,5 punti ovvero la sottrazione del corrispondente punteggio al controinteressato oppure in subordine, la rivalutazione dei punteggi da attribuire a ciascun candidato relativamente al suddetto criterio di valutazione.
2.2. Con il secondo motivo di gravame â formulato in termini di â2. sempre in via principale: Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparitaÌ di trattamento, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamentoâ â il ricorrente lamentava lâirragionevolezza della valutazione effettuata dalla Commissione in relazione al criterio relativo alla realizzazione di attivitaÌ progettuale, lamentando che il diverso giudizio riferito ai candidati (alla base della differenza di punteggio attribuito, pari a due punti) non troverebbe alcuna corrispondenza in quanto dichiarato nei rispettiva curricula, avendo parte ricorrente dichiarato undici attivitaÌ progettuali rispetto alle nove indicate dal controinteressato.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso â articolato in termini di â3. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e disparitaÌ di trattamentoâ â il ricorrente contestava lâassegnazione di punteggio operata per il criterio relativo ai âpremi e riconoscimenti per attivitaÌ di ricerca, per il quale il controinteressato aveva ricevuto 0,5 punti e il ricorrente medesimo 0 punti, nonostante il ricorrente avesse indicato allâinterno del curriculum â se pure non in una sezione appositamente dedicata â di aver conseguito tre premi, per cui avrebbe dovuto ricevere un punteggio pari a 1,50.
2.4. Con il quarto motivo di gravame â formulato in termini di â4. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, disparitaÌ di trattamento, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e sviamentoâ, il ricorrente contestava altresiÌ la valutazione operata sui titoli concernenti i brevetti, le relazioni a congressi e a convegni internazionali e lâattivitaÌ di formazione e ricerca in istituti italiani o stranieri.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso â articolato in termini di â5. Eccesso di potere per macroscopica irragionevolezza, disparitaÌ di trattamento, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamentoâ â il ricorrente lamentava lâirragionevolezza della valutazione compiuta in merito alla produzione scientifica dei candidati, deducendo la notevole differenza sul piano della relativa consistenza anche alla luce degli indici bibliometrici, a fronte della quale era stata invece attribuita una differenza di punteggio (in favore del ricorrente medesimo) di soli due punti.
2.6. Con il sesto motivo di gravame â formulato in termini di â6. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e sviamentoâ â il ricorrente censurava la valutazione condotta dalla Commissione in merito alle pubblicazioni presentate dai candidati, lamentando che lo scarto di punteggio attribuito (di 1,4 punti in favore del ricorrente medesimo) sarebbe troppo contenuto rispetto a quanto riportato nei rispettivi giudizi relativamente alla posizione di ciascun candidato.
2.7. Con gli ultimi due motivi di gravame, posti in via subordinata in quanto volti a soddisfare lâinteresse alla mera ripetizione della procedura â in specie â7. In subordine rispetto ai motivi da 1 a 6: Eccesso di potere per violazione dei principi di imparzialitaÌ e di buon andamento. manifesta irragionevolezza e illogicitaÌâ e â8. In ulteriore subordine: Violazione dellâart. 24 della l. n. 240 del 2010. eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicitaÌâ â il ricorrente denunciava che nella prima riunione della Commissione la predeterminazione dei criteri sarebbe avvenuta dopo la dichiarazione resa circa la conoscenza dei candidati, noncheÌ in via subordinata censurava la predeterminazione dei criteri operata dalla Commissione â in conformitaÌ al bando e al Regolamento di Ateneo â nella parte in cui prevedono lâattribuzione di ben 20 punti su 100 alla discussione orale sui titoli e sulle pubblicazioni e alla prova di lingua, in pretesa violazione del disposto dellâart. 24, comma 2, lett. c), L. n. 240/2010, in forza del quale sono suscettibili di attribuzione di un punteggio i titoli e le pubblicazioni, non giaÌ la discussione degli stessi e la prova linguistica.
2.8. Il ricorrente chiedeva quindi lâannullamento degli atti impugnati, con diretta attribuzione del punteggio in suo favore ovvero rivalutazione ad opera di una diversa commissione (ovvero, in via meramente subordinata, la ripetizione della procedura).
3. Si costituivano in giudizio il controinteressato e lâUniversitaÌ intimata per resistere al ricorso.
3.1. LâUniversitaÌ depositava una relazione documentata di chiarimenti sui fatti di causa, contestando le censure mosse in ricorso.
3.2. Il controinteressato depositava una memoria difensiva, deducendo lâinfondatezza dei motivi articolati in ricorso e sostenendo, in particolare, la non rilevanza del dato quantitativo â dedotto da parte ricorrente nellâarticolazione dei motivi di gravame â in ragione della non attinenza di alcuni titoli del ricorrente al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura selettiva per cui eÌ causa.
4. Il controinteressato proponeva poi ricorso incidentale, al dichiarato fine di far rilevare lâillegittima partecipazione del ricorrente alla procedura selettiva per cui eÌ causa.
Affidava il gravame proposto a tre motivi di doglianza, di seguito riportati:
âI) Violazione delle disposizioni di cui al d.p.r. 28dicembre 2000, n. 445. eccesso di potere per carenza di istruttoria e perplessitaÌ dellâazione amministrativaâ;
âII) Violazione dellâart.8, comma 3.2 del bando, eccesso di potere per carenza di istruttoria e perplessitaÌ dellâazione amministrativaâ;
âIII) Violazione dellâart.8, comma 3.2 del bando; eccesso di potere per carenza di istruttoria e perplessitaÌ dellâazione amministrativaâ.
4.1. Con il primo motivo di doglianza, il controinteressato ricorrente incidentale deduceva che il ricorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura per aver reso una dichiarazione non veritiera, avendo dichiarato nella domanda di partecipazione di aver tenuto esercitazioni e partecipato alle commissioni di esame del corso in âSistemi elettronici programmabiliâ presso la facoltaÌ di ingegneria elettronica della medesima UniversitaÌ resistente dal 2006 al 2012, mentre il suddetto corso sarebbe stato chiuso nel 2009-2010.
4.2. Con il secondo e il terzo motivo di doglianza, il controinteressato ricorrente incidentale lamentava lâerroneitaÌ della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del ricorrente, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione soltanto i titoli contenuti nel documento denominato âElenco dei titoli posseduti dal candidato … e ritenuti utili ai fini della valutazioneâ anzicheÌ estrarli di propria iniziativa da quanto riportato nel curriculum del candidato (secondo motivo proposto), deducendo altresiÌ che la Commissione non avrebbe dovuto valutare i titoli del ricorrente che fossero risultati non adeguatamente documentati (terzo motivo proposto), concludendo che a parte ricorrente non avrebbero dovuto essere attribuiti almeno 10,5 punti complessivi, con conseguente perdita di interesse al ricorso proposto quanto alla necessaria prova di resistenza.
5. Parte ricorrente depositava memoria per replicare, rispettivamente, alla memoria difensiva e al ricorso incidentale del controinteressato.
6. Con ordinanza n. 3265/2020 la Sezione accoglieva lâistanza cautelare avanzata da parte ricorrente, sospendendo lâefficacia degli atti gravati.
7. Avverso la menzionata ordinanza il controinteressato proponeva appello in sede cautelare, che veniva respinto con ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4671/2020.
8. In vista dellâudienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, il ricorrente e il controinteressato depositavano memoria e memoria di replica; lâUniversitaÌ resistente e il controinteressato depositavano altresiÌ documentazione.
9. Allâudienza pubblica del 18 novembre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.
10. Il Collegio ritiene di dover affrontare in via preliminare le censure mosse nel ricorso incidentale ove connotate da una portata âescludenteâ, ravvisabile limitatamente al primo motivo di gravame.
Le censure articolate nel secondo e nel terzo motivo di doglianza, infatti, non mostrano alcuna idoneitaÌ a determinare â nel caso di un loro eventuale accoglimento â lâesclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per cui eÌ causa, investendo viceversa la valutazione di alcuni titoli del ricorrente medesimo e la conseguente attribuzione di punteggio in suo favore.
10.1. CioÌ posto, il Collegio ritiene infondato il primo motivo incidentale, basato sulla pretesa dichiarazione mendace asseritamente resa dal ricorrente in ordine ad un titolo indicato nella domanda di partecipazione, che nella prospettazione del controinteressato avrebbe dovuto determinare lâesclusione di parte ricorrente.
10.2. Il bando della procedura selettiva per cui eÌ causa (di cui al D.R. n. 1273/2019), infatti, prevede allâarticolo 3, comma 4, lettera a) che âI candidati dovranno allegare alla domanda: a) curriculum vitae … datato e sottoscritto con firma autografa in calce, siglato in ogni pagina, con lâesplicita indicazione che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a veritaÌ, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000 …â, specificando al successivo articolo 4, comma 6 che âLâAmministrazione provvederaÌ ad effettuare idonei controlli sulla veridicitaÌ delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dellâart. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicitaÌ del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritieraâ.
Il bando della procedura selettiva prevede quindi, per lâipotesi corrispondente alla dedotta falsitaÌ della dichiarazione resa, non lâesclusione del concorrente dalla procedura (invocata dal ricorrente incidentale) bensiÌ lâimpossibilitaÌ di giovarsi, in sede concorsuale, del titolo che si rivelasse oggetto di dichiarazione non veritiera, in linea con quanto disposto in termini generali dallâart. 75, comma 1, D.P.R. n. 445/2000.
10.3. Il Collegio non ritiene in ogni caso dimostrato, alla luce degli atti di causa e della documentazione depositata in giudizio, lâaffermato carattere mendace della dichiarazione specificamente resa dal ricorrente, ossia quella di aver âtenuto le esercitazioni e partecipato alle commissioni di esame dei seguenti corsi: âSistemi Elettronici Programmabiliâ. Corso di laurea in Ingegneria Elettronica UniversitaÌ di Roma Tor Vergata, dal 2006 al 2012â (cfr. il curriculum vitae del ricorrente allegato alla domanda di partecipazione, punto 4).
Il ricorrente ha infatti allegato in memoria la circostanza secondo cui nel 2010 il suddetto corso avrebbe mutato denominazione (in âEconomia elettronica digitaleâ), come altresiÌ riportato nel documento 1 di cui al ricorso incidentale.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto la continuitaÌ del riferito corso pur nella nuova denominazione, avendo mantenuto lo stesso docente e il medesimo programma: sul punto, ha prodotto lo screenshot della pagina web dellâUniversitaÌ relativo al suddetto corso con la nuova denominazione recante altresiÌ il nominativo del ricorrente nellâelenco dei docenti (cfr. memoria depositata il 16 ottobre 2020, pag. 9 e 10), noncheÌ ulteriormente specificando, relativamente allâanno 2012, di aver continuato a svolgere lâattivitaÌ di partecipazione alle commissioni di esame riferite ai corsi tenuti nei precedenti anni accademici (cfr. memoria di replica depositata il 28 ottobre 2020, pag. 8), evidenziando quindi la corrispondenza a quanto espressamente dichiarato nel curriculum presentato.
Lâasserita non veridicitaÌ della dichiarazione resa, pertanto, non risulta sussistente alla luce degli atti di causa e della documentazione depositata in giudizio.
11. Ravvisata lâinfondatezza della censura escludente articolata nel ricorso incidentale, il Collegio puoÌ muovere allâesame nel merito del ricorso principale.
12. Il ricorso eÌ meritevole di accoglimento quanto allâassorbente profilo integrato dal primo motivo di gravame proposto, concernente la valutazione dei titoli relativi alla voce âcoordinamento e partecipazione a progetti di ricercaâ.
13. Il Collegio ritiene opportuno richiamare, in via preliminare, lâorientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa sui limiti che incontra il sindacato del giudice amministrativo qualora abbia ad oggetto valutazioni compiute dalle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici in quanto espressione della discrezionalitaÌ tecnica propria dellâAmministrazione, che attengono quindi alla sfera del merito e dellâopinabile, da ritenere riservata agli organi amministrativi dotati delle necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico. Di conseguenza, il giudizio amministrativo non puoÌ rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione d’esame, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sent. 6 maggio 2015, n. 2269 e TAR Lazio, sede di Roma, sez. III, sent. 11 ottobre 2018, n. 9921).
14. CioÌ premesso, si rende necessario ricostruire quanto riportato negli atti della procedura selettiva circa la valutazione comparativa operata dalla Commissione esaminatrice in relazione allo specifico titolo â oggetto del primo motivo articolato nel ricorso principale â rappresentato dalla âorganizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessiâ (di cui allâart. 8, punto 3.2., lettera f, del bando e altresiÌ richiamato nel verbale 1, punto a4. e poi a5).
Il verbale n. 3 allâallegato 1 riporta la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei due candidati partecipanti alla procedura (rispettivamente, il ricorrente e il controinteressato).
Il giudizio sui titoli e sul curriculum riportato dal controinteressato indica testualmente, relativamente al punto in questione, che âil candidato ha partecipato a progetti di ricerca sia come ricercatore che con compiti di coordinamentoâ.
Il giudizio riportato dal ricorrente, viceversa, indica espressamente che âil candidato ha partecipato a progetti di ricerca come ricercatore e talvolta con compiti di coordinamentoâ.
Sul titolo in considerazione i punteggi assegnati ai candidati risultano, rispettivamente, di 3,5 punti per il controinteressato e di 2 punti per il ricorrente â con uno scarto di 1,5 punti in favore del controinteressato â rispetto ad un punteggio massimo di 4 punti previsto per il suddetto titolo (come indicato nel verbale 4 e poi riportato nel successivo verbale 5, recante la relazione finale nel cui ambito eÌ riportato il riferito giudizio sui titoli e sul curriculum dei due partecipanti alla procedura).
Dal confronto tra i giudizi riportati, rispettivamente, da parte ricorrente e dal controinteressato sul menzionato titolo emerge dunque come unico tratto distintivo lâutilizzo dellâavverbio âtalvoltaâ riferito al coordinamento di gruppi di ricerca in relazione al ricorrente; il giudizio appare, invece, sostanzialmente coincidente per quanto concerne la partecipazione a gruppi di ricerca.
La differenza desumibile dal tenore letterale del giudizio riportato sembra quindi evocare un dato connesso alla frequenza delle esperienze di coordinamento rispettivamente svolte dai candidati: dalla formulazione dei rispettivi giudizi emerge, a paritaÌ di partecipazione a gruppi di ricerca da parte di entrambi i concorrenti, lâaffermata prevalenza delle esperienze di coordinamento svolte dal controinteressato.
Non emergono, dallâesame dei verbali della procedura selettiva, altri riferimenti di carattere valutativo sul punto in esame, relativamente ai parametri previsti dal bando (di cui allâarticolo 8, punti 3.2 e 3.3) quali lâattinenza allo âspecifico settore concorsualeâ e allâ âeventuale profilo definito … tramite indicazione di uno o piuÌ settori scientifico disciplinariâ e âla significativitaÌ che il titolo assume in ordine alla qualitaÌ e quantitaÌ dellâattivitaÌ di ricerca svolta dal singolo candidatoâ.
In assenza di ulteriori riferimenti di ordine valutativo nellâambito dei giudizi formulati, lâelemento espressamente indicato â quale la maggiore frequenza di esperienze di coordinamento in capo al controinteressato â sembrerebbe porsi alla base della differenza di punteggio attribuito dalla Commissione (di 1,5 punti in favore del controinteressato medesimo).
15. Il riferito elemento di valutazione riportato nei verbali della procedura selettiva, tuttavia, alla luce degli atti di causa non trova corrispondenza in quanto allegato dai candidati nelle rispettive domande di partecipazione.
Emerge, infatti, dallâesame dei curricula uniti alle domande di partecipazione, che il numero di esperienze di coordinamento indicate dal ricorrente e dal controinteressato eÌ sostanzialmente equivalente (in misura pari a quattro), pur nella specificitaÌ dei compiti di coordinamento svolti da ciascun candidato nellâambito dei dichiarati gruppi di ricerca che sembra emergere dalle indicazioni sul punto riportate nei rispettivi curricula.
Risulta poi, alla luce dei curricula presentati e dei titoli ivi allegati, la partecipazione di parte ricorrente a un numero superiore di progetti di ricerca rispetto al controinteressato, avendo il ricorrente dichiarato di aver preso parte a diciassette progetti, in quattro dei quali con il ruolo di primary o co-primary investigator e in altri quattro con compiti di coordinamento di una linea di ricerca (task), mentre il controinteressato ha dichiarato di aver partecipato a otto progetti, di cui quattro con un ruolo di coordinamento per le fasi individuate (cfr. al riguardo curriculum vitae di parte ricorrente, pag. 4, 5, 11; curriculum vitae del controinteressato, pag. 15 e 16, unitamente alla documentazione depositata in data 8 ottobre 2020).
Non risulta, quindi, alla luce dei curricula dei candidati, una prevalenza di esperienze di coordinamento in capo al controinteressato neÌ tantomeno una sostanziale equivalenza delle partecipazioni a gruppi di ricerca da parte dei concorrenti.
Sul punto non puoÌ condividersi la prospettazione dellâUniversitaÌ resistente e del controinteressato, per cui la differenza di punteggio attribuito (di 1,5 punti in favore del controinteressato) dovrebbe risiedere nel diverso dato qualitativo oggetto di valutazione allâesito della discussione orale sui titoli, concernente lâattinenza al settore concorsuale oggetto della procedura selettiva, assumendo lâattinenza solo parziale al suddetto settore dei gruppi di ricerca ai quali parte ricorrente ha partecipato ovvero in cui ha svolto compiti di coordinamento quale elemento che avrebbe determinato in sede di valutazione la prevalenza riconosciuta ai titoli sul punto dichiarati dal controinteressato.
Tale prospettazione, infatti, non trova alcun aggancio nel tenore testuale dei giudizi formulati dalla Commissione sul punto, non rinvenendosi nei verbali della procedura selettiva alcun elemento da cui sia possibile evincere una valutazione nei termini dedotti.
16. La censura in esame deve quindi ritenersi, ad avviso del Collegio, fondata sotto il profilo del difetto di istruttoria unitamente alla carenza di motivazione.
16.1. Da un lato, il giudizio riportato nella valutazione comparativa tra i candidati sullo specifico titolo in considerazione â inerente al coordinamento ovvero alla partecipazione a progetti di ricerca â posto alla base del differente punteggio attribuito non trova alcuna corrispondenza nel dato fattuale relativo al numero di progetti di ricerca nel cui ambito i candidati, in base a quanto dichiarato nelle rispettive domande di partecipazione, hanno svolto compiti di coordinamento ovvero hanno partecipato, atteggiandosi quindi il difetto di istruttoria inficiante gli atti della procedura selettiva â quanto al profilo in considerazione â in termini di omessa adeguata considerazione di dati fattuali oggettivi.
16.2. Dallâaltro lato, non puoÌ invocarsi a giustificazione del diverso punteggio assegnato ai candidati una pretesa valutazione di carattere qualitativo ad opera della Commissione, non potendo ritenersi il voto numerico assegnato sufficiente a giustificare la differenza di 1,5 punti in favore del controinteressato, in assenza di elementi testuali nellâambito della formulazione dei rispettivi giudizi da cui evincere (ulteriori) ragioni che possano sorreggere, alla luce dei parametri previsti dal bando, una diversa valutazione â idonea a giustificare lâattribuzione di un punteggio superiore al controinteressato â delle rispettive posizioni dei candidati alla luce di quanto allegato nelle domande di partecipazione, relativamente al suddetto titolo, a fronte del dato fattuale oggettivo rappresentato da una evidente prevalenza di esperienze dichiarate dal ricorrente.
17. Il carattere assorbente del motivo esaminato esonera il Collegio dal soffermarsi sulle ulteriori censure dedotte, anche in ragione dellâespressa graduazione dei motivi di gravame e dellâaffermata portata assorbente del suddetto motivo secondo la prospettazione in ricorso, considerata in particolare la distanza minima intercorrente tra i punteggi finali riportati dal controinteressato e dal ricorrente (con uno scarto di soli 0,599 punti in favore del controinteressato).
18. Lâaccertata fondatezza del ricorso principale nei termini sopra illustrati rende necessaria la disamina dei motivi di gravame articolati nel ricorso incidentale concernenti la valutazione dei titoli di parte ricorrente (corrispondenti, in particolare, al secondo e al terzo motivo incidentale).
Tali motivi possono essere esaminati congiuntamente, investendo profili connessi, in quanto basati sulla deduzione che la Commissione non avrebbe dovuto prendere in considerazione i titoli di parte ricorrente non inclusi nellâapposito documento denominato âElenco dei titoli posseduti dal candidato … e ritenuti utili ai fini della valutazioneâ , neÌ i titoli che fossero risultati non adeguatamente documentati.
18.1. I motivi proposti sono infondati.
Dalla documentazione in atti, emerge che la valutazione ad opera della Commissione ha avuto ad oggetto i titoli allegati da parte ricorrente alla domanda di partecipazione e che i suddetti titoli sono stati debitamente corredati delle relative dichiarazioni sostitutive, in linea con quanto previsto dallâarticolo 3, punto 4, del bando.
19. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso principale va accolto quanto al primo motivo di gravame, con assorbimento delle ulteriori censure dedotte, e con conseguente annullamento degli atti gravati; il ricorso incidentale eÌ respinto.
20. In conseguenza dellâaccoglimento del ricorso principale nei termini illustrati, il Collegio dispone, ai sensi dellâart. 34 comma 1, lett. e), c.p.a., che la medesima Commissione esaminatrice â venendo in rilievo un profilo circoscritto di valutazione su unâunica voce â dovraÌ procedere alla rinnovata valutazione del solo titolo rappresentato dalla âorganizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessiâ sulla base di quanto allegato dal ricorrente e dal controinteressato tramite le rispettive domande di partecipazione, nel rispetto dei criteri di valutazione giaÌ fissati dal bando e puntualizzati dalla stessa Commissione nella riunione preliminare, tenendo altresiÌ conto di quanto affermato nella presente pronuncia.
La procedura di rivalutazione, nei termini sopra specificati, dovraÌ concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione o notificazione della presente sentenza, scadenza entro la quale si dovraÌ pervenire alla riformulazione dei giudizi comparativi e allâapprovazione dei rinnovati atti concorsuali.
21. Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei
sensi e nei termini di cui in motivazione e per lâeffetto annulla gli atti impugnati; respinge il ricorso incidentale.
Ordina allâUniversitaÌ resistente di procedere al riesame dei due candidati, limitatamente al titolo specificato, nei termini e secondo le modalitaÌ di cui in motivazione. Condanna lâAteneo intimato e il controinteressato alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida nellâimporto complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00) da ripartirsi in quote uguali a carico di ciascuna parte resistente, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, questâultimo ad esclusivo carico dellâUniversitaÌ.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritaÌ amministrativa.
CosiÌ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenutasi in videoconferenza con collegamento da remoto ai sensi dellâart. 25 D.L. n. 137/2020, con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
Chiara [#OMISSIS#], Referendario, Estensore
L’ESTENSORE Chiara [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 21/05/2021

