N. 04859/2021 REG.PROV.COLL.
N. 09502/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9502 del 2019, proposto daÂ
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [#OMISSIS#] Amendola, 46;Â
contro
Ministero dell’UniversitĂ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Â
nei confronti
UniversitĂ CĂ Foscari Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Â
per l’annullamento
della valutazione di non idoneitĂ all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/D2 – diritto tributario, tornata 2013, non comunicata al ricorrente ma pubblicata sul sito informatico del suddetto Ministero del 17-5-2019,formulata dalla commissione giudicatrice insediata presso l’UniversitĂ CĂ Foscari di Venezia e dai suoi componenti, nominati con D.D. n 198 del 8-2-2019, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n 5243 del 6-9-2018 nonchĂŠ di ogni ulteriore atto a detta valutazione comunque connesso, anche conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di UniversitĂ CĂ Foscari Venezia e di Ministero dell’UniversitĂ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021 la dott.ssa [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II° fascia per il settore concorsuale 12/D2 â diritto tributario (tornata 2013).
In particolare, il ricorrente ha partecipato al concorso in esame nella tornata del 2013 ottenendo una valutazione negativa.
Avverso questa valutazione il ricorrente ha proposto ricorso respinto dal Tribunale con sentenza n. 2987/17.
La sentenza è stata impugnata avanti il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 5243/2018 ha accolto lâappello e ha annullato la valutazione negativa.
In esecuzione della suddetta sentenza, il Ministero, con decreto direttoriale n. 148/2018, ha nominato una nuova Commissione giudicatrice incaricata di procedere alla rivalutazione dei candidati la cui valutazione era stata annullata dai giudici amministrativi.
La nuova Commissione ha espresso un giudizio negativo e avverso questo giudizio è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1) Violazione dellâart. 16 L. n. 240/2010, degli artt. 3, 5 e 6 D.M. n. 76, 7.6.2012. Violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5243 del 6.9.2018. Violazione dellâart. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneitĂ , insufficienza della motivazione, carenza di istruttoria e manifesta ingiustizia. 2) Violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5243 del 6.9.2018. Eccesso di potere, per errore sui presupposti di fatto, illogicitĂ , difetto di istruttoria. 3) Violazione dellâart. 16 L. n. 240/2010, degli artt. 3, 5 e 6 D.M. n. 120/2016. Violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5243 del 6.9.2018. Violazione dellâart. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto, erroneitĂ , illogicitĂ e comunque per insufficienza della motivazione. 4) Violazione dellâart. 97 della Costituzione nonchĂŠ dellâart. 1 l. 241/1990 e ss.mm. Eccesso di potere per sviamento, manifesta ingiustizia.
Sostiene il ricorrente: che il giudizio sui titoli è illegittimo anzitutto perchĂŠ in contrasto con quello assolutamente positivo espresso dalla precedente Commissione nel 2015 che era stato confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato; che i titoli evidenziano unâattivitĂ di insegnamento universitario solo ed esclusivamente in diritto tributario, mai interrotta (ed ogni anno confermata dal giudizio positivo dellâUniversitĂ di Padova, Dipartimento di Scienze giuridiche) dal 2008 nonchĂŠ, anche a voler tacere dei titoli omessi, unâattivitĂ di ricerca compiuta sia in Italia (in virtĂš dellâassegno biennale dellâUniversitĂ di Venezia), sia allâestero; che è in possesso di ben altri titoli oltre quelli di cui sopra; che la commissione ha richiamato come ulteriore elemento negativo la mancata âcapacitĂ di attrarre finanziamenti competitiviâ, ma che questo criterio era stato escluso; che il Consiglio di Stato nella sentenza ha stabilito che, nel valutare lâidoneitĂ allâattivitĂ di insegnamento, non si debba seguire un criterio astratto, ma debba essere valutata âal livello preteso desumibile dal curriculum studiâ, quindi considerando anche lâetĂ del candidato ed altre circostanze che comportano necessariamente lâesame del curriculum vitae; che detto esame non è stato compiuto dalla nuova Commissione, che infatti mai richiama il curriculum vitae del candidato; che vi è una contraddittorietĂ tra il giudizio collegiale e quello dei singoli componenti nonchĂŠ una sommarietĂ e superficialitĂ delle motivazioni; che la sentenza del Consiglio di Stato citata, che aveva riqualificato le note a sentenza, pubblicate in rivista di fascia A, come articoli e dunque rilevanti ai fini del superamento del parametro di impatto scientifico delle pubblicazioni; che il giudizio collegiale, lungi dallâessere un punto di sintesi dei giudizi individuali, è in aperta contraddizione con loro.
LâAmministrazione si è costituita controdeducendo nel merito.
Alla pubblica udienza del 13 aprile 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
L’abilitazione viene attribuita, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivitĂ di ricerca e sviluppo svolte dal candidato, con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso âsulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministroâ (art. 16, comma 3, lett. a), l.. 240/2010).
Per le procedure di abilitazione all’accesso alle funzioni di prima e di seconda fascia, la valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate si basa sui criteri ed i parametri definiti, per lâaccesso a ciascuna fascia, rispettivamente agli artt. 4 e 5 del D.M. n. 76/2012, i quali, per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, stabiliscono che la Commissione si attiene, tra gli altri parametri, all’impatto delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale.
Lâart. 3 del d.m. 76/2012, disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, prevede che ânelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni presentate”. Detta valutazione “si basa sui criteri e i parametri definiti per ciascuna fascia agli articoli 4 e 5â.
In particolare, lâart. 5 del suddetto decreto, nel fissare i criteri e i parametri che la commissione deve seguire nel valutare i titoli universitari e le pubblicazioni scientifiche, stabilisce che detta valutazione deve essere volta âad accertare la maturitĂ scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualitĂ e originalitĂ dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricercaâ.
Lâart. 5 che individua i criteri e i parametri per lâattribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, stabilisce che ânelle procedure di abilitazione alle funzioni di professore di seconda fascia, la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è volta ad accertare la maturitĂ scientifica dei candidati, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualitĂ e originalitĂ dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Sono ulteriori criteri di valutazione la comprovata capacitĂ di coordinare o dirigere un gruppo di ricerca, la capacitĂ di attrarre finanziamenti competitivi almeno in qualitĂ di responsabile locale e la capacitĂ di promuovere attivitĂ di trasferimento tecnologico. La commissione può stabilire, con le modalitĂ di cui all’articolo 3, comma 3, di non utilizzare uno o piĂš di tali ulteriori criteri in relazione alla specificitĂ del settore concorsualeâ.
Le commissioni, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato d.m. possono discostarsi dai criteri e parametri disciplinati dal decreto, incluso quello della valutazione dellâimpatto della produzione scientifica mediante lâutilizzo degli indicatori di attivitĂ scientifica, dandone motivazione sia al momento della fissazione dei criteri di valutazione dei candidati sia nel giudizio finale espresso sui medesimi.
Posti questi principi, il giudizio riporta âIl dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], nato a Venezia il 21.01.1971, ha titoli, da valutare secondo quanto stabilito nella sentenza da eseguire (Consiglio di Stato 6 settembre 2018), che dimostrano un qualche collegamento con la didattica e la ricerca universitaria. Egli ha infatti conseguito, nel 2000, una borsa di studio presso lâUniversitĂ degli studi di Ferrara per una ricerca semestrale da svolgere in [#OMISSIS#], presso lâUniversitĂ di Colonia (di cui non viene indicato lâoggetto), nel 2001, un assegno di ricerca biennale presso lâUniversitĂ Caâ Foscari di Venezia. LâattivitĂ in qualitĂ di professore a contratto presso lâuniversitĂ di Padova decorre dal 2008, benchĂŠ non ne vengano indicati oggetto, corso di studi, impegno didattico. La rivista di cui partecipa al comitato editoriale, di carattere scientifico, ma non in classe A, pubblica interventi sui vari settori di diritto dellâimpresa, compresi aspetti tributari. Non risultano altri titoli didattici e di ricerca previsti dal bando tra cui dottorato di ricerca, incarichi di insegnamento in altre UniversitĂ o istituzioni di formazione post universitaria, incarichi di ricercatore a tempo determinato, conduzione o partecipazione scientifica per progetti di ricerca, partecipazione a collane editoriali, premi e riconoscimenti per l’attivitĂ scientifica, supervisione di dottorandi di ricerca, attrazione di finanziamenti. I titoli, in sĂŠ limitati, non appaiono quindi sufficienti a compensare la valutazione negativa che segue sulla produzione scientifica. Questâultima consiste complessivamente in 12 pubblicazioni tra il 1999 ed il 2013, comprendenti 1 monografia, 3 contributi in volume, 5 articoli in rivista e 3 note a sentenza. Il candidato rispetta il numero mediano di libri pubblicati, non raggiunge il numero di articoli e rispetta il numero di articoli pubblicati su riviste specializzate di classe A, solo computando nel calcolo anche le note a sentenza. Al di lĂ della coerenza col settore e della pubblicazione su riviste scientifiche, spesso di classe A la gamma dei temi trattati è limitata, in genere di natura tecnico professionale, senza unâadeguata contestualizzazione del tema, collegamenti con prospettive complementari, e talvolta con divagazioni troppo generali e non pertinenti. In particolare la monografia manca di un adeguato inquadramento nel sistema dellâimposta sul valore aggiunto, coi suoi meccanismi per raggiungere il consumo finale, coi motivi che consentono le frodi esaminate e gli strumenti per contrastarle. Rispetto a questa mancata contestualizzazione del tema appaiono non pertinenti, in quanto troppo generali, le divagazioni su certezza del diritto, proporzionalitĂ , giusta imposizione e simili. Anche la scarsitĂ dei riferimenti alla vasta pubblicistica sul tema, che avrebbe potuto innescare ulteriori ragionamenti, conferma lâinsufficienza del lavoro. La pubblicazione n. 2 sullo Statuto dei diritti del contribuente e la nota n.4 sulla differenza tra interposizione fittizia e interposizione reale, su temi analoghi a quelli della monografia consistono in prevalenza di riferimenti e rinvii, senza rielaborazioni, anche sintetiche. Le pubblicazioni 5 (rimborso fideiussioni), 8 (costi da [#OMISSIS#] fiscali), 9 (modello VR -IVA), 11 (regime IVA medicina legale) 12 (dichiarazioni di terzi) sono caratterizzate da unâimpostazione tecnico professionale che pregiudica un esame oggettivo (scientifico) dei temi trattati nei loro vari risvolti, compresi quelli che non avvalorano la soluzione sostenuta oppure potrebbero smentirla.
Le pubblicazioni 3 (esterovestizione) 6 (principio di proporzionalitĂ ), 7 (elusione) e 10 (determinacion objectiva-parametrazioni) non riguardano casistica professionale specifica, ma consistono prevalentemente in riferimenti di dottrina, legislazione e giurisprudenza, senza riflessioni personali di sufficiente respiro e sufficiente originalitĂ . La valutazione coordinata dei titoli e delle pubblicazioni converge quindi verso lâimpossibilitĂ di esprimere un giudizio positivo sulla maturitĂ scientifica richiesta per il conseguimento del titolo abilitativoâ.
Il giudizio in esame è stato adottato anche alla luce della sentenza n. 5243/2018 del Consiglio di Stato, che nel riformare la sentenza di primo grado avverso il primo giudizio formulato nei confronti del ricorrente, aveva rilevato âLa Commissione valutatrice, dopo aver ridotto senza specifica motivazione â nonostante la diversa valutazione espressa dai singoli commissari â il plafond delle pubblicazioni utili prodotte dal ricorrente alla stregua degli indicatori bibliometrici, ha incentrato il giudizio negativo esclusivamente sul mancato superamento degli indicatori di impatto della produzione scientifica, senza affatto soffermarsi sullâaltro parametro di valutazione previsto fra i criteri di valutazione, costituito dal âgiudizio di meritoâ.
9.5 La Commissione giudicatrice ha rassegnato il giudizio negativo senza alcun riguardo allâidoneitĂ del ricorrente per lo svolgimento dellâattivitĂ dâinsegnamento al livello preteso desumibile dal curriculum studi, cosĂŹ disattendendo i criteri di giudizio predeterminati a monte, gli elementi di valutazione indicati nel D.M. n. 76/2012 e le note interpretative diffuse dall’ANVUR.
9.6 Al riguardo, va data continuitĂ allâindirizzo giurisprudenziale, da cui non sussistono giustificati motivi per qui discostarsi, a mente del quale è censurabile la motivazione della Commissione valutatrice incentrata âsulla produzione scientifica mentre nulla viene detto sulle attivitĂ di insegnamento e sulle esperienze didattiche maturate nel corso degli anni dal candidatoâ (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2017, n. 2162).
9.7 Tanto piĂš laddove la normativa e i criteri conformanti la procedura prescrivano â come nel caso in esame â la valutazione e la ponderazione sia delle pubblicazioni scientifiche che degli altri titoli.
Il ricorrente contesta, anzitutto, il giudizio nella parte in cui sono stati esaminati i titoli, rilevando che la precedente Commissione aveva dato un giudizio positivo sui titoli e che lâattuale Commissione non ha preso in considerazione tutti i titoli presentatiâ.
In primo luogo, nessuna rilevanza può avere il fatto che la precedente Commissione avesse dato un giudizio positivo sui titoli, posto che una nuova valutazione da parte di una diversa Commissione comporta che questâultima abbia una piena autonomia nella valutazione senza essere legata al precedente giudizio.
Ă poi da rilevare che la Commissione, attenendosi a quanto precisato dal Consiglio di Stato nella sentenza su citata, oltre ad esaminare i titoli e le pubblicazioni, ha preso in considerazione anche le âattivitĂ di insegnamento e le esperienze didattiche maturate nel corso degli anni dal candidatoâ.
Il ricorrente contesta lâerrata valutazione dellâattivitĂ didattica, laddove il giudizio riferisce di âun qualche collegamento con la didattica e la ricerca universitariaâ, nonchĂŠ contesta la mancata considerazione della ânomina a membro del comitato di redazione della rivista Giurisprudenza ed economia dâaziendaâ e la mancata considerazione di alcuni titoli.
Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha preso in considerazione la borsa di studio presso lâUniversitĂ degli studi di Ferrara, precisando però che non è stato indicato lâoggetto della ricerca, lâassegno di ricerca biennale presso lâUniversitĂ Caâ Foscari di Venezia e, infine, âlâattivitĂ in qualitĂ di professore a contratto presso lâuniversitĂ di Padova decorre dal 2008, benchĂŠ non ne vengano indicati oggetto, corso di studi, impegno didatticoâ, dimostrando cosĂŹ di aver preso in considerazione tutte le attivitĂ didattiche presentate dal ricorrente.
Lâaggettivo âqualcheâ, utilizzato dalla Commissione, è evidentemente il risultato della valutazione alla luce della mancata indicazione di tutti i dati necessari per comprendere appieno lâimpegno del ricorrente.
In relazione al possesso del titolo âpartecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattatiâ, non appare corretta lâaffermazione del ricorrente che il titolo sia stato considerato privo di valore, ma la Commissione lâha valutato evidenziando però che la rivista non sia di classe A.
In sostanza per ambedue i giudizi la Commissione ha espresso una propria valutazione.
Infine, per quanto riguarda la dedotta mancata valutazione di altri titoli basta evidenziare che lo stesso ricorrente nella propria domanda non aveva dichiarato altri titoli, e questo anche alla luce del fatto che i titoli dichiarati nel ricorso non corrispondono ad alcun titolo da valutare ai sensi del verbale della commissione n. 9 del 22 settembre 2014, nel quale sono elencati i parametri seguiti dalla Commissione per la valutazione di questi.
In relazione al giudizio espresso sulle pubblicazioni è da rilevare anzitutto che il Consiglio di Stato nulla aveva detto, cosÏ come invece sostiene il ricorrente, in riferimento alle note a sentenza che secondo il ricorrente andrebbero considerate come articoli.
In realtĂ , proprio lâesame della domanda presentata dal ricorrente rileva come sia stato lo stesso a qualificare tali pubblicazioni come note a sentenza, con la conseguenza che la Commissione le ha correttamente qualificate come da indicazioni dello stesso ricorrente.
Per quanto riguarda infine il giudizio sulla qualitĂ delle pubblicazioni le censure, complessivamente, mirano a superare la valutazione di inidoneitĂ con argomenti che attengono però al âmerito scientificoâ che, lâOrgano Giurisdizionale non è ammesso a sindacare.
Infatti, il giudizio di un organo di valutazione come quello in esame, che mira a verificare lâidoneitĂ a partecipare a concorso per divenire docente di prima o di seconda fascia universitaria, in quanto inteso a verificare e a misurare il livello di maturitĂ scientifica raggiunto dai singoli candidati, costituisce espressione della discrezionalitĂ tecnica riservata dalla legge a tale organo collegiale le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze solo da esso possedute, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimitĂ .
âIl sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autoritĂ amministrativa, bensĂŹ alla verifica diretta dell’attendibilitĂ delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativoâ (Tar Lazio, sez. III, 19 marzo 2019, n. 3653).
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
CosĂŹ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] Profili, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/04/2021