N. 00224/2020 REG.PROV.COLL.
N. 12080/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12080 del 2018, proposto daÂ
[#OMISSIS#] Pacileo, rappresentato e difeso dall’avvocato prof. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Paulucci de’ Calboli n. 9;Â
contro
UniversitĂ E Ricerca Ministero Istruzione, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario non costituiti in giudizio;Â
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatariaex legein Roma, via dei Portoghesi, 12;Â
per l’annullamento
previa sospensione del giudizio di non idoneitĂ al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, Bando D.D. 1532/2016 per il settore concorsuale 12/B1 – Diritto Commerciale (IUS) pubblicato l’8 agosto 2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Dott. [#OMISSIS#] Pacileo, avvocato commercialista dedito anche ad attività di ricerca, premette che in data 4 aprile 2018 presentava mediante la procedura telematica al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, apposita domanda, di partecipazione alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016, per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale delle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 12/B1- Diritto Commerciale- allegando a tale scopo l’elenco dei titoli e delle pubblicazioni con identificativo 93672. (docc. 1 e 2 produzione ricorr).
Precedentemente, la Commissione nominata con D.D. n. 2373 del 31 ottobre 2016, con apposito verbale n. 1 del 8 novembre 2016 (doc. 3) stabiliva le modalità organizzative nonché le regole per l’attribuzione dell’Abilitazione sulla base dei parametri e degli indicatori differenziati, così come stabiliti dalla normativa di riferimento e segnatamente dal D.M. n. 120/2016, ivi richiamato ed ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 120/2016 sceglieva, in relazione alla specificità del settore concorsuale, otto titoli tra quelli di cui ai nn. 2 e 11 dell’Allegato A al citato Decreto.
Successivamente, con provvedimento pubblicato sul sito del MIUR in data 8 agosto 2018 ( doc. 4), la Commissione nazionale per l’abilitazione scientifica nazionale, in composizione collegiale, esprimeva giudizio di non idoneità dell’odierno ricorrente al conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia Bando D..D. 1532/2016 per il settore concorsuale 12/B1- Diritto Commerciale.
Il giudizio di non idoneità si fonda esclusivamente sul ritenuto mancato possesso di almeno tre titoli, requisito, ancorché non sufficiente, necessario per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale ex art. 6, co. 1, let. a), D.M. n. 120/2016.
1.1. Con il ricorso in epigrafe, affidato ad un unico mezzo con il quale si rubrica violazione degli art. 5, co. 1 lett.b) e coma 2 e 6, co. 1 lett.a) del D.M. n. 120/2016 ed eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà , sviamento e disparità di trattamento, il ricorrente impugna il giudizio collegiale e quelli individuali nella parte in cui lo hanno giudicato carente del titolo di cui alla lett. b) dell’elenco titoli riportato nel giudizio collegiale e ripreso dall’All. A n. 3 al D.M. n. 120§/2016, consistente nella “direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”.
1.2. Si è costituita l’Amministrazione con memoria formale della difesa erariale del 15.12.2018 con allegata la relazione prot. n. 17792 del 14.12.2018 sostenente le ragioni del diniego.
1.3 Il ricorrente produceva memorie difensive il 13.11.2018 e il 18.11.2019.
1.4. Alla pubblica Udienza del 5 novembre 2019 sulle conclusioni delle parti il ricorso è stato ritenuto in decisione.
2. Con il ricorso in trattazione depositato il 19.10.2018 ed affidato ad un unico mezzo con il quale si rubrica violazione degli art. 5, co. 1 lett.b) e 2 e 6, co. 1 lett.a) del D.M. n. 120/2016 ed eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà , sviamento e disparità di trattamento, il ricorrente impugna il giudizio collegiale e quelli individuali nella parte in cui lo hanno giudicato carente del titolo di cui alla lett. b) dell’elenco titoli riportato nel giudizio collegiale e ripreso dall’All. A, n. 3 al D.M. n. 120§/2016, consistente nella “direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”.
Dalla disamina dell’allegato giudizio collegiale risulta che la commissione all’ unanimità , pur avendo giudicato le pubblicazioni del ricorrente di elevata qualità ed avendogli riconosciuto il possesso del titolo di cui al n. 1 dell’All. A, ossia il raggiungimento dei valori soglia dell’impact factor della sua produzione scientifica, ha ritenuto il mancato possesso nel medesimo del titolo di cui alla riportata lettera b, in particolare sostenendo che ai fini dell’integrazione del requisito della direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale, “non può essere considerata la partecipazione a un gruppo di ricerca dell’Università “La Sapienza”, atteso che l’esplicitò riferimento normativo a un “gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale” esclude che possa avere rilievo la partecipazione a ricerche interne ai singoli Atenei (al di à della formula utilizzata: fondi ex 60%, fondi di ricerca di ateneo, ecc.) e dunque di rilevanza esclusivamente locale”.
2.1. Avvero tale opzione interpretativa, in sintesi, il ricorrente sostanzialmente deduce di aver dichiarato il possesso del seguente titolo nell’elenco titoli allegato alla domanda (docc. 1 e 2 della sua produzione): “Partecipazione al Progetto di ricerca dell’Ateneo Federato delle scienze umanistiche giuridiche ed economiche, all’università di Roma “ La Sapienza”, intitolato “ Conglomerati finanziari”, che ha beneficiato di finanziamenti negli anni 2008-2009; responsabile il Prof. [#OMISSIS#] Ferro-[#OMISSIS#], al quale sono succeduti, sempre quali responsabili, il Prof. [#OMISSIS#] Angelici e poi la Prof. aggr. [#OMISSIS#] Garcea dal 26 giugno 2008 al 31 dicembre 2013” e al riguardo lamenta che: 1. L’Ateneo che ha organizzato siffatto gruppo di studio è l’Università “la Sapienza di Roma”, ossia un Ateneo di grande prestigio anche a livello europeo; 2.il gruppo era coordinato da Professori di chiara fama quali il Prof. [#OMISSIS#] e il Prof Angelici; 3. Il gruppo “era organizzato quale federazione delle scienze umanistiche, giuridiche ed economiche dell’Ateneo romano” (ricorso, pag. 9).
Sostiene inoltre, in radice, che non sarebbe affatto univoco l’accostamento dell’aggettivo “nazionale” in antitesi con “locale” impiegato dalla Commissione.
3. Ad avviso del Collegio nessuna delle obiezioni svolte da parte ricorrente si presta a favorevole considerazione dovendo la sintetizzata doglianza essere disattesa siccome infondata.
Va rammentato che l’evenienza ostativa al riconoscimento dell’invocata partecipazione al progetto di ricerca dell’Ateneo federato delle scienze umanistiche, giuridiche ed economiche presso l’università “la Sapienza” di Roma quale attività sussumibile nel novero di partecipazione a un progetto di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale, enucleata dalla Commissione consiste nella dimensione meramente locale e non nazionale e men che meno internazionale dell’evento addotto dal ricorrente ed invocato come titolo utile.
Più specificamente, come dianzi riprodotto, la Commissione ha affermato che “non può essere considerata la partecipazione a un gruppo di ricerca dell’università “La Sapienza”, atteso che l’esplicitò riferimento normativo a un “gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale” esclude che possa avere rilievo la partecipazione a ricerche interne ai singoli Atenei (l di à della formula utilizzata: fondi ex 60%, fodi di ricerca di ateneo, ecc.) e dunque di rilevanza esclusivamente locale”.
Il Collegio reputa esente da mende e persuasiva la giustificazione recata dalla Commissione.
3. Al riguardo, in assenza di precedenti giurisprudenziali che possano orientare l’interprete in punto di ricognizione dei contorni e dei contenuti del titolo declinato al n. 3 dell’All. A al D.M. n. 120/2016, ovverosia la “direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”ritiene il Collegio di dover evidenziare che elemento imprescindibile di questo tiolo è la dimensione non circoscritta al livello meramente locale del gruppo stesso, [#OMISSIS#], della collaborazione ad esso, ma estesa ad una cornice partecipativa quanto meno nazionale, nel che si sostanzia la locuzione normativa di “collaborazioni a livello nazionale o internazionale”.
3.1. La ratiosottesa a tale disposizione va infatti individuata nel premiare e riconoscere quale tiolo – si noti, di rilevante effetto, occorrendo solo tre titoli tra gli otto presi in considerazione dall’art. 5, D.M. n. 120/2016 – la partecipazione ad un gruppo di ricerca che si avvalga dell’apporto di professori o esperti provenienti non da un Ateneo soltanto locale, ancorché di rilievo quale l’Università “La Sapienza” di Roma, ma da Atenei situati in un ambito almeno nazionale e quindi localizzati in Regioni diverse.
Il legislatore vuole che il candidato abbia diretto o quanto meno abbia partecipato a gruppi di ricerca di respiro non locale ma quanto meno nazionale, presupponendo intuitivamente la normativa in analisi che un simile gruppo, composto da esperti promananti da Università distanti tra loro, genera maggiore e più spiccata qualificazione accademica, derivante dall’apporto in seno al gruppo, di esperienze di studio e di insegnamento che si giovano anche della diversa provenienza territoriale.
Si consideri altresì che la declaratoria del titolo in analisi è la medesima valevole anche per la procedura abilitativa per la prima fascia, per la quale occorre acclarare anche il respiro internazionale del profilo dell’aspirante professore ordinario a termini dell’art. 3, co. 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016. Stante dunque la utilizzabilità del titolo di cui a al punto 3 dell’Allegato a all’attenzione, anche per le procedure idoneative di prima fascia, emerge con maggiore evidenza la necessità che il gruppo di studio costituente l’oggetto di tale titolo abbia una dimensione quanto meno nazionale e non meramente locale.
3.2. Da quanto osservato discende che non colgono nel segno le obiezioni di parte ricorrente sopra enumerate.
3.2.1. Non quella di cui al n. 3 che valorizza la circostanza per cui il gruppo di studio cui ha preso parte era organizzato quale federazione di scienze umanistiche, economiche e giuridiche “dell’Ateneo Romano”, poiché malgrado tale carattere federativo ed interdisciplinare, tuttavia la dimensione geografica resta pur sempre circoscritta alla sede locale, [#OMISSIS#].
3.2.2. Né la notazione di cui al numero 1, ossia l’essere stato tale gruppo organizzato “da un importante Ateneo italiano (Università La Sapienza di Roma) non solo per il numero di iscritti ma anche per il prestigio di chi vi insegna”, essendo l’invocato prestigio dell’Ateneo, elemento del tutto ignorato e non preso in considerazione dalla norma di cui al numero 3 dell’All. A al D.M. n. 120/2016 recante la definizione normativa del titolo della direzione o partecipazione ad un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale.
3.2.3. Risulterebbe oltretutto, in tale ottica, ingiustamente discriminatorio che il legislatore avesse conferito maggiore rilevanza ad Atenei ritenuti di prestigio, rispetto ad altri, non constando alcuna traccia nel prisma normativo di riferimento di una pretesa “classificazione” degli Atenei della Repubblica in Atenei prestigiosi e altri meno prestigiosi, se non in discutibili ed assai opinabili distinzioni giornalistiche o pubblicistiche di settore; la qualità di un docente universitario apprezzandosi ed emergendo in sé, sulla scorta dell’assiduità , dei contenuti e della qualità della ricerca scientifica e parallelamente della sua capacità didattica piuttosto che sulla base della appartenenza ad un determinato Ateneo.
3.2.4. Del pari privo di giuridica rilevanza ai fini che occupano, è l’argomento difensivo di cui al punto 2 sopra illustrato (lettera b) della disquisizione della difesa del ricorrente, pag. 8 del ricorso) ossia l’essere stato coordinato tale gruppo da professori di chiara fama, atteso che il “calibro” di docenti coordinatori del gruppo in questione è profilo assolutamente irrilevante nel pensiero e nella declaratoria del “legislatore” del D.M. n. 120/2016, per il quale rileva unicamente la dimensione non locale ma nazionale del gruppo di lavoro.
Notazione quest’ultima che conduce a ritenere non persuasivo anche l’assunto defensionale iniziale del ricorrente, secondo cui “non è affatto univoco l’accostamento dell’aggettivo “nazionale” in antitesi con “locale” alla partecipazione a ricerche organizzate nell’ambito di singoli Atenei” (ricorso, pag. 7), dovendo per contro osservare il Collegio come gli aggettivi “locale” e “nazionale” sono all’evidenza non dei sinonimi ma dei contrari anche nelle loro declinazioni semantiche.
3.4. Né per altro verso, può assumere giuridica rilevanza nel provare un asserito eccesso di potere per disparità di trattamento, la dedotta circostanza che in altre procedure abilitative, relative ad altri candidati, sarebbe stata ritenuta integrare il titolo de quo, la partecipazione a gruppi di ricerca similari, quali ad esempio la partecipazione in qualità di componente effettivo al gruppo di ricerca per il Progetto di Ricerca del Dipartimento di studi Aziendali e Giuridici- DISAG dell’Università degli Studi di Urbino, in collaborazione con il Comune di Pesaro, in tema di “Bilancio Sociale e Responsabilità Sociale degli Enti e delle Imprese”.
Come noto, infatti, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento postula assoluta identità di situazioni poste a confronto, “tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 21/10/2019, n.7147), situazione esclusa in radice dall’invocato raffronto di procedure e progetti di ricerca intrinsecamente, oggettivamente e soggettivamente, diversi.
In definitiva, alla luce delle considerazioni fin qui svolte il ricorso si profila infondato e va conseguentemente respinto.
Le spese seguono la soccombenza ma possono essere contenute nella misura indicata in dispositivo, a causa della natura meramente formale della costituzione del Miur, ricondotta alla relazione del competente dirigente che peraltro non apporta significativi elementi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge.
Condanna il ricorrente a corrispondere all’Amministrazione le spese di lite, che liquida in € 1.2550,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’AutoritĂ amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l’intervento dei Magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Consigliere, Estensore
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Primo Referendario
 Pubblicato il 09/01/2020
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