ll grado di maturitaĢ scientifica ĆØ da valutarsi proprio mediante i lavori della Commissione e i criteri prefissati, mentre la partecipazione alla procedura di abilitazione può essere solo uno degli elementi considerabili ma non ĆØ certamente decisivo per il giudizio finale, fondato sullāoperato complessivo e sui titoli vantati dai candidati, nel caso di specie anche dopo il conseguimento dellāabilitazione, fermo restando che i tempi di conseguimento di tale abilitazione non incidono su tali tipi di giudizio, ben potendo un candidato conseguire in minor tempo rispetto a un altro, dopo lāabilitazione, una piena maturitaĢ scientifica ai fini dellāattribuzione delle funzioni di professore di prima fascia.
TAR Lazio, Roma, sez. III, 24 gennaio 2022, n. 758
Rapporto fra abilitazione scientifica e chiamata
REPUBBLICA ITALIANAĀ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 237 del 2021, proposto da
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Regina Margherita, 1;
contro
UniversitaĢ degli Studi Roma āLa Sapienzaā e Ministero dell’UniversitaĢ e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano āex legeā in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dagli avvocati [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Liegi, 32;
per l’annullamento previa sospensiva
del D.R. 2535 del 16.10.2020, che ha nominato vincitore il candidato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] del concorso bandito con D.R. n. 2502 del 6.8.2019 Sapienza UniversitaĢ di Roma; noncheĢ del predetto bando di concorso e dei verbali della Commissione Giudicatrice in parte qua descritti in parte motiva; noncheĢ di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ivi compreso il decreto di presa di servizio, quantunque non conosciuto negli estremi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dellāUniversitaĢ degli Studi Roma āLa Sapienzaā, del Ministero dell’UniversitaĢ e della Ricerca e di [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con la relativa documentazione;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del 15 dicembre 2021 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso a questo Tribunale, la prof.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] chiedeva lāannullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti in epigrafe, concernenti la procedura concorsuale indetta dallāUniversitaĢ degli Studi di Roma āLa Sapienzaā per la copertura di una posizione di Professore di I fascia per il Settore concorsuale āO8/F1 ā
Settore scientifico disciplinare ICAR/21 Urbanisticaā, che aveva visto vincitore il prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#].
Descrivendo il Settore concorsuale e quello scientifico disciplinare in questione, la prof.ssa [#OMISSIS#] introduceva alcuni richiami, ritenuti rilevanti, al proprio ācurriculumā e a quello del controinteressato, evidenziava alcuni criteri di valutazione del bando, illustrava lo svolgimento della procedura concorsuale e lamentava, in sintesi, quanto segue.
āVIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED IMPARZIALITAā EX ARTT. 97 E 3 DELLA COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 15 E 18 DELLA L. N. 240 DEL 2010. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITAā E CONTRADDITTORIETAā DELLA MOTIVAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER COMPLETO SVIAMENTO DELLA FUNZIONE VALUTATIVA ESERCITATA NELāAMBITO DELLA PROCEDURA CONCORSUALEā.
āa. Sullāobbligo in capo alla Commissione di una motivazione logica e coerenteā.
La Commissione aveva applicato i criteri di valutazione in maniera illogica rispetto ai titoli vantati dal vincitore e dalla ricorrente, integrando anche i criteri di valutazione in maniera illegittima e contraddittoria. In particolare, la Commissione non aveva considerato che la ricorrente aveva raggiunto i piuĢ elevati livelli di maturitaĢ scientifica nel SSD di riferimento, che il vincitore era professore associato solo dal 2015 nel detto SSD concorsuale e che aveva conseguito lāabilitazione per le funzioni di I fascia nel settore concorsuale di cui si discute ad opera di una commissione di cui faceva parte la ricorrente, a sua volta professore ordinario dal 2004.
In presenza dellāeccellente carriera professionale della ricorrente rispetto a quella del vincitore, la Commissione, quindi, avrebbe dovuto quantomeno motivare in maniera puntuale la superioritaĢ del vincitore.
āb Sulla violazione degli artt. 15 e 18 della l. n. 240 del 2010 per avere la Commissione utilizzato lāinformazione sulle funzioni relativa allāattivitaĢ di ricerca come criterio valutativo anzicheĢ riferire la sua valutazione solo allāidoneitaĢ nel settore scientifico disciplinare oggetto del concorsoā.
La Commissione aveva utilizzato illegittimamente, come criterio di valutazione, le informazioni dettagliate sulle āfunzioniā, di cui allāart. 18, comma 1, lett. a.) della l. n. 240/2010, relativamente allāattivitaĢ di ricerca, stravolgendo cosiĢ lāintera valutazione del concorso.
Da quanto disposto dagli artt. 15 e 18 l. cit., infatti, si evince che lāoggetto del concorso per la chiamata dei professori eĢ costituto dal settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piuĢ settori scientifico-disciplinari, al fine di accertare se le qualitaĢ dei candidati siano coerenti ed adeguate con il settore concorsuale, eventualmente delimitato solo ed esclusivamente tramite indicazione di uno o piuĢ settori scientifico-disciplinari.
Lāindicazione sulle specifiche funzioni – nel caso di specie lāattivitaĢ di ricerca prevista dal bando ā riveste un carattere meramente informativo e non puoĢ essere un criterio utile per valutare lāadeguatezza delle qualitaĢ dei candidati.
Nel caso di specie, lāattivitaĢ di ricerca richiamata nellāart. 1, comma 4, del bando, faceva espresso riferimento ad attivitaĢ operative ed esperienziali – ovvero ad attivitaĢ di consulenza nei confronti di Enti pubblici nellāattivitaĢ di pianificazione ā che erano le uniche attivitaĢ che il vincitore possedeva in maniera rilevante.
Inoltre, un criterio cosiĢ specifico era in contrasto con lo stesso bando, allāart. 5, comma 3, secondo cui lāordine di rilevanza degli elementi di valutazione nel concorso di cui si discute era il seguente: didattica, produzione scientifica, altre attivitaĢ universitarie gestionali e altre e, come tale, avrebbe visto certamente prevalere la ricorrente.
āA. IllegittimitaĢ delle valutazioni relative ai criteri piuĢ rilevanti nella valutazione indicati dallāart. di cui allāart. 5 comma 3 del bando esaminati secondo il loro ordine di importanzaā.
In relazione allāattivitaĢ didattica, la ricorrente riportava il giudizio della Commissione sul punto, che la riteneva parzialmente pertinente ed evidenziava che non erano stati considerati i corsi da lei tenuti presso lāUniversitaĢ del Molise afferenti al Settore ICAR/21, anche precedenti al 2015, fermo restando che la ricorrente stessa aveva tenuto una āProlusione introduttivaā dellāAnno accademico 2010 ā 2011 dellāUniversitaĢ del Molise, che rappresentava un riconoscimento prestigioso per la sua carriera accademica. Al contrario, per il controinteressato, la Commissione faceva riferimento a generici corsi di specifica pertinenza del SSD ICAR/21 Urbanistica.
In piuĢ, la prof.ssa [#OMISSIS#] osservava che la Commissione non aveva tenuto conto del suo passaggio da professore ordinario dal Settore AGR/10 a professore ordinario nel Settore ICAR/21 dal 2012, con necessaria approvazione del Consiglio Universitario Nazionale sulla base di analisi dettagliate del ācurriculumā scientifico e didattico pregresso, e che la ricorrente appartiene al settore dal 2012 (come professore ordinario), mentre il vincitore eĢ professore associato solo dal 2015.
In relazione agli ulteriori āsottocriteriā, la ricorrente osservava quanto segue: a) il vincitore era completamente privo ā a differenza della ricorrente ā dei titoli piuĢ importanti relativi a Collegi di Dottorato e Master con ruoli di coordinamento e la circostanza della non pertinenza ascritta alla ricorrente era priva di motivazione; b) la ricorrente, dopo essere stata dal 2004 al 2014 Coordinatore del Dottorato in Analisi e Valorizzazione del paesaggio dellāUniversitaĢ Molise, era, dal 2014, Componente come ICAR/21 del gruppo dei 16 del Dottorato in Paesaggio e Ambiente dellāUniversitaĢ Roma āLa Sapienzaā, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45; c) riguardo allāattivitaĢ di alta formazione, era sufficiente comparare le attivitaĢ riportate a pag. 4 comma 1 dellāallegato al verbale n. 2d per la ricorrente e terzultimo comma della pag. 9 dello stesso allegato per il vincitore, vantando la prima titoli piuĢ importanti relativi a partecipazioni a Master, mentre il vincitore poteva vantare meri corsi di formazione.
Pertanto la non pertinenza con il SDD ICAR/21 era priva di fondamento e anche questo elemento era strumentalmente ed illegittimamente utilizzato per mascherare lāinferioritaĢ di titoli del vincitore rispetto alla ricorrente.
In ordine allāimpegno didattico, la ricorrente osservava che il richiamo alla non pertinenza avrebbe richiesto di individuare quali fossero stati i laboratori riferiti alla ricorrente, per comprendere se fossero stati davvero non congruenti.
Grave ā per la ricorrente ā era la mancata citazione del laboratorio āLaCoSTAā, istituito e diretto da lei sin dal 2005, mentre al controinteressato era stato validato di essere stato un mero membro del āLaboratorio di ricerca āRELab – Urban RegenerationLabā, dal 2009.
āA.2 il Profilo scientifico: Competenze e titoli scientifici cosiĢ come definiti nella declaratoria approvata dal CUN per il SSD Icar/21ā.
Il comma 3 dellāart. 5 del bando faceva riferimento alla produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC- SSD, in particolare sotto i profili della sua qualitaĢ originalitaĢ, notorietaĢ internazionale, continuitaĢ temporale nel periodo indicato nel bando.
Mentre, peroĢ, il bando faceva riferimento solo a āCompetenze e titoli scientificiā cosiĢ come definiti nella declaratoria approvata dal CUN per il SSD ICAR/21, la Commissione, invece, aveva fatto riferimento alla congruenza e pertinenza di ciascuna pubblicazione con la declaratoria del SSD ICAR/21 e con lāAttivitaĢ di ricerca, cosiĢ come prevista ai sensi dellāart. 1 del Bando, laddove il riferimento allāattivitaĢ di ricerca non era menzionata nel bando.
Inoltre, la congruenza con lāAttivitaĢ di ricerca, cosiĢ come prevista ai sensi dellāart. 1 del Bando, non solo era illegittima di per seĢ ma inficiava anche il primo dei due criteri sopra indicati, ovvero la qualitaĢ.
Riguardo alle pubblicazioni specificamente presentate dai candidati, la ricorrente lamentava che la Commissione non aveva stabilito le modalitaĢ con cui procedere ai giudizi secondo un ordine crescente di valore, individuandole solo dopo aver visonato la documentazione presentata dai candidati, ivi comprese le pubblicazioni stesse. Inoltre, le tabelle predisposte, comunque non includevano il criterio della rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e della sua diffusione allāinterno della comunitaĢ scientifica, comunque presente nellāallegato 1 al verbale n. 1, anche ai sensi del comma 3 dellāart. 5 del bando, che faceva riferimento specifico alla notorietaĢ internazionale.
Ebbene, tutte le pubblicazioni presentate dalla ricorrente, tranne due, rientravano in tipologie di prodotto di carattere internazionale, mentre, dalla tabella relativa al vincitore, si poteva ricavare che solo tre pubblicazioni su quindici rientravano in tipologie di prodotto di carattere internazionale.
In merito al criterio sulla valutazione di tutte le pubblicazioni, la ricorrente aveva indicato ottantotto articoli in riviste scientifiche e contributi in volumi, un articolo in classe A, nove monografie in continuitaĢ temporale nel periodo indicato nel bando, mentre per il ricorrente erano state considerate le pubblicazioni riferite a tutta la carriera, dal 1989 al 2019.
Sul punto la ricorrente avanzava unāistanza istruttoria.
La valutazione negativa complessiva delle pubblicazioni scientifiche era comunque motivata illogicamente, dato che la ricorrente aveva dei titoli relativi alla pubblicazione scientifica complessiva di valore tale da essere nominata membro di una Commissione che, nel 2016, aveva conferito lāabilitazione di I fascia al prof. [#OMISSIS#].
Infine, non era stata valutata a sufficienza la proposta del āPRIN 2017ā di cui la ricorrente era stata Coordinatore Nazionale.
Passando al criterio sulle attivitaĢ organizzative, la ricorrente, pur riconoscendo la sua prevalenza in virtuĢ del giudizio di āeccellenteā conseguito, lamentava il giudizio di āottimoā per il controinteressato, che aveva svolto tali attivitaĢ solo nellāambito di corsi di laurea e che la Commissione non aveva tenuto conto di cioĢ nel giudizio comparativo.
āB. IllegittimitaĢ delle valutazioni relative al merito complessivo dellāattivitaĢ di ricerca e al giudizio collegiale sul profilo curriculare che non rientrano peroĢ nei criteri piuĢ rilevanti nella valutazione indicati dallāart. di cui allāart. 5 comma 3 del bandoā.
Come anticipato in precedenza, lāattivitaĢ di ricerca faceva espresso riferimento ad attivitaĢ operative ed esperienziali ovvero ad attivitaĢ di consulenza nei confronti di Enti pubblici nellāattivitaĢ di pianificazione, che erano, poi, le uniche attivitaĢ che il vincitore possedeva in maniera rilevante.
Comparando e riportando i giudizi espressi dalla Commissione, la ricorrente evidenziava che il vincitore si era in sostanza impegnato a tempo pieno nella responsabilitaĢ della programmazione urbanistica degli Enti pubblici, attraverso stabili rapporti professionali di carattere consulenziale, ma questa sua esperienza non poteva essere tale da ribaltare completamente le funzioni di un concorso per un posto di docente di ruolo universitario.
Per quanto riguardava la valutazione collegiale del profilo curriculare quindi, la ricorrente ribadiva che essa era stata condizionata completamente dallāattivitaĢ di ricerca e dalla concreta sperimentazione, attraverso i suddetti rapporti consulenziali.
In sostanza, per la ricorrente, la Commissione aveva errato completamente nellāapplicazione dei criteri piuĢ rilevanti, ai sensi dellāart. 5, comma 3, del bando, dellāintero concorso; lāutilizzo dellāattivitaĢ di ricerca viziava āa monteā lāintera procedura; il concorso era stato bandito per individuare una persona idonea a svolgere attivitaĢ di ricerca prevista dal bando, quasi come se si trattasse di una condizione āsine qua nonā per la vittoria del concorso.
Si costituivano in giudizio il Ministero dellāUniversitaĢ e della Ricerca e lāUniversitaĢ degli Studi di Roma āLa Sapienzaā noncheĢ il controinteressato per resistere al ricorso. In specifica memoria questāultimo eccepiva lāirricevibilitaĢ del gravame, in quanto il ricorso ānativo digitaleā a lui notificato in data 15 dicembre 2020, a mezzo PEC, risultava marcato e sottoscritto in data 15 dicembre 2020, mentre il ricorso depositato in atti risultava marcato e sottoscritto in data 8 gennaio 2021. Pur dando atto che una copia cartacea dellāatto denominato āricorsoā era stata notificata a mezzo posta in data 14 dicembre 2020, non constava che tale atto fosse copia conforme allāoriginale nativo digitale in atti, neĢ che lāatto notificato fosse provvisto di attestazione di conformitaĢ, con tutto cioĢ che ne conseguiva in ordine allāirricevibilitaĢ del ricorso introduttivo del giudizio o, comunque, allāirregolaritaĢ della notificazione avvenuta in data 14 dicembre 2020.
Nel merito, il controinteressato illustrava lāinfondatezza e lāinammissibilitaĢ delle tesi della ricorrente.
Questāultima depositava una memoria per la camera di consiglio, a confutazione delle tesi del controinteressato.
Rinunciata la domanda cautelare da parte della ricorrente, in prossimitaĢ della trattazione di merito le parti costituite depositavano memorie e documentazione a sostegno delle rispettive tesi difensive.
In particolare, il controinteressato osservava che la domanda di annullamento era stata presentata avverso il D.R. di approvazione degli atti della procedura, siccheĢ nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso sui profili che riguardavano la (pretesa) illegittimitaĢ dei criteri la procedura avrebbe dovuto essere comunque rinnovata integralmente e, in questa prospettiva, ribadiva che la ricorrente non poteva prescindere ā ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso ā dalla dimostrazione in linea di principio della possibilitaĢ di ottenere lāutilitaĢ in caso di accoglimento, con tutto cioĢ che ne conseguiva in ordine ai profili di inammissibilitaĢ della domanda formulata.
CioĢ percheĢ, per consolidata giurisprudenza, nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico, il candidato che ne impugna i risultati ha lāonere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare lāesito della procedura, se cioĢ non [#OMISSIS#] per lui un apprezzabile risultato concreto.
Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2021 la causa era trattenuta in decisione
DIRITTO Il Collegio rileva che le eccezioni di parte controinteressata non sono condivisibili.
Per quanto riguarda la ritualitaĢ della notifica e del deposito dellāatto introduttivo, si osserva che la notifica era stata svolta ritualmente a mezzo del servizio postale e che la seconda, ultronea, via āpecā era comunque āmarcataā alla data del 15 dicembre 2020. A cioĢ si aggiunga che il Collegio ritiene di preferire un approccio āsostanzialeā, nel senso che la notifica come predisposta ed effettuata ha comunque consentito alla parte controinteressata di interloquire nei termini in giudizio, nel rispetto del principio del contraddittorio, tanto che il prof. [#OMISSIS#] si eĢ regolarmente costituito e ha avuto ampiamente modo di esprimere nei termini di legge le sue difese anche nel merito.
Per quanto riguarda la eccepita necessitaĢ di dimostrare lāutilitaĢ dellāaccoglimento del ricorso, di cui alle memorie del controinteressato, il Collegio rileva che, se pure lāaccoglimento della domanda di annullamento, secondo il relativo āpetitumā, comporterebbe il rinnovo della procedura e non direttamente lāattribuzione diretta della āposizioneā di cui alla procedura alla ricorrente, comunque sussiste il relativo interesse alla decisione, anche solo per la āchanceā di riproporre la sua candidatura, nei termini da lei prospettati nel gravame.
CioĢ eĢ sufficiente a radicare lāinteresse ad agire.
Passando allāesame del merito, il Collegio ne rileva comunque lāinfondatezza.
Per quanto riguarda il primo motivo e la circostanza per la quale la Commissione non avrebbe considerato che la ricorrente aveva raggiunto i piuĢ elevati livelli di maturitaĢ scientifica nel SSD di riferimento, che il vincitore era professore associato solo dal 2015 nel detto SSD concorsuale e che egli aveva conseguito lāabilitazione per le funzioni di I fascia nel settore concorsuale di cui si discute ad opera di una commissione di cui faceva parte la stessa ricorrente, a sua volta professore ordinario dal 2004, il Collegio rileva che questi erano elementi che non rilevavano alla luce del bando e della l. n. 240/2010 come richiamata. Il grado di maturitaĢ scientifica era da valutarsi proprio mediante i lavori della Commissione e i criteri prefissati, mentre la partecipazione alla procedura di abilitazione per le funzioni di I fascia poteva essere solo uno degli elementi considerabili ma non era certamente decisivo per il giudizio finale, fondato sullāoperato complessivo e sui titoli vantati dai candidati, nel caso di specie anche dopo il conseguimento dellāabilitazione, fermo restando che i tempi di conseguimento di tale abilitazione non incidono su tali tipi di giudizio, ben potendo un candidato conseguire in minor tempo rispetto a un altro, dopo lāabilitazione, una piena maturitaĢ scientifica ai fini dellāattribuzione delle funzioni di professore di prima fascia.
CosiĢ pure generica eĢ lāaffermazione per la quale in presenza di una (autodefinita) eccellente carriera professionale della ricorrente rispetto a quella del vincitore, la Commissione avrebbe dovuto motivare in maniera puntuale e approfondita, dato che una motivazione puntuale e sufficiente eĢ in realtaĢ presente negli atti della procedura, come si va a precisare in prosieguo.
Chiarito cioĢ, il Collegio rileva che lāart. 15 l. n. 240/10 fa riferimento a āsettoriā e āmacrosettoriā concorsuali, articolati in settori scientifico-disciplinari, su cui deve basarsi la procedura e che lāart. 18, comma 1, lett. a), per la āchiamataā dei professori, stabilisce che la pubblicitaĢ del procedimento debba indicare la āspecificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piuĢ settori scientifico-disciplinariā, unitamente a āinformazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenzialeā e che la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosiccheĢ rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso. Tali precisazioni, peroĢ, sono tutte contenute nel bando e nella valutazione globale operata dalla Commissione.
Il primo, contemperava la procedura limitandola al āSettore Concorsuale 08/F1 ā Settore scientifico disciplinare ICAR/21 Urbanisticaā, la seconda ha chiarito, nei criteri di giudizi e nella motivazione il suo operato.
Partendo dal bando stesso, il Collegio osserva che questo ha previsto, per la valutazione dei criteri individuali, lāattivitaĢ di ricerca solo come uno dei molteplici indici, mentre, per la valutazione comparativa ā che piuĢ rileva nella presente sede ā ha previsto esplicitamente la:
ā- congruenza e pertinenza della produzione esito dellāattivitaĢ scientifica, di ricerca sperimentale, di pianificazione e progettazione urbanistica con la declaratoria del SSD ICAR/21 e con lāattivitaĢ di ricerca prevista dal Bando;
– qualitaĢ della produzione esito dellāattivitaĢ scientifica, di ricerca sperimentale, di pianificazione e progettazione urbanistica, anche con riferimento allāoriginalitaĢ, allāinnovativitaĢ in termini di avanzamento disciplinare, al rigore metodologico, alla rilevanza e alla diffusione allāinterno della comunitaĢ scientifica;
– congruenza e pertinenza delle attivitaĢ di formazione e alta formazione con la declaratoria del SSD ICAR/21 e con lāimpegno didattico previsto dal Bando;
– continuitaĢ e intensitaĢ delle attivitaĢ relative ai suindicati āCriteri di valutazione individualeā relativamente allāarco temporale di riferimento del Bandoā.
Inoltre, era previsto che erano da considerare per rilievo, nellāordine:
ā- attivitaĢ didattica prestata a livello universitario congruente con lāattivitaĢ didattica prevista nel bando;
– produzione scientifica congruente con la declaratoria del SC-SSD, in particolare sotto i profili della sua qualitaĢ, notorietaĢ internazionale, continuitaĢ temporale nel periodo indicato nel Bando;
– altre attivitaĢ universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali e relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi;
– i risultati scientifici nella pregressa attivitaĢ in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenza;
– attivitaĢ in campo clinico, relativamente ai SC e SSD in cui sia richiesta tale specifica competenzaā.
Non vi era alcun accenno alla prevalenza delle funzioni di ricerca in quanto tali, quindi.
I criteri individuali fissati dalla Commissione riguardavano, poi, la valutazione dellāattivitaĢ di ricerca e sperimentazione, ma unitamente a quelle istituzionali e culturali; i criteri di valutazione comparativa riprendevano quelli del bando, stabilendo:
ā- congruenza e pertinenza della produzione esito dellāattivitaĢ scientifica, di ricerca sperimentale, di pianificazione e progettazione urbanistica con la declaratoria del Ssd Icar 21 e con lāAttivitaĢ di ricerca, cosiĢ come prevista ai sensi dellāart. 1 del Bando;
– qualitaĢ della produzione esito dellāattivitaĢ scientifica, di ricerca sperimentale, di pianificazione e progettazione urbanistica, anche con riferimento allāoriginalitaĢ, allāinnovativitaĢ in termini di avanzamento disciplinare, al rigore metodologico, alla rilevanza e alla diffusione allāinterno della comunitaĢ scientifica;
– continuitaĢ e intensitaĢ delle attivitaĢ relative ai suindicati Criteri di valutazione individuale relativamente allāarco temporale di riferimento del Bandoā.
LāattivitaĢ di ricerca, pertanto, nella valutazione individuale e nella comparazione era solo uno degli elementi e neanche quello decisivo, alla luce della valutazione globale del ācurriculumā di ciascun candidato. Era anche precisato che: āCostituiraĢ, inoltre, cosiĢ come prescritto ai sensi dellāart. 1 del Bando, ulteriore criterio di valutazione: – il Profilo scientifico: Competenze e titoli scientifici cosiĢ come definiti nella declaratoria approvata dal CUN per il SSD Icar/21ā.
La relazione conclusiva avrebbe contenuto: a) il profilo curriculare di ciascun candidato; b) una valutazione collegiale del profilo curriculare, anche in relazione alla attivitaĢ di ricerca, cosiĢ come prevista ai sensi dellāart. 1 del Bando e agli altri criteri e requisiti, cosiĢ come stabiliti dal Bando, e cosiĢ come richiamati nel presente Allegato 1, parte integrante del Verbale 1 relativo alla Seduta preliminare; c) una valutazione collegiale di merito complessiva della produttivitaĢ scientifica; d) una valutazione collegiale comparativa complessiva, comprensiva di tutte le valutazioni effettuate, in relazione al curriculum e agli altri criteri e requisiti, cosiĢ come stabiliti dal Bando.
La locuzione āancheā, in relazione alla attivitaĢ di ricerca, attestava che questa, dunque, non era stata considerata un elemento principale di valutazione e comparazione.
In realtaĢ, quel che emerge principalmente dallāesame del complesso dei criteri di valutazione, di cui al bando e ai lavori preparatori della Commissione, eĢ essenzialmente la pertinenza di tutte le attivitaĢ considerate al Settore SSD Icar 21 e su questo la motivazione della Commissione stessa eĢ puntuale.
Basti leggere il giudizio comparativo collegiale, laddove al prof. [#OMISSIS#] eĢ riconosciuta una valutazione āottimaā, percheĢ congruente e āpienamente pertinenteā con la declaratoria e con le tematiche proprie del SSD Icar 21 Urbanistica, noncheĢ (āancheā) con specifico riferimento allāattivitaĢ di ricerca prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione, cosiĢ come alla ricorrente eĢ riconosciuta una valutazione āmolto buonaā, in quanto lāattivitaĢ valutata era solo āparzialmente congruenteā e āparzialmente pertinenteā con la declaratoria e con le tematiche proprie del SSD Icar 21 Urbanistica, noncheĢ (āancheā) con specifico riferimento allāattivitaĢ di ricerca prevista e ai criteri di valutazione individuale, ai criteri comparativi, agli ulteriori criteri di valutazione.
Anche leggendo la diffusa motivazione in ordine ai due ācurriculaā presentati, emerge ā senza che da tali conclusioni discendano elementi di illogicitaĢ e irrazionalitaĢ, unicamente valutabili nella presente sede di legittimitaĢ ā come la Commissione abbia preso in considerazione, nel rispetto delle fonti normative, del bando e dei criteri prefissati e in base alla sua valutazione tecnico-discrezionale sullāaspetto ācurriculareā, il profilo principale dato dalla ācongruenzaā e āpertinenzaā con la declaratoria e con le tematiche proprie del āSSD Icar 21 Urbanisticaā piuĢ favorevoli al prof. [#OMISSIS#]; inoltre, sulla valutazione ādi meritoā complessiva, era emerso che ne erano stati considerati ā sempre nella suddetta discrezionalitaĢ – produttivitaĢ scientifica, livello, intensitaĢ e continuitaĢ in riferimento a ācongruenzaā e āpertinenzaā, giudicate solo parziali al SSD per la ricorrente e piene per il controinteressato. Sempre per il livello dellāattivitaĢ didattica, formativa e di tutoraggio, sotto il profilo della intensitaĢ e della continuitaĢ, risultava la āpienezzaā del profilo del prof. [#OMISSIS#], nel rispetto dei criteri prefissati, senza che lāattivitaĢ di ricerca per enti assumesse quel connotato di decisivitaĢ riscontrato dalla ricorrente, tantāeĢ che elemento descrittivo specifico era stato ritenuto quello legato a ā…lāImpegno didattico richiesto ai sensi dellāart. 1 del medesimo Bando, per la responsabilitaĢ diretta di laboratori e di corsi di progettazione urbanistica, di pertinenza del Ssd Icar 21 Urbanistica, nellāambito dei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo livello, sulla base della Programmazione del Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dellāArchitettura, attivati presso la FacoltaĢ di Architettura della Sapienza UniversitaĢ di Roma, con particolare riferimento ai laboratori e ai corsi di Progettazione urbanistica, tra cui quelli attivati nel CdL Magistrale a ciclo unico in Architettura, CdL triennale in Scienze dellāArchitettura, CdL triennale in Gestione del processo edilizio – Project Management, CdL magistrale in Architettura-Rigenerazione urbana, CdL magistrale in Architettura (Restauro)ā.
La valutazione comparativa, pertanto, ha fondato il giudizio essenzialmente sullāapprezzamento dellāattivitaĢ scientifica, dellāattivitaĢ didattica, e solo in secondo piano dellāattivitaĢ di ricerca.
In tal senso acquista spessore il richiamo del prof. [#OMISSIS#] alla giurisprudenza di questa Sezione, secondo la quale non eĢ consentito al giudice della legittimitaĢ sovrapporre il parere di parte ricorrente, o di un soggetto terzo, alle determinazioni adottate dalla Commissione esaminatrice nellāambito dellāampia discrezionalitaĢ concessale (TAR Lazio, Sez. III, 8.11.20, n. 11365).
Tali giudizi finali complessivi hanno avuto il fondamento, per quanto riguarda anche la produzione editoriale, su criteri specifici come richiamati (qualitaĢ, originalitaĢ, innovativitaĢ, rigore metodologico, rilevanza, congruenza e pertinenza con il Settore, collocazione editoriale e diffusione allāinterno della comunitaĢ scientifica, apporto individuale), con relative tabelle.
In sostanza, lāimpostazione dei motivi di ricorso appare piuĢ orientate a considerare lāintera figura professionale della prof. [#OMISSIS#] ā che non risulta sminuita ed eĢ indubbiamente di valore ā senza valutare a fondo, peroĢ, che essa eĢ professore ordinario nel SSD Icar/21 per effetto di un passaggio in tale Settore, sia pure āvidimatoā dal C.U.N., dopo aver svolto buona parte della carriera accademica nellāaltro Settore denominato āAGR/10 ā Costruzioni rurali e territorio agroforestaleā (S.C. 07/C1) e cioĢ ha fatto scontare il giudizio di parziale e non piena congruenza e pertinenza invece riscontrate per il controinteressato.
CosiĢ pure, nel leggere il profilo curriculare preso in considerazione per la ricorrente, non si riscontrano le omissioni dedotte, alla luce del criterio di valutazione sopra evidenziato, e le pubblicazioni del controinteressato sono riferite al periodo temporale rilevante, per quanto riguarda la congruenza con il SSD Icar/21.
Alla luce di quanto dedotto, pertanto, non possono trovare ingresso in questa sede le singole doglianze della ricorrente su specifici elementi che sarebbero stati sminuiti o non considerati e su altri troppo sbilanciati in favore del controinteressato, dato che questa attivitaĢ eĢ preclusa in sede di legittimitaĢ.
In conclusione, il ricorso non puoĢ trovare accoglimento.
Per la peculiaritaĢ della fattispecie, ad ogni modo, le spese di lite posso essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritaĢ amministrativa.
CosiĢ deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Referendario
L’ESTENSORE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL PRESIDENTE [#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO

