Accoglimento del ricorso, con rinnovo delle operazioni valutative demandato ad un apposito collegio composto dai Presidi delle FacoltĂ di Giurisprudenza di atenei designati, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, applicando i criteri di cui allâallegato âBâ al decreto ministeriale n. 76 del 2012 (con particolare riguardo al ârigore delle procedure di revisioneâ, alla âdiffusioneâ e alla âstima e impattoâ).
TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 marzo 2016, n. 2740
ANVUR-Classificazione riviste-Rinnovo valutazione da parte di apposita commissione nominata-
N. 02740/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02224/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2224 del 2015, proposto da:Â
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] Ricca, rappresentati e difesi dagli avvocati Franco [#OMISSIS#] e [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso lo studio dellâavvocato Franco [#OMISSIS#] in Roma, v.le Gorizia, 14;Â
contro
Ministero dellâIstruzione, dellâUniversitĂ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona dei LR p.t., non costituiti;Â
per l’annullamento
della delibera n. 2 del 22.1.2015 del Presidente dell’ANVUR, comunicata al ricorrente Prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] con PEC del 23 gennaio 2015, con la quale in accoglimento delle risultanze della “istruttoria” per il riesame della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, quest’ultima veniva ancora esclusa dall’elenco delle riviste di fascia “A”;
di ogni altro atto precedente, susseguente e comunque connesso all’impugnata delibera della quale si chiede ora l’annullamento.
nonchĂŠ ove occorra, del D.M. (MIUR) n. 76/2012 per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240 del 30.12.2010, oltre che del DPR n. 222 del 19.9.2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
con ricorso n. 10659/2012 i ricorrenti prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e Dott. [#OMISSIS#] Ricca, impugnavano, chiedendone l’annullamento, la valutazione operata dall’ANVUR – Gruppo di lavoro area CUN 12 (12 El e 12 E2), Riviste e libri scientifiche per le procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) nei settori non bibliometrici, in base alla quale la Rivista ricorrente veniva esclusa dalla lista delle Riviste di classe “A”. Nell’ambito di detto ricorso, a seguito di successivo provvedimento ancora negativo dell’ANVUR n. 7 del 4 aprile 2013 venivano notificati motivi aggiunti depositati il 16 aprile 2013 con i quali si chiedeva l’annullamento di tale secondo provvedimento dell’ANVUR.
Il ricorso veniva deciso dal TAR del Lazio, Sezione III, con sentenza di accoglimento n. 09402/2014 che conclusivamente disponeva nel senso che “l’Agenzia resistente dovrĂ provvedere, nell’ambito dell’attivitĂ conformativa della presente sentenza di cui all’art. 34, comma 1, lett. e, del DLgs 104/2010, a riesaminare le caratteristiche della pubblicazione in esame e a motivare in maniera compiuta le ragioni di tale scelta, soprattutto in caso di conferma del giudizio di non inserimento nell’elenco A”;
Che, in esecuzione della sentenza n. 9402/14, lâAnvur ha provveduto a una nuova valutazione oggetto del presente giudizio procedendo, oltre che a una istruttoria propria sulla rivista, avvalendosi anche del Gruppo di lavoro libri e riviste di area12 competente a fornire pareri nella procedura di classificazione delle riviste per lâASN, alla consultazione delle societĂ scientifiche di riferimento e allâacquisizione del giudizio di 3 revisori esterni, come da prassi ormai consolidata dallâAmministrazione;
che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente lamenta il conseguente, nuovo, mancato riconoscimento in classe A alla rivista in esame, deducendone lâillegittimitĂ sotto svariati profili e, in particolare:
mancato rispetto dei requisiti fissati nella richiamata sentenza;
rivalutazione effettuata ad opera di valutatori anonimi;
mancato rispetto dei parametri di cui allâart.2 dellâallegato b) DM 76/2012 ed erroneitĂ dei presupposti;
disparitĂ di trattamento (non avendo peraltro lâANVUR mai ottemperato alla ordinanza del 22.5.2013, n. 2059/2013, della Sezione III del TAR Lazio, con cui veniva ordinato “all’Amministrazione resistente il deposito in giudizio, entro quaranta giorni anteriori alla data di trattazione del merito sopra ricordata, di una dettagliata relazione correlata dalla relativa documentazione, che specifichi per tutte le Riviste inserite in classe A dell’area giuridica di riferimento di quella della Rivista facente capo ai ricorrenti, e non solo di quelle prese a riferimento nella tabella allegata alla documentazione depositata per la camera di consiglio del 22 maggio 2013, i criteri di valutazione e i relativi giudizi espressi nel corso del procedimentoâ );
difetto di motivazione;
Considerato che, a seguito dellâappello proposto dal MIUR e dallâANVUR avverso la richiamata sentenza n. 09402/2014 – i quali ne hanno chiesto la riforma articolando plurimi motivi ricompresi sotto lâunica rubrica di âDifetto di istruttoria, eccesso di potere per disparitĂ di trattamento ed errata valutazione dei fatti – il Consiglio di Stato , sez. VI, con sentenza n. 03737/2015 REG non soltanto ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui evidenzia che âlâallegato âBâ al decreto ministeriale n. 76, cit., al punto 2, traccia in modo piuttosto definito i criteri e le modalitĂ attraverso cui può (e deve) essere correttamente svolta lâattivitĂ valutativa da parte degli Organi preposti e conseguentemente riconosciuto (o negato) il giudizio di âeccellenzaâ che consente la collocazione in âfasciaâ (o âclasseâ) A di una rivistaâ e, conseguentemente, pur senza negare la discrezionalitĂ tecnica che caratterizza lâespressione delle valutazioni da parte degli organi collegiali a tanto preposti, è giunta a respingere lâappello principale, accogliendo invece lâappello incidentale proposto dai professori [#OMISSIS#] e Ricca, che hanno chiesto la riforma della sentenza per la parte in cui il primo giudice ha nuovamente demandato alle amministrazioni appellate il compito di valutare se riconoscere la collocazione in âfascia Aâ della RCGI, invece di disporre in modo diretto tale collocazione;
Considerato che il Consiglio di Stato â pur ritenendo di non poter accogliere lâistanza finalizzata ad ottenere lâinvocata collocazione per ordine del giudice â ha considerato meritevole di positivo esame lâargomento con cui si è contestata la scelta di demandare ancora una volta alle amministrazioni appellate il compito di presiedere alle rinnovate operazioni valutative, disponendo che al rinnovo delle operazioni valutative proceda un apposito Collegio composto dai Presidi delle FacoltĂ di Giurisprudenza dellâUniversitĂ degli Studi di Roma âLa Sapienzaâ, dellâUniversitĂ degli Studi di Roma Tor Vergata e dellâUniversitĂ degli Studi Roma Tre, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, applicando i criteri di cui allâallegato âBâ al decreto ministeriale n. 76 del 2012 (con particolare riguardo al ârigore delle procedure di revisioneâ, alla âdiffusioneâ e alla âstima e impattoâ);
Ritenuto, pertanto, che parte ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilitĂ , ex art.100 cpc, dallâeventuale annullamento del provvedimento impugnato, che deve ritenersi tamquam non esset a seguito delle suindicate statuizioni del Consiglio di Stato, che ha riformato in melius per i ricorrenti il capo della sentenza del T.A.R. cui lâamministrazione ha inteso dare esecuzione con il provvedimento oggetto dellâodierna impugnativa, sicchĂŠ lâinteresse dei medesimi ricorrenti deve ora ritenersi spostato sul provvedimento che sarĂ emanato da apposito Collegio composto dai Presidi delle FacoltĂ di Giurisprudenza dellâUniversitĂ degli Studi di Roma âLa Sapienzaâ, dellâUniversitĂ degli Studi di Roma Tor Vergata e dellâUniversitĂ degli Studi Roma Tre, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza dâappello, sulla base dei criteri indicati dallâAutoritĂ Giurisdizionale e che, quindi, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
Le spese, considerato che il sopravvenuto difetto di interesse è ascrivibile ad un provvedimento giurisdizionale di âreformatio in meliusâ, seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna lâamministrazione soccombente alle spese di lite che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#] Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

