In materia di graduatorie ad esaurimento, i Decreti Ministeriali con cui il MIUR procede, con cadenza triennale, all’aggiornamento delle GAE in attuazione dell’art. 19, comma 20 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 nonchĂ© dell’art. 14, commi 2 ter e quater del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, costituiscono meri atti attuativi della richiamata disposizione di legge che espressamente non consente nuovi inserimenti nelle GAE.
TAR Lazio Roma, Sez. III bis, 14 marzo 2018, n. 2918
Studenti post lauream-Scuole di specializzazione-Graduatorie ad esaurimento
N. 02918/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09241/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9241 del 2017, proposto da:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Rosa Barbaro, [#OMISSIS#] Pia [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Del Prete, [#OMISSIS#] Di Gironimo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Chiara Formicola, [#OMISSIS#] Gallo, [#OMISSIS#] Giaccari, [#OMISSIS#] Pia Giannatanasio, [#OMISSIS#] Guarriello, [#OMISSIS#] Iannucci, [#OMISSIS#] Lepre, [#OMISSIS#] Marino, [#OMISSIS#] Milizio, [#OMISSIS#] Nacca, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Immacolata Perchiacca, [#OMISSIS#] Pia, [#OMISSIS#] Pirolli, [#OMISSIS#] Pisano, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Quadrano Lavazzo, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Rotoli, [#OMISSIS#] Sardo, [#OMISSIS#] Spinosa, Annunziata Squillace, [#OMISSIS#] Tescione, [#OMISSIS#] Trabucco, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Valente, Rosa Vanga, [#OMISSIS#] Verde, [#OMISSIS#] Roseto, [#OMISSIS#] Del Vecchio, [#OMISSIS#] Iaquinandi, [#OMISSIS#] Traetto, [#OMISSIS#] Capoprese, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], [#OMISSIS#] Bortolini, [#OMISSIS#] Bellini, [#OMISSIS#] Caimano, Bruna Matrisciano, [#OMISSIS#] De Gironimo, [#OMISSIS#] Casino, rappresentati e difesi dagli avvocati [#OMISSIS#] Cundari, [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Matano, con domicilio eletto presso lo studio [#OMISSIS#] Bove in Roma, via Baiaomonti 10;
contro
Ministero dell’Istruzione dell’UniversitĂ e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1) Del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’UniversitĂ e della Ricerca n. 400 del 12.06.2017, nella parte in cui non prevede alcuna possibilitĂ di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti giĂ precedentemente inseriti;
2) Di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresa la nota del MIUR-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 22.06.2016 prot.16827, estensiva del D.M. 495/2016, nonchĂ©, nei limiti di interesse, del D.M. del 3 giugno 2015 n. 325, – di cui il D.M. 22 giugno 2016 n. 495 costituisce parte integrante e al quale fa espresso rinvio (cfr. art. 5) – con il quale il MIUR detta disposizioni per lo svolgimento delle operazioni di aggiornamento delle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE) per gli anni 2014/2017, nella parte in cui, analogamente all’atto richiamante, non prevede alcuna possibilitĂ di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti giĂ precedentemente inseriti e, occorrendo, del D.M. del 1 aprile 2014 n. 235 con il quale il MIUR ha fissato modalitĂ e termini per l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, nella parte in cui non prevede alcuna possibilitĂ di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti giĂ precedentemente inseriti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 il dott. [#OMISSIS#] Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorso è infondato.
La sezione ha ripetutamente affermato che , atteso che parte ricorrente risulta “definitivamente cancellata” dalle GAE per effetto di provvedimenti amministrativi divenuti inoppugnabili, la pretesa di inserimento in occasione dell’emanazione del D.M. triennale di aggiornamento dei punteggi per il biennio 2014/2016, deve essere interpretata come domanda di “nuovo inserimento”, preclusa dalle disposizioni normative frattanto sopravvenute e, segnatamente, dall’art.1, comma 605 lett. c) della legge n. 296 (che ha stabilito che “Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti giĂ in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli”);
-che, piĂą specificatamente, in materia di graduatorie ad esaurimento, i Decreti Ministeriali con cui il MIUR procede, con cadenza triennale, all’aggiornamento delle GAE in attuazione dell’art. 19, comma 20 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011 nonchĂ© dell’art. 14, commi 2 ter e quater del d.l. n. 216 del 2011, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 costituiscono meri atti attuativi della richiamata disposizione di legge che, come la Sezione ha giĂ avuto modo di evidenziare- espressamente non consente nuovi inserimenti nelle GAE” (cfr. T.A.R. Lazio, III bis, n.4460/2015), per chi non vi fosse giĂ inserito secondo quando previsto dapprima dall’art.1, comma 605 lett.c) della legge n.296 e, quindi, dall’art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011, che non ha fatto altro che confermare l’ impossibilitĂ di nuovi inserimenti nelle GAE precisando che : “Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, …”, ha istituito la IV fascia, a causa della circostanza che dagli inserimenti erano rimaste escluse alcune categorie speciali di docenti, destinatari o di regimi transitori o che avevano in corso il conseguimento del titolo abilitante, con effetto circoscritto al momento delle modifiche ordinamentali apportate al regime abilitativo, ovvero:
– coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
– coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
– coloro che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011.” (TAR Lazio, sezione III bis, n. 2748/2015 cit.);
Conseguentemente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 bis della legge 30 ottobre 2008 n. 169 e del D.M. 8 aprile 2009 n. 42 l’inserimento con riserva nelle GAE è consentito ai soli docenti che frequentavano i corsi al momento della loro sospensione «nei termini e con le modalitĂ fissati nel provvedimento di aggiornamento.
Giova inoltre evidenziare che anche la questione di legittimitĂ costituzionale delle norme meglio sopra indicate (tra gli art.14, commi 2 ter e quater del d.l. n. 216 del 2011, che da ultimo non consentono l’integrazione delle GAE), è giĂ stata oggetto di scrutinio da parte della Sezione con la sentenza n. 7858 del 21 luglio 2014, dalle cui osservazioni il Collegio non ritiene di discostarsi e che di recente, anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 12474/14 ha dichiarato l’infondatezza delle censure dedotte (cfr. ordinanza di rimessione all’Adunanza Plenaria n. 364/16 del 29/1/2016), anche affrontando i profili di contrarietĂ della disciplina normativa oggetto di censura ai principi comunitari affermati nella direttiva 1999/70/CEE.
Pertanto, il principio del divieto dei nuovi inserimenti in GAE – al quale, ad avviso del Collegio, va equiparata la posizione dei “depennati” – deve ritenersi assodato.
Con riferimento, in particolare, alla pretesa proprio dei c.d. “depennati” – ovvero dei soggetti “definitivamente” cancellati dalle graduatorie – di esercitare la manifestazione di “reinserimento” in occasione di qualsiasi aggiornamento triennale, rileva il Collegio che tale pretesa non assume consistenza di diritto soggettivo, proprio secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha radicato la relativa giurisdizione innanzi al Giudice Amministrativo;
tale pretesa, in particolare, non può trovare fondamento – secondo quanto sostenuto da parte ricorrente – nel comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 (che, come giĂ ricordato, stabilisce che, a decorrere dall’a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell’istruzione con l’emanando decreto per l’aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici, fatta salva la possibilitĂ di “reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”) attesa la richiamata sopravvenuta modifica normativa intervenuta con il comma 605 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che nell’intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola ha mutato natura e ratio delle graduatorie provinciali “permanenti”, in quella di graduatorie provinciali “ad esaurimento”.
La differente ratio delle graduatorie ad esaurimento rispetto a quelle permanenti (la cui natura è ben evidenziata nella sentenza del Tar Lazio n.2799/2001) destinate all’esaurimento nella parte in cui consentivano il reclutamento del 50% dei docenti al di fuori del canale del pubblico concorso, verrebbe snaturata ove venisse consentito a qualsiasi docente che sia stato depennato, per non aver manifestato il proprio interesse ai sensi del D.M. 44/2011, di esservi nuovamente incluso “in ogni tempo”, in occasione dei decreti triennali di mero aggiornamento del punteggio;
Se, peraltro, in fase di prima applicazione del D.M. 49/2009 poteva essere condivisibile che “la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perchĂ© non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale”, alle medesime conclusioni, dopo l’emanazione della legge n.296/2006, non può giungersi con riferimento all’art.1 del D.M. 44/2011 (che, lo si ricorda, non è stato impugnato in parte qua), atteso che è la stessa disciplina normativa sopravvenuta a configurare la posizione dei docenti iscritti in GAE prima del 2007 non come un diritto assoluto al reinserimento “in ogni tempo” – secondo quanto sostenuto nelle recenti e non condivisibili pronunce del 14 settembre 2016, argomentando tuttavia dalla precedente disposizione di cui all’art. 1, comma 1-bis, d.l. n. 97/2004 – ma come un interesse legittimo al reinserimento condizionato da modalitĂ e tempi previste dai D.M. attuativi).
In conclusione, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate a causa della complessitĂ e della novitĂ delle questione trattata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] Savoia, Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
 Pubblicato il 14/03/2018
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