Le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. Corte giustizia UE, sez. III, 6 dicembre 2018, n. 675).
L’eventuale errore delle autorità rumene circa il riconoscimento del titolo conseguito presso altro Stato membro non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una università italiana. Piuttosto, le Autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea.
TAR Lazio, Roma, Sez. III-bis, 9 settembre 2020, n. 9450
Riconoscimento titoli
N. 09450/2020 REG.PROV.COLL.
N. 10487/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10487 del 2019, proposto daÂ
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], rappresentato e difeso dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Serra San Bruno, viale della Liberta’;Â
contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Â
per l’annullamento
– della determinazione n.9931/2019 del MINISTERO dell’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con cui è stata rigettata l’istanza di parte ricorrente tesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dei titoli “Programmului de Studii Psichopedagogice, Nivel I e Nivel II” abilitanti all’insegnamento e conseguiti in Romania per le classi di concorso AN55 e AN56;
– della nota n. 5636 del 2 aprile 2019 pubblicata sul sito istituzionale, nella quale si precisa, tra l’altro, che: per la professione di docente non si applica il regime del riconoscimento automatico, ma il sistema generale che prevede la valutazione dei percorsi di formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti; con nota del Ministero rumeno dell’educazione del novembre 2018, a seguito di interlocuzione ministeriale, è stato chiarito che il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania e che l’attestato di conformitĂ degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attivitĂ didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore post secondaria sia studi universitari; la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autoritĂ rumena ai fini della direttiva in questione;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 il dott. [#OMISSIS#] [#OMISSIS#] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame parte ricorrente ha impugnato:
a) la nota n.5636 del 2.4.2019 con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito semplicemente “MIUR”) ha stabilito che i titoli denominati “Programmului de Studii psichopedagogice, Nivel I e Nivel II”, conseguiti da cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/CE, con la conseguenza che le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate;
b) la successiva determinazione n.9931/2019 con cui l’intimata amministrazione ha rigettato l’istanza tesa ad ottenere il riconoscimento in Italia dei titoli “Programmului de Studii psichopedagogice, Nivel I e Nivel II” abilitanti all’insegnamento e conseguiti da parte ricorrente in Romania.
Si è costituito l’intimato Ministero contestando la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse. Il ricorso – chiamato all’odierna camera di consiglio dell’8 settembre 2020 per la delibazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente – viene ritenuto per la decisione del merito, ai sensi e in applicazione dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo.
Ricorrono, quanto alla sottoposta vicenda contenziosa, i presupposti contemplati dal citato articolo 60 al fine di consentire un’immediata definizione della controversia mediante decisione da assumere “in forma semplificata”.
Al riguardo il Collegio, avuto presente che:
– non appare contestato che il ricorrente è in possesso sia del titolo di studio conseguito in Italia sia dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania;
– il richiesto riconoscimento dell’operativitĂ di quest’ultimo in Italia viene negato dal Ministero sulla scorta della valutazione delle autoritĂ rumene, le quali escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo di studio in Romania;
intende uniformarsi al recente orientamento del Consiglio di Stato (sez.VI, n.1198/2020 e 2495/2020) il quale ha affermato che:
“- invero, l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia;
– l’eventuale errore delle autoritĂ rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle AutoritĂ di altro Stato membro è la laurea conseguita presso una universitĂ italiana. Piuttosto, le AutoritĂ nazionali sono chiamate a valutare la congruitĂ delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea e sopra richiamati.
– in tale ottica, le norme della direttiva 2005/36/CE , relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono ad uno Stato membro di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione previsti da tale direttiva e rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualitĂ delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. piĂą di recente Corte giustizia UE , sez. III , 06/12/2018 , n. 675);
– per ciò che rileva nel caso di specie, va altresì richiamato l’art. 13 della direttiva 2013/55/Ue, che ha modificato la predetta direttiva 2005/36, rubricato condizioni di riconoscimento: “1. Se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autoritĂ competente di tale Stato membro permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un’autoritĂ competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro”. A propria volta il successivo comma 3 statuisce: “3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell’articolo 11 dallo Stato membro di origine nonchĂ© il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l’istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all’articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all’articolo 11, lettera c), punto i).” Pertanto, a fronte della sussistenza in capo a parte appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sĂ© rilevante, senza necessitĂ di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego. A quest’ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l’erronea interpretazione delle autoritĂ rumene, il Ministero è chiamato unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualitĂ delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto, con conseguente annullamento dei gravati provvedimenti
In considerazione delle peculiaritĂ della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autoritĂ amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con l’intervento dei magistrati:
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#], Presidente, Estensore
[#OMISSIS#] De [#OMISSIS#], Consigliere
[#OMISSIS#] Profili, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
[#OMISSIS#] [#OMISSIS#]
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/09/2020

